Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 12/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Ugo Iannini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 96/2015 vertente
TRA
(p. iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ), (C.F. ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ) e (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
) elettivamente domiciliati in Tempio Pausania via Mannu n. 18 nello C.F._4
Studio dell'avv. Giovanni Azzena che li rappresenta e difende,
OPPONENTI
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Controparte_1 P.IVA_2
Mario Frau (c.f. – pec: ed elettivamente C.F._5 Email_1 domiciliata in Arzachena in Viale Costa Smeralda n. 41 presso lo Studio dell'avv. Gian Comita
Ragnedda,
OPPOSTA
E
(C.F. e P.IVA ), nella qualità di procuratrice Controparte_2 P.IVA_3
speciale di società unipersonale, (codice fiscale n. ), Controparte_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Sardi (C.F. , C.F._6
), con studio in Brescia, via Corfù n. 102, Email_2
TERZA INTERVENIENTE
1
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 851/2014 emesso dal
Tribunale di Tempio Pausania il 25.11.2014, la Parte_1
in qualità di debitore principale, e , , e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in qualità di fideiussori, hanno convenuto in giudizio la Parte_4 Controparte_1
avanzando domanda riconvenzionale e rassegnando le seguenti conclusioni: “1)
[...]
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli art. 1283, 2679 e 1418 c.c., dell'art. 7, commi 2 e 3, sia delle condizioni generali di contratto apertura di credito e di conto corrente n. 3000189 intrattenuto dalla , intercorso con la Parte_1 [...]
, oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla CP_1
capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
2) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 cc, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
3) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1248, 1346, 2679 e
1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
4) accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
5) determinare il tasso effettivo globale (teg) dell'indicato rapporto bancario;
6) accertare e dichiarare, previo accertamento del TEG, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli art. 1339 e 1419 cc, della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
7) dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale;
in via riconvenzionale: 8) condannare la convenuta banca alla restituzione in favore della
2 delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi Parte_1
legali creditori e la rivalutazione monetaria;
9) condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”.
A sostegno della domanda, parte opponente ha dedotto:
- Che il credito azionato risulterebbe dal saldo passivo a seguito della chiusura del c/c n.
3000189 aperto il 27.6.2000 e chiuso il 5.8.2013;
- L'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
- Illegittimo addebito della CMS;
- L'illegittima applicazione della commissione giorni valuta;
- Un TEG sproporzionato;
- Di avere un credito nei confronti della pari a euro 39.261,33. CP_1
Costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato Controparte_1
e ha così concluso: “- confermare il decreto ingiuntivo opposto, rigettando tutte le avverse domande, anche restitutorie e risarcitorie, poiché totalmente infondate, e, quindi, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare come, in virtù dei titoli e delle causali già esposte nel ricorso per ingiunzione e nella superiore espositiva, la sia Controparte_1
creditrice nei confronti degli odierni opponenti della somma portata dal Decreto Ingiuntivo opposto, o della veriore somma che risultasse dovuta in corso di causa e, per l'effetto, condannare la c.f. e p.Iva Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Tempio P.IVA_1
Pausania, Zona Industriale lot. 53, e i fideiussori , c.f. , Parte_1 C.F._1
, c.f. , c.f. , Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
, c.f. , in solido tra loro, al pagamento della somma pari Parte_4 C.F._4 ad € 46.352,50, quale saldo passivo di chiusura del conto corrente nr. 3000189, oltre interessi successivi maturati e maturandi, o della veriore somma che risultasse dovuta in corso di causa, oltre interessi successivi di mora al tasso contrattuale e comunque nei limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente ex lege n. 108/1996, maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo del credito;
fermo restando il rigetto di tutte le avverse domande, anche restitutorie e risarcitorie, poiché totalmente infondate;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
A sostegno della domanda, parte opposta ha dedotto anche l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., in subordine decennale ordinaria ex art. 2946 c.c., come anche quinquennale ex art. 2947 c.c., di ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o azione sia di contestazione e/o di storno e/o di rettifica contabile di annotazioni e/o poste ritenute illegittime
3 e/o comunque indebite, sia di ripetizione di qualsivoglia pagamento indebito, sia di risarcimento dei danni, in relazione a tutti gli asseriti addebiti e/o accrediti e/o versamenti costituenti pagamento, che la controparte assume essere indebiti e/o illegittimi, con riguardo al rapporto dedotto nel presente giudizio, risalenti ad oltre cinque anni, in subordine dieci, dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
In data 26.8.2024 si è costituita in giudizio ex art. 111 c.p.c. in Controparte_2
qualità di procuratrice speciale di cessionaria ex art. 58 TUB del credito Controparte_3
originariamente vantato da la quale ha fatto proprie le domande, Controparte_4 eccezioni, deduzioni e istanze già formulate nell'interesse della banca opposta.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Quanto alla doglianza di parte opponente relativa all'applicazione di tassi usurari, va evidenziato che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che va esclusa la configurabilità di un'usura sopravvenuta a seguito dell'eventuale successiva diminuzione del tasso soglia in relazione alla categoria di riferimento, a seguito di una diminuzione dei tassi medi applicati, considerato che nei contratti di mutuo (ma, ciò vale anche negli altri rapporti bancari diversi dal mutuo), allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass., Sez. Un. sent. n. 24675 del 2017).
In virtù di tale principio di diritto e del fatto che il CTU ha accertato la non usurarietà del tasso d'interesse pattuito al momento della stipula del contratto, l'eccezione di parte opponente deve dichiararsi infondata.
Per ciò che concerne la doglianza relativa all'illegittima applicazione della CMS, deve rilevarsi che in tema di conto corrente bancario, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che
è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (cfr. Cass. Ordinanza n.
19825 del 20/06/2022). Il consulente ha accertato che in contratto manca l'indicazione dei
4 criteri per l'applicazione della commissione, la quale risulta espressa esclusivamente in termini di aliquota percentuale. Infatti, il contratto di conto corrente reca solo una previsione di applicazione della CMS in termini di aliquota percentuale, senza una specifica indicazione della modalità del calcolo, o comunque della base di riferimento sulla quale la relativa aliquota debba essere applicata, con la conseguenza che, in ossequio al sopra richiamato principio, le somme addebitate a tale titolo pari a euro 7.764,59 dovranno essere scomputate dal calcolo del saldo dare/avere.
Quanto all'eccezione relativa all'illegittima capitalizzazione degli interessi, va premesso che l'art. 25 del D. Lgs. n.342/99, ad integrazione dell'art.120 ha introdotto Pt_5
la regola della medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori nelle operazioni di conto corrente, obbligo confermato dalla delibera del CICR del 9.2.2000 (G.U.
22.2.2000 n.43), a cui era stata demandata l'individuazione dei criteri e delle modalità da seguirsi in materia di produzione di interessi anatocistici, attenendosi al criterio di un trattamento paritario.
Nel caso concreto va rilevato che si tratta di rapporto sorto quando già era vigente la predetta normativa legittimante la capitalizzazione di interessi in condizione di reciprocità e, pertanto, qualora vi fosse stata la pattuizione della relativa clausola, specificamente approvata sin dall'originaria pattuizione del contratto di conto corrente, la capitalizzazione doveva ritenersi legittima. Tuttavia, il CTU ha accertato la mancata previsione contrattuale della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori/debitori, con la conseguenza che gli interessi capitalizzati dovranno essere decurtati dal saldo dare/avere.
Quanto alla doglianza afferente all'illegittima applicazione dei c.d. giorni valuta, deve rilevarsi che il CTU ha accertato la loro pattuizione, con la conseguenza che essi sono da computarsi.
Infine, relativamente agli interessi e competenze da conti anticipi e/o SBF n. 70007261,
n. 70001957, n. 70007264 e n. 70007263 rilevati dal consulente, in assenza di specifiche contestazioni da parte opponente, essi devono essere computati nel calcolo del saldo dare/avere.
Alla luce delle sopra esposte ragioni, dunque, viene accertato un credito in favore della banca pari a euro 11.461,17 (vedi tabella pag. 35 CTU “Condizioni di Calcolo c/c n. 3000189
– prima ipotesi - con giroconti da c/ant e/o sbf”).
Quanto alle spese di lite, considerato l'accertamento di un credito notevolmente inferiore rispetto a quello concesso col decreto ingiuntivo opposto, appare equa una loro compensazione integrale.
5 Le spese della CTU, invece, sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del
50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 851/2014 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania il 25.11.2014;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di della somma di Controparte_1
euro 11.461,17;
3) Rigetta tutte le altre domande;
4) Pone definitivamente a carico di parte opponente e di nella misura del Controparte_1
50% ciascuno, le spese della CTU liquidate con separato decreto;
5) Spese di lite integralmente compensate.
Tempio Pausania, 12/03/2025
Il giudice
Ugo Iannini
6