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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/02/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3270 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Felice A. Di Parte_1 P.IVA_1
Bartolo, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(P.IVA. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Germana Logorelli, giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2625/2017 del Giudice di Pace di Messina.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione in appello, notificato l'11/06/2018, la ha Parte_1 impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Messina n. 2625/2017, pubblicata il 13/12/2017, non notificata, con la quale sono state rigettate le domande dalla stessa proposte nei confronti della volte ad ottenere il risarcimento della somma ulteriore di € Controparte_1
3.732,22, a titolo di danno subito dal veicolo Volkswagen Golf tg. DC511XV, di proprietà di pagina 1 di 6 , assicurato con la in conseguenza del sinistro che Controparte_2 Controparte_1
l'aveva coinvolto in data 12/11/2016.
L'appellante ha dedotto, in punto di fatto, che la Volkswagen Golf era stata investita dalla Fiat
500 tg EH612AZ, che aveva causato danni al proprio veicolo per complessivi € 5.822,22, oltre €
610,00 per noleggio di mezzo sostitutivo;
che aveva, quindi, ceduto il proprio credito alla CP_2 società appellante, cui la aveva corrisposto un risarcimento del danno Controparte_1 pari a € 2.800,00, insufficiente a coprire il costo dei lavori eseguiti sul veicolo e quello del noleggio;
che vani erano stati i tentativi di bonario componimento della lite.
Ha, quindi, lamentato l'erroneità della sentenza del giudice di primo grado, in quanto, dopo avere disatteso le eccezioni preliminari svolte dalla convenuta, ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che il modulo CAI sottoscritto dai conducenti e le fotografie del veicolo danneggiato, ricoverato in officina, non integrassero prova del danno lamentato.
Ha dedotto che il modulo CAI costituisce confessione stragiudiziale della dinamica, superabile solo dalla prova contraria offerta dall'assicuratore che, nella specie, non aveva ottemperato al proprio onere;
che l'appellante in primo grado aveva prodotto il preventivo dei danni, la consulenza tecnica sul veicolo e le fatture di riparazione, sicché la prova dei danni patiti doveva ritenersi raggiunta. Ha, inoltre, lamentato la mancata ammissione di CTU, che avrebbe confermato l'entità dei danni e dei costi di riparazione e ha rilevato che il giudice di pace non ha autorizzato la chiesta integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, utile al deferimento dell'interrogatorio formale.
Ha, quindi, chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della
[...] al pagamento della somma di € 3.732,22, oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 monetaria.
Con comparsa dell'8/11/2018 si è costituita in giudizio la Controparte_1 contestando le doglianze attoree e chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appellata ha argomentato, segnatamente, che il modulo CAI non ha valenza probatoria, ma è liberamente apprezzabile dal giudice;
che la sua valenza confessoria è da limitare ai fatti che il confitente – che sia, al comtempo, proprietario e conducente – abbia ammesso contra se, in virtù del litisconsorzio tra dichiarante e assicurazione, ex art. 2733, comma 3, c.c.; che, nella specie, la pagina 2 di 6 dichiarazione era stata resa dal conducente non proprietario, sicché non ricorreva alcun rapporto litisconsortile, idoneo a conferirle valenza confessoria.
Ha dedotto la correttezza dell'operato del giudice di primo grado, in ordine al mancato deferimento dell'interrogatorio formale al responsabile civile e ha sottolineato l'onere incombente sulla di provare il danno, senza inversione a carico della convenuta, la cui perizia Parte_1 stragiudiziale aveva finalità transattiva e non di riconoscimento della sussistenza dell'an debeatur, non dimostrato da parte attrice.
Ha avallato la scelta del giudice di pace di non disporre CTU sul veicolo e di non integrare il contraddittorio nei confronti del responsabile civile, anche alla luce della mancata estensione a quest'ultimo e alla sua compagnia assicurativa della comunicazione di costituzione in mora e ha rilevato la mancata riproposizione delle istanze istruttorie in appello.
All'udienza di prima comparizione del 15/11/2018, ritenuta implicitamente l'ammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la causa è stata rinviata al 2/12/2019.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza a trattazione scritta del 8/01/2025 – in cui subentrava la scrivente -, la causa è stata assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di repliche.
RITENUTO IN DIRITTO
Risulta decisiva ed assorbente la questione, rilevabile di ufficio, del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado.
Va premesso che la predetta questione non necessita di essere previamente sottoposta alle parti ex art. 101 c.p.c. alla luce del principio per cui “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali” (Cass. Civ., 29.09.2015, n. 19372).
Deve, quindi, rilevarsi che entrambi i gradi di giudizio sono stati celebrati con il coinvolgimento processuale della - cessionaria del credito risarcitorio del danneggiato - e dell'assicuratore Pt_1 di quest'ultimo, senza instaurazione del contraddittorio nei confronti del responsabile del sinistro.
pagina 3 di 6 Sul punto, è costante e condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, “In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 4994 del 16/02/2023 (Rv. 666753 -
01)). Tale principio si pone in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, in ragione dell'ulteriore esigenza di rafforzare anche la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa (cfr., Cass. Civ., sez. III, 03/08/2021, n. 22159; conforme a quanto già espresso da Cass. Civ., 09/03/2011, n. 5538; Cass. Civ., 25/09/1998, n.
9592; Cass. Civ., 24/05/1982, n. 3162).
Ne consegue che, ove il proprietario del veicolo danneggiante non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio dovrà essere integrato ex art. 102 c.p.c., affinché la sentenza possa essere utiliter data, e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza che, nella specie, deve essere pronunciata ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. (cfr., con riferimento al giudizio di cassazione, Cass. Civ., 16/03/2018, n. 6644;
Cass. Civ., 05/06/2016, n. 12297; Cass. Civ., 27/07/2013, n. 18127; Cass. Civ., 13/04/2007, n.
8825; Cass. Civ., 08/02/2006, n. 2665).
Orbene, nel caso di specie, l'attrice non ha citato in giudizio il responsabile civile e anche il
Giudice di Pace ha disatteso il detto principio, operante in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal d.lgs. n. 209/2005, ratione temporis applicabile, inclusa l'azione di cui all'art. 149 per l'ipotesi di risarcimento diretto, volta a rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l'eventuale regresso dell'assicuratore (Cass. Civ., 02/12/2014,
n. 25421; Cass. Civ., 22/11/2016, n. 23706; Cass. Civ., 20/09/2017, n. 21896; Cass. Civ.,
pagina 4 di 6 13/04/2018, n. 9188; Cass. Civ., 09/05/2019, n. 12226; Cass. Civ., 31/05/2019, n. 16107; Cass.
Civ., 08/04/2020, n. 7755).
L'integrazione non è stata disposta dal GdP, peraltro, neppure dopo che parte attrice, all'udienza del 13/09/2017, l'aveva richiesta – sebbene per mere finalità probatorie.
Ne consegue che il presente giudizio si è senz'altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: “quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383 c.p.c., comma 3”; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n.
4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 -
01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U.,
Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv.
570566 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 - 01) (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
(data ud. 10/06/2022) 14/09/2022, n. 27078).
Alla luce delle superiori argomentazioni, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata con necessaria remissione al Giudice di prime cure per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 354 c.p.c., assegnando alle parti il termine di cui all'art. 353, comma 2, c.p.c. per la riassunzione della causa.
La nullità della sentenza impugnata ha carattere assorbente e preclude, in questa sede, l'esame dei motivi di gravame.
La tipologia di controversia e la mancata integrazione del contraddittorio ad opera del Giudice di Pace, nonostante l'istanza di parte attrice all'udienza del 13/09/2017, costituiscono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. r.g. 3270/2018, vertente tra la in persona del legale rappresentante pro tempore, (attrice), e la Parte_1 CP_1
pagina 5 di 6 in persona del legale rappresentante pro tempore, (convenuta), disattesa e Controparte_1 respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio;
2. dispone la rimessione della causa al Giudice di Pace di Messina, assegnando alle parti il termine di cui all'art. 353, comma 2, c.p.c. per la riassunzione della causa;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Messina il 21.02.2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la Dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3270 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Felice A. Di Parte_1 P.IVA_1
Bartolo, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(P.IVA. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Germana Logorelli, giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2625/2017 del Giudice di Pace di Messina.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione in appello, notificato l'11/06/2018, la ha Parte_1 impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Messina n. 2625/2017, pubblicata il 13/12/2017, non notificata, con la quale sono state rigettate le domande dalla stessa proposte nei confronti della volte ad ottenere il risarcimento della somma ulteriore di € Controparte_1
3.732,22, a titolo di danno subito dal veicolo Volkswagen Golf tg. DC511XV, di proprietà di pagina 1 di 6 , assicurato con la in conseguenza del sinistro che Controparte_2 Controparte_1
l'aveva coinvolto in data 12/11/2016.
L'appellante ha dedotto, in punto di fatto, che la Volkswagen Golf era stata investita dalla Fiat
500 tg EH612AZ, che aveva causato danni al proprio veicolo per complessivi € 5.822,22, oltre €
610,00 per noleggio di mezzo sostitutivo;
che aveva, quindi, ceduto il proprio credito alla CP_2 società appellante, cui la aveva corrisposto un risarcimento del danno Controparte_1 pari a € 2.800,00, insufficiente a coprire il costo dei lavori eseguiti sul veicolo e quello del noleggio;
che vani erano stati i tentativi di bonario componimento della lite.
Ha, quindi, lamentato l'erroneità della sentenza del giudice di primo grado, in quanto, dopo avere disatteso le eccezioni preliminari svolte dalla convenuta, ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che il modulo CAI sottoscritto dai conducenti e le fotografie del veicolo danneggiato, ricoverato in officina, non integrassero prova del danno lamentato.
Ha dedotto che il modulo CAI costituisce confessione stragiudiziale della dinamica, superabile solo dalla prova contraria offerta dall'assicuratore che, nella specie, non aveva ottemperato al proprio onere;
che l'appellante in primo grado aveva prodotto il preventivo dei danni, la consulenza tecnica sul veicolo e le fatture di riparazione, sicché la prova dei danni patiti doveva ritenersi raggiunta. Ha, inoltre, lamentato la mancata ammissione di CTU, che avrebbe confermato l'entità dei danni e dei costi di riparazione e ha rilevato che il giudice di pace non ha autorizzato la chiesta integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, utile al deferimento dell'interrogatorio formale.
Ha, quindi, chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della
[...] al pagamento della somma di € 3.732,22, oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 monetaria.
Con comparsa dell'8/11/2018 si è costituita in giudizio la Controparte_1 contestando le doglianze attoree e chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appellata ha argomentato, segnatamente, che il modulo CAI non ha valenza probatoria, ma è liberamente apprezzabile dal giudice;
che la sua valenza confessoria è da limitare ai fatti che il confitente – che sia, al comtempo, proprietario e conducente – abbia ammesso contra se, in virtù del litisconsorzio tra dichiarante e assicurazione, ex art. 2733, comma 3, c.c.; che, nella specie, la pagina 2 di 6 dichiarazione era stata resa dal conducente non proprietario, sicché non ricorreva alcun rapporto litisconsortile, idoneo a conferirle valenza confessoria.
Ha dedotto la correttezza dell'operato del giudice di primo grado, in ordine al mancato deferimento dell'interrogatorio formale al responsabile civile e ha sottolineato l'onere incombente sulla di provare il danno, senza inversione a carico della convenuta, la cui perizia Parte_1 stragiudiziale aveva finalità transattiva e non di riconoscimento della sussistenza dell'an debeatur, non dimostrato da parte attrice.
Ha avallato la scelta del giudice di pace di non disporre CTU sul veicolo e di non integrare il contraddittorio nei confronti del responsabile civile, anche alla luce della mancata estensione a quest'ultimo e alla sua compagnia assicurativa della comunicazione di costituzione in mora e ha rilevato la mancata riproposizione delle istanze istruttorie in appello.
All'udienza di prima comparizione del 15/11/2018, ritenuta implicitamente l'ammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la causa è stata rinviata al 2/12/2019.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza a trattazione scritta del 8/01/2025 – in cui subentrava la scrivente -, la causa è stata assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di repliche.
RITENUTO IN DIRITTO
Risulta decisiva ed assorbente la questione, rilevabile di ufficio, del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado.
Va premesso che la predetta questione non necessita di essere previamente sottoposta alle parti ex art. 101 c.p.c. alla luce del principio per cui “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali” (Cass. Civ., 29.09.2015, n. 19372).
Deve, quindi, rilevarsi che entrambi i gradi di giudizio sono stati celebrati con il coinvolgimento processuale della - cessionaria del credito risarcitorio del danneggiato - e dell'assicuratore Pt_1 di quest'ultimo, senza instaurazione del contraddittorio nei confronti del responsabile del sinistro.
pagina 3 di 6 Sul punto, è costante e condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, “In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 4994 del 16/02/2023 (Rv. 666753 -
01)). Tale principio si pone in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, in ragione dell'ulteriore esigenza di rafforzare anche la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa (cfr., Cass. Civ., sez. III, 03/08/2021, n. 22159; conforme a quanto già espresso da Cass. Civ., 09/03/2011, n. 5538; Cass. Civ., 25/09/1998, n.
9592; Cass. Civ., 24/05/1982, n. 3162).
Ne consegue che, ove il proprietario del veicolo danneggiante non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio dovrà essere integrato ex art. 102 c.p.c., affinché la sentenza possa essere utiliter data, e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza che, nella specie, deve essere pronunciata ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. (cfr., con riferimento al giudizio di cassazione, Cass. Civ., 16/03/2018, n. 6644;
Cass. Civ., 05/06/2016, n. 12297; Cass. Civ., 27/07/2013, n. 18127; Cass. Civ., 13/04/2007, n.
8825; Cass. Civ., 08/02/2006, n. 2665).
Orbene, nel caso di specie, l'attrice non ha citato in giudizio il responsabile civile e anche il
Giudice di Pace ha disatteso il detto principio, operante in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal d.lgs. n. 209/2005, ratione temporis applicabile, inclusa l'azione di cui all'art. 149 per l'ipotesi di risarcimento diretto, volta a rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l'eventuale regresso dell'assicuratore (Cass. Civ., 02/12/2014,
n. 25421; Cass. Civ., 22/11/2016, n. 23706; Cass. Civ., 20/09/2017, n. 21896; Cass. Civ.,
pagina 4 di 6 13/04/2018, n. 9188; Cass. Civ., 09/05/2019, n. 12226; Cass. Civ., 31/05/2019, n. 16107; Cass.
Civ., 08/04/2020, n. 7755).
L'integrazione non è stata disposta dal GdP, peraltro, neppure dopo che parte attrice, all'udienza del 13/09/2017, l'aveva richiesta – sebbene per mere finalità probatorie.
Ne consegue che il presente giudizio si è senz'altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: “quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383 c.p.c., comma 3”; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n.
4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 -
01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U.,
Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv.
570566 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 - 01) (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
(data ud. 10/06/2022) 14/09/2022, n. 27078).
Alla luce delle superiori argomentazioni, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata con necessaria remissione al Giudice di prime cure per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 354 c.p.c., assegnando alle parti il termine di cui all'art. 353, comma 2, c.p.c. per la riassunzione della causa.
La nullità della sentenza impugnata ha carattere assorbente e preclude, in questa sede, l'esame dei motivi di gravame.
La tipologia di controversia e la mancata integrazione del contraddittorio ad opera del Giudice di Pace, nonostante l'istanza di parte attrice all'udienza del 13/09/2017, costituiscono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. r.g. 3270/2018, vertente tra la in persona del legale rappresentante pro tempore, (attrice), e la Parte_1 CP_1
pagina 5 di 6 in persona del legale rappresentante pro tempore, (convenuta), disattesa e Controparte_1 respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio;
2. dispone la rimessione della causa al Giudice di Pace di Messina, assegnando alle parti il termine di cui all'art. 353, comma 2, c.p.c. per la riassunzione della causa;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Messina il 21.02.2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la Dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
pagina 6 di 6