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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/12/2025, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.1343/24 di R.G. avente ad oggetto “retratto agrario”
tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Bottiglione e Raffaele Carmine Caputo, come da procura in calce all'atto di citazione)
attrice e
- Controparte_1 Controparte_2
(rappresentate e difese dall'avv. , ex art.86 cpc ed in forza di procura in calce alla memoria Controparte_2
di costituzione)
- Controparte_3 Controparte_4
(rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Marinò, come da procura in calce alla comparsa di risposta con domanda riconvenzionale)
convenuti
1 * * * * * * * *
All'udienza cartolare del 18.11.25 la causa è stata assegnata in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti, qui da aversi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La , quale proprietaria/coltivatrice diretta del fondo ulivetato in agro di Roccaforzata esteso Pt_1
ha.
1.20.70 ed accatastato al fg.2 p.lla 30, lamenta l'illegittima operazione di vendita del fondo contiguo
(fg.2 p.lla 38) intervenuta il 28.6.23 tra le sorelle (alienanti) ed i coniugi senza la CP_1 Persona_1
previa regolare “denuntiatio” alla confinante e, quindi, in violazione del suo diritto di prelazione ex art.7
legge n.817/1971, comunque esercitato con missiva del 16.5.23.
L'attrice chiede che, accertato il valido esercizio del retratto e l'inefficacia dell'acquisto in capo ai convenuti, il fondo le venga trasferito in proprietà dietro versamento del pattuito corrispettivo di euro
14.000,00, già offerto (inutilmente) in via stragiudiziale.
I convenuti contestano la fondatezza dell'avversa domanda, chiedendone il rigetto;
in particolare,
oppongono alla il mancato esercizio dell'attività d'impresa e/o l'effettiva coltivazione personale del Pt_1
suo fondo - non comprovata da dati ufficiali né da altre risultanze fattuali, come già contestatale nella corrispondenza pregressa alla vendita - nonchè l'assenza degli altri requisiti di legge per l'utile esercizio della prelazione.
In caso di accoglimento dell'avversa domanda, i chiedono, in via riconvenzionale, la Persona_1
condanna dell'attrice al pagamento dell'indennità per i lavori di miglioramento al fondo, quantificata in euro 9.000,00, e la condanna di chi di ragione al rimborso delle somme versate per l'acquisto del terreno.
* * * * * *
La domanda attrice va rigettata.
I) In primis, la eccepisce - con la memoria assertiva del 18.12.24 - la nullità della compravendita Pt_1
2 per via dell'irrituale denuntiatio effettuata dalle , le quali non hanno allegato alla comunicazione ex CP_1
lege copia del preliminare né hanno correttamente indicato l'identità dell'acquirente, tacendo sulla riserva di nomina di un terzo menzionata nel compromesso.
L'assunto è infondato.
L'inefficacia della c.d. denuntiatio - perché difforme dai criteri formali richiesti dalla legge n.817/1971 art.8-
non consente all'avente diritto di far valere validamente la prelazione ma legittima l'interessato ad esercitare il diritto succedaneo di riscatto.
E' principio quieto in giurisprudenza che la vendita di un fondo compiuta nell'inosservanza delle regole sul diritto di prelazione agraria non è affetta da nullità per violazione di norme imperative (art.1418 c.c.)
sussistendo il rimedio del diritto di riscatto mercè la sostituzione dell'acquirente voluto dal venditore con il soggetto individuato dalla legge (Cass. 03/8236; Cass. 07/12934; Cass. 08/20428; Cass. 15/5201; Cass.
21/17958).
II) Per il disposto dell'art.7 della legge n.817/71 al proprietario del fondo agrario confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione ovvero il succedaneo diritto di riscatto se ricorrono le altre condizioni previste dall'art.8 legge n.590 del 1965 il cui citato art.7 rinvia (Cass. 96/3561;
Cass.98/3732; Cass.05/26045; Cass.13/7253; Cass.24/8338), condizioni che devono coesistere sia alla data della vendita del fondo al terzo sia alla data in cui il riscatto viene esercitato (Cass.18/22260).
Il retraente, pertanto, ha l'onere di allegare e provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti dalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza, anche alla luce dei rilievi mossi dalle controparti (Cass.
20/537).
Nella specie, la verifica dei requisiti legittimanti (o condizioni dell'azione) ha avuto esito negativo.
La non ha offerto puntuali riscontri sulla professata qualità di coltivatrice diretta del fondo da Pt_1
almeno un biennio.
3 Ai fini della prelazione e del riscatto agrario, sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione
(art.31 legge n.590/1965).
L'attrice non ha provato l'effettivo, abituale esercizio dell'attività agricola col lavoro proprio né il concreto apporto dei componenti del suo nucleo familiare, funzionale pure alla dimostrazione del possesso di una capacità lavorativa (c.d. ULI) adeguata alle esigenze colturali dell'intera superficie risultante dalla sommatoria del fondo posseduto e di quello retrattato (Cass.12/12893).
Al riguardo, le richieste di prova orale sono risultate da un lato irrituali, per le motivazioni esposte con l'ordinanza reiettiva del 3.3.25 - che si conferma: non sono, invero, persuasive le obiezioni di parte attrice -
dall'altro ininfluenti (il teste dott. avrebbe dovuto deporre sull'attività peritale demandatagli Tes_1
dall'attrice, descrittiva delle caratteristiche del fondo in proprietà e del potenziale fabbisogno lavorativo richiesto per la conduzione dell'uliveto).
Né la produzione documentale ha offerto elementi perspicui da cui desumere l'esercizio dell'attività di agricoltore da parte della (settantatreenne all'epoca della vendita del terreno viciniore) o la sua Pt_1
qualifica di imprenditore agricolo professionale (art.1 d.lgs n.99/2004); nello specifico, non vi è traccia dell'impegno personale profuso abitualmente dall'attrice e dai suoi familiari nella coltivazione del fondo
(esteso oltre un ettaro) e nell'attività agricola dell'impresa, che non risulta redditizia.
Il deficit probatorio si estende non solo al possesso di adeguata forza lavorativa ma anche all'altro requisito
(“negativo”) previsto dall'art.8/1 legge n.590/1965, ossia il non aver effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio dell'azione di riscatto.
La mancata alienazione di fondi rustici nel biennio antecedente costituisce, al pari degli altri requisiti ex
lege, elemento costitutivo del diritto di prelazione e condizione dell'azione di riscatto, (Cass.19/30741;
Cass.06/25130), che il retraente deve dimostrare - salvo espresso riconoscimento della controparte - senza
4 che la prova sia territorialmente delimitata e senza che rilevi il fatto negativo della stessa (Cass.23/28415;
Cass. 15/6247; Cass.15/17009).
L'attrice non ha allegato idonea certificazione nei tempi e modi prescritti dal codice di rito (inappagante è
l'ispezione ipotecaria avente ad oggetto il suo fondo;
di contro, sarebbe stata opportuna una ispezione ipotecaria intestata alla per verificare i passaggi immobiliari a favore o contro la stessa in un dato Pt_1
arco temporale o al più una visura catastale storica per soggetto, non limitata però alla provincia di residenza dell'agente) né tantomeno ha avanzato istanze istruttorie sul punto.
La nuova documentazione allegata alla comparsa conclusionale è inammissibile e, come tale, tamquam non
esset.
* * * * * * *
Va da se che restano assorbite le domande proposte (in via subordinata) dai . Persona_1
* * * * * * *
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono le regole della causalità e soccombenza.
Non ricorrono comunque i presupposti per la condanna risacitoria ex art.96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna la a rifondere alle parti convenute le competenze giudiziali, che liquida per ciascuna in Pt_1
euro 4.394,00 oltre rsg, iva e cap come per legge.
Taranto, 3.12.2025 IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.1343/24 di R.G. avente ad oggetto “retratto agrario”
tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Bottiglione e Raffaele Carmine Caputo, come da procura in calce all'atto di citazione)
attrice e
- Controparte_1 Controparte_2
(rappresentate e difese dall'avv. , ex art.86 cpc ed in forza di procura in calce alla memoria Controparte_2
di costituzione)
- Controparte_3 Controparte_4
(rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Marinò, come da procura in calce alla comparsa di risposta con domanda riconvenzionale)
convenuti
1 * * * * * * * *
All'udienza cartolare del 18.11.25 la causa è stata assegnata in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti, qui da aversi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La , quale proprietaria/coltivatrice diretta del fondo ulivetato in agro di Roccaforzata esteso Pt_1
ha.
1.20.70 ed accatastato al fg.2 p.lla 30, lamenta l'illegittima operazione di vendita del fondo contiguo
(fg.2 p.lla 38) intervenuta il 28.6.23 tra le sorelle (alienanti) ed i coniugi senza la CP_1 Persona_1
previa regolare “denuntiatio” alla confinante e, quindi, in violazione del suo diritto di prelazione ex art.7
legge n.817/1971, comunque esercitato con missiva del 16.5.23.
L'attrice chiede che, accertato il valido esercizio del retratto e l'inefficacia dell'acquisto in capo ai convenuti, il fondo le venga trasferito in proprietà dietro versamento del pattuito corrispettivo di euro
14.000,00, già offerto (inutilmente) in via stragiudiziale.
I convenuti contestano la fondatezza dell'avversa domanda, chiedendone il rigetto;
in particolare,
oppongono alla il mancato esercizio dell'attività d'impresa e/o l'effettiva coltivazione personale del Pt_1
suo fondo - non comprovata da dati ufficiali né da altre risultanze fattuali, come già contestatale nella corrispondenza pregressa alla vendita - nonchè l'assenza degli altri requisiti di legge per l'utile esercizio della prelazione.
In caso di accoglimento dell'avversa domanda, i chiedono, in via riconvenzionale, la Persona_1
condanna dell'attrice al pagamento dell'indennità per i lavori di miglioramento al fondo, quantificata in euro 9.000,00, e la condanna di chi di ragione al rimborso delle somme versate per l'acquisto del terreno.
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La domanda attrice va rigettata.
I) In primis, la eccepisce - con la memoria assertiva del 18.12.24 - la nullità della compravendita Pt_1
2 per via dell'irrituale denuntiatio effettuata dalle , le quali non hanno allegato alla comunicazione ex CP_1
lege copia del preliminare né hanno correttamente indicato l'identità dell'acquirente, tacendo sulla riserva di nomina di un terzo menzionata nel compromesso.
L'assunto è infondato.
L'inefficacia della c.d. denuntiatio - perché difforme dai criteri formali richiesti dalla legge n.817/1971 art.8-
non consente all'avente diritto di far valere validamente la prelazione ma legittima l'interessato ad esercitare il diritto succedaneo di riscatto.
E' principio quieto in giurisprudenza che la vendita di un fondo compiuta nell'inosservanza delle regole sul diritto di prelazione agraria non è affetta da nullità per violazione di norme imperative (art.1418 c.c.)
sussistendo il rimedio del diritto di riscatto mercè la sostituzione dell'acquirente voluto dal venditore con il soggetto individuato dalla legge (Cass. 03/8236; Cass. 07/12934; Cass. 08/20428; Cass. 15/5201; Cass.
21/17958).
II) Per il disposto dell'art.7 della legge n.817/71 al proprietario del fondo agrario confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione ovvero il succedaneo diritto di riscatto se ricorrono le altre condizioni previste dall'art.8 legge n.590 del 1965 il cui citato art.7 rinvia (Cass. 96/3561;
Cass.98/3732; Cass.05/26045; Cass.13/7253; Cass.24/8338), condizioni che devono coesistere sia alla data della vendita del fondo al terzo sia alla data in cui il riscatto viene esercitato (Cass.18/22260).
Il retraente, pertanto, ha l'onere di allegare e provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti dalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza, anche alla luce dei rilievi mossi dalle controparti (Cass.
20/537).
Nella specie, la verifica dei requisiti legittimanti (o condizioni dell'azione) ha avuto esito negativo.
La non ha offerto puntuali riscontri sulla professata qualità di coltivatrice diretta del fondo da Pt_1
almeno un biennio.
3 Ai fini della prelazione e del riscatto agrario, sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione
(art.31 legge n.590/1965).
L'attrice non ha provato l'effettivo, abituale esercizio dell'attività agricola col lavoro proprio né il concreto apporto dei componenti del suo nucleo familiare, funzionale pure alla dimostrazione del possesso di una capacità lavorativa (c.d. ULI) adeguata alle esigenze colturali dell'intera superficie risultante dalla sommatoria del fondo posseduto e di quello retrattato (Cass.12/12893).
Al riguardo, le richieste di prova orale sono risultate da un lato irrituali, per le motivazioni esposte con l'ordinanza reiettiva del 3.3.25 - che si conferma: non sono, invero, persuasive le obiezioni di parte attrice -
dall'altro ininfluenti (il teste dott. avrebbe dovuto deporre sull'attività peritale demandatagli Tes_1
dall'attrice, descrittiva delle caratteristiche del fondo in proprietà e del potenziale fabbisogno lavorativo richiesto per la conduzione dell'uliveto).
Né la produzione documentale ha offerto elementi perspicui da cui desumere l'esercizio dell'attività di agricoltore da parte della (settantatreenne all'epoca della vendita del terreno viciniore) o la sua Pt_1
qualifica di imprenditore agricolo professionale (art.1 d.lgs n.99/2004); nello specifico, non vi è traccia dell'impegno personale profuso abitualmente dall'attrice e dai suoi familiari nella coltivazione del fondo
(esteso oltre un ettaro) e nell'attività agricola dell'impresa, che non risulta redditizia.
Il deficit probatorio si estende non solo al possesso di adeguata forza lavorativa ma anche all'altro requisito
(“negativo”) previsto dall'art.8/1 legge n.590/1965, ossia il non aver effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio dell'azione di riscatto.
La mancata alienazione di fondi rustici nel biennio antecedente costituisce, al pari degli altri requisiti ex
lege, elemento costitutivo del diritto di prelazione e condizione dell'azione di riscatto, (Cass.19/30741;
Cass.06/25130), che il retraente deve dimostrare - salvo espresso riconoscimento della controparte - senza
4 che la prova sia territorialmente delimitata e senza che rilevi il fatto negativo della stessa (Cass.23/28415;
Cass. 15/6247; Cass.15/17009).
L'attrice non ha allegato idonea certificazione nei tempi e modi prescritti dal codice di rito (inappagante è
l'ispezione ipotecaria avente ad oggetto il suo fondo;
di contro, sarebbe stata opportuna una ispezione ipotecaria intestata alla per verificare i passaggi immobiliari a favore o contro la stessa in un dato Pt_1
arco temporale o al più una visura catastale storica per soggetto, non limitata però alla provincia di residenza dell'agente) né tantomeno ha avanzato istanze istruttorie sul punto.
La nuova documentazione allegata alla comparsa conclusionale è inammissibile e, come tale, tamquam non
esset.
* * * * * * *
Va da se che restano assorbite le domande proposte (in via subordinata) dai . Persona_1
* * * * * * *
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono le regole della causalità e soccombenza.
Non ricorrono comunque i presupposti per la condanna risacitoria ex art.96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna la a rifondere alle parti convenute le competenze giudiziali, che liquida per ciascuna in Pt_1
euro 4.394,00 oltre rsg, iva e cap come per legge.
Taranto, 3.12.2025 IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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