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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3711/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Fiori (c.f. ) C.F._2 C.F._3 presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nelle note del 04.12.2024:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Sassari l'11.12.2004, come risulta dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari (anno 2004, Atto 195, parte 1), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge.
2) Il minore figlio , che ha già compiuto 17 anni, sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione prevalente presso il padre. Il giovane continuerà a frequentare liberamente entrambi i genitori.
4) verserà per il mantenimento del figlio la somma di € 300,00 mensili rivalutabile Parte_1 Per_1 annualmente secondo indici Istat. Le spese di carattere straordinario saranno divise in eguale misura tra le parti;
queste ultime vanno individuate secondo i criteri adottati con le linee guida del Consiglio Nazionale
Forense.
3) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non vantare pretese economiche l'una dall'altra”.
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Sassari in data 11.12.2004
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il
18.11.2024 dai signori e ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Parte_2 disattesa od assorbita, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in Parte_1 Parte_2
Sassari in data 11.12.2004 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sassari per l'Anno 2004 –
Atto N.195 – Parte 1 – conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e le obbligazioni che le parti reciprocamente hanno assunto nel ricorso introduttivo del presente giudizio e confermate nelle note depositate in data 13.12.2024 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 21.01.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3711/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Fiori (c.f. ) C.F._2 C.F._3 presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nelle note del 04.12.2024:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Sassari l'11.12.2004, come risulta dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari (anno 2004, Atto 195, parte 1), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge.
2) Il minore figlio , che ha già compiuto 17 anni, sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione prevalente presso il padre. Il giovane continuerà a frequentare liberamente entrambi i genitori.
4) verserà per il mantenimento del figlio la somma di € 300,00 mensili rivalutabile Parte_1 Per_1 annualmente secondo indici Istat. Le spese di carattere straordinario saranno divise in eguale misura tra le parti;
queste ultime vanno individuate secondo i criteri adottati con le linee guida del Consiglio Nazionale
Forense.
3) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non vantare pretese economiche l'una dall'altra”.
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Sassari in data 11.12.2004
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il
18.11.2024 dai signori e ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Parte_2 disattesa od assorbita, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in Parte_1 Parte_2
Sassari in data 11.12.2004 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sassari per l'Anno 2004 –
Atto N.195 – Parte 1 – conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e le obbligazioni che le parti reciprocamente hanno assunto nel ricorso introduttivo del presente giudizio e confermate nelle note depositate in data 13.12.2024 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 21.01.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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