Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/05/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 66/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 66/2025 R.G., avente ad oggetto: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi entrambi dall'avv. Vincenzo Caprioli, C.F._2 procuratore domiciliatario;
- Ricorrenti -
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 4.03.2025.
Rilevato che e presentavano ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 allo scopo di regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei riguardi dei figli Per_1
(15.04.2010) e (19.02.2013) alle seguenti condizioni: Per_2
1) I ricorrenti si impegnano a comunicare e a dialogare, con reciproco rispetto, tra loro nell'unico e preminente interesse di e di Per_1 Per_2
2) I figli e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 collocati presso la madre nella casa familiare in Lecce, Corte del Verrio n 4, presso cui avranno residenza.
3) frequenta la seconda superiore presso il Liceo di Scienze Umane P. Siciliani – Per_1
Lecce e frequenta la seconda media presso l'Istituto Stomeo Zimbalo – Lecce. Per_2
Entrambi i figli svolgono attività sportiva: frequenta la palestra Alma Sport a Lecce, Per_1 invece frequenta la piscina AM Centro Nuoto a Lecce per i corsi di nuoto Per_2 sincronizzato e svolge attività agonistica. è inoltre sottoposta a cure odontoiatriche. Per_2
Le spese relative alle attività sportive extra-scolastiche innanzi descritte, nonché delle necessarie attrezzature o vestiario specifico, trasferte per competizioni e visite mediche funzionali a tali attività essendo pre-esistenti non devono essere concordate e verranno ripartite al 50 % tra i ricorrenti. Parimenti nello stesso modo verranno ripartite le spese odontoiatriche di Per_2
4) I ricorrenti si impegnano alla consultazione reciproca, potranno assumere le decisioni riguardo l'ordinaria e quotidiana gestione dei figli in completa autonomia, mentre dovranno prendere le decisioni più importanti per i figli in accordo e chiedendo il consenso all'altro genitore.
6) I figli trascorreranno le festività natalizie dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio alternando ogni anno con un genitore e l'altro, e, inoltre, trascorreranno ogni ricorrenza o altra festività o ponte alternandosi, salvo diversi accordi che di volta in volta assumeranno i genitori.
I figlioli trascorreranno durante le vacanze estive 15 giorni continuativi con ciascuno dei genitori in un periodo le cui date verranno concordate entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancata comunicazione vengono stabiliti i periodi che vanno dal 1 luglio al 15 luglio e dal
1 agosto al 15 agosto, ad anni alterni per ciascuno dei genitori.
7) corrisponderà a , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli, la somma di € 500,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT fino a quando i figli non saranno indipendenti.
8) provvederà al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie Parte_1
e, tra queste, quelle mediche, scolastiche ed extra-scolastiche che di volta in volta necessiteranno ai figli o che scaturiranno a seguito di accordi, in ogni caso per la regolamentazione di qualsivoglia spesa i ricorrenti intendono applicare le modalità stabilite dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Lecce del 2018, del cui contenuto sono stati edotti, e che qui si intende richiamato ed allegato come parte integrante e sottoscritto dai ricorrenti.
9) I ricorrenti dichiarano che l'assegno unico (o qualsiasi altra misura a favore della famiglia e/o dei figlioli) verrà percepito da ciascuno dei ricorrenti in misura pari al 50%
10) La casa di Corte del Verrio 4, che fino ad oggi è stata adibita a dimora della famiglia, di proprietà della GN madre di che l'aveva concessa in Persona_3 Parte_1 comodato gratuito, rimane assegnata alla GN , collocataria dei figli, e Parte_2 duqnue titolare del diritto di abitazione in favore degli stessi;
e che si farà carico delle spese ordinarie, oltre che delle imposte TARI ed IMU, se dovute.
11) I ricorrenti, con riguardo ai figli e si danno reciproco consenso al rilascio Per_1 Per_2 del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio. Ad ogni buon conto per ogni viaggio (nazionale o internazionale) dei figlioli i genitori dovranno darsi comunicazione del periodo del viaggio, del suo itinerario e degli alloggi nei quali i figli soggiorneranno, con preavviso di quindici giorni per i viaggi nazionali e di un mese per i viaggi internazionali
Ritenuto che l'accordo, come integrato, riporta delle condizioni favorevoli ad una serena crescita dei figli e rispettose del principio della bigenitorialità;
Ritenuto, pertanto, opportuno disporre in conformità dello stesso;
P.Q.M.
Dispone in conformità dell'accordo tra le parti, alle condizioni indicate in parte motiva;
nulla per le spese.
Lecce, 16.05.2025
Il giudice estensore La presidente
Agnese DI BATTISTA Cinzia MONDATORE