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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/07/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio, così composto: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice rel dott. Luca Bordin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 581/2025 e vertente
TRA
C.F. nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], int. 5 ed ivi elettivamente domiciliata, al Vico De Donatis n. 6, presso lo studio dell'Avv. Erica De Lauretis che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nato in [...] il [...]; CP_1
Interdicendo
NONCHÉ
nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 3/B (50053) Empoli (FI) rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Piccini del foro di
Firenze con studio in Empoli (FI) Via A. Bonistalli n. 16, giusta procura in atti;
Convenuta
e Controparte_3 Controparte_4
Convenuti contumaci
Con l'intervento del P.M. in sede OGGETTO: Interdizione
CONCLUSIONI: il Pubblico Ministero chiede che il Tribunale si pronunci nel senso dell'accoglimento del ricorso. Il procuratore della ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso, nominando un tutore scelto nelle apposite liste.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.03.2025, la ricorrente, coniuge separata di
[...]
ha chiesto dichiararsi l'interdizione dello stesso, non essendo egli in grado di CP_1
assumere alcuna decisione in ordine alle cure necessarie per il suo stato di salute, né di provvedere alla cura della sua persona e dei suoi interessi economici.
Il ricorso è stato ritualmente notificato ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 473bis.52 c.p.c. e, tra essi, si è costituita in giudizio figlia Controparte_2 dell'interdicendo, al solo fine di conoscere gli esiti del processo, ma nulla osservando in ordine alla domanda di interdizione. Sono personalmente comparsi in udienza anche i fratelli dell'interdicendo, Persona_1 Persona_2 Persona_3
e dichiarando, anch'essi, di Controparte_5 Persona_4 Persona_5 non opporsi alla domanda. Gli altri parenti dell'interdicendo, e Controparte_3 CP_4
benchè ritualmente citati in giudizio, hanno scelto di rimanere contumaci.
[...]
2. All'udienza del 2.07.2025, è stato effettuato, tramite collegamento audiovisivo da remoto – attesa l'impossibilità di trasportare l'interdicendo - l'esame di quest'ultimo alla presenza del PM.
3. Dalla documentazione medica in atti emerge che è affetto da CP_1
“decadimento cognitivo severo con anomalie comportamentali, cardiopatia ischemica e ipertensiva, fibrillazione atriale cronica in portatore di pmk. Diabete mellito. Retinopatia diabetica. Incontinenza urinaria, Ipoacusia.” (v. documentazione allegata al ricorso).
A causa di tali patologie, si è reso necessario il ricovero dell'interdicendo presso la casa di riposo “S. Rita” del Comune di AT, al Largo s. Spirito n. 1
Dall'esame dell'interdicendo – di anni 77 - è emerso come lo stesso sia fortemente disorientato nel tempo e nello spazio, avendo necessità dell'ausilio dell'operatrice sanitaria per rispondere alle domande (non pienamente comprese), alternando alle poche risposte date lunghi momenti di silenzio;
lo stesso non è stata in grado di rispondere a
2 domande elementari, quali data e luogo di nascita e, inoltre, non il medesimo non è stato in grado di ricordare il nome della figlia. Invitato a chiarire l'ammontare di una banconota di denaro da 20 euro, ne ha riconosciuto l'ammontare, ma non è stato in grado di riferire l'importo della sua pensione.
4. Ne deriva che, in virtù di quanto sopra esposto, deve essere accolta la domanda della ricorrente, in quanto l'interdicendo necessita di assistenza totale sia con riguardo alla cura dei suoi interessi, sia con riferimento alla assistenza sanitaria ed alla tutela della sua salute e della sua persona, non essendo in grado di porre in essere gli atti quotidiani della vita.
Deve, dunque, essere dichiarata l'interdizione di con nomina come CP_1 tutore, in accoglimento della richiesta contenuta nel ricorso, nella persona dell'Avv.
Gregorio Lorenzo Scarciglia, tenuto conto dell'inidoneità dei familiari a ricoprire tale ruolo, in quanto la ricorrente – gravemente invalida - è la ex coniuge separata del con il quale non ha più rapporti da circa 20 anni, mentre gli altri familiari sono CP_1
anch'essi anziani (i fratelli) o molto lontani da AT (la figlia).
5. Le spese di lite, in vista della natura della causa, sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'interdizione di , nato in [...] il [...]; CP_1
2) nomina come tutore l'Avv. Gregorio Lorenzo Scarciglia;
3) spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della pronuncia di interdizione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le prescritte annotazioni a margine dell'atto di nascita.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Giudice relatore
Silvia Codispoti
Il Presidente
Mariangela Mastro
3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio, così composto: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice rel dott. Luca Bordin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 581/2025 e vertente
TRA
C.F. nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], int. 5 ed ivi elettivamente domiciliata, al Vico De Donatis n. 6, presso lo studio dell'Avv. Erica De Lauretis che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nato in [...] il [...]; CP_1
Interdicendo
NONCHÉ
nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 3/B (50053) Empoli (FI) rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Piccini del foro di
Firenze con studio in Empoli (FI) Via A. Bonistalli n. 16, giusta procura in atti;
Convenuta
e Controparte_3 Controparte_4
Convenuti contumaci
Con l'intervento del P.M. in sede OGGETTO: Interdizione
CONCLUSIONI: il Pubblico Ministero chiede che il Tribunale si pronunci nel senso dell'accoglimento del ricorso. Il procuratore della ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso, nominando un tutore scelto nelle apposite liste.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.03.2025, la ricorrente, coniuge separata di
[...]
ha chiesto dichiararsi l'interdizione dello stesso, non essendo egli in grado di CP_1
assumere alcuna decisione in ordine alle cure necessarie per il suo stato di salute, né di provvedere alla cura della sua persona e dei suoi interessi economici.
Il ricorso è stato ritualmente notificato ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 473bis.52 c.p.c. e, tra essi, si è costituita in giudizio figlia Controparte_2 dell'interdicendo, al solo fine di conoscere gli esiti del processo, ma nulla osservando in ordine alla domanda di interdizione. Sono personalmente comparsi in udienza anche i fratelli dell'interdicendo, Persona_1 Persona_2 Persona_3
e dichiarando, anch'essi, di Controparte_5 Persona_4 Persona_5 non opporsi alla domanda. Gli altri parenti dell'interdicendo, e Controparte_3 CP_4
benchè ritualmente citati in giudizio, hanno scelto di rimanere contumaci.
[...]
2. All'udienza del 2.07.2025, è stato effettuato, tramite collegamento audiovisivo da remoto – attesa l'impossibilità di trasportare l'interdicendo - l'esame di quest'ultimo alla presenza del PM.
3. Dalla documentazione medica in atti emerge che è affetto da CP_1
“decadimento cognitivo severo con anomalie comportamentali, cardiopatia ischemica e ipertensiva, fibrillazione atriale cronica in portatore di pmk. Diabete mellito. Retinopatia diabetica. Incontinenza urinaria, Ipoacusia.” (v. documentazione allegata al ricorso).
A causa di tali patologie, si è reso necessario il ricovero dell'interdicendo presso la casa di riposo “S. Rita” del Comune di AT, al Largo s. Spirito n. 1
Dall'esame dell'interdicendo – di anni 77 - è emerso come lo stesso sia fortemente disorientato nel tempo e nello spazio, avendo necessità dell'ausilio dell'operatrice sanitaria per rispondere alle domande (non pienamente comprese), alternando alle poche risposte date lunghi momenti di silenzio;
lo stesso non è stata in grado di rispondere a
2 domande elementari, quali data e luogo di nascita e, inoltre, non il medesimo non è stato in grado di ricordare il nome della figlia. Invitato a chiarire l'ammontare di una banconota di denaro da 20 euro, ne ha riconosciuto l'ammontare, ma non è stato in grado di riferire l'importo della sua pensione.
4. Ne deriva che, in virtù di quanto sopra esposto, deve essere accolta la domanda della ricorrente, in quanto l'interdicendo necessita di assistenza totale sia con riguardo alla cura dei suoi interessi, sia con riferimento alla assistenza sanitaria ed alla tutela della sua salute e della sua persona, non essendo in grado di porre in essere gli atti quotidiani della vita.
Deve, dunque, essere dichiarata l'interdizione di con nomina come CP_1 tutore, in accoglimento della richiesta contenuta nel ricorso, nella persona dell'Avv.
Gregorio Lorenzo Scarciglia, tenuto conto dell'inidoneità dei familiari a ricoprire tale ruolo, in quanto la ricorrente – gravemente invalida - è la ex coniuge separata del con il quale non ha più rapporti da circa 20 anni, mentre gli altri familiari sono CP_1
anch'essi anziani (i fratelli) o molto lontani da AT (la figlia).
5. Le spese di lite, in vista della natura della causa, sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'interdizione di , nato in [...] il [...]; CP_1
2) nomina come tutore l'Avv. Gregorio Lorenzo Scarciglia;
3) spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della pronuncia di interdizione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le prescritte annotazioni a margine dell'atto di nascita.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Giudice relatore
Silvia Codispoti
Il Presidente
Mariangela Mastro
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