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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei giudici:
dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est.
dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 33/2024 R.G. affari contenziosi
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
alla Via Tofane n. 71, cod. fisc. , elettivamente domiciliata C.F._1
in Crotone, alla piazza Ciliberto, n. 27, presso lo studio dell'avv. Giovanni Sta-
glianò (cod. fisc. – pec: C.F._2 [...]
, che la rappresenta e difende per Email_1
mandato in calce all'atto di citazione;
1 -attrice-
E
nata a [...] il [...], residente in [...]
vara, n. 54, cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Man- C.F._3
tova, alla via Don B. Grazioli, n. 10, presso lo studio dell'avv. Nicola Pascal
(cod. fisc. – pec: , C.F._4 Email_2
che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzio-
ne;
-convenuta-
nonché
nata a [...] il [...], residente in [...], al- CP_1
la via Garibaldi, n. 13, cod. fisc. , e na- C.F._5 CP_2
ta a Crotone il 18.7.1960, residente in Bologna, alla via Ettore Ascoli, cod. fisc.
elettivamente domiciliate in Castelsilano, alla via Pa- C.F._6
lazzo, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Marano (cod. fisc.
– pec: , che le rap- C.F._7 Email_3
presenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione;
-convenute-
nonché
CP_3
2 -convenuta contumace-
In data 27.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, nelle note scritte autorizzate e tempestivamente deposi-
tate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva: che Parte_1
suo padre , nato a [...] il [...], era de- Persona_1
ceduto in data 16.5.2022 lasciando al mondo cinque figlie, CP_1 CP_3
e (odierna attrice); che il de cuius aveva redatto te- CP_2 Pt_2 Pt_1
stamento pubblico presso il notaio , rep. 1091, del 3.2.2014, Persona_2
con il quale revocava i precedenti testamenti, e – avendo già soddisfatto con donazioni in denaro le ragioni ereditarie degli altri figli, lasciava tutto il suo patrimonio alle figlie e , che gli prestavano cure e attenzioni;
CP_3 Pt_2
che al momento della morte il de cuius risultava proprietario di un immobile,
sito in Crotone alla via Bahamas, di vani sette (in Catasto al Foglio 51, sub 3 e
4, cat. F/3), e di un terreno in Crotone di ha 1.21.40 (in Catasto al Foglio 51,
part. 4150); che con il predetto testamento il de cuius aveva leso le sue ragioni ereditarie.
Tanto premesso, chiedeva l'accertamento di essere stata esclusa dal te-
3 stamento paterno e di avere visto lesi i suoi diritti ereditari;
in subordine, chie-
deva che fosse disposta la riduzione delle disposizioni testamentarie, dispo-
nendo la collazione e comprendendo eventuali pregresse donazioni.
2. Si costituiva con propria comparsa, deducendo: che il Parte_2
padre aveva in vita donato beni immobili alle figlie , e Pt_1 CP_3 CP_1
come indicate nella comparsa di costituzione;
che la ricostruzione del patrimo-
nio del de cuius era decisamente complessa, in quanto le sue sostanze prima della morte erano state gestite dalle figlie e da ultimo , che aveva CP_3 Pt_1
anche la disponibilità del bancomat paterno;
che la citazione era del tutto nulla in quanto non era stato dato conto della situazione proprietaria e delle dona-
zioni compiute dal de cuius in vita. Chiedeva, pertanto, il rigetto della doman-
da attorea e in subordine che si procedesse a collazione e riduzione delle dona-
zioni compiute in vita dal de cuius con ricostruzione dell'asse ereditario.
3. Si costituivano, altresì, con propria comparsa e CP_1 [...]
deducendo: che la domanda era da considerarsi nulla, inammissibi- CP_2
le e improponibile per carenza degli elementi di cui all'art. 163 c.p.c. e per ca-
renza di prova della lesione subita dall'attrice e sull'ammontare dell'asse eredi-
tario; che comunque anche entrambe le convenute e erano CP_1 CP_2
nella medesima condizione dell'attrice, di legittimarie pretermesse. Chiedeva-
no, pertanto, la declaratoria di nullità, improcedibilità e/o di inammissibilità
della domanda, di disporre la rinnovazione della mediazione, nel merito,
l'accertamento dell'asse ereditario e della quota disponibile e di quella da de-
4 stinare ai legittimari pretermessi, l'accertamento dell'inefficacia delle disposi-
zioni testamentarie e la riduzione di quelle eccedenti la quota disponibile.
4. Instaurato il contraddittorio, e dichiarata la contumacia di
[...]
in assenza di attività istruttoria, poiché il giudice precedentemente CP_3
titolare del fascicolo riteneva la causa matura per la decisione, la causa era trat-
tenuta in decisione in data 27.1.2025 sulle note scritte depositate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di parte attrice dev'essere dichiarata inammissibile.
Deve premettersi che l'azione di divisione ereditaria e l'azione di ridu-
zione e reintegrazione della quota di legittima sono decisamente differenti, in quanto può essere legittimamente esercitata la prima ove sussista una comu-
nione tra gli aventi diritto all'eredità, la quale non sussiste nel caso in cui il de
cuius abbia escluso alcuni eredi disponendo del suo patrimonio in favore di al-
tri eredi a mezzo atti di donazione o con disposizioni testamentarie.
Pertanto, il legittimario che sostenga di essere stato leso nei suoi diritti deve, in primo luogo, domandare la riduzione del testamento o delle donazio-
ni, e solo la domanda sia ritualmente proposta e coltivata con successo potrà
essere analizzata la domanda di divisione.
Infatti, solo se la domanda di riduzione sia effettivamente accolta viene
5 a stabilirsi una comunione tra i legittimari lesi o pretermessi ed il beneficiario delle attribuzioni patrimoniali relativamente a quei beni che, oggetto del lasci-
to testamentario o donativo, sono in tal modo – in virtù di una fictio iuris – ri-
condotti nel patrimonio ereditario (cfr. Cass., sez. II, 9.06.2962 n. 1443).
È pertanto consentito, in ipotesi del genere, che le azioni di riduzione e di divisione siano proposte cumulativamente nello stesso processo, la seconda però in subordine all'accoglimento della prima, la quale ha certamente caratte-
re pregiudiziale (cfr. Cass., sez. II, 11.11.1970 n. 2367).
Fatta tale doverosa premessa, deve rilevarsi inoltre che costituisce prin-
cipio condiviso nella giurisprudenza quello secondo il quale il legittimario che proponga l'azione di riduzione ha l'onere di indicare l'entità della lesione della sua quota di riserva, mediante determinazione con esattezza della massa eredi-
taria e della quota di legittima asseritamente violata dal de cuius.
L'attore, pertanto, ha l'onere di allegare e dimostrare tutti gli elementi per comprendere se ed in quale entità sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva (indicando il valore della massa ereditaria, il valore della legittima,
l'entità della lesione); solo in tal caso, il Tribunale può disporre la reintegrazio-
ne, mentre l'insufficienza del supporto allegativo e probatorio dell'attore non può di certo essere colmata ricorrendo alla consulenza tecnica d'ufficio al fine di ricostruire e stimare il patrimonio del de cuius (cfr. Cass., ord. 31.08.2018 n.
21503; Cass., 10.04.2017 n. 9192; Cass., 30.06.2011 n. 14473; Cass, 12.09.2002 n.
13310).
6 Le allegazioni contenute nella domanda di riduzione non possono,
quindi, essere limitate alla generica prospettazione dell'avvenuta lesione della quota di legittima, ma devono individuare le porzioni di riserva e di disponibi-
le, nonché gli atti di disposizione compiuti dal de cuius, in modo che i convenu-
ti e il Tribunale siano messi in condizione di conoscere in quali termini sia chiesta la reintegrazione.
Nella fattispecie in esame l'attrice si è limitata a dichiarare in via del tut-
to generica di essere stata totalmente pretermessa nel testamento del de cuius,
senza specificare nulla con riguardo alle donazioni compiute in vita dallo stes-
so e senza neanche ben identificare i beni ancora rientranti nel patrimonio ere-
ditario. Non avendo inoltre l'attrice fatto alcun riferimento, sia quantitativo che cronologico alle donazioni indirette e dirette delle quali ha beneficiato, ri-
sulta decisamente falsata la rappresentazione che la Cassazione reputa neces-
saria – in termini più completi ed esaurienti possibili - per la valida proposi-
zione della domanda di reintegrazione della legittima lesa.
Ne deriva la declaratoria di inammissibilità della domanda.
II. Quanto alle spese di lite stante la natura meramente processuale del-
la pronuncia e la assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto si ritiene sus-
sistano motivi di opportunità per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando sulla domanda propo-
sta da nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Genova, alla Via Tofane n. 71, cod. fisc. (R.G. n. 33/2024) C.F._1
contro nata a [...] il [...], residente in [...], alla Parte_2
via F. Juvara, n. 54, cod. fisc. , nata a [...] C.F._3 CP_1
Mauro Marchesato il 18.6.1956, residente in [...],
cod. fisc. , e nata a [...] il C.F._5 CP_2
18.7.1960, residente in Bologna, alla via Ettore Ascoli, cod. fisc.
e così provvede: C.F._6 CP_3
a) Dichiara inammissibile la domanda attorea;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 5.3.2025.
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Alessandra Angiuli
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