Art. 171. Installazioni d'ufficio 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero, puo' disporre, d'ufficio ed a spese dell'armatore, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche e degli apparati radioelettrici obbligatori a bordo di quelle navi per le quali non si sia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli precedenti, ma che debbano esercitare la navigazione in servizio pubblico o di interesse nazionale.
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16 settembre 2003
16 settembre 2003
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Giurisprudenza • 8
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