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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10731/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10731/2023 tra
[...]
Parte_1
OPPONENTI
e
Controparte_1
OPPOSTO
Oggi 10 aprile 2025 innanzi al dott. Antonina Giardina Giardina, sono comparsi:
I procuratori delle parti e la signora personalmente. Parte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Entrambi i procuratori precisano le conclusioni riportandosi a tutti gli atti depositati e chiedono che la causa sia decisa.
L'avv. Falzone contesta la produzione di un documento con la comparsa conclusionale di controparte in quanto tardiva e ne chiede l'espunzione.
L'avv. Accardi si oppone a tale istanza e insiste nelle proprie domande.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonina Giardina Giardina ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10731/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]delle Femmine, (PA) Parte_1 CP_1
, cod. fisc.
[...] CodiceFiscale_1
, nato in [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
Viale della Rimembranza n. 35, cod. fisc. , CodiceFiscale_2
entrambi elettivamente domiciliati in Villagrazia di Carini (PA), Via Pio La Torre n. 28, presso lo studio dell'Avv. che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, Parte_2
all'Avv. Biagio Falzone, con studio in Isola delle Femmine (PA), Via Cutino n. 48
OPPONENTI
contro
sito in Isola delle Femmine (PA), in Controparte_1 Controparte_1
(P.IVA ), in persona del suo amministratore pro-tempore, nata a P.IVA_1 Controparte_2
Palermo, il 16 maggio 1975 (C.F.: ), ed elettivamente domiciliato in Palermo, CodiceFiscale_3
pagina 2 di 7 in piazza V. E. Orlando n. 41, presso lo studio dell'Avv. Angelo Accardi, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli odierni opponenti, comproprietari di sei unità abitative facenti parte del Condominio
odierno opposto, nonché del lastrico solare e del garage, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2645/2023, con il quale è stato ingiunto agli stessi il pagamento della somma di €
18.870,91, a titolo di oneri condominiali non versati.
I signori e preliminarmente, hanno chiesto la sospensione del decreto Pt_1 Parte_1
ingiuntivo opposto e, nel merito, l'annullamento dello stesso e, in via riconvenzionale, l' annullamento delle delibere approvate dall'assemblea condominiale in data 24 Marzo 2022, 20 maggio 2022 e 5
settembre 2022, adducendo la mancata comunicazione della convocazione alle suddette assemblee e la mancata comunicazione dei relativi verbali, con la condanna del al rimborso delle spese di CP_1
lite.
L'odierno opposto si è costituito, contestando tutte le domande di parte attrice e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della opposizione fondata sulla domanda di annullamento delle delibere assembleari suindicate per il decorso del termine di impugnazione previsto dall'articolo 1137 del codice civile, con la condanna della controparte al rimborso delle spese del presente giudizio e ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La causa è stata istruita in forma documentale e, all'udienza del 10 Aprile 2025, dopo la precisazione delle conclusioni è stata decisa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c..
pagina 3 di 7 Motivi della decisione.
All'esito dell'istruttoria e alla luce delle difese spiegate dalle parti, la presente opposizione appare infondata per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'odierna opponente,
signora la quale ha chiesto in via riconvenzionale l'annullamento delle delibere Parte_1
condominiali del 24/3/2020, del 20/5/2022 e del 5/9/2022, in forza delle quali è stato proposto il ricorso per ingiunzione di pagamento oggetto del presente giudizio, per la mancata convocazione del signor
. Parte_1
Come è noto, sono annullabili le delibere affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea. La legittimazione a domandare detto annullamento spetta, ai sensi degli articoli 1441 e
1324 del codice civile, unicamente al singolo avente diritto che sia stato pretermesso. In caso di omessa convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137
del codice civile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. La Corte di
Cassazione con la sentenza numero 10071/2020 ha confermato che ” legittimato ad impugnare la
delibera è il solo condomino pretermesso e non la generalità dei partecipanti al condominio: la
mancata convocazione integra infatti un vizio procedimentale, inerente l'esclusiva sfera di interesse del
soggetto escluso”.
Con riguardo alla opposizione proposta dal signor al decreto Parte_1
ingiuntivo e alle domande riconvenzionali di annullamento delle delibere assembleari in forza delle quali è stato proposto ricorso per ingiunzione dall'odierno opposto, va osservato che la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza numero 9839 del 2021 ha sostenuto che “nel giudizio di
opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può
sindacare sia la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'
annullabilità di tale delibera, proposta quest'ultima in via riconvenzionale”.
pagina 4 di 7 Nella fattispecie che ci occupa, nelle sedute dell'assemblea condominiale tenutesi nei giorni 24
marzo 2022 e 20 maggio 2022, la sig.ra ha svolto il ruolo di Presidente dell'assemblea Pt_1
condominiale ed in veste di delegata del figlio, odierno opponente, in forza della procura generale da quest'ultimo conferitale. Come si evince dal verbale del 20 maggio 2022, l'amministratore del
Condominio dichiara che la signora nel corso della precedente assemblea ha consegnato la Pt_1
procura generale conferitale da entrambi i propri figli. Può ritenersi dunque accertata la circostanza della presenza alle suindicate sedute assembleari del per delega alla madre, nonostante il Parte_1
tardivo deposito della suddetta procura effettuato con la comparsa conclusionale del CP_1
opposto, che va espunta dagli atti del giudizio, come da istanza di parte opponente.
Pertanto, va rigettata la domanda di annullamento delle delibere suindicate, che sono state approvate sia dalla signora che dal signor , quest'ultimo Parte_1 Parte_1
presente per delega conferita alla propria madre. Detta delibere avrebbero dovuto essere impugnate nel termine perentorio di trenta giorni dall'approvazione, come prescritto dall'articolo 1137 del codice civile.
La delibera del 5 settembre 2022 è stata invece approvata in assenza del signor
[...]
, il quale ha lamentato la mancata convocazione e la mancata notifica del verbale Parte_1
assembleare, chiedendone pertanto l'annullamento, in assenza del decorso del termine per l'impugnazione previsto dall'articolo citato.
In realtà dagli atti depositati dal , si evince la regolare convocazione del signor CP_1
e la comunicazione allo stesso con raccomandata del 22 settembre 2022 del verbale Parte_1
assembleare. Pertanto, i termini per l'impugnazione della delibera del 5/9/2022 decorrono dalla data della comunicazione della stessa ossia dal 22 settembre 2022.
Alla luce delle superiori considerazioni, le delibere oggetto delle domande riconvenzionali di parte opponente vanno considerate ormai definitivamente efficaci, non essendo state impugnate nei pagina 5 di 7 termini di legge.
L'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo numero 2645 del 2023 va quindi rigettata,
essendo fondata sulla domanda di annullamento delle delibere poste alla base dello stesso.
Nessuna prova ha allegato, infatti, parte opponente con riguardo all'asserita erroneità delle somme ingiunte per calcoli errati, che avrebbe dovuto essere evidenziata con l'impugnazione della delibera del 5 settembre 2022, con la quale sono stati approvati i rendiconti relativi agli anni 2018,
2019, 2020 e 2021.
Va pertanto confermato il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, ai sensi del decreto ministeriale 147/2022, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste in via solidale a carico degli opponenti. Questi
ultimi, ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 del 2010 e ss. mm., vanno condannati altresì al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato, per la mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo.
Va rigettata invece la domanda di parte opposta di condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96
c.p.c., non ritenendosi sussistenti i relativi presupposti della mala fede o della colpa grave..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
.- Dichiara il difetto di legittimazione attiva della signora a proporre la presente Parte_1
opposizione;
.- Rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.2645/2023;
.- Conferma il decreto ingiuntivo n.2645/2023;
.- Condanna altresì gli opponenti in solido a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si pagina 6 di 7 liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
.- Condanna e al versamento all'entrata del bilancio dello Stato Parte_1 Parte_1
della somma di € 518,00 ai sensi dell'art. 12-bis comma 2 del D.lgs. 28/2010 e ss.mm..
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Palermo, 10 aprile 2025.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10731/2023 tra
[...]
Parte_1
OPPONENTI
e
Controparte_1
OPPOSTO
Oggi 10 aprile 2025 innanzi al dott. Antonina Giardina Giardina, sono comparsi:
I procuratori delle parti e la signora personalmente. Parte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Entrambi i procuratori precisano le conclusioni riportandosi a tutti gli atti depositati e chiedono che la causa sia decisa.
L'avv. Falzone contesta la produzione di un documento con la comparsa conclusionale di controparte in quanto tardiva e ne chiede l'espunzione.
L'avv. Accardi si oppone a tale istanza e insiste nelle proprie domande.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonina Giardina Giardina ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10731/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]delle Femmine, (PA) Parte_1 CP_1
, cod. fisc.
[...] CodiceFiscale_1
, nato in [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
Viale della Rimembranza n. 35, cod. fisc. , CodiceFiscale_2
entrambi elettivamente domiciliati in Villagrazia di Carini (PA), Via Pio La Torre n. 28, presso lo studio dell'Avv. che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, Parte_2
all'Avv. Biagio Falzone, con studio in Isola delle Femmine (PA), Via Cutino n. 48
OPPONENTI
contro
sito in Isola delle Femmine (PA), in Controparte_1 Controparte_1
(P.IVA ), in persona del suo amministratore pro-tempore, nata a P.IVA_1 Controparte_2
Palermo, il 16 maggio 1975 (C.F.: ), ed elettivamente domiciliato in Palermo, CodiceFiscale_3
pagina 2 di 7 in piazza V. E. Orlando n. 41, presso lo studio dell'Avv. Angelo Accardi, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli odierni opponenti, comproprietari di sei unità abitative facenti parte del Condominio
odierno opposto, nonché del lastrico solare e del garage, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2645/2023, con il quale è stato ingiunto agli stessi il pagamento della somma di €
18.870,91, a titolo di oneri condominiali non versati.
I signori e preliminarmente, hanno chiesto la sospensione del decreto Pt_1 Parte_1
ingiuntivo opposto e, nel merito, l'annullamento dello stesso e, in via riconvenzionale, l' annullamento delle delibere approvate dall'assemblea condominiale in data 24 Marzo 2022, 20 maggio 2022 e 5
settembre 2022, adducendo la mancata comunicazione della convocazione alle suddette assemblee e la mancata comunicazione dei relativi verbali, con la condanna del al rimborso delle spese di CP_1
lite.
L'odierno opposto si è costituito, contestando tutte le domande di parte attrice e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della opposizione fondata sulla domanda di annullamento delle delibere assembleari suindicate per il decorso del termine di impugnazione previsto dall'articolo 1137 del codice civile, con la condanna della controparte al rimborso delle spese del presente giudizio e ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La causa è stata istruita in forma documentale e, all'udienza del 10 Aprile 2025, dopo la precisazione delle conclusioni è stata decisa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c..
pagina 3 di 7 Motivi della decisione.
All'esito dell'istruttoria e alla luce delle difese spiegate dalle parti, la presente opposizione appare infondata per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'odierna opponente,
signora la quale ha chiesto in via riconvenzionale l'annullamento delle delibere Parte_1
condominiali del 24/3/2020, del 20/5/2022 e del 5/9/2022, in forza delle quali è stato proposto il ricorso per ingiunzione di pagamento oggetto del presente giudizio, per la mancata convocazione del signor
. Parte_1
Come è noto, sono annullabili le delibere affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea. La legittimazione a domandare detto annullamento spetta, ai sensi degli articoli 1441 e
1324 del codice civile, unicamente al singolo avente diritto che sia stato pretermesso. In caso di omessa convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137
del codice civile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. La Corte di
Cassazione con la sentenza numero 10071/2020 ha confermato che ” legittimato ad impugnare la
delibera è il solo condomino pretermesso e non la generalità dei partecipanti al condominio: la
mancata convocazione integra infatti un vizio procedimentale, inerente l'esclusiva sfera di interesse del
soggetto escluso”.
Con riguardo alla opposizione proposta dal signor al decreto Parte_1
ingiuntivo e alle domande riconvenzionali di annullamento delle delibere assembleari in forza delle quali è stato proposto ricorso per ingiunzione dall'odierno opposto, va osservato che la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza numero 9839 del 2021 ha sostenuto che “nel giudizio di
opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può
sindacare sia la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'
annullabilità di tale delibera, proposta quest'ultima in via riconvenzionale”.
pagina 4 di 7 Nella fattispecie che ci occupa, nelle sedute dell'assemblea condominiale tenutesi nei giorni 24
marzo 2022 e 20 maggio 2022, la sig.ra ha svolto il ruolo di Presidente dell'assemblea Pt_1
condominiale ed in veste di delegata del figlio, odierno opponente, in forza della procura generale da quest'ultimo conferitale. Come si evince dal verbale del 20 maggio 2022, l'amministratore del
Condominio dichiara che la signora nel corso della precedente assemblea ha consegnato la Pt_1
procura generale conferitale da entrambi i propri figli. Può ritenersi dunque accertata la circostanza della presenza alle suindicate sedute assembleari del per delega alla madre, nonostante il Parte_1
tardivo deposito della suddetta procura effettuato con la comparsa conclusionale del CP_1
opposto, che va espunta dagli atti del giudizio, come da istanza di parte opponente.
Pertanto, va rigettata la domanda di annullamento delle delibere suindicate, che sono state approvate sia dalla signora che dal signor , quest'ultimo Parte_1 Parte_1
presente per delega conferita alla propria madre. Detta delibere avrebbero dovuto essere impugnate nel termine perentorio di trenta giorni dall'approvazione, come prescritto dall'articolo 1137 del codice civile.
La delibera del 5 settembre 2022 è stata invece approvata in assenza del signor
[...]
, il quale ha lamentato la mancata convocazione e la mancata notifica del verbale Parte_1
assembleare, chiedendone pertanto l'annullamento, in assenza del decorso del termine per l'impugnazione previsto dall'articolo citato.
In realtà dagli atti depositati dal , si evince la regolare convocazione del signor CP_1
e la comunicazione allo stesso con raccomandata del 22 settembre 2022 del verbale Parte_1
assembleare. Pertanto, i termini per l'impugnazione della delibera del 5/9/2022 decorrono dalla data della comunicazione della stessa ossia dal 22 settembre 2022.
Alla luce delle superiori considerazioni, le delibere oggetto delle domande riconvenzionali di parte opponente vanno considerate ormai definitivamente efficaci, non essendo state impugnate nei pagina 5 di 7 termini di legge.
L'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo numero 2645 del 2023 va quindi rigettata,
essendo fondata sulla domanda di annullamento delle delibere poste alla base dello stesso.
Nessuna prova ha allegato, infatti, parte opponente con riguardo all'asserita erroneità delle somme ingiunte per calcoli errati, che avrebbe dovuto essere evidenziata con l'impugnazione della delibera del 5 settembre 2022, con la quale sono stati approvati i rendiconti relativi agli anni 2018,
2019, 2020 e 2021.
Va pertanto confermato il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, ai sensi del decreto ministeriale 147/2022, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste in via solidale a carico degli opponenti. Questi
ultimi, ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 del 2010 e ss. mm., vanno condannati altresì al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato, per la mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo.
Va rigettata invece la domanda di parte opposta di condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96
c.p.c., non ritenendosi sussistenti i relativi presupposti della mala fede o della colpa grave..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
.- Dichiara il difetto di legittimazione attiva della signora a proporre la presente Parte_1
opposizione;
.- Rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.2645/2023;
.- Conferma il decreto ingiuntivo n.2645/2023;
.- Condanna altresì gli opponenti in solido a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si pagina 6 di 7 liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
.- Condanna e al versamento all'entrata del bilancio dello Stato Parte_1 Parte_1
della somma di € 518,00 ai sensi dell'art. 12-bis comma 2 del D.lgs. 28/2010 e ss.mm..
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Palermo, 10 aprile 2025.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
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