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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 26/08/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 518 2024 promossa da:
Parte_1
C.F. C.F._1
Avv. Emilio Mucci Attore
Contro
(P.iva: ) CP_1 P.IVA_1
Avv. Ermanno Consorti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ex art. 615 cpc ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: IN VIA PRELIMINARE:
-disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. (pregiudizialità penale) a seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata nel proc. penale n. /2022 R.G.N.R. (R.G. n. 1647/2023
G.I.P), avuto riguardo alla necessità di individuare l'effettivo creditore, attesa la previsione dell'art. 1189 c.c.;
NEL MERITO:
pagina 1 di 6 -accertare e dichiarare che il credito portato dal precetto notificato dalla società CP_1
(C.F./P.IVA al Sig. va posto in compensazione con le P.IVA_1 Parte_1
somme versate a titolo di conferimenti pari ad € 10.625 che -in forza della sentenza n.
187/2024 della Corte di appello di Ancona- sono “da porre ad esclusivo carico della
[...]
CP_
ex art. 2472 c.c., oltre alla restituzione delle maggiori somme corrisposte da Pt_1
anch'esse “da porre ad esclusivo carico della , come stabilito sempre
[...] CP_1
dalla sentenza n. 187/2024 della Corte di appello di Ancona (id est, titolo esecutivo); -
con vittoria del compenso professionale e delle spese di lite.
Deduceva l'attore che in data 25/03/2024 riceveva la notifica ad istanza della società CP_1
del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 187/2024 pronunciata dalla Corte di
[...]
appello di Ancona -Sezione imprese- in data 01/02/2024, unitamente al relativo atto di precetto, per € 15.454,20, sentenza divenuta definitiva.
Narrava, ancora, l'attore – unitamente al legale rappresentante legale p.t. della società
odierna creditrice, risulta imputato -ex art. 640 bis c.p.- nel proc. penale n. CP_1
2844/2022, sul presupposto che entrambi risulterebbero amministratori di comodo dell'unico amministratore di fatto, Sig. quale figura apicale della Controparte_2
capogruppo ADRIATECH Srl.
Cont Deduceva, infine, l'attore di essere creditore della e ciò in in considerazione della qualifica delle attività eseguite da ex art. 2203 comma 2 c.c., per Parte_1
versamenti aggiuntivi e per capitale versato, eccependo la compensazione ex art. 1243
c.c. dei crediti.
- Si costituiva in giudizio la contestando la domanda di parte attrice, così CP_1
concludendo: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, respingere l'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto. Si chiede la condanna pagina 2 di 6 dell'opponente per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
- Nel corso del processo non veniva espletata attività istruttoria e, precisate le conclusioni e depositata comparsa conclusionale da parte della sola convenuta, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente va evidenziato come il presente processo prenda le mosse da una situazione giuridica derivante dalla sentenza n. 187/24 emessa dalla Corte di Appello di
Ancona, titolo passato in giudicato;
il passaggio in giudicato della predetta sentenza è
fatto pacifico in quanto risulta dai documenti in atti e dalle stesse asserzioni difensive di entrambe le parti in causa espresse in modo chiaro nei rispettivi atti difensivi.
Altrettanto preliminarmente, va ribadito quanto già disposto con pregressa ordinanza emessa nel corso del processo in riferimento all'insussistenza nel caso di specie dei presupposti per la declaratoria di sospensione del presente processo per pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 cpc.
a) Sulla nullità della procura rilasciata dall'amministratore di diritto anziché
dall'amministratore di fatto
L'eccezione va disattesa per difetto di prova.
Non risulta provato nel presente processo che la procura in questione venne sottoscritta da un amministratore diverso da quello di fatto, così come non risulta provato che esistesse un amministratore di fatto della società convenuta, né sono stati acquisiti elementi tali da poter ritenere che a tale evento si possa risalire induttivamente, neanche per fatti meramente indiziari.
pagina 3 di 6 La procura appare rilasciata dal soggetto legalmente legittimato così come risultante dai documenti in atti.
Le allegazioni difensive di parte attrice, pertanto, sono risultate chiaramente generiche e sprovviste del necessario supporto probatorio.
b) Sulla compensazione dei crediti
Anche questa eccezione va respinta.
L'assunto difensivo di parte attrice sul punto si fonda sulla motivazione del capo di sentenza n. 91/21 emessa dal tribunale di Ancona, sezione imprese (confermata dalla sentenza di appello 187/24).
Invero, nella motivazione del suddetto titolo si legge che le attività compiute dall'odierno attore vanno ricondotte al mandato senza rappresentanza e che “Alla luce delle superiori
considerazioni va accolta la domanda attorea ex art. 2932 c.c., dovendosi dare
esecuzione all'obbligo di trasferire le quote sociali di cui al contratto preliminare
unilaterale contenuto nella scrittura privata del 21.12.2009, previa dichiarazione di
compensazione dell'obbligazione di pagamento del prezzo in capo a parte attrice con
quella restitutoria del prestito avente il medesimo importo gravante sui convenuti.
In conseguenza di quanto disposto nell'appena citato titolo, ogni compensazione in ordine alle attività compiute dall'attore in seno alla questione giuridica portata all'attenzione del
Tribunale delle Imprese in detta sede, di fatto oggi riproposta in questo giudizio, è stata definita precedentemente, con esclusione espressa di obbligo da parte della convenuta di eseguire poste restitutorie in favore dell'attore.
Conseguentemente, non sussiste un effettivo controcredito vantato dall'attore da eccepire e portare in compensazione ai sensi dell'art. 1241 cc.
3) sulla domanda ex art. 96 cpc proposta dalla convenuta.
pagina 4 di 6 Come è noto, la domanda ex art. 96 cpc va ricondotta in termini di sussistenza di elementi diretti a configurare un abuso del processo da parte del soggetto che promuove azione giudiziaria, intendendosi per tale il comportamento di colui che agisca o resista in giudizio pur essendo consapevole, con malafede, dolo o quantomeno colpa grave, della infondatezza delle proprie pretese, con pregiudizio sia per la controparte che per il buon andamento della giustizia, o senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la
coscienza della infondatezza della propria posizione (Cass. 24649/19).
A ben vedere, per quanto espresso in motivazione, va ravvisato un comportamento della parte attrice che è stato disatteso dal giudicante per difetto di allegazione e prova e per sussistenza di fatti giuridici precedentemente accertati con pregresso provvedimento giudiziale definitivo. Tali circostanze – unitamente al fatto che la parte attrice non ha precisato le conclusioni e non ha depositato atti difensivi ai sensi dell'art. 189 cpc -
integrano un pregiudizio quantomeno per il buono andamento della giustizia, potendosi comunque individuare nel caso di specie una condotta processuale avventata. L'entità del danno subito può desumersi da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111 comma
2 cost.) e della l. n. 89 del 2001. Tale pregiudizio determina una condanna ex art. 96 cpc per un importo che viene determinato nella misura di euro 300,00.
4) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, secondo i parametri forensi legalmente previsti, tenuto conto dell'attività effettivamente compiuta nel processo, ed in adesione alla nota spese in atti, nella misura di euro 3.397,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge, somme da distrarsi in favore dell'avv. Ermanno Consorti dichiaratosi antistatario all'atto della precisazione delle conclusioni.
pagina 5 di 6
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
- respinge la domanda di parte attrice.
- Condanna la parte attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di euro
300,00 ai sensi dell'art. 96 cpc.
- Condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 3.397,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge, somme da distrarsi in favore dell'avv. Ermanno Consorti dichiaratosi antistatario.
Così è deciso in Ascoli Piceno,26/08/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
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