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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/09/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 4114/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 4114/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. )) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 09/09/2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in data 17/10/2024 hanno presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli articoli 473-bis.47, 474- bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con la sentenza n. 140/2025 del Tribunale di Venezia, depositata il 03/02/2025, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in data 23/01/2025 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 04/02/2025, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt.
473-bis.51 e 279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 16/09/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
09/09/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Quarto d'Altino.
Per_ 2. la figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, che, nell'interesse delle stessa figlia e nell'ottica di una reciproca collaborazione e cooperazione, s'impegnano a concordare insieme le decisioni concernenti lo sviluppo e la tutela della personalità della medesima, anche riguardo all'istruzione e all'educazione della stessa.
3. Fermo l'affidamento congiunto, i ricorrenti concordano che la figlia risiederà in via privilegiata con il padre, presso la casa familiare.
4. La madre può e deve trascorrere del tempo con la figlia, concordando date e orari per tempo con il signor sempre Pt_2
rispettando gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia. 5. I coniugi concordano che entrambi provvederanno al mantenimento ordinario con contribuzione diretta, posto che ognuno dei due trascorrerà del tempo con la figlia in modo paritario. Le spese straordinarie verranno divise al 50% secondo le modalità del protocollo del Tribunale intestato che si allegano sub doc. 6.
6. La signora percepirà per intero l'assegno unico, o altro eventuale assegno sostitutivo. Pt_1
7. I coniugi dichiarano di aver sciolto definitivamente la comunione dei beni e di non avere alcuna ragione reciproca di debito
o credito.
8. Ognuno dei due coniugi rinuncia a richiedere all'altro qualsivoglia contributo e/o assegno per il loro mantenimento”
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18/06/2005 tra Pt_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] Parte_2
Comune di Quarto d'Altino, al n. 7, parte II, serie A, Uff. 1, dell'anno 2005;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16/09/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 4114/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 4114/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. )) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 09/09/2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in data 17/10/2024 hanno presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli articoli 473-bis.47, 474- bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con la sentenza n. 140/2025 del Tribunale di Venezia, depositata il 03/02/2025, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in data 23/01/2025 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 04/02/2025, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt.
473-bis.51 e 279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 16/09/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
09/09/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Quarto d'Altino.
Per_ 2. la figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, che, nell'interesse delle stessa figlia e nell'ottica di una reciproca collaborazione e cooperazione, s'impegnano a concordare insieme le decisioni concernenti lo sviluppo e la tutela della personalità della medesima, anche riguardo all'istruzione e all'educazione della stessa.
3. Fermo l'affidamento congiunto, i ricorrenti concordano che la figlia risiederà in via privilegiata con il padre, presso la casa familiare.
4. La madre può e deve trascorrere del tempo con la figlia, concordando date e orari per tempo con il signor sempre Pt_2
rispettando gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia. 5. I coniugi concordano che entrambi provvederanno al mantenimento ordinario con contribuzione diretta, posto che ognuno dei due trascorrerà del tempo con la figlia in modo paritario. Le spese straordinarie verranno divise al 50% secondo le modalità del protocollo del Tribunale intestato che si allegano sub doc. 6.
6. La signora percepirà per intero l'assegno unico, o altro eventuale assegno sostitutivo. Pt_1
7. I coniugi dichiarano di aver sciolto definitivamente la comunione dei beni e di non avere alcuna ragione reciproca di debito
o credito.
8. Ognuno dei due coniugi rinuncia a richiedere all'altro qualsivoglia contributo e/o assegno per il loro mantenimento”
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18/06/2005 tra Pt_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] Parte_2
Comune di Quarto d'Altino, al n. 7, parte II, serie A, Uff. 1, dell'anno 2005;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16/09/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca