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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 21/11/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
AR TT Presidente
TA NA UD
Francesco De Perna UD relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 870 /2025 su ricorso congiunto di:
(c.f. ), con l'avv. ANTONIO DEL Parte_1 C.F._1
VIVO, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(c.f. ), con l'avv. ANTONIO Controparte_1 C.F._2
DEL VIVO, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti
Come da verbale d'udienza del 13.11.2025.
Motivazione
e ricorrevano Parte_1 Controparte_1
congiuntamente al Tribunale domandando, alle condizioni concordate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto a Sant'Elpidio a Mare il 20/09/2009.
All'udienza di comparizione delle parti del 13.11.2025, sentite le stesse, il
UD, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e di voler insistere nel ricorso di divorzio congiunto, rimetteva la causa in decisione.
Ebbene le parti, con il ricorso congiunto, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle seguenti condizioni: Va innanzitutto osservato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l.
1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Peraltro, i soprariportati accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni del loro divorzio non sono contrari agli interessi dei figli, sicché deve prendersi atto di tali accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune (Sant'Elpidio a Mare) in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
❖ prende atto degli accordi, riportati in parte motiva, di divorzio intervenuti tra e Parte_1 Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Presidente
Dott.ssa AR TT
Il UD est.
Dott. Francesco De Perna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
AR TT Presidente
TA NA UD
Francesco De Perna UD relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 870 /2025 su ricorso congiunto di:
(c.f. ), con l'avv. ANTONIO DEL Parte_1 C.F._1
VIVO, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(c.f. ), con l'avv. ANTONIO Controparte_1 C.F._2
DEL VIVO, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti
Come da verbale d'udienza del 13.11.2025.
Motivazione
e ricorrevano Parte_1 Controparte_1
congiuntamente al Tribunale domandando, alle condizioni concordate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto a Sant'Elpidio a Mare il 20/09/2009.
All'udienza di comparizione delle parti del 13.11.2025, sentite le stesse, il
UD, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e di voler insistere nel ricorso di divorzio congiunto, rimetteva la causa in decisione.
Ebbene le parti, con il ricorso congiunto, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle seguenti condizioni: Va innanzitutto osservato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l.
1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Peraltro, i soprariportati accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni del loro divorzio non sono contrari agli interessi dei figli, sicché deve prendersi atto di tali accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune (Sant'Elpidio a Mare) in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
❖ prende atto degli accordi, riportati in parte motiva, di divorzio intervenuti tra e Parte_1 Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Presidente
Dott.ssa AR TT
Il UD est.
Dott. Francesco De Perna