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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/07/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 900/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. APOLLINARO ROSANNA Parte_1 ricorrente
E
LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8 maggio 2019, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'estratto di ruolo, del quale assumeva essere venuta a conoscenza il 29 marzo 2019. All'interno dell'estratto risultava la cartella di pagamento n.
13920090007713412, afferente al ruolo n. 539/2009, per un importo di € 3.969,52 relativo a contributi riferiti agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006. Parte CP_2 ricorrente sosteneva di non aver mai ricevuto notifica della cartella e di non essere mai venuta a conoscenza del relativo debito, invocando la prescrizione per mancata interruzione.
1 2. Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per CP_1 carenza di interesse, trattandosi di impugnazione proposta avverso un mero estratto di ruolo, documento interno e privo di autonoma valenza provvedimentale. Nel merito, evidenziava che il debito era stato già portato a conoscenza della contribuente mediante avviso bonario notificato in data 25 maggio 2009, che non era stato impugnato, determinando la cristallizzazione del credito.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'estratto di ruolo non è atto autonomamente impugnabile, ma solo ove si dimostri l'omessa notifica della cartella o la sussistenza di un pregiudizio attuale e concreto (Cass., Sez. U, n.
19704/2015; Cass. civ., sez. lav., 21/06/2023, n. 17813). Nel caso in esame, parte ricorrente si limita ad affermare la mancata conoscenza della cartella, ma non produce alcuna prova dell'omessa notifica, né allega l'esistenza di atti esecutivi in corso, tali da rendere attuale l'interesse all'impugnazione dell'estratto.
5. In ogni caso, come correttamente eccepito dall' , il debito era già stato portato a CP_1 conoscenza della ricorrente mediante avviso bonario notificato il 25 maggio 2009, non contestato, che ha valore di atto interruttivo della prescrizione. La mancata impugnazione di tale atto ha determinato la cristallizzazione del credito.
6. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia e la particolarità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
• Dichiara inammissibile il ricorso;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 09/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
2
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 900/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. APOLLINARO ROSANNA Parte_1 ricorrente
E
LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8 maggio 2019, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'estratto di ruolo, del quale assumeva essere venuta a conoscenza il 29 marzo 2019. All'interno dell'estratto risultava la cartella di pagamento n.
13920090007713412, afferente al ruolo n. 539/2009, per un importo di € 3.969,52 relativo a contributi riferiti agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006. Parte CP_2 ricorrente sosteneva di non aver mai ricevuto notifica della cartella e di non essere mai venuta a conoscenza del relativo debito, invocando la prescrizione per mancata interruzione.
1 2. Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per CP_1 carenza di interesse, trattandosi di impugnazione proposta avverso un mero estratto di ruolo, documento interno e privo di autonoma valenza provvedimentale. Nel merito, evidenziava che il debito era stato già portato a conoscenza della contribuente mediante avviso bonario notificato in data 25 maggio 2009, che non era stato impugnato, determinando la cristallizzazione del credito.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'estratto di ruolo non è atto autonomamente impugnabile, ma solo ove si dimostri l'omessa notifica della cartella o la sussistenza di un pregiudizio attuale e concreto (Cass., Sez. U, n.
19704/2015; Cass. civ., sez. lav., 21/06/2023, n. 17813). Nel caso in esame, parte ricorrente si limita ad affermare la mancata conoscenza della cartella, ma non produce alcuna prova dell'omessa notifica, né allega l'esistenza di atti esecutivi in corso, tali da rendere attuale l'interesse all'impugnazione dell'estratto.
5. In ogni caso, come correttamente eccepito dall' , il debito era già stato portato a CP_1 conoscenza della ricorrente mediante avviso bonario notificato il 25 maggio 2009, non contestato, che ha valore di atto interruttivo della prescrizione. La mancata impugnazione di tale atto ha determinato la cristallizzazione del credito.
6. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia e la particolarità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
• Dichiara inammissibile il ricorso;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 09/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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