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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/08/2025, n. 4083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4083 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di conIGlio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - ConIGliere-
- dr.ssa Paola Martorana - ConIGliere relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 798/2023 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 31.03.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C.F. , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
con sede in Saviano (Na), Piazzale Enrico De Nicola, rappresentato e difeso, in virtù mandato e procura speciale, dall'Avv. Gianluca Granato (C.F. R.G. n°798/2023- Sentenza
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) e con lo stesso domiciliato in Saviano (Na), al Piazzale C.F._1
Enrico De Nicola snc, presso la casa comunale
[...]
[...]
[...]
(C.F. ; Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ); (C.F.
[...] C.F._3 Parte_4
) e (C.F. ) in C.F._4 Parte_5 C.F._5
qualità di eredi di (C.F. ), nata il [...] Persona_1 C.F._6 deceduta il 27/06/2020, tutti rappresentati e difesi in virtù di apposito mandato dall'avv. Giuseppe Manganiello (C.F. ) presso il cui studio in C.F._7
Cimitile (Na), alla Via A. Gramsci n. 22, sono elettivamente domiciliati.
APPELLATI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 08.06.2016, Persona_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, l'odierno appellante al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro verificatosi in data
12.07.2014, alle ore 10.30 circa, in Saviano in via San Giovanni all'altezza del civico n°25.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti a sostegno della domanda risarcitoria, parte attrice esponeva di essere rovinata a terra, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, a causa dell'instabilità di un pezzo di dosso d'asfalto, non saldamente unito al suolo, riportando lesioni consistenti in: “ frattura sovracondiloidea di femore destro”; “ frattura composta sovra-condiloidea femore”;“ esiti di frattura scomposta
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del terzo medio di ulna e radio a sinistra”, “frattura metaepifisaria distale di ulna a sinistra”.
2. Si costituiva in giudizio, in data 05.10.2016, il , il quale Parte_1
eccepiva il concorso della danneggiata nella causazione del sinistro, in considerazione della sua condotta negligente, e l'infondatezza della domanda.
3. Concessi i termini ex art. 183 cpc VI comma;
ammessa ed assunta la prova testimoniale, espletata CTU medico legale, precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata all'udienza del 03.11.2022 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
4. Con sentenza n. 2192/2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il
Tribunale di Nola accoglieva la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione condannando il al risarcimento dei danni alla persona che, tenuto Parte_1 conto della diminuzione del 33% ai sensi dell'art. 1227 comma I c.c., venivano liquidati in € 9.005,96 oltre interessi;
compensava le spese di lite per un terzo ponendo la restante parte a carico del Poneva, altresì, definitivamente le Pt_1 spese di CTU a carico del per due terzi e per un terzo a carico Parte_1
dell'attore.
Segnatamente, sussumendo la pretesa esperita nell'alveo applicativo dell'art. 2051
c.c., il Tribunale riteneva che parte attrice avesse adeguatamente provato i fatti di causa, svoltisi secondo le modalità descritte nell'atto di citazione, nonché dimostrato il nesso causale tra gli stessi e le lesioni lamentate. Sulla scorta della documentazione versata in atti e della prova orale espletata, mediante l'escussione dei testi Tes_1
e il Giudice di prime cure riteneva raggiunta la prova sia
[...] Testimone_2
della effettiva sussistenza del fatto storico che delle modalità di verificazione dello stesso, ritenendo il nesso di causalità accertato, essedo emerso in corso di causa che le lesioni si verificavano giacché la impattava la parte di un dosso distaccatasi Per_1 dalla propria sede, in seguito al calpestio del pedone, evenienza che determinava la perdita di equilibrio nonché la caduta della danneggiata, reputando pertanto evidente che l'alterazione della res pubblica aveva causato il sinistro.
Ad avviso del Tribunale, tuttavia, l'evento dannoso era riconducibile anche alla condotta colposa ascrivibile all'attrice la quale, considerando che i fatti erano avvenuti in pieno giorno ed in un mese estivo, utilizzando l'ordinaria diligenza,
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avrebbe potuto evitare di poggiare il piede su un tratto già divelto, scongiurando così il concretizzarsi dell'evento dannoso.
Cosicché, in ossequio al principio di autoresponsabilità enucleabile dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità espressasi in subiecta materia, nonché in applicazione della disciplina del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., andava affermata la concorrente responsabilità dell'attrice, rispetto a quella dell'ente convenuto, nella misura stimata del 33%.
Relativamente al quantum risarcitorio, aderendo pienamente alle risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio a firma del Dott. , - giacché l'attrice Per_2 aveva riportato “Esiti di frattura sovra-intercondiloidea trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi in situ” da cui residuavano i seguenti postumi: 40 giorni di invalidità temporanea assoluta;
40 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 %, 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 25 %, danno biologico permanente valutato nella misura dell' 8 %.”- il Tribunale così provvedeva: “ visti gli esiti dell'elaborato peritale, il danno può essere quantificato nel seguente modo: 8% per danno biologico permanente, 40 giorni per invalidità temporanea assoluta, 40 giorni per invalidità temporanea parziale al 50% e 40 giorni per invalidità temporanea parziale al 25%, sicché è risarcibile un danno biologico di € 9.0803,64 ( all' 8% su danneggiato di anni 76) ed una temporanea di € 3.555,30. In applicazione delle tabelle di Milano, considerata la vocazione nazionale riconosciuta (quantomeno in tema di danno biologico) il danno può essere, pertanto, quantificato in € 13.358,94, su cui operare l'opportuna riduzione al 33%. Trattandosi di debito di valore, occorreva aggiungere gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull' importo devalutato secondo gli indici Istat alla data del sinistro (12.07.2014), e quindi anno per anno e a partire dal
12.07.2015 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali, sulla somma di euro 8.905,96 (13.358,94 - 33%), dal momento della decisione al saldo”. Quanto al risarcimento del danno morale richiesto da parte attrice la domanda veniva rigettata;
quanto al danno patrimoniale, il pregiudizio correlato alle spese mediche, veniva liquidato, tenuto conto della documentazione in atti, in complessivi
€ 100,00.
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5. Avverso tale sentenza, notificata in data 11.01.2023, con atto di citazione notificato in data 10.02.2023, il ha proposto appello, deducendo Parte_1
a sostegno tre motivi.
6. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 27 giugno 2023, si sono costituiti in giudizio gli odierni appellati in qualità di eredi di , nel Persona_1
frattempo deceduta in data 27.06.2020, i quali hanno resistito al gravame, concludendo per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Nel merito, hanno invocato il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di legge.
7. E' stato acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
8. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione spedita in data 10 febbraio 2023, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata avvenuta in data 11 gennaio 2023.
9. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
Al riguardo, mette conto rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012.
In particolare, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
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Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice.
10. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
10.1 I primi due motivi di appello, per evidenti ragioni di connessione, meritano di essere trattati congiuntamente.
Segnatamente, con il primo motivo di gravame intitolato: “Violazione ed erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Contraddittorietà e disomogeneità delle motivazioni addotte in punto di valutazione della prova dell'evento dannoso e del nesso di causalità. Omesso e/o inidoneo esame della prova documentale prodotta dalle parti. Omesso bilanciamento tra dato documentale e dato dichiarativo. Erroneo inquadramento dei fatti oggetto di causa ed inesatta applicazione della disciplina di
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cui all'art. 2051 c.c.”l'ente appellante lamenta l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure il quale avrebbe omesso ogni valutazione della prova documentale prodotta dalle parti non tenendo, altresì, conto di quanto riportato nel verbale di P.S.
n° 2014/27818 del 12.07.2014 ove veniva dapprima indicato che il sinistro si era verificato in luogo chiuso essendo poi tale dicitura stata modificata in data
10.03.2015 con la dicitura “ incidente per strada”. Secondo l'appellante, tale circostanza unitamente alle circostanze della: “ coincidenza del luogo del sinistro con quello della residenza”; “totale assenza di documentazione fotografica raffigurante l'insidia”; “ contestata esistenza dei dossi sul tratto di strada oggetto del sinistro”;
“mancato intervento delle autorità di sicurezza locale” ed infine “assenza di eventi atmosferici in atto ed età della danneggiata”, avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad escludere, nel bilanciamento, la credibilità dei testi escussi dovendosi propendere per la tesi dell'incidente domestico. Pertanto, secondo la tesi sostenuta dall'appellante, essendosi il sinistro verificato in luogo chiuso, nessuna responsabilità potrebbe essere addebitata allo stesso né ai sensi dell'art. 2043 c.c. né ai sensi dell'art. 2051 c.c.
10.2. Con il secondo motivo di gravame intitolato: “Violazione di legge per omessa applicazione dell'art. 1227 comma 2 c.c. Inesatta applicazione dell'art. 1227 comma
1 c.c. per erronea ripartizione del concorso di colpa nella produzione dell'evento lesivo. Contraddittorietà della motivazione”, l'appellante lamenta l'inesatta applicazione dell'articolo 1227 comma 1 c.c. con conseguenziale erronea ripartizione del concorso di colpa. Sostiene l'appellante che, valutando diversamente le circostanze emerse nel corso del giudizio di primo grado, quali l'orario mattutino di verificazione del sinistro;
l'assenza di eventi atmosferici in atto nonché il mancato utilizzo del percorso pedonale, avrebbero dovuto rivalutarsi i criteri di ripartizione della colpa tra le parti in causa, addebitando la stessa in via esclusiva alla Per_1
ovvero determinandola in misura inversa o comunque maggiore rispetto a quella riconosciuta dal Giudice di primo grado.
Gli argomenti che precedono non possono essere condivisi.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella valutazione della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, reputa
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questa Corte distrettuale pienamente condivisibile l'iter logico - giuridico seguito dal
Tribunale nel pervenire al parziale accoglimento della domanda risarcitoria.
Mette conto infatti osservare - al fine di delineare compiutamente la materia del contendere e l'ambito delle questioni devolute al sindacato di questa Corte distrettuale, in ossequio al principio del “tantum devolutum quantum appellatum” - che il Tribunale ha ritenuto dimostrato, poiché non contestato, che l'evento lesivo è scaturito da una res affidata alla custodia dell'amministrazione. Sulla scorta, inoltre, della documentazione versata in atti nonché della prova orale espletata in corso di causa ha ritenuto raggiunta la prova sia della effettiva sussistenza del fatto storico sia delle modalità di verificazione dello stesso ritenendo, tuttavia, che la condotta disattenta dell'attrice, pur non integrando un caso fortuito idoneo ad elidere, escludendolo, il nesso di derivazione eziologica, concretasse un comportamento apprezzabile ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c., in termini di contributo causale idoneo ad incidere sulla misura del risarcimento dovuto.
Con riferimento alla prova della sussistenza del fatto storico e delle modalità di verificazione dello stesso, sono da considerare dirimenti, come correttamente osservato dal primo Giudice, le prove testimoniali assunte mediante l'escussione dei testi e , presenti sui luoghi di causa al momento del Testimone_2 Testimone_1 sinistro. Meritevoli di considerazione, sono sia la deposizione della teste Tes_2
escussa all'udienza del 06.02.2018, la quale ha riferito che: “nel giorno
[...] indicato mi trovavo in compagnia della SI.ra e stavo andando a fare la spesa Per_1 insieme a quest'ultima…Ricordo che erano circa le 10.30/11 quando stavamo percorrendo via San Giovanni in Saviano e ad un certo punto, nei pressi di un dosso di asfalto, la SI.ra nell'appoggiare il piede su detto dosso cadeva a terra per Per_1
il distacco di un pezzo di tale dosso.. Preciso che la IG.ra cadeva prima col Per_1 ginocchio destro e poi finiva col corpo per terra sempre sul lato destro in particolare con l'anca destra. …Preciso che quando la IG.ra è caduta io mi trovavo al suo Per_1 fianco ed ho visto quando c'è stato il distacco del pezzo d'asfalto sotto il piede della IGnora;
sia la deposizione del teste il quale escusso nel corso Per_1 Testimone_1
della medesima udienza del 06.02.2018 ha anch'egli riferito, in termini conformi al racconto del primo teste, della caduta causata dal distacco del pezzo del dosso
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d'asfalto: “ricordo che mi trovavo sullo stesso lato della IG.ra . Quando Pt_6
questa ha appoggiato il piede sul dosso che si trova nella strada ed è caduta in quanto è venuto meno un pezzo di tale dosso”. Alla luce delle sopra menzionate deposizioni testimoniali si può, pertanto, in conformità di quanto reputato dal primo
Giudice, ritenere ampiamente assolto l'onere probatorio incombente sull'odierna appellata. La valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, ivi comprese le conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio, che ha riscontrato la piena compatibilità delle lesioni riscontrate con la dinamica del sinistro descritta nel libello introduttivo – precisando che “risultano ampliamente soddisfatti i criteri deputati a stabilire il nesso di causalità (il criterio cronologico, topografico, dell'adeguatezza qualitativa e dell'efficienza quantitativa, il criterio della continuità nella seriazione dei fenomeni, il criterio di esclusione di altri momenti eziologici)- induce infatti a ricostruire i fatti in maniera collimante con la prospettazione offerta dalla parte attrice, non adeguatamente smentita dagli elementi contrari segnalati dalla parte impugnante, come l'intervenuta correzione della dinamica originariamente indicata nel verbale di pronto soccorso, rettifica che, come si evince dal medesimo documento, forma parte integrante del medesimo documento, leggendosi alla pag. 2, nel riquadro alla voce “Note e prescrizioni”: “Vista la richiesta della paziente si riporta quanto dalla stessa dichiarato: trauma occorso per strada nel Comune di
Saviano”.
Correttamente, inoltre, il Tribunale valutando le prove, ha ritenuto dover applicare, altresì, la disciplina prevista dall'art. 1227 comma c.c.; trattasi questa di valutazione pienamente aderente alla più recente giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento.
Infatti, la Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha affermato, con le ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà
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espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, “quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (v. pure le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile
2019, n. 9315; con la precitata ordinanza 10 febbraio 2018, nn. 2480 è stata, ad esempio, esclusa la responsabilità da cose in custodia in capo all'ente proprietario e gestore della strada, munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un veicolo che ne aveva, per causa ignota, perso il controllo, non potendo il custode rispondere dei danni cagionati in via esclusiva da una condotta del danneggiato da qualificarsi oggettivamente non prevedibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date dai luoghi).
È pacifico, pertanto, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema
Corte occupatasi della materia (cfr. di recente, Cassazione civile sez. III, 16/02/2021,
n.4035, alle cui argomentazioni può porsi rinvio), che: la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode, come detto, l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
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nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi correlati ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. (v. le sentenze 10 ottobre 2008, n. 25029, e
4 dicembre 2012, n. 21727, nonché l'ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25838 secondo cui la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 cod. civ., è esclusa dalla condotta colposa della vittima che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile).
In buona sostanza, "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di
"imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode dovendo tale condotta essere riconducibile al caso fortuito – che è un evento che “praevideri non potest” (così, Cass. n. 25837/2017) – e pertanto non essere prevedibile (così, Cass. n. 25837/2017, nonché Cassazione civile sez. III,
16/02/2021, n.4035) oppure, pur essendo astrattamente prevedibile, non integrare un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (così Cass. 10 febbraio 2018, nn. 2480; discorre di condotta “abnorme, cioè
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estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, Cass. sez. 3 -, Ordinanza n. 2481 del 01/02/2018).
Se allora il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non è idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano, ciò non IGnifica, peraltro, che tale condotta - ancorché non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.\c.
(operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, solo nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, appare pienamente corretto il ragionamento seguito dal primo Giudice, nel ritenere che, se il comportamento colposo del danneggiato non poteva ritenersi di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno - non connotandosi come imprevedibile né imprevedibile, né tanto meno come abnorme - esso peraltro poteva comunque integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c. (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 8 maggio
2008 n. 11227; Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651).
Quanto poi alla ricorrenza ed all'entità dell'incidenza della colpa della danneggiata, la ricostruzione operata dal Giudice di prime cure è prettamente fattuale e muove dalla condivisibile premessa giuridica secondo cui il principio per il quale l'utente della strada deve poter fare affidamento sull'apparente transitabilità della stessa è limitato da quello di autoresponsabilità, in base al quale l'utente è gravato di un onere
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di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto dei beni, sia pubblici che privati.
Nel caso di specie, all'esito di una condivisibile delibazione delle risultanze istruttorie, il Tribunale ha correttamente rilevato che essendo i fatti effettivamente, per come emerso in corso di causa, avvenuti in pieno giorno ed in un mese estivo (ore
10.30 del 12 luglio), l'utente che percorreva il tratto di strada godendo di ottima visibilità, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare di poggiare il piede su un tratto già evidentemente divelto.
Dal complessivo contesto della sentenza gravata può agevolmente evincersi che il primo Giudice abbia tenuto ben presente lo stato dei luoghi, che risulta descritto in piena conformità alle risultanze testimoniali. D'altra parte, vi è da evidenziare, come correttamente affermato dal Giudice di primo grado, che l'ente appellante non ha né dedotto né chiesto di provare che al momento del sinistro le condizioni metereologiche fossero ottime, che vi fosse sufficiente luce solare e che l'anomalia del tratto di strada oggetto del sinistro fosse visibile in quanto la stessa risultava pulita e sgombra di rifiuti.
Se non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, deve ritenersi che, trattandosi di azione ex articolo 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo, onere che nella fattispecie è stato pacificamente assolto.
Trattasi pertanto di deduzioni volte a sostenere la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode;
infatti, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c. (cfr., in motivazione, Cass. sez. 6 - 3, ordinanza n. 27724 del 30/10/2018).
10.3 Nè merita miglior sorte il terzo motivo di gravame - denominato: “Erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per omessa considerazione della rideterminazione del valore della domanda a seguito di devalutazione della entità
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- 13 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
della pretesa mediante consulenza medica d'ufficio. Erronea applicazione del D.M.
n. 55/2014 per mancata parametrazione del compenso liquidato all'effettivo valore della causa” con il quale l'appellante lamenta che il Tribunale, nel condannare il alla refusione dei due terzi delle spese di giudizio, avrebbe Parte_1 dovuto riparametrare il compenso tenendo conto anche della collocazione dell'effettivo valore della causa – essendosi riconosciuto l'importo di €9.005,96 - nell'ambito del relativo scaglione, nonché in ragione del mancato accoglimento della domanda risarcitoria nella misura originariamente determinata dall'attore.
Invero, ritiene questa Corte che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di primo grado si sia correttamente attenuto al disposto di cui all'art. 92
c.p.c., essendo stata riconosciuta una soccombenza parziale che ha comportato una compensazione delle spese nella misura dei 1/3. Priva di pregio, pertanto, appare essere la censura mossa dall'appellante poiché, in applicazione delle tariffe di cui al
D.M. 55/14, il Giudice di prime cure, alla luce dello scaglione di riferimento (fascia da € 5.200 ad € 26.000), pacificamente applicabile anche in considerazione dell'importo effettivamente riconosciuto (pari ad € 9.005,96, oltre interessi), e della compensazione per 1/3 delle spese di lite, ha liquidato le stesse in misura prossima ai compensi medi.
Non appare giustificata, invero, la pretesa dell'impugnante di vedere ridurre l'importo liquidato, in conformità dei limiti tariffari.
Del resto, “in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55/14,
l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo ed il massimo, non è soggetto al sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il Giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo”. (Cass. N. 14198/22).
Per il complesso delle considerazioni che precedono, non risultando dedotte argomentazioni idonee ad inficiare le rationes decidendi poste alla base della sentenza gravata, l'impugnazione proposta non può che essere disattesa.
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13. La soccombenza della parte appellante governa le spese di lite relative al presente grado che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta dalla parte convenuta, si liquidano come da dispositivo che segue, con attribuzione al procuratore degli appellati, avv. Giuseppe Manganiello, dichiaratosi anticipatario.
14. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Nola n° 2192/2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
2) Condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore della parte appellata, che liquida in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avvocato Giuseppe Manganiello dichiaratosi antistatario;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di ConIGlio del 10 luglio 2025
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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- 16 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di conIGlio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - ConIGliere-
- dr.ssa Paola Martorana - ConIGliere relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 798/2023 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 31.03.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C.F. , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
con sede in Saviano (Na), Piazzale Enrico De Nicola, rappresentato e difeso, in virtù mandato e procura speciale, dall'Avv. Gianluca Granato (C.F. R.G. n°798/2023- Sentenza
- 1 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
) e con lo stesso domiciliato in Saviano (Na), al Piazzale C.F._1
Enrico De Nicola snc, presso la casa comunale
[...]
[...]
[...]
(C.F. ; Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ); (C.F.
[...] C.F._3 Parte_4
) e (C.F. ) in C.F._4 Parte_5 C.F._5
qualità di eredi di (C.F. ), nata il [...] Persona_1 C.F._6 deceduta il 27/06/2020, tutti rappresentati e difesi in virtù di apposito mandato dall'avv. Giuseppe Manganiello (C.F. ) presso il cui studio in C.F._7
Cimitile (Na), alla Via A. Gramsci n. 22, sono elettivamente domiciliati.
APPELLATI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 08.06.2016, Persona_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, l'odierno appellante al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro verificatosi in data
12.07.2014, alle ore 10.30 circa, in Saviano in via San Giovanni all'altezza del civico n°25.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti a sostegno della domanda risarcitoria, parte attrice esponeva di essere rovinata a terra, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, a causa dell'instabilità di un pezzo di dosso d'asfalto, non saldamente unito al suolo, riportando lesioni consistenti in: “ frattura sovracondiloidea di femore destro”; “ frattura composta sovra-condiloidea femore”;“ esiti di frattura scomposta
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- 2 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
del terzo medio di ulna e radio a sinistra”, “frattura metaepifisaria distale di ulna a sinistra”.
2. Si costituiva in giudizio, in data 05.10.2016, il , il quale Parte_1
eccepiva il concorso della danneggiata nella causazione del sinistro, in considerazione della sua condotta negligente, e l'infondatezza della domanda.
3. Concessi i termini ex art. 183 cpc VI comma;
ammessa ed assunta la prova testimoniale, espletata CTU medico legale, precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata all'udienza del 03.11.2022 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
4. Con sentenza n. 2192/2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il
Tribunale di Nola accoglieva la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione condannando il al risarcimento dei danni alla persona che, tenuto Parte_1 conto della diminuzione del 33% ai sensi dell'art. 1227 comma I c.c., venivano liquidati in € 9.005,96 oltre interessi;
compensava le spese di lite per un terzo ponendo la restante parte a carico del Poneva, altresì, definitivamente le Pt_1 spese di CTU a carico del per due terzi e per un terzo a carico Parte_1
dell'attore.
Segnatamente, sussumendo la pretesa esperita nell'alveo applicativo dell'art. 2051
c.c., il Tribunale riteneva che parte attrice avesse adeguatamente provato i fatti di causa, svoltisi secondo le modalità descritte nell'atto di citazione, nonché dimostrato il nesso causale tra gli stessi e le lesioni lamentate. Sulla scorta della documentazione versata in atti e della prova orale espletata, mediante l'escussione dei testi Tes_1
e il Giudice di prime cure riteneva raggiunta la prova sia
[...] Testimone_2
della effettiva sussistenza del fatto storico che delle modalità di verificazione dello stesso, ritenendo il nesso di causalità accertato, essedo emerso in corso di causa che le lesioni si verificavano giacché la impattava la parte di un dosso distaccatasi Per_1 dalla propria sede, in seguito al calpestio del pedone, evenienza che determinava la perdita di equilibrio nonché la caduta della danneggiata, reputando pertanto evidente che l'alterazione della res pubblica aveva causato il sinistro.
Ad avviso del Tribunale, tuttavia, l'evento dannoso era riconducibile anche alla condotta colposa ascrivibile all'attrice la quale, considerando che i fatti erano avvenuti in pieno giorno ed in un mese estivo, utilizzando l'ordinaria diligenza,
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avrebbe potuto evitare di poggiare il piede su un tratto già divelto, scongiurando così il concretizzarsi dell'evento dannoso.
Cosicché, in ossequio al principio di autoresponsabilità enucleabile dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità espressasi in subiecta materia, nonché in applicazione della disciplina del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., andava affermata la concorrente responsabilità dell'attrice, rispetto a quella dell'ente convenuto, nella misura stimata del 33%.
Relativamente al quantum risarcitorio, aderendo pienamente alle risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio a firma del Dott. , - giacché l'attrice Per_2 aveva riportato “Esiti di frattura sovra-intercondiloidea trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi in situ” da cui residuavano i seguenti postumi: 40 giorni di invalidità temporanea assoluta;
40 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 %, 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 25 %, danno biologico permanente valutato nella misura dell' 8 %.”- il Tribunale così provvedeva: “ visti gli esiti dell'elaborato peritale, il danno può essere quantificato nel seguente modo: 8% per danno biologico permanente, 40 giorni per invalidità temporanea assoluta, 40 giorni per invalidità temporanea parziale al 50% e 40 giorni per invalidità temporanea parziale al 25%, sicché è risarcibile un danno biologico di € 9.0803,64 ( all' 8% su danneggiato di anni 76) ed una temporanea di € 3.555,30. In applicazione delle tabelle di Milano, considerata la vocazione nazionale riconosciuta (quantomeno in tema di danno biologico) il danno può essere, pertanto, quantificato in € 13.358,94, su cui operare l'opportuna riduzione al 33%. Trattandosi di debito di valore, occorreva aggiungere gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull' importo devalutato secondo gli indici Istat alla data del sinistro (12.07.2014), e quindi anno per anno e a partire dal
12.07.2015 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali, sulla somma di euro 8.905,96 (13.358,94 - 33%), dal momento della decisione al saldo”. Quanto al risarcimento del danno morale richiesto da parte attrice la domanda veniva rigettata;
quanto al danno patrimoniale, il pregiudizio correlato alle spese mediche, veniva liquidato, tenuto conto della documentazione in atti, in complessivi
€ 100,00.
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5. Avverso tale sentenza, notificata in data 11.01.2023, con atto di citazione notificato in data 10.02.2023, il ha proposto appello, deducendo Parte_1
a sostegno tre motivi.
6. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 27 giugno 2023, si sono costituiti in giudizio gli odierni appellati in qualità di eredi di , nel Persona_1
frattempo deceduta in data 27.06.2020, i quali hanno resistito al gravame, concludendo per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Nel merito, hanno invocato il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di legge.
7. E' stato acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
8. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione spedita in data 10 febbraio 2023, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata avvenuta in data 11 gennaio 2023.
9. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
Al riguardo, mette conto rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012.
In particolare, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
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Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice.
10. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
10.1 I primi due motivi di appello, per evidenti ragioni di connessione, meritano di essere trattati congiuntamente.
Segnatamente, con il primo motivo di gravame intitolato: “Violazione ed erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Contraddittorietà e disomogeneità delle motivazioni addotte in punto di valutazione della prova dell'evento dannoso e del nesso di causalità. Omesso e/o inidoneo esame della prova documentale prodotta dalle parti. Omesso bilanciamento tra dato documentale e dato dichiarativo. Erroneo inquadramento dei fatti oggetto di causa ed inesatta applicazione della disciplina di
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cui all'art. 2051 c.c.”l'ente appellante lamenta l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure il quale avrebbe omesso ogni valutazione della prova documentale prodotta dalle parti non tenendo, altresì, conto di quanto riportato nel verbale di P.S.
n° 2014/27818 del 12.07.2014 ove veniva dapprima indicato che il sinistro si era verificato in luogo chiuso essendo poi tale dicitura stata modificata in data
10.03.2015 con la dicitura “ incidente per strada”. Secondo l'appellante, tale circostanza unitamente alle circostanze della: “ coincidenza del luogo del sinistro con quello della residenza”; “totale assenza di documentazione fotografica raffigurante l'insidia”; “ contestata esistenza dei dossi sul tratto di strada oggetto del sinistro”;
“mancato intervento delle autorità di sicurezza locale” ed infine “assenza di eventi atmosferici in atto ed età della danneggiata”, avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad escludere, nel bilanciamento, la credibilità dei testi escussi dovendosi propendere per la tesi dell'incidente domestico. Pertanto, secondo la tesi sostenuta dall'appellante, essendosi il sinistro verificato in luogo chiuso, nessuna responsabilità potrebbe essere addebitata allo stesso né ai sensi dell'art. 2043 c.c. né ai sensi dell'art. 2051 c.c.
10.2. Con il secondo motivo di gravame intitolato: “Violazione di legge per omessa applicazione dell'art. 1227 comma 2 c.c. Inesatta applicazione dell'art. 1227 comma
1 c.c. per erronea ripartizione del concorso di colpa nella produzione dell'evento lesivo. Contraddittorietà della motivazione”, l'appellante lamenta l'inesatta applicazione dell'articolo 1227 comma 1 c.c. con conseguenziale erronea ripartizione del concorso di colpa. Sostiene l'appellante che, valutando diversamente le circostanze emerse nel corso del giudizio di primo grado, quali l'orario mattutino di verificazione del sinistro;
l'assenza di eventi atmosferici in atto nonché il mancato utilizzo del percorso pedonale, avrebbero dovuto rivalutarsi i criteri di ripartizione della colpa tra le parti in causa, addebitando la stessa in via esclusiva alla Per_1
ovvero determinandola in misura inversa o comunque maggiore rispetto a quella riconosciuta dal Giudice di primo grado.
Gli argomenti che precedono non possono essere condivisi.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella valutazione della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, reputa
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questa Corte distrettuale pienamente condivisibile l'iter logico - giuridico seguito dal
Tribunale nel pervenire al parziale accoglimento della domanda risarcitoria.
Mette conto infatti osservare - al fine di delineare compiutamente la materia del contendere e l'ambito delle questioni devolute al sindacato di questa Corte distrettuale, in ossequio al principio del “tantum devolutum quantum appellatum” - che il Tribunale ha ritenuto dimostrato, poiché non contestato, che l'evento lesivo è scaturito da una res affidata alla custodia dell'amministrazione. Sulla scorta, inoltre, della documentazione versata in atti nonché della prova orale espletata in corso di causa ha ritenuto raggiunta la prova sia della effettiva sussistenza del fatto storico sia delle modalità di verificazione dello stesso ritenendo, tuttavia, che la condotta disattenta dell'attrice, pur non integrando un caso fortuito idoneo ad elidere, escludendolo, il nesso di derivazione eziologica, concretasse un comportamento apprezzabile ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c., in termini di contributo causale idoneo ad incidere sulla misura del risarcimento dovuto.
Con riferimento alla prova della sussistenza del fatto storico e delle modalità di verificazione dello stesso, sono da considerare dirimenti, come correttamente osservato dal primo Giudice, le prove testimoniali assunte mediante l'escussione dei testi e , presenti sui luoghi di causa al momento del Testimone_2 Testimone_1 sinistro. Meritevoli di considerazione, sono sia la deposizione della teste Tes_2
escussa all'udienza del 06.02.2018, la quale ha riferito che: “nel giorno
[...] indicato mi trovavo in compagnia della SI.ra e stavo andando a fare la spesa Per_1 insieme a quest'ultima…Ricordo che erano circa le 10.30/11 quando stavamo percorrendo via San Giovanni in Saviano e ad un certo punto, nei pressi di un dosso di asfalto, la SI.ra nell'appoggiare il piede su detto dosso cadeva a terra per Per_1
il distacco di un pezzo di tale dosso.. Preciso che la IG.ra cadeva prima col Per_1 ginocchio destro e poi finiva col corpo per terra sempre sul lato destro in particolare con l'anca destra. …Preciso che quando la IG.ra è caduta io mi trovavo al suo Per_1 fianco ed ho visto quando c'è stato il distacco del pezzo d'asfalto sotto il piede della IGnora;
sia la deposizione del teste il quale escusso nel corso Per_1 Testimone_1
della medesima udienza del 06.02.2018 ha anch'egli riferito, in termini conformi al racconto del primo teste, della caduta causata dal distacco del pezzo del dosso
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d'asfalto: “ricordo che mi trovavo sullo stesso lato della IG.ra . Quando Pt_6
questa ha appoggiato il piede sul dosso che si trova nella strada ed è caduta in quanto è venuto meno un pezzo di tale dosso”. Alla luce delle sopra menzionate deposizioni testimoniali si può, pertanto, in conformità di quanto reputato dal primo
Giudice, ritenere ampiamente assolto l'onere probatorio incombente sull'odierna appellata. La valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, ivi comprese le conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio, che ha riscontrato la piena compatibilità delle lesioni riscontrate con la dinamica del sinistro descritta nel libello introduttivo – precisando che “risultano ampliamente soddisfatti i criteri deputati a stabilire il nesso di causalità (il criterio cronologico, topografico, dell'adeguatezza qualitativa e dell'efficienza quantitativa, il criterio della continuità nella seriazione dei fenomeni, il criterio di esclusione di altri momenti eziologici)- induce infatti a ricostruire i fatti in maniera collimante con la prospettazione offerta dalla parte attrice, non adeguatamente smentita dagli elementi contrari segnalati dalla parte impugnante, come l'intervenuta correzione della dinamica originariamente indicata nel verbale di pronto soccorso, rettifica che, come si evince dal medesimo documento, forma parte integrante del medesimo documento, leggendosi alla pag. 2, nel riquadro alla voce “Note e prescrizioni”: “Vista la richiesta della paziente si riporta quanto dalla stessa dichiarato: trauma occorso per strada nel Comune di
Saviano”.
Correttamente, inoltre, il Tribunale valutando le prove, ha ritenuto dover applicare, altresì, la disciplina prevista dall'art. 1227 comma c.c.; trattasi questa di valutazione pienamente aderente alla più recente giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento.
Infatti, la Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha affermato, con le ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà
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espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, “quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (v. pure le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile
2019, n. 9315; con la precitata ordinanza 10 febbraio 2018, nn. 2480 è stata, ad esempio, esclusa la responsabilità da cose in custodia in capo all'ente proprietario e gestore della strada, munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un veicolo che ne aveva, per causa ignota, perso il controllo, non potendo il custode rispondere dei danni cagionati in via esclusiva da una condotta del danneggiato da qualificarsi oggettivamente non prevedibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date dai luoghi).
È pacifico, pertanto, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema
Corte occupatasi della materia (cfr. di recente, Cassazione civile sez. III, 16/02/2021,
n.4035, alle cui argomentazioni può porsi rinvio), che: la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode, come detto, l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
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nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi correlati ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. (v. le sentenze 10 ottobre 2008, n. 25029, e
4 dicembre 2012, n. 21727, nonché l'ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25838 secondo cui la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 cod. civ., è esclusa dalla condotta colposa della vittima che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile).
In buona sostanza, "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di
"imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode dovendo tale condotta essere riconducibile al caso fortuito – che è un evento che “praevideri non potest” (così, Cass. n. 25837/2017) – e pertanto non essere prevedibile (così, Cass. n. 25837/2017, nonché Cassazione civile sez. III,
16/02/2021, n.4035) oppure, pur essendo astrattamente prevedibile, non integrare un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (così Cass. 10 febbraio 2018, nn. 2480; discorre di condotta “abnorme, cioè
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estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, Cass. sez. 3 -, Ordinanza n. 2481 del 01/02/2018).
Se allora il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non è idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano, ciò non IGnifica, peraltro, che tale condotta - ancorché non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.\c.
(operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, solo nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, appare pienamente corretto il ragionamento seguito dal primo Giudice, nel ritenere che, se il comportamento colposo del danneggiato non poteva ritenersi di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno - non connotandosi come imprevedibile né imprevedibile, né tanto meno come abnorme - esso peraltro poteva comunque integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c. (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 8 maggio
2008 n. 11227; Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651).
Quanto poi alla ricorrenza ed all'entità dell'incidenza della colpa della danneggiata, la ricostruzione operata dal Giudice di prime cure è prettamente fattuale e muove dalla condivisibile premessa giuridica secondo cui il principio per il quale l'utente della strada deve poter fare affidamento sull'apparente transitabilità della stessa è limitato da quello di autoresponsabilità, in base al quale l'utente è gravato di un onere
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di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto dei beni, sia pubblici che privati.
Nel caso di specie, all'esito di una condivisibile delibazione delle risultanze istruttorie, il Tribunale ha correttamente rilevato che essendo i fatti effettivamente, per come emerso in corso di causa, avvenuti in pieno giorno ed in un mese estivo (ore
10.30 del 12 luglio), l'utente che percorreva il tratto di strada godendo di ottima visibilità, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare di poggiare il piede su un tratto già evidentemente divelto.
Dal complessivo contesto della sentenza gravata può agevolmente evincersi che il primo Giudice abbia tenuto ben presente lo stato dei luoghi, che risulta descritto in piena conformità alle risultanze testimoniali. D'altra parte, vi è da evidenziare, come correttamente affermato dal Giudice di primo grado, che l'ente appellante non ha né dedotto né chiesto di provare che al momento del sinistro le condizioni metereologiche fossero ottime, che vi fosse sufficiente luce solare e che l'anomalia del tratto di strada oggetto del sinistro fosse visibile in quanto la stessa risultava pulita e sgombra di rifiuti.
Se non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, deve ritenersi che, trattandosi di azione ex articolo 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo, onere che nella fattispecie è stato pacificamente assolto.
Trattasi pertanto di deduzioni volte a sostenere la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode;
infatti, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c. (cfr., in motivazione, Cass. sez. 6 - 3, ordinanza n. 27724 del 30/10/2018).
10.3 Nè merita miglior sorte il terzo motivo di gravame - denominato: “Erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per omessa considerazione della rideterminazione del valore della domanda a seguito di devalutazione della entità
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della pretesa mediante consulenza medica d'ufficio. Erronea applicazione del D.M.
n. 55/2014 per mancata parametrazione del compenso liquidato all'effettivo valore della causa” con il quale l'appellante lamenta che il Tribunale, nel condannare il alla refusione dei due terzi delle spese di giudizio, avrebbe Parte_1 dovuto riparametrare il compenso tenendo conto anche della collocazione dell'effettivo valore della causa – essendosi riconosciuto l'importo di €9.005,96 - nell'ambito del relativo scaglione, nonché in ragione del mancato accoglimento della domanda risarcitoria nella misura originariamente determinata dall'attore.
Invero, ritiene questa Corte che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di primo grado si sia correttamente attenuto al disposto di cui all'art. 92
c.p.c., essendo stata riconosciuta una soccombenza parziale che ha comportato una compensazione delle spese nella misura dei 1/3. Priva di pregio, pertanto, appare essere la censura mossa dall'appellante poiché, in applicazione delle tariffe di cui al
D.M. 55/14, il Giudice di prime cure, alla luce dello scaglione di riferimento (fascia da € 5.200 ad € 26.000), pacificamente applicabile anche in considerazione dell'importo effettivamente riconosciuto (pari ad € 9.005,96, oltre interessi), e della compensazione per 1/3 delle spese di lite, ha liquidato le stesse in misura prossima ai compensi medi.
Non appare giustificata, invero, la pretesa dell'impugnante di vedere ridurre l'importo liquidato, in conformità dei limiti tariffari.
Del resto, “in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55/14,
l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo ed il massimo, non è soggetto al sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il Giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo”. (Cass. N. 14198/22).
Per il complesso delle considerazioni che precedono, non risultando dedotte argomentazioni idonee ad inficiare le rationes decidendi poste alla base della sentenza gravata, l'impugnazione proposta non può che essere disattesa.
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13. La soccombenza della parte appellante governa le spese di lite relative al presente grado che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta dalla parte convenuta, si liquidano come da dispositivo che segue, con attribuzione al procuratore degli appellati, avv. Giuseppe Manganiello, dichiaratosi anticipatario.
14. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Nola n° 2192/2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
2) Condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore della parte appellata, che liquida in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avvocato Giuseppe Manganiello dichiaratosi antistatario;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di ConIGlio del 10 luglio 2025
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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