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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
HE DANIELE, Presidente e Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1109/2018 depositato il 13/07/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Comiso - P.zza Diana 97013 Comiso RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720179006687307000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 2972017900668730700, notificata in data 17 gennaio
2018, relative alle cartelle di pagamento n. 29720080014505239000, n. 29720090019308668000, n.
29720100027417241000 e n. 29720130003956421000.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) è maturata la prescrizione triennale con riferimento alle pretese di cui alle cartelle di pagamento n. 29720080014505239000, n.
29720090019308668000 e n. 29720090019308668000, le quali si riferiscono alla tassa di circolazione per gli anni 2002, 2003 e 2004; b) inoltre, le quattro cartelle di pagamento presupposte non sono mai state notificate al ricorrente nella propria residenza;
c) infine, non è mai intervenuta la notifica di di atti di accertamento e di liquidazione.
Il Comune di Comiso si è costituito in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) la cartella di pagamento n. 29720130003956421000 si riferisce alla TARSU per l'anno 2008; b) il tributo è stato oggetto di accertamento tramite avviso n. 1560/2001, notificato in data 7 gennaio 2012, cui ha fatto seguito l'emanazione della cartella impugnata;
c) il ricorso è tardivo in quanto notificato in data 21 marzo 2018 (data di perfezionamento della notifica per il Comune di Comiso); d) non è maturata la prescrizione, avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 e dall'art. 2948, n. 4, c.c.; e) la prescrizione, invero, sarebbe maturata in data 1 gennaio 2014, mentre l'avviso è stato notificato in data 7 gennaio 2012, cui ha fatto seguito la cartella di pagamento notificata in data 16 agosto 2013 e l'intimazione notificata in data 17 gennaio 2018.
Si è costituita in giudizio anche Riscossione Sicilia S.p.A., la quale ha svolto, in sintesi, le seguenti difese:
a) come risulta dalla documentazione versata in atti, per quanto attiene alla cartella di pagamento n.
29720080014505239000, notificata in data 31 agosto 2009, sono stati anche notificate le intimazioni n.
29720129004553551000 in data 21 febbraio 2012, n. 29729129009607760000 in data 3 ottobre 2014 e n.
2072017900668730700 in data 17 gennaio 2018; b) per quanto attiene alla cartella di pagamento n.
29720090019308668000, notificata in data 16 aprile 2009, sono state anche notificate le intimazioni n.
29720129011318901000 in data 1 giugno 2012, n. 29720149009607861000 in data 3 ottobre 2014, n.
2972017006687307000 in data 5 gennaio 2018; c) per quanto attiene alla cartella di pagamento n.
29720100027417241000, notificata in data 7 marzo 2011, è stata anche notificata l'intimazione n.
29720149009607962000 in data 3 ottobre 2014; d) la cartella di pagamento n. 29720130003956421000 è stata notificata in data 16 agosto 2013; e) l'agente della riscossione, inoltre, difetta di legittimazione passiva quanto al merito delle pretese impositive.
Anche l'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) le cartelle di pagamento relative alla tassa di circolazione sono state tempestivamente notificate e non sono state impugnate;
b) a seguito della mancata impugnazione deve farsi applicazione del termine di prescrizione decennale;
c) l'avviso di intimazione qui impugnato non presente vizi propri. Il ricorrente ha successivamente documentato di aver aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 3 del decreto legge n. 119/2018, convertito in legge n. 136/2018.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva in primo luogo che non risulta perfezionata la procedura relativa alla cosiddetta rottamazione-ter, in quanto il perfezionamento si realizza solo con il pagamento integrale di tutte le somme dovute secondo il piano di definizione (Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, n. n. 3578/2022)
e con la produzione in giudizio della relativa documentazione. In difetto di tali condizioni la definizione agevolata non si perfeziona e resta inefficace (Corte di Giustizia Tributaria di II ° grado della Sicilia, n.
3735/2025).
Quanto all'eccezione di tardività del ricorso sollevata dal Comune di Comiso, la Corte rileva che la notifica del gravame mediante posta elettronica certificata è avvenuta in data 19 marzo 2018, cioè il sessantunesimo giorno dalla notifica del provvedimento, con la precisazione che il giorno precedente era festivo, sicché
l'impugnazione è tempestiva.
Quanto al difetto di legittimazione passiva eccepito dall'agente della riscossione, si osserva, invece, che ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112/1999 il contribuente, impugnando un atto dell'agente della riscossione, può ben evocare in giudizio quest'ultimo, il quale, se la questione non riguarda esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ha l'onere di chiamare in causa l'ente impositore mediante una semplice denuntiatio litis se non vuole rispondere delle conseguenze della lite. Ne consegue che l'eccezione non può trovare accoglimento.
Per quanto attiene all'eccepita prescrizione deve poi osservarsi che la giurisprudenza ha affermato la distinzione tra il termine di prescrizione applicabile ad una pretesa creditoria contenuta in una cartella (Sezioni
Unite, n. 23397/2016; Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, n. 1685/2023; Cassazione
Civile, VI, n. 8319/2020), precisando che: a) la scadenza del termine per impugnare la cartella di pagamento produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina l'effetto della cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.; b) non interviene, quindi, la trasformazione del titolo e la vicenda continua ad essere regolato dal provvedimento amministrativo (Corte di Giustizia Tributaria di II grado delle
Marche, n. 493/2023); c) Cassazione Civile, VI, n. 8713/2022); d) la situazione muta quando la pretesa creditoria è fondata, non più sulla sola cartella di pagamento, ma su una sentenza passata in giudicato, poiché in questo caso trova piena applicazione l'art. 2953 c.c.; e) tale norma è tuttavia tassativa e non può estendersi per analogia ad atti di natura diversa.
Pertanto, se la cartella non è impugnata, il termine di prescrizione rimane quello breve previsto dalla legge
(Cassazione Civile, V, n. 23099/2024).
Le cartelle di pagamento n. 29720080014505239000, n. 29720090019308668000, n. 29720100027417241000 si riferiscono alla tassa di circolazione, per cui vale il termine triennale di prescrizione di cui all'art. 5, comma
51, del decreto legge n. 953/1982, convertito in legge n. 53/1983, secondo cui l'azione dell'Amministrazione finanziaria si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il prescritto requisito del pregiudizio grave e irreparabile.
Nel caso della pretesa di cui alla cartella di pagamento n. 29720080014505239000 il termine triennale risulta decorso fra l'intimazione n. 29729129009607760000 in data 3 ottobre 2014 e l'intimazione n.
2072017900668730700 in data 17 gennaio 2018.
Anche nel caso della pretesa di cui alla cartella di pagamento n. 29720090019308668000 il termine risulta decorso fra l'intimazione n. 29720149009607861000 in data 3 ottobre 2014 e l'intimazione n.
2972017006687307000 in data 17 gennaio 2018.
Risulta ugualmente decorso il termine per quanto attiene alla pretesa di cui alla cartella di pagamento n.
29720100027417241000, in quanto l'intimazione n. 29720149009607962000 è stata notificata in data 3 ottobre 2014 e l'intimazione in questa sede impugnata è stata notificata in data 17 gennaio 2018.
In relazione alla cartella di pagamento n. 29720130003956421000, la quale si riferisce alla TARSU per l'anno
2008, deve invece osservarsi che l'art. 1, comma 161, della legge n. 286/2006 stabilisce che, per i tributi di competenza degli enti locali, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Il Comune ha affermato di aver notificato l'avviso n. 1560/2001 in data 7 gennaio 2012, ma non ha documentato la circostanza.
Posto che, come risulta dal testo di legge, l'avviso costituisce il necessario atto prodromico alla procedura di riscossione, il ricorso va accolto in parte qua sotto tale specifico profilo.
Ogni altra questione resta assorbita.
Avuto riguardo al complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
2) compensa fra le parti le spese di giudizio.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
HE DANIELE, Presidente e Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1109/2018 depositato il 13/07/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Comiso - P.zza Diana 97013 Comiso RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720179006687307000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 2972017900668730700, notificata in data 17 gennaio
2018, relative alle cartelle di pagamento n. 29720080014505239000, n. 29720090019308668000, n.
29720100027417241000 e n. 29720130003956421000.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) è maturata la prescrizione triennale con riferimento alle pretese di cui alle cartelle di pagamento n. 29720080014505239000, n.
29720090019308668000 e n. 29720090019308668000, le quali si riferiscono alla tassa di circolazione per gli anni 2002, 2003 e 2004; b) inoltre, le quattro cartelle di pagamento presupposte non sono mai state notificate al ricorrente nella propria residenza;
c) infine, non è mai intervenuta la notifica di di atti di accertamento e di liquidazione.
Il Comune di Comiso si è costituito in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) la cartella di pagamento n. 29720130003956421000 si riferisce alla TARSU per l'anno 2008; b) il tributo è stato oggetto di accertamento tramite avviso n. 1560/2001, notificato in data 7 gennaio 2012, cui ha fatto seguito l'emanazione della cartella impugnata;
c) il ricorso è tardivo in quanto notificato in data 21 marzo 2018 (data di perfezionamento della notifica per il Comune di Comiso); d) non è maturata la prescrizione, avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 e dall'art. 2948, n. 4, c.c.; e) la prescrizione, invero, sarebbe maturata in data 1 gennaio 2014, mentre l'avviso è stato notificato in data 7 gennaio 2012, cui ha fatto seguito la cartella di pagamento notificata in data 16 agosto 2013 e l'intimazione notificata in data 17 gennaio 2018.
Si è costituita in giudizio anche Riscossione Sicilia S.p.A., la quale ha svolto, in sintesi, le seguenti difese:
a) come risulta dalla documentazione versata in atti, per quanto attiene alla cartella di pagamento n.
29720080014505239000, notificata in data 31 agosto 2009, sono stati anche notificate le intimazioni n.
29720129004553551000 in data 21 febbraio 2012, n. 29729129009607760000 in data 3 ottobre 2014 e n.
2072017900668730700 in data 17 gennaio 2018; b) per quanto attiene alla cartella di pagamento n.
29720090019308668000, notificata in data 16 aprile 2009, sono state anche notificate le intimazioni n.
29720129011318901000 in data 1 giugno 2012, n. 29720149009607861000 in data 3 ottobre 2014, n.
2972017006687307000 in data 5 gennaio 2018; c) per quanto attiene alla cartella di pagamento n.
29720100027417241000, notificata in data 7 marzo 2011, è stata anche notificata l'intimazione n.
29720149009607962000 in data 3 ottobre 2014; d) la cartella di pagamento n. 29720130003956421000 è stata notificata in data 16 agosto 2013; e) l'agente della riscossione, inoltre, difetta di legittimazione passiva quanto al merito delle pretese impositive.
Anche l'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) le cartelle di pagamento relative alla tassa di circolazione sono state tempestivamente notificate e non sono state impugnate;
b) a seguito della mancata impugnazione deve farsi applicazione del termine di prescrizione decennale;
c) l'avviso di intimazione qui impugnato non presente vizi propri. Il ricorrente ha successivamente documentato di aver aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 3 del decreto legge n. 119/2018, convertito in legge n. 136/2018.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva in primo luogo che non risulta perfezionata la procedura relativa alla cosiddetta rottamazione-ter, in quanto il perfezionamento si realizza solo con il pagamento integrale di tutte le somme dovute secondo il piano di definizione (Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, n. n. 3578/2022)
e con la produzione in giudizio della relativa documentazione. In difetto di tali condizioni la definizione agevolata non si perfeziona e resta inefficace (Corte di Giustizia Tributaria di II ° grado della Sicilia, n.
3735/2025).
Quanto all'eccezione di tardività del ricorso sollevata dal Comune di Comiso, la Corte rileva che la notifica del gravame mediante posta elettronica certificata è avvenuta in data 19 marzo 2018, cioè il sessantunesimo giorno dalla notifica del provvedimento, con la precisazione che il giorno precedente era festivo, sicché
l'impugnazione è tempestiva.
Quanto al difetto di legittimazione passiva eccepito dall'agente della riscossione, si osserva, invece, che ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112/1999 il contribuente, impugnando un atto dell'agente della riscossione, può ben evocare in giudizio quest'ultimo, il quale, se la questione non riguarda esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ha l'onere di chiamare in causa l'ente impositore mediante una semplice denuntiatio litis se non vuole rispondere delle conseguenze della lite. Ne consegue che l'eccezione non può trovare accoglimento.
Per quanto attiene all'eccepita prescrizione deve poi osservarsi che la giurisprudenza ha affermato la distinzione tra il termine di prescrizione applicabile ad una pretesa creditoria contenuta in una cartella (Sezioni
Unite, n. 23397/2016; Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, n. 1685/2023; Cassazione
Civile, VI, n. 8319/2020), precisando che: a) la scadenza del termine per impugnare la cartella di pagamento produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina l'effetto della cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.; b) non interviene, quindi, la trasformazione del titolo e la vicenda continua ad essere regolato dal provvedimento amministrativo (Corte di Giustizia Tributaria di II grado delle
Marche, n. 493/2023); c) Cassazione Civile, VI, n. 8713/2022); d) la situazione muta quando la pretesa creditoria è fondata, non più sulla sola cartella di pagamento, ma su una sentenza passata in giudicato, poiché in questo caso trova piena applicazione l'art. 2953 c.c.; e) tale norma è tuttavia tassativa e non può estendersi per analogia ad atti di natura diversa.
Pertanto, se la cartella non è impugnata, il termine di prescrizione rimane quello breve previsto dalla legge
(Cassazione Civile, V, n. 23099/2024).
Le cartelle di pagamento n. 29720080014505239000, n. 29720090019308668000, n. 29720100027417241000 si riferiscono alla tassa di circolazione, per cui vale il termine triennale di prescrizione di cui all'art. 5, comma
51, del decreto legge n. 953/1982, convertito in legge n. 53/1983, secondo cui l'azione dell'Amministrazione finanziaria si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il prescritto requisito del pregiudizio grave e irreparabile.
Nel caso della pretesa di cui alla cartella di pagamento n. 29720080014505239000 il termine triennale risulta decorso fra l'intimazione n. 29729129009607760000 in data 3 ottobre 2014 e l'intimazione n.
2072017900668730700 in data 17 gennaio 2018.
Anche nel caso della pretesa di cui alla cartella di pagamento n. 29720090019308668000 il termine risulta decorso fra l'intimazione n. 29720149009607861000 in data 3 ottobre 2014 e l'intimazione n.
2972017006687307000 in data 17 gennaio 2018.
Risulta ugualmente decorso il termine per quanto attiene alla pretesa di cui alla cartella di pagamento n.
29720100027417241000, in quanto l'intimazione n. 29720149009607962000 è stata notificata in data 3 ottobre 2014 e l'intimazione in questa sede impugnata è stata notificata in data 17 gennaio 2018.
In relazione alla cartella di pagamento n. 29720130003956421000, la quale si riferisce alla TARSU per l'anno
2008, deve invece osservarsi che l'art. 1, comma 161, della legge n. 286/2006 stabilisce che, per i tributi di competenza degli enti locali, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Il Comune ha affermato di aver notificato l'avviso n. 1560/2001 in data 7 gennaio 2012, ma non ha documentato la circostanza.
Posto che, come risulta dal testo di legge, l'avviso costituisce il necessario atto prodromico alla procedura di riscossione, il ricorso va accolto in parte qua sotto tale specifico profilo.
Ogni altra questione resta assorbita.
Avuto riguardo al complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
2) compensa fra le parti le spese di giudizio.