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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 24/02/2026, n. 3220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3220 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3220/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
IC FABIO, Relatore
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15843/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259020980877000 SPESE GIUSTIZIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1283/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa.
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 16.09.2025 all'Agenzia delle Entrate-NE, SI AN ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259020980877000 notificata in data 4.8.2025, con la quale le è stato chiesto il pagamento della somma di 7.309,89 euro, in relazione a 4 cartelle di pagamento, riferendosi l'impugnazione alle sole cartelle n. 07120210070568559000 e 07120220094807877000, riguardanti l'omesso pagamento delle spese di giudizio riferite al 2013. Nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, la ricorrente ha dedotto di non aver mai validamente ricevuto la notifica delle cartelle in questione e dei relativi atti prodromici e ha eccepito la prescrizione del credito erariale azionato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate- NE, che ha chiesto di rigettare il ricorso, allegando la notifica delle cartelle impugnate, avvenuta per compiuta giacenza il 14 agosto 2023.
Con memoria del 22 dicembre 2025, la contribuente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, contestando la ritualità delle notifiche prodotte e allegando giurisprudenza.
All'udienza del 27 gennaio 2026, aveva luogo la trattazione del processo e la causa veniva decisa come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Premesso che l'imposta azionata si prescrive in dieci anni, occorre evidenziare che nel caso di specie il predetto termine, rispetto all'annualità contestata (2013), è stato validamente interrotto, prima ancora della notifica dell'atto impugnato, avvenuta il 4.8.2025, dalla notifica delle cartelle impugnate (n.
07120210070568559000 e n. 07120220094807877000), avvenuta per compiuta giacenza il 14 agosto 2023, non palesandosi profili critici al riguardo, stante la contestuale spedizione alla contribuente dell' “avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale” (cfr. la documentazione allegata dalla parte resistente). Dunque, avuto riguardo alle notifiche degli atti interruttivi, la prescrizione non risulta maturata.
In definitiva, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di SI
AN deve essere disatteso, sussistendo tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in ragione della peculiarità e dell'entità della vicenda.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
IC FABIO, Relatore
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15843/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259020980877000 SPESE GIUSTIZIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1283/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa.
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 16.09.2025 all'Agenzia delle Entrate-NE, SI AN ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259020980877000 notificata in data 4.8.2025, con la quale le è stato chiesto il pagamento della somma di 7.309,89 euro, in relazione a 4 cartelle di pagamento, riferendosi l'impugnazione alle sole cartelle n. 07120210070568559000 e 07120220094807877000, riguardanti l'omesso pagamento delle spese di giudizio riferite al 2013. Nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, la ricorrente ha dedotto di non aver mai validamente ricevuto la notifica delle cartelle in questione e dei relativi atti prodromici e ha eccepito la prescrizione del credito erariale azionato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate- NE, che ha chiesto di rigettare il ricorso, allegando la notifica delle cartelle impugnate, avvenuta per compiuta giacenza il 14 agosto 2023.
Con memoria del 22 dicembre 2025, la contribuente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, contestando la ritualità delle notifiche prodotte e allegando giurisprudenza.
All'udienza del 27 gennaio 2026, aveva luogo la trattazione del processo e la causa veniva decisa come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Premesso che l'imposta azionata si prescrive in dieci anni, occorre evidenziare che nel caso di specie il predetto termine, rispetto all'annualità contestata (2013), è stato validamente interrotto, prima ancora della notifica dell'atto impugnato, avvenuta il 4.8.2025, dalla notifica delle cartelle impugnate (n.
07120210070568559000 e n. 07120220094807877000), avvenuta per compiuta giacenza il 14 agosto 2023, non palesandosi profili critici al riguardo, stante la contestuale spedizione alla contribuente dell' “avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale” (cfr. la documentazione allegata dalla parte resistente). Dunque, avuto riguardo alle notifiche degli atti interruttivi, la prescrizione non risulta maturata.
In definitiva, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di SI
AN deve essere disatteso, sussistendo tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in ragione della peculiarità e dell'entità della vicenda.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.