Rigetto
Sentenza 23 maggio 2025
Commentario • 1
- 1. L’ordinanza contingibile e urgente non richiede la comunicazione d'avvio del procedimentoAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 30 maggio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/05/2025, n. 4511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4511 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 04511/2025REG.PROV.COLL.
N. 05624/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5624 del 2023, proposto dalla società VR sas di Temala sas di NI De NE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Paolo Acri, Tommaso Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Ricci in Catanzaro, via G. Alberti 27;
contro
il Comune di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 02173/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto:
a) la domanda di annullamento dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 20, datata 11 marzo 2016, con la quale, in relazione al dissesto ed al successivo crollo di un muro di contenimento posto in Crotone sulla via Sibaris (“muro di contenimento del lotto 11” della convenzione di lottizzazione “VR” stipulata in data 16 novembre 1992), è stato ordinato alla società VR sas "di ripristinare immediatamente la viabilità ed il muro compromessi nella lottizzazione VR e di provvedere all'eliminazione del pericolo per caduta muro e dissesto viabilità", avvertendola che “in caso di non ottemperanza, si agirà con l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese alla parte inadempiente”;
b) la domanda di annullamento dell'ordinanza sindacale n. 28 del 19 marzo 2016, con la quale è stato revocato lo sgombero degli abitanti del lotto 11, confermando per il resto le prescrizioni a carico della società VR sas;
c) la domanda di accertamento:
i) della avvenuta acquisizione, da parte del Comune di Crotone, della proprietà delle opere di urbanizzazione primaria, con le relative aree, realizzate nel perimetro del piano di lottizzazione denominato "VR", in Crotone alla contrada "Conicella di San Leonardo", per effetto della convenzione urbanistica del 16 novembre 1992, e segnatamente del muro di contenimento adiacente al lotto n. 11 anche di sostegno della strada pubblica denominata via Sibaris;
ii) dell'obbligo del Comune di Crotone di prendere in carico e acquisire al proprio patrimonio indisponibile, anche ove occorra con sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., le aree e le opere di urbanizzazione primaria realizzate nell'ambito del citato piano di lottizzazione;
iii) dell'obbligo di porre in essere gli atti ed i provvedimenti occorrenti per adempiere agli obblighi discendenti dalla legge e dalla convenzione urbanistica;
iv) dell'obbligo di assumere tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria correlati alla gestione ed al controllo delle predette opere di urbanizzazione primaria e, segnatamente, del muro di contenimento del lotto n. 11;
d) la domanda di condanna del Comune di Crotone a porre in essere gli atti ed i provvedimenti occorrenti per adempiere agli obblighi discendenti dalla legge e dalla convenzione urbanistica.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda.
Con atto pubblico del 16 novembre 1992 rep. n. 26705/9056, il Comune di Crotone stipulava con la VR sas, De ST SI, De ST IN e ZI EL la convenzione urbanistica afferente al piano attuativo localizzato su aree di loro proprietà alla contrada " Conícella di San Leonardo ", già approvato con delibera del Commissario Straordinario del Comune di Crotone n. 10 del 21 febbraio 1991.
Le parti stabilivano che i lottizzanti, a scomputo della quota dovuta per oneri di urbanizzazione, avrebbero realizzato direttamente, ovvero " a propria cura e spese", le opere di urbanizzazione primaria, da qualificare opere pubbliche, di sistemazione esterna e difesa e sicurezza idrogeologica ancorchè sotto la sorveglianza degli Uffici Tecnici Comunali, cui sarebbe spettato il collaudo parziale e finale.
Con la stipula della convenzione urbanistica, i lottizzanti già trasferivano e cedevano gratuitamente al Comune “tutte le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, facenti parte del terreno descritto in premessa e così come identificate nel progetto di lottizzazione”: ovvero, le aree di sedime.
Con istanza acquisita al protocollo comunale al n. 4777 del 28 gennaio 2000, la società istante chiedeva la nomina del collaudatore in corso d'opera per le urbanizzazioni già realizzate al fine dí sollecitare la presa in carico delle medesime, così come previsto dall'art. VI) della convenzione urbanistica.
Con istanza del 22 giugno 2000 prot. n. 28396, la Società chiedeva una proroga dei termini della convenzione per il solo completamento delle opere di urbanizzazione, pari ad una percentuale prossima al venti per cento.
Il Comune chiedeva, in riscontro, integrazioni documentali in relazione allo stato delle opere e dei lavori nonché alla conformità delle opere di urbanizzazione.
Con istanza datata 8 aprile 2003, prot. n. 18448, la Società chiedeva l'approvazione di una variante al piano attuativo, che prevedeva sostanzialmente l'eliminazione del lotto 14.
Con determina dirigenziale n. 170 del 1 marzo 2005, il Comune provvedeva alla nomina del collaudatore delle opere di urbanizzazione per valutare la conformità di esse al progetto approvato con concessione edilizia n. 40/NC del 29 giugno 1993.
Il collaudo veniva reso in data 21 marzo 2005 in termini solo parziale poiché talune opere, tra cui muro di contenimento lotto 11, presentavano gravi difformità.
Il collaudo non veniva approvato dal Comune.
Con delibera della Giunta Comunale n. 150 del 29 maggio 2009 veniva disposta la proroga della convenzione urbanistica, con contestuale approvazione del progetto di variante presentato l’8 aprile 2003.
Con note 11 luglio 2013 prot. n. 31600, 4 dicembre 2013 prot. n. 52407 e 25 marzo 2014 prot. n. 14317, la società ricorrente chiedeva sia una ulteriore proroga della convenzione urbanistica che l’approvazione di un nuovo progetto di variante, che il Comune accoglieva con deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 21 luglio 2014.
In occasione delle ingenti precipitazioni atmosferiche verificatesi nel territorio di Crotone, in data 11 marzo del 2016 il muro di contenimento e protezione del lotto 11, nonché di sostegno della soprastante strada pubblica denominata via Sibaris, già in condizione di degrado, crollava progressivamente al punto da richiedere l'immediato intervento di personale dei Vigili del Fuoco e dei Vigili Urbani, che ordinavano l'immediato transennamento e delimitazione della zona nonché l'evacuazione degli abitanti e l'interdizione del pubblico passaggio lungo la via per ragioni di pericolo alla pubblica incolumità.
Con l’impugnata ordinanza, il Sindaco di Crotone ordinava alla società appellante di ripristinare la viabilità e il muro compromessi della lottizzazione e di provvedere alla eliminazione del pericolo per caduta muro e dissesto viabilità del fabbricato sito in Crotone via Sibaris, lott. VR.
3. La Società, ritenendo erroneo il presupposto della imputazione a sé della manutenzione del muro, ossia il convincimento del Comune circa la titolarità e/o proprietà dell'opera in questione in capo alla società lottizzante, esperiva ricorso innanzi al T.a.r. per la Calabria (n. 685/2016).
3.1. Il ricorso veniva affidato ai seguenti motivi.
I)Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 7, 8 e 21 bis della Legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto ed omissione di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità:
a) la condotta del Comune è stata improntata "ab origine" ad un'evidente omissione istruttoria, consistita nel non aver aperto d'ufficio il "doveroso" ed ordinario procedimento amministrativo di verifica, accertamento ed esame in contraddittorio della stabilità della struttura;
b) il Comune non ha ritenuto opportuno partecipare alla società la circostanza della notizia del pericolo del probabile collasso del muro, ritenendola del tutto estranea, o comunque affrancata dall’obbligo di provvedere, alla causazione del dissesto ed agli obblighi di costante manutenzione;
c) il Comune ha omesso di notificare l'ordinanza agli altri soggetti lottizzanti, che hanno stipulato la convenzione urbanistica unitamente alla ricorrente.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 11 della legge n. 241/1990, dell’art. 28 della legge urbanistica n. 1150/1942, dell’art. 11 della l.. n. 10/1977, dell’art. 16 t.u. espr., dell’art. 188 d.p.r. n.554/1999, dell’art. 30 del d.lgs 30 aprile 1992 n. 285. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia, illogicità, contraddittorietà:
a) le parti della convenzione non hanno alcun potere di concordare il mantenimento delle opere di urbanizzazione in capo al lottizzante, essendo tali opere strumentali allo svolgimento di pubblici servizi o all'utilizzo collettivo di infrastrutture, fisiologicamente rientranti nelle competenze della P.A.;
b) la convenzione di lottizzazione non può legittimamente contemplare clausole ostative al trasferimento delle opere in capo all'ente territoriale, oppure prevedere termini incerti o generici in ordine all'obbligo di "presa in carico" delle opere, non potendosi configurare neppure in astratto che il Comune possa sottrarsi all'acquisizione delle aree su cui insistono le opere di urbanizzazione atteso che, per le dette opere di urbanizzazione, si registra una presunzione " iuris et de iure" di proprietà pubblica;
c) gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria connessi alle opere di urbanizzazione ricadono interamente sull'ente locale una volta acquisite al suo patrimonio per cessione;
d) il muro di contenimento del lotto n. 11 e della strada soprastante risultano essere state collaudate, ancorchè il Comune non abbia provveduto alla espressa e formale “presa in carico”.
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1197, 1206, 1207, 1221, 1256, 1362 e ss, 1375 codice civile. Eccesso di potere per ingiustizia, illogicità, contraddittorietà:
a)non è richiesta, per l’accettazione delle opere, una specifica attività provvedimentale del Comune, ovvero un giudizio discrezionale di inserimento delle opere “fra le proprietà comunali”, risolvendosi questa in una sorta di condizione potestativa.
3.2. Nessuno si costituiva per controparte.
3.3. Il T.a.r. per la Calabria, con sentenza 28 novembre 2022, n. 2173, respingeva il ricorso; nulla disponeva per le spese.
4. Ha appellato la Società VRICA s.a.s. di TEMALA s.a.s di NI De NE che censura la sentenza per i seguenti motivi.
I) Error in iudicando, violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 116 cpc; artt. 3, 24 e 97 Costituzione; artt. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 21-octies della legge n. 241 del 1990; art. 54, comma 4, t.u. enti locali; artt. 1175 e 1375 c.c. Omessa ed insufficiente motivazione, contraddittorietà, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia, illogicità.
II) Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.; dell’art. 28 della legge n. 1150/1942; dell’art. 16 t.u. espr.; dell’art. 188 e s.s. del d.p.r. n. 554/1999; omessa istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, manifesta ingiustizia.
III) Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 116 c.p.c.; dell’art. 28 della legge n. 1150/1942; dell’art. 16 t.u. espr.; dell’art. 188 e ss del d.p.r. n. 554/1999; omessa istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, manifesta ingiustizia.
4.1. Nessuno si è costituito per controparte.
5. All’udienza del 20 marzo 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Preliminarmente, il Collegio osserva che la presente controversia deve ricondursi nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. f) c.p.a. vertendo sull’accertamento degli obblighi di cessione delle opere di urbanizzazione scaturenti da uno specifico accordo tra privato e Comune e, pertanto, non iscrivibile in un rapporto caratterizzato dall’esercizio di attività autoritativa a fronte della quale il privato deve reagire nei tempi e modi di cui all’art. 29 c.p.a.
7. Nel merito, come seguono le considerazioni del Collegio.
8. La Società contesta l’ordinanza per vizi formali, in quanto lesiva delle garanzie partecipative, nonché sostanziali laddove imputa al privato lottizzante, anziché porre a carico del Comune, la manutenzione del muro di contenimento della strada pubblica, ovvero la responsabilità in ordine al cedimento ed al progressivo crollo del manufatto in parola, per averne omesso la manutenzione ordinaria e straordinaria o le necessarie azioni di prevenzione e consolidamento, trovandosi peraltro il muro da tempo “in evidente fase di crollo”, con “evidenti lesioni di staticità strutturali che hanno determinato una situazione di dissesto dello stesso”.
9. I vizi formali sono infondati.
L'ordinanza contingibile e urgente ben può essere emessa anche senza la comunicazione d'avvio del procedimento, ove questo adempimento sia incompatibile con l'urgenza di provvedere e ciò anche quando la situazione di pericolo sia nota da tempo.
9.1. Ciò che giustifica e legittima il provvedimento in questione è l’immanenza del pericolo, l’urgenza del provvedere a fronte di una situazione altrimenti irreparabile, da valutare nel momento contingibile in cui si manifesta l’esigenza o il bisogno, rappresentando l’ordinanza extra ordinem lo strumento eccezionale e derogatorio approntato dall’ordinamento per porre rimedio a una situazione improcastinabile di pericolo per la sicurezza o l’ordine pubblico.
9.2. Nel caso di specie, l’ordinanza è stata adottata, e adeguatamente motivata in punto di fatto e dei presupposti sottesi all’esercizio del potere, a fronte del crollo del muro di contenimento della strada, per ovviare all’immanente pericolo creatosi alla sicurezza pubblica, personale, veicolare e pedonale.
9.3. La circostanza che la criticità del muro fosse risalente da tempo non esclude né rende incompatibile, sul piano della causa tipica del potere esercitato e dei relativi presupposti, l’esercizio dei poteri extra ordinem .
9.4. Secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali, neppure sussiste l'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento per le ordinanze contingibili e urgenti, considerato che (come sopra anticipato) il presupposto per la relativa adozione è la sussistenza e l’attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave e imminente per l'incolumità pubblica, a nulla rilevando che la situazione di pericolo sia nota da tempo.
Le regole procedimentali poste a presidio della partecipazione del privato, ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, s’appalesano incompatibili con l’urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo, che può aggravarsi con il trascorrere del tempo (Cons Stato, sez. II, 4 gennaio 2021, n. 88; id. sez. V, 1 dicembre 2014, n. 5919; id. 19 settembre 2012, n. 4968), a pena di svuotamento di effettività e particolare celerità cui la legge preordina l'istituto (cfr. Cons. Stato Sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5308).
D’altronde, a un maggiore livello di efficienza corrisponde necessariamente un abbassamento del livello delle garanzie.
Il punto di equilibrio tra i due valori (efficienza e garanzia) è compiuto dal Legislatore che di volta in volta può decidere se comprimere l’uno a beneficio dell’altro, o viceversa in ragione dell’interesse pubblico da perseguire ritenuto, nella peculiare circostanza, prevalente.
9.5. Paradigmatico di ciò è proprio l’ordinanza contingibile e urgente in cui la necessità di massima efficienza nell’intervenire a fronteggiare un pericolo immanente, contrae (abbassa) il livello delle garanzie (partecipative), secondo un giudizio di valore ragionevolmente previsto e accettato dall’ordinamento giuridico.
10. Neppure merita condivisione la censura per cui il Comune avrebbe dovuto comunicare l’ordinanza a tutti i lottizzanti.
10.1. Il collegio osserva che il dedotto vizio impinge nella sfera giuridica di interesse, proprio, esclusivo e infungibile (sul piano processuale), di soggetti terzi, gli unici legittimati - in quanto potenziali destinatario dell’atto e titolare della relativa posizione soggettiva lesa - a dolersi della eventuale mancata comunicazione del provvedimento nei propri confronti.
11. In ordine ai restanti motivi di appello, come seguono le considerazioni del Collegio.
12. Giova principiare dalla convenzione di lottizzazione.
Il Capo VI) della convenzione di lottizzazione (rubricata: “Poteri di controllo dell’amministrazione comunale e presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria”) dispone (nella parte di interesse) che: “A lavori eseguiti e dietro richiesta dei proprietari, il Comune di Crotone, verificata la perfetta esecuzione degli stessi, … prenderà in carico, se riconosciute di interesse pubblico, le strade, le aree di sosta e di parcheggi pubblici, le fognature … come indicato negli elaborati tecnici e meglio precisato nel progetto delle opere di urbanizzazione primaria. La presa in carico è subordinata alle seguenti condizioni: che le relative opere siano regolarmente eseguite e collaudate; che sia già stato ultimato almeno l’80% dell’edificato sull’intero comparto; che le opere presentino carattere di pubblica utilità per essere inserite fra le proprietà comunali”.
La questione dibattuta involge le sole opere di urbanizzazione poiché le relative aree di sedime sono state già cedute gratuitamente al Comune (v. pag. 3 del ricorso di primo grado).
13. Nel caso in esame, il muro di contenimento della strada (opera facente parte della relativa opera di urbanizzazione primaria) non ha superato il collaudo parziale del 21 marzo 2005: il collaudatore aveva, infatti, riscontrato la presenza di difetti.
Segnatamente, il collaudatore ha riscontrato “Difformità al progetto e alla regola d’arte, in alcuni casi anche grave. In particolare: i muri di contenimento realizzati a monte del lotto 11 sono stati realizzati in difformità dal progetto delle opere di urbanizzazione approvato con concessione edilizia n. 40 del 29 giugno 1993 ma conformi al progetto di variante al piano di lottizzazione già presentato al Comune … e alla Regione … Non si è ancora provveduto al deposito dei calcoli in c.a. al Genio civile …”.
Non risulta in atti che il muro in questione sia stato successivamente collaudato e, nel caso, se abbia superato positivamente il collaudo.
Consta, invece, che il Comune, al quale l'atto di collaudo parziale era stato trasmesso con nota del 26 settembre 2005, prot. n. 43162, non abbia mai provveduto alla sua approvazione (v. pag. 11 ricorso primo grado).
13.1. E’ noto che il collaudo consiste nella procedura tecnica volta ad accertare che i beni da trasferire siano in piena efficienza: efficienza (avuto riguardo al muro crollato) che il collaudo parziale del 21 marzo 2005 aveva del tutto escluso.
14. Rebus sic stantibus , poiché risulta (vedi nota comunale 18 agosto 2022 - allegato 1 alla documentazione versata nel giudizio di primo grado dal Comune di Crotone) che le opere non sono state prese in carico dall’amministrazione, previa approvazione della variante al piano di lottizzazione e previo collaudo delle opere stesse da parte dell’amministrazione comunale, la loro manutenzione gravava sui lottizzanti, così come la responsabilità per i danni causati da cose in custodia (art. 2051 Cod. civ.).
15. Gli oneri di manutenzione delle opere di urbanizzazione ricadono, infatti, interamente sull'ente locale solo una volta acquisite al patrimonio indisponibile dell’ente.
16. Nella fattispecie, le aree di sedime erano già state cedute gratuitamente al Comune; le opere di urbanizzazione, invece, lo potevano essere (e lo sarebbero state) soltanto dopo la loro realizzazione materiale, nonché la verifica di conformità edilizia, urbanistica e tecnica (regola d’arte): la condizione, dedotta nella convenzione, non è affatto di tipo “potestativo” bensì risponde agli ordinari canoni che connotano i contratti a prestazione corrispettive, non potendosi peraltro ammettere, sul piano logico prima ancora che dei principi in tema di responsabilità, che opere realizzate senza previo collaudo e verifica di conformità alle regole dell’arte transitino nel patrimonio pubblico con il rischio che siano fatti poi gravare sulla collettività i costi per gli eventuali difetti d’opera.
17. Ad ogni modo, anche a voler seguire la tesi della appellante, nella fattispecie costa che alla data del 2014 (vedi proroghe richieste dai lottizzanti) le opere non fossero ancora ultimate sicché neppure appare ipotizzabile che alla data del crollo le stesse potessero ritenersi già acquisite al patrimonio comunale.
18. Va respinto, pertanto, l’appello impugnatorio.
19. Parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado anche nella parte cui ha respinto la domanda di accertamento della avvenuta acquisizione da parte del Comune delle opere di urbanizzazione primaria.
19.1. Le ragioni sottese alla reiezione dell’appello impugnatorio valgono a motivo di rigetto anche della domanda di accertamento nei sensi postulati dall’appellante.
20. Invero, parte appellante propina la tesi della datio in solutum per sostenere che nel momento stesso in cui è stata convenuta la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione si sarebbe adempiuta l’obbligazione e, pertanto, perfezionato il passaggio di proprietà degli immobili.
20.1. Il Collegio osserva che - quale che sia la tesi alla quale si preferisca accedere circa la sua natura giuridica dell’istituto (se contratto reale oppure contratto a titolo oneroso con funzione solutorio-satisfattiva ed effetti reali ovvero obbligatori a seconda del tipo di prestazione sostitutiva in esso dedotta) - nel caso di datio in solutum avente ad oggetto il trasferimento di un diritto reale (come nella specie), ove si accedesse alla tesi dalla datio in solutum come contratto reale, oltre al consenso occorrerebbe la datio rei , ovvero la consegna del bene che, nella fattispecie è mancata (per quanto sopra chiarito); ove si accedesse alla tesi del contratto a titolo oneroso con funzione solutorio-satisfattiva, benché l’effetto traslativo si verifichi immediatamente con il semplice consenso delle parti, l’effetto estintivo dell’obbligazione si produrrebbe, comunque, successivamente, con la consegna del bene (elemento costitutivo della fattispecie, questo, che come sopra anticipato non si è verificato).
21. Parte appellante ha, infine, chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di prendere in carico le opere di urbanizzazione, ove occorra anche con una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
21.1. Il T.a.r. ha respinto anche questa domanda.
22. La domanda è infondata.
22.1. In via generale va osservato che, gli obblighi di cessione recati da una convenzione di lottizzazione ovvero dagli atti a questa assimilabili devono ritenersi imprescrittibili (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 ottobre 2021, n. 6771 che cita: Cons. St., sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4278; sez. IV, 30 novembre 2015, n. 5413; da ultimo, sez. IV, 26 febbraio 2019, n. 1341; sez. IV, n. 3672 del 14 giugno 2018; sez V, 31 agosto 2017, n. 4144).
L’azione esperita ex art. 2932 Cod. civ. è, in linea di principio, ammissibile giacché essa è utilizzabile non solo nel caso di inadempimento di obblighi di stipulazione discendenti da un contratto preliminare, bensì anche di obblighi aventi titolo nella legge.
23. Tanto chiarito in punto di diritto, la domanda, nei termini formulata, non può essere accolta.
23.1. In disparte la circostanza che la domanda di accertamento è stata svolta nell'ambito di un ricorso demolitorio, alla cui istanza annullatoria in definitiva essa accede, ciò che rileva è che, per prodursi l’effetto costitutivo previsto dall’art. 2932 c.c., è necessario che venga verificata, sul piano amministrativo, la legittimità edilizia di quanto realizzato nonché la sussistenza dei presupposti di cui al Capo VI della convenzione di lottizzazione.
23.2. In tal senso, e a tal fine, la società avrebbe dovuto rivolgere apposita documentata istanza al Comune, documentando e comprovando la sussistenza di tutti i presupposti.
23.3. Dopo di che, in caso di inerzia, impugnare eventualmente il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza.
24. La mancata costituzione in giudizio del Comune esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Lamberti, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Luca Lamberti |
IL SEGRETARIO