TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/11/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha emesso, all'esito dello scambio di note di trattazione scritte entro il termine del 10/11/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al N 1907/2025 del Ruolo Generale a.c., vertente TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
SC IC e AF CA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi sito in Via Passanti, 110 – 84018 - Scafati (SA); nonché presso gli indirizzi digitali pec: e Email_1 Email_2
RICORRENTE e in persona del legale Rappresentante pro-tempore CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato il 3/04/2025, la ricorrente ha adito il Giudice del lavoro chiedendo di dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell' di ripetere CP_1
l'indennità di disoccupazione agricola la cui restituzione è stata richiesta dall
[...]
con i provvedimenti di indebito nn. 3070302704431 – per il periodo CP_2 dal 01/01/2004 al 31/12/2004, con notifica del 23/04/2024 - e 6000335208897 – per il periodo dal 01/01/2005 al 31/12/2005, con notifica del 22/04/2024 - entrambi per un importo di 678,23 euro ciascuno. L nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del relativo decreto CP_1 di fissazione (cfr. relate di notifica, in atti), non si è costituito ed è rimasto contumace. Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e va accolta. Va preliminarmente esaminata l'eccezione formulata dalla ricorrente in ordine alla intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell' CP_1
Dalla documentazione in atti emerge che le prime notifiche alla ricorrente, per entrambi gli indebiti, sono avvenute nell'aprile del 2024, con riferimento alle indennità di disoccupazione agricola inerenti alle annualità del 2004 e del 2005 (cfr. documentazione in atti).
In assenza di prova contraria dell'esistenza di atti interruttivi, le pretese dell CP_1 risultano ampiamente prescritte .
L'Ente previdenziale, infatti, non ha fornito alcuna prova dell'effettivo compimento, in epoca anteriore, di atti idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Si osserva altresì che l' rimasto contumace, non ha provato né di aver CP_1 effettivamente erogato le somme di cui ha richiesto la restituzione, né il carattere indebito di tali erogazioni, per cui alle prove documentali raccolte si unisce un comportamento processuale che induce a ritenere non contestati i fatti di causa.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per le suesposte considerazioni la domanda della ricorrente deve essere accolta.
Per l'effetto, va dichiarato non tenuta alla restituzione della somma di Parte_1 euro 678,23 richiestale per l'anno 2004 e dell'importo di euro 678,23 richiesto dall per l'anno 2005, e va dichiarato insussistente qualsiasi diritto dell' . di CP_1 CP_3 procedere al recupero di tali somme.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 3/4/2025 nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
a) dichiara la prescrizione e la conseguente irripetibilità delle pretese creditorie azionate dall' con i provvedimenti di indebito nn. 3070302704431 e CP_1
3070302704431, emessi dall'Istituto per un importo di € 678,23 ciascuno;
b) condanna all' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € CP_1
1.312,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, li 18/11/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha emesso, all'esito dello scambio di note di trattazione scritte entro il termine del 10/11/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al N 1907/2025 del Ruolo Generale a.c., vertente TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
SC IC e AF CA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi sito in Via Passanti, 110 – 84018 - Scafati (SA); nonché presso gli indirizzi digitali pec: e Email_1 Email_2
RICORRENTE e in persona del legale Rappresentante pro-tempore CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato il 3/04/2025, la ricorrente ha adito il Giudice del lavoro chiedendo di dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell' di ripetere CP_1
l'indennità di disoccupazione agricola la cui restituzione è stata richiesta dall
[...]
con i provvedimenti di indebito nn. 3070302704431 – per il periodo CP_2 dal 01/01/2004 al 31/12/2004, con notifica del 23/04/2024 - e 6000335208897 – per il periodo dal 01/01/2005 al 31/12/2005, con notifica del 22/04/2024 - entrambi per un importo di 678,23 euro ciascuno. L nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del relativo decreto CP_1 di fissazione (cfr. relate di notifica, in atti), non si è costituito ed è rimasto contumace. Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e va accolta. Va preliminarmente esaminata l'eccezione formulata dalla ricorrente in ordine alla intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell' CP_1
Dalla documentazione in atti emerge che le prime notifiche alla ricorrente, per entrambi gli indebiti, sono avvenute nell'aprile del 2024, con riferimento alle indennità di disoccupazione agricola inerenti alle annualità del 2004 e del 2005 (cfr. documentazione in atti).
In assenza di prova contraria dell'esistenza di atti interruttivi, le pretese dell CP_1 risultano ampiamente prescritte .
L'Ente previdenziale, infatti, non ha fornito alcuna prova dell'effettivo compimento, in epoca anteriore, di atti idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Si osserva altresì che l' rimasto contumace, non ha provato né di aver CP_1 effettivamente erogato le somme di cui ha richiesto la restituzione, né il carattere indebito di tali erogazioni, per cui alle prove documentali raccolte si unisce un comportamento processuale che induce a ritenere non contestati i fatti di causa.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per le suesposte considerazioni la domanda della ricorrente deve essere accolta.
Per l'effetto, va dichiarato non tenuta alla restituzione della somma di Parte_1 euro 678,23 richiestale per l'anno 2004 e dell'importo di euro 678,23 richiesto dall per l'anno 2005, e va dichiarato insussistente qualsiasi diritto dell' . di CP_1 CP_3 procedere al recupero di tali somme.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 3/4/2025 nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
a) dichiara la prescrizione e la conseguente irripetibilità delle pretese creditorie azionate dall' con i provvedimenti di indebito nn. 3070302704431 e CP_1
3070302704431, emessi dall'Istituto per un importo di € 678,23 ciascuno;
b) condanna all' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € CP_1
1.312,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, li 18/11/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
.