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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/12/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa LA AZ, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
riservata all'udienza del 3.12.2025, nella causa civile iscritta al n.977/2018 R.G.C.A. e vertente
tra
, e , tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall' Avv. Massimo Tralicci ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio sito in Roma, alla Via Sforza n.14, giusto mandato in atti- Opponenti
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.Alberigo Panini ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del dott. Mario Liguori sito in Teramo alla Via Antica Cattedrale n.30, giusto mandato in atti- Opposta
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall' Avv.Alberigo Panini ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Roma alla Via Giovanni Antonio Plana n.5, giusto mandato in atti- Intevenuta
OGGETTO: opposizione a precetto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto del 16.03.18, , Parte_1 [...]
e adivano questo Tribunale al fine di sentir accogliere Parte_2 Parte_3 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le domande e per
l'effetto:- In via preliminare -1) Accertare il difetto di legittimazione passiva in capo alla
Sig.ra per le motivazioni testè rappresentate nella parte espositiva del Parte_3
1 corrente atto (soggetto non proprietario dell'immobile sul quale viene intimata, in difetto di pagamento, l'instauranda procedura esecutiva) e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità
e/o improcedibilità della richiesta e/o domanda dell'odierna parte intimante, in CP_3 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione p.t. Dott. contenuta CP_4 nell'opposto precetto da ritenersi nullo e/o invalido;
-2) Accertare la carenza di legittimazione attiva della società in ragione della cessione del credito già CP_3 intercorsa con con atto del 23.03.2004 e, per l'effetto, dichiarare Parte_4
l'inammissibilità e/o improcedibilità della richiesta e/o domanda dell'odierna parte intimante, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione p.t. CP_3
Dott. contenuta nell'opposto precetto da ritenersi nullo e/o invalido;
-3) CP_4
Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del precetto avversario atteso che, non reca la dicitura “precetto in rinnovazione” e sussiste, per converso, precedente precetto che da forza propulsiva alla procedura esecutiva n. 65/2016 pendente presso il Tribunale di Teramo;
-
In via principale di merito -4) Accertare che parte intimante non ha specificato il dies a quo da cui ha fatto decorrere gli interessi di mora né indicato le modalità di calcolo applicate alla determinazione degli stessi applicando un tasso usurario, in quanto, superiore al tasso soglia, accertamento da eseguirsi anche tramite pertinente perizia contabile, e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o invalidità dell'atto di precetto opposto;
-5) In ogni caso dichiarare nullo e/o invalido e privo di effetto l'atto di precetto notificato agli opponenti per i motivi esposti in narrativa;
- In via subordinata di merito - -6) Accertare e dichiarare che la quantificazione della somma posta a base del precetto è palesemente erronea stante
l'inserimento di somme non dovute in ragione della richiamata applicazione di interessi moratori viziati da usurarietà da accertarsi a seguito dell'espletamento di CTU contabile, previo ricalcolo dei prefati interessi moratori;
-7) Condannare parte opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A., C.P.A, nonchè spese s.e.o”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.07.18, si costituiva la società
[...]
la quale così concludeva : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito Controparte_1 rigettare le domande tutte avanzate da parte attrice siccome inammissibili, infondate e comunque indimostrate per tutti i motivi di cui al presente atto. E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio”.
Con comparsa d'intervento ex art. 111 cpc, interveniva nel presente giudizio la società , la quale faceva propria tutta l'attività difensiva svolta Controparte_2 dalla propria dante causa ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta che si intendevano trascritte e riportate nel predetto atto.
2 Gli opponenti, a sostengo dell'opposizione proposta, deducevano in primo luogo il difetto di legittimazione passiva della in quanto la stessa non Parte_3 risultava proprietaria dell'immobile oggetto del contratto di mutuo posto alla base del precetto opposto, segnatamente contratto di mutuo ipotecario dell'importo di
€.124.000,00 stipulato dalla con i medesimi opponenti, con atto del CP_3
9.1.2003 Rep. 199012 Racc. 32500 a rogito del Notaio in Sant'Egidio, Dott.
[...] stante il fatto che esso risultava di proprietà, in ragione di ½ ciascuno e Per_1 congiuntamente per l'intero, dei mutuatari e Parte_1 Parte_2
Inoltre gli odierni opponenti eccepivano un difetto assoluto di legittimazione attiva in capo all' intimante , atteso che, nell'atto di precetto, la predetta banca CP_3 aveva espressamente dichiarato di aver ceduto il credito alla società Parte_4 in seguito all'operazione di cessione perfezionatasi con atto del 23.3.2004, sì dunque asseritamente da determinarsi, in capo alla summenzionata cessionaria, piena e legittima titolarità di tale diritto di credito, con tutte le garanzie reali e personali che l'assistono.
, e rilevavano inoltre la nullità del Parte_1 Parte_3 Parte_2 precetto opposto anche in relazione al fatto che con esso la banca opposta richiedeva il pagamento di un credito per il quale era già stato attivato un recupero forzoso tramite altro e diverso precetto, segnatamente quello del 19.11.15 notificato in data 20.11.15. In forza di quest'ultimo precetto, era stato notificato loro un atto di pignoramento immobiliare, portante il NRGE n.65/2016;
Pertanto, in virtù del principio generale della unicità del processo esecutivo derivante da pluralità di pignoramenti aventi ad oggetto il medesimo bene, gli opponenti eccepivano che non poteva ammettersi che il medesimo bene venisse espropriato in distinte procedure. Inoltre eccepivano come nel precetto opposto venivano quantificati, alla data del 23.2.18, interessi di mora per un importo di Euro
4.714,43 senza che tuttavia venissero in esso specificate né la data di decorrenza dei medesimi né le relative modalità di calcolo. Rilevavano anche l'usurarietà del saggio d'interesse moratorio applicato da parte avversa al contratto di mutuo.
La banca opposta deduceva, quanto al denunciato difetto di legittimazione passiva della che la stessa risultava parte mutuataria del contratto di Parte_3 mutuo e, pertanto, con la sua sottoscrizione risultava obbligata, in solido con e , alla restituzione della somma mutuata. Quanto al Parte_1 Parte_2 contestato difetto di legittimazione attiva di , rilevava in primo luogo come CP_3
3 essa, essendo una delle parti stipulanti, risultava l'unico soggetto legittimato ad agire per il credito di cui si controverte;
inoltre evidenziava come essa aveva ricevuto dalla cessionaria l'incarico di procedere al recupero Parte_4 giudiziale del credito quale sua mandataria con rappresentanza.
Quanto poi all'eccepita nullità del precetto opposto, in ragione del fatto che esso in realtà costituisse un precetto in rinnovazione comportante una potenziale duplicazione della procedura esecutiva afferente al medesimo credito azionato con il precedente atto di precetto del 19.11.15, deduceva come in realtà la procedura esecutiva n.65/2016 RGE si era estinta in data 20.3.2018.
Infine contestava da una parte, l'eccezione di nullità del precetto opposto CP_3 per mancata indicazione della data di decorrenza nonché delle modalità di calcolo dei richiesti interessi moratori , sostenendo sul punto come l intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuto nel precetto a norma dell'art.480, comma 1, c.p.c., non richiedesse, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla;
dall'altra, l'eccezione di presunta usurarietà del saggio d'interesse moratorio applicato, sostenendo come essa fosse carente di prova, non potendo essere provata per il tramite di una perizia contabile di parte.
La causa, stante la sua natura esclusivamente documentale, veniva istruita attraverso il deposito, ad opera delle parti, di documentazione idonea a comprovare la fondatezza delle rispettive asserzioni.
Venivano precisate le conclusioni e, su di esse, la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e va, pertanto rigettata.
Preliminarmente l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva di Pt_3
è infondata. Dalla lettura del contratto di mutuo, infatti, si evince che la
[...] medesima è una parte mutuataria dello stesso, avendolo sottoscritto Pt_3 assieme agli altri odierni opponenti, e , sì dunque Parte_1 Parte_2 da risultare obbligata in solido con essi alla restituzione della somma mutuata con conseguente radicamento in capo ad ella della relativa legittimazione passiva.
Analogamente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di . CP_3
Va infatti evidenziato come, dalla procura speciale conferita dalla cessionaria
[...] alla banca opposta, con atto dell'8.6.2010 Rep. 113324 Racc. 5003 a rogito Pt_4
4 del Notaio in Conegliano (TV), risulta con tutta evidenza il fatto che la medesima cessionaria, nuova titolare del credito, conferiva all'odierna opposta, specifico mandato a compiere ogni atto utile al fine del recupero del credito per il quale oggi si discute.
Ulteriormente infondata risulta l'eccezione relativa ad un'asserita natura del precetto come precetto in rinnovazione, stante l'apertura della procedura esecutiva immobiliare n.65/2016 in forza di atto di pignoramento discendente dal precetto del
19.11.15 ut supra specificato, con conseguente presunta violazione del principio generale della unicità del processo esecutivo attesa la dichiarata pluralità di pignoramenti aventi ad oggetto il medesimo bene ai fini del soddisfacimento dello stesso credito.
Infatti, dal verbale del 20.3.18, il G.E. di questo Tribunale, preso atto della mancata comparizione delle parti, dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento, sì dunque da determinarsi, nel momento in cui notificava agli odierni opponenti il CP_3 precetto opposto, la sussistenza di un'unica procedura esecutiva volta ad aggredire il compendio immobiliare ai fini del soddisfacimento del credito di cui in causa.
Ad ogni buon conto comunque, laddove vi fosse stata la contemporanea pendenza di due procedure esecutive finalizzate al soddisfacimento del medesimo credito e fondate sui prefati atti di precetto, non si sarebbe configurata alcuna violazione del principio generale della unicità del processo esecutivo atteso che, il creditore è libero, fino al pagamento integrale del credito, di intimare tanti precetti quanti reputi necessari e ciò ai fini di garantire la concreta attuazione della pretesa esecutiva ponendola al riparo da possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi dell'atto di precetto precedentemente notificato (ex plurimis Cass.Civ. sez.III, nr.
19876/13;Cass.Civ. nr.18161/12).
Quanto poi alla doglianza degli opponenti relativa alla nullità del precetto opposto perché in esso non vi sarebbe alcuna indicazione della data di decorrenza nonché delle modalità di calcolo dei richiesti interessi moratori, l'infondatezza della stessa la si ricava dal principio in forza del quale laddove l'atto di precetto notificato dal creditore si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, esso risulta assolutamente valido e non inficiato da nullità e ciò considerato anche che l'intimato, attraverso l'analisi del predetto atto e del relativo titolo esecutivo,
5 dispone di tutti gli elementi utili per individuare l'importo effettivamente dovuto, come il titolo contrattuale, la data e l'ammontare degli eventuali pagamenti da esso effettuati(ex plurimis Cass.Civ. nr.8096/22; Cass.Civ. nr. 9389/16;Cass.Civ. nr.
4008/13; Trib.Palermo nr.2944 del 01.10.20).
Quanto poi all'eccepita usurarietà del tasso d'interesse moratorio applicato dall'istituto di credito opposto, la stessa risulta formulata in senso meramente astratto e generico, cioè in sostanza senza che essa sia stata ancorata alla realtà specifica e, dunque, al concreto rapporto contrattuale intrattenuto da e Pt_3 [...]
; manca, infatti, qualsivoglia riferimento sia al tasso di interesse pattuito, al Pt_2
TAEG contrattuale ed al relativo metodo di calcolo, al tasso soglia preso quale riferimento per la verifica di usurarietà, alla percentuale del relativo superamento.
L'assenza di tali elementi e, in sostanza, dunque, di un'allegazione specifica dei fatti costitutivi dell'eccezione, preclude dunque il vaglio della fondatezza della stessa.
Né valga il mero generico richiamo alla perizia di parte, effettuato nell'atto introduttivo del presente giudizio senza ulteriori specificazioni , e senza cioè che le risultanze della stessa siano state trasfuse nelle deduzioni difensive, così riversando sul Giudicante il compito di dare forma e contenuto giuridici alle asserzioni dei predetti attori e venendo dunque meno all'onere minimo di deduzione ed allegazione richiesto in capo a colui che formula una domanda giudiziale (ex plurimis Cass.Civ. S.U. n. 2435/2008; Trib. Roma nr. 4233 del 26.02.13).
Quanto infine all'eccezione delle clausole abusive potenzialmente incidenti sulla risulta infondata e pertanto meritevole di rigetto. Infatti va rilevato come in materia di opposizione a precetto, le doglianze che possano far ritenere l'opposizione volta a far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito intimato devono essere specifiche, ritenendosi altrimenti il giudice esonerato dal riqualificare l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e dal rimettere la causa al giudice di questa
(ex plurimis Cass. Civ. nr. 1234 del 01.06.23; Trib. Tivoli nr. 1179 del 19.09.23). Alla luce pertanto del suesposto principio giurisprudenziale e da un' attenta lettura della superiore eccezione formulata dagli opponenti in sede di comparsa conclusionale, si può agevolmente evincere come le doglianze dagli stessi proposte nel presente giudizio siano prive di riferimenti specifici che possano far ritenere la loro opposizione come rivolta a far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito posto alla base del precetto opposto, sì da esonerare il Giudicante dal riqualificare la presente opposizione ai sensi dell'art.650 c.p.c. e dal rimettere la
6 causa al Giudice di questa, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte, con la sentenza n. 9479/2023.
L'opposizione va pertanto rigettata e il precetto ritenuto valido ed efficace.
In ragione dell'esito complessivo della lite, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, con condanna in solido degli opponenti al pagamento in favore dell'opposta e parte intervenuta. Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori medi in €.5.077,00 e vanno versate in favore dell'opposta e dell'intervenuta in solido.
P.Q.M
.
la giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da
, e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e , disattesa ogni Controparte_1 Controparte_2 contraria istanza ed eccezione, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-condanna gli opponenti in solido alla refusione, in favore e solidalmente di parte opposta e intervenuta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 5.077,00 per competenze di avvocato, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Teramo il 13 dicembre 2025
La giudice onoraria
(LA AZ)
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