Articolo 6 della Legge 21 dicembre 1978, n. 852
Articolo 5Articolo 7
Versione
4 gennaio 1979
Art. 6.
Agli impiegati in servizio presso gli uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in localita' disagiata compete una indennita' di confine di L. 1.500 per ciascun giorno di effettivo servizio.
Gli uffici che danno titolo alla corresponsione della suddetta indennita' sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1979
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