Art. 6.
Agli impiegati in servizio presso gli uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in localita' disagiata compete una indennita' di confine di L. 1.500 per ciascun giorno di effettivo servizio.
Gli uffici che danno titolo alla corresponsione della suddetta indennita' sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.
Agli impiegati in servizio presso gli uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in localita' disagiata compete una indennita' di confine di L. 1.500 per ciascun giorno di effettivo servizio.
Gli uffici che danno titolo alla corresponsione della suddetta indennita' sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.