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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 15/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 479/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 479/2023
Oggi 15/04/2025, alle ore 10.00, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , l'avv. VAPPINA FABRIZIO Parte_1
Per nessuno compare Controparte_1
Il giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la controversia.
La parte precisa le conclusioni nei termini indicati nella memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c. e discute la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 15/04/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 479/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Vappina Fabrizio, domiciliata in Cremona, via Cesari n. 1/A, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “- in via principale: condannarsi il convenuto a Controparte_1
restituire alla OR , ai sensi dell'art. 1813 C.c., la somma Parte_1
di 23.000,00 (ventitremila) euro oltre agli interessi moratori al tasso legale sino alla data della domanda giudiziale ed a partire da tale data gli interessi al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa al ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 C.c.; - in subordine: ai sensi dell'art. 1988 c.c. condannarsi il convenuto a pagare alla OR Controparte_1 Parte_1
, la somma di 23.000,00 (ventitremila) euro oltre agli interessi moratori al tasso
[...]
legale dalla data della messa in mora sino all'effettivo pagamento;
con vittoria di spese e compensi di causa”.
Per parte convenuta: contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La sig.ra conveniva in giudizio il sig. Parte_1 CP_1 al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo alla restituzione della somma
[...]
capitale di euro 23.000,00; somma mutuata al convenuto attraverso plurime dazioni di denaro.
Nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, il sig. CP_1
non si costituiva ed era dichiarato contumace.
[...]
La domanda attorea è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che, in applicazione dei principi dettati in tema di distribuzione dell'onere della prova, spetta al mutuante la dimostrazione dell'intervenuta stipulazione del contratto di mutuo e dell'effettiva consegna della somma mutuata, mentre compete al mutuatario la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile.
Nel caso di specie l'attrice ha assolto il proprio onere probatorio producendo in giudizio una dichiarazione del sig. attestante l'intervenuta stipulazione Controparte_1
del contratto di mutuo e l'effettiva corresponsione della massa monetaria mutuata (“cfr. doc. n. 2 nella parte in cui si legge: “con la sig.ra siamo Parte_1 sempre stati in buoni rapporti. Quest'ultima un anno fa mi ha aiutato economicamente prestandomi 23.000,00 euro per il restauro della casa dove risiedo che ho acquistato.
Purtroppo a causa dei ritardi per la “surroga del mutuo”, pratica che ho in corso con banca S. Paolo Intesa di S. Giovanni in Croce, non sono ancora riuscito ad onorare il mio debito”).
A fronte dell'allegazione dell'inadempimento consistente nell'omessa restituzione dell'importo mutuato, era onere del convenuto dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo dell'altrui pretesa. Tale onere non è stato assolto, stante la contumacia dell'onerato.
Di talché il sig. deve essere condannato a corrispondere alla sig.ra Controparte_1
la somma di euro 23.000,00, oltre interessi, nella misura del Parte_1 tasso legale, come richiesto dall'interessata, dal 21.6.2022, giorno “di compimento della giacenza della prima raccomandata contenente la richiesta di restituzione” della somma mutuata, sino alla data del 27.2.2023, giorno di perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione, e, nella misura prevista dal quarto comma dell'art. 1284 c.c., dal
28.2.2023 sino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- condanna il sig. a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 23.000,00, oltre interessi, nella misura del tasso legale, dal 21.6.2022 sino alla data del 27.2.2023, e, nella misura prevista dal quarto comma dell'art. 1284 c.c., dal
28.2.2023 sino al saldo;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore della sig.ra Controparte_1
che si liquidano in euro 264,00 per spese esenti, in euro Parte_1
3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%,
IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 15/04/2025
Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 479/2023
Oggi 15/04/2025, alle ore 10.00, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , l'avv. VAPPINA FABRIZIO Parte_1
Per nessuno compare Controparte_1
Il giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la controversia.
La parte precisa le conclusioni nei termini indicati nella memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c. e discute la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 15/04/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 479/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Vappina Fabrizio, domiciliata in Cremona, via Cesari n. 1/A, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “- in via principale: condannarsi il convenuto a Controparte_1
restituire alla OR , ai sensi dell'art. 1813 C.c., la somma Parte_1
di 23.000,00 (ventitremila) euro oltre agli interessi moratori al tasso legale sino alla data della domanda giudiziale ed a partire da tale data gli interessi al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa al ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 C.c.; - in subordine: ai sensi dell'art. 1988 c.c. condannarsi il convenuto a pagare alla OR Controparte_1 Parte_1
, la somma di 23.000,00 (ventitremila) euro oltre agli interessi moratori al tasso
[...]
legale dalla data della messa in mora sino all'effettivo pagamento;
con vittoria di spese e compensi di causa”.
Per parte convenuta: contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La sig.ra conveniva in giudizio il sig. Parte_1 CP_1 al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo alla restituzione della somma
[...]
capitale di euro 23.000,00; somma mutuata al convenuto attraverso plurime dazioni di denaro.
Nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, il sig. CP_1
non si costituiva ed era dichiarato contumace.
[...]
La domanda attorea è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che, in applicazione dei principi dettati in tema di distribuzione dell'onere della prova, spetta al mutuante la dimostrazione dell'intervenuta stipulazione del contratto di mutuo e dell'effettiva consegna della somma mutuata, mentre compete al mutuatario la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile.
Nel caso di specie l'attrice ha assolto il proprio onere probatorio producendo in giudizio una dichiarazione del sig. attestante l'intervenuta stipulazione Controparte_1
del contratto di mutuo e l'effettiva corresponsione della massa monetaria mutuata (“cfr. doc. n. 2 nella parte in cui si legge: “con la sig.ra siamo Parte_1 sempre stati in buoni rapporti. Quest'ultima un anno fa mi ha aiutato economicamente prestandomi 23.000,00 euro per il restauro della casa dove risiedo che ho acquistato.
Purtroppo a causa dei ritardi per la “surroga del mutuo”, pratica che ho in corso con banca S. Paolo Intesa di S. Giovanni in Croce, non sono ancora riuscito ad onorare il mio debito”).
A fronte dell'allegazione dell'inadempimento consistente nell'omessa restituzione dell'importo mutuato, era onere del convenuto dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo dell'altrui pretesa. Tale onere non è stato assolto, stante la contumacia dell'onerato.
Di talché il sig. deve essere condannato a corrispondere alla sig.ra Controparte_1
la somma di euro 23.000,00, oltre interessi, nella misura del Parte_1 tasso legale, come richiesto dall'interessata, dal 21.6.2022, giorno “di compimento della giacenza della prima raccomandata contenente la richiesta di restituzione” della somma mutuata, sino alla data del 27.2.2023, giorno di perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione, e, nella misura prevista dal quarto comma dell'art. 1284 c.c., dal
28.2.2023 sino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- condanna il sig. a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 23.000,00, oltre interessi, nella misura del tasso legale, dal 21.6.2022 sino alla data del 27.2.2023, e, nella misura prevista dal quarto comma dell'art. 1284 c.c., dal
28.2.2023 sino al saldo;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore della sig.ra Controparte_1
che si liquidano in euro 264,00 per spese esenti, in euro Parte_1
3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%,
IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 15/04/2025
Il giudice
Daniele Moro