TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/11/2025, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4469/2024
Successivamente oggi, all'udienza del 11/11/2025, di fronte al G.I. Dott.ssa Camilla Fin, è presente per parte appellante l'avv. M. Moncher, e nessuno per parte appellata.
Il procuratore di parte appellante precisa le conclusioni come atto introduttivo e si richiama agli atti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il Giudice dott.ssa Camilla Fin, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato e
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4469/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Verona, presso lo studio dell'Avv.
NC UR che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di appello;
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Prefetto pro
[...] P.IVA_1 tempore, APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
784/24 del Giudice di Pace di Verona, deducendo, quale unico motivo di impugnazione, la violazione e/o falsa applicazione della normativa in materia di regolazione delle spese di lite, per avere il Giudice di prime cure disposto la compensazione delle spese medesime, nonostante avesse accolto i motivi di opposizione dell'allora parte ricorrente.
La non si è costituita in giudizio. CP_1
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data odierna sono state precisate le conclusioni.
Ciò detto, l'appello è fondato e va accolto alla luce dei motivi qui di seguito esposti.
Occorre innanzi tutto osservare, in via generale, che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, salva l'applicazione delle speciali disposizioni contenute nella L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, rientra interamente nello schema del processo civile, alla cui disciplina è soggetto senza esclusione delle disposizioni che disciplinano l'onere delle spese processuali
(Cass. 2000 n. 9446).
Nel caso di specie è pacifico che l'ordinanza-ingiunzione
274/18, impugnata dal sig. fosse illegittima e che, Pt_1 pertanto, in applicazione del principio della soccombenza, stabilito dall'art. 91 c.p.c., le spese di lite del giudizio di primo grado avrebbero dovuto essere poste a carico della . CP_1
Ciò posto, ritiene questo Giudice che non sussista alcuna delle ragioni previste dall'art. 92 c.p.c. perché potesse essere disposta la compensazione delle spese medesime: non soltanto quelle previste dal comma 2 di tale previsione, ma nemmeno le “gravi ed eccezionali ragioni” contemplate dall'intervento additivo della Corte costituzionale con la sentenza n. 77/18. Detta pronuncia, a ben vedere, ha indicato quali esempi di “gravi ed eccezionali ragioni” che possono giustificare la compensazione delle spese in aggiunta alle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c., la sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o, più in generale, dello ius superveniens con efficacia retroattiva;
di una pronuncia della
Corte costituzionale o della Corte europea;
di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea.
La Corte ha poi evidenziato come, in tali casi, il principio secondo cui la parte vittoriosa non deve sopportare le spese di lite è contemperato da un altro principio, rappresentato dalla
«prospettiva che la condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio possa costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti».
In pratica, la compensazione delle spese di lite può essere disposta in ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 4696 del 2019 Cass. n. 3977 del 2020, Cass. n. 6901 del 2025; ma anche Cass. n.13294 del 2025 in tema di assoluta novità della questione oggetto di giudizio), circostanze che, ad avviso di questo Giudice, non ricorrono nel caso di specie.
La sentenza di primo grado va pertanto riformata con riferimento al capo relativo alle spese di lite, e la CP_1 deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore di , spese che Parte_1 vengono liquidate applicando i parametri minimi di cui al dm
55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, per complessivi euro 630,00 per compensi ed euro 125,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA come per legge e
CPA.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui al dm 55/2014 (stante la non complessità delle questioni trattate) per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, per complessivi euro 850,00 per compensi ed euro 264,00 per spese oltre rimborso forfettario al 15%, IVA come per legge e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice dott.ssa
Camilla Fin, definitivamente decidendo, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
In accoglimento dell'appello promosso da Parte_1 avverso la sentenza n. 785/24 del Giudice di Pace di Verona, in parziale riforma della sentenza predetta, condanna la alla rifusione delle spese di lite del Controparte_1 giudizio di primo grado in favore dell'appellante, spese che vengono liquidate in euro 630,00 per compensi ed euro
125,00 per spese oltre rimborso forfettario al 15%, IVA come per legge e CPA;
Condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in
€ 850,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA come per legge e CPA.
Verona, 11/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Fin
Successivamente oggi, all'udienza del 11/11/2025, di fronte al G.I. Dott.ssa Camilla Fin, è presente per parte appellante l'avv. M. Moncher, e nessuno per parte appellata.
Il procuratore di parte appellante precisa le conclusioni come atto introduttivo e si richiama agli atti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il Giudice dott.ssa Camilla Fin, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato e
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4469/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Verona, presso lo studio dell'Avv.
NC UR che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di appello;
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Prefetto pro
[...] P.IVA_1 tempore, APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
784/24 del Giudice di Pace di Verona, deducendo, quale unico motivo di impugnazione, la violazione e/o falsa applicazione della normativa in materia di regolazione delle spese di lite, per avere il Giudice di prime cure disposto la compensazione delle spese medesime, nonostante avesse accolto i motivi di opposizione dell'allora parte ricorrente.
La non si è costituita in giudizio. CP_1
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data odierna sono state precisate le conclusioni.
Ciò detto, l'appello è fondato e va accolto alla luce dei motivi qui di seguito esposti.
Occorre innanzi tutto osservare, in via generale, che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, salva l'applicazione delle speciali disposizioni contenute nella L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, rientra interamente nello schema del processo civile, alla cui disciplina è soggetto senza esclusione delle disposizioni che disciplinano l'onere delle spese processuali
(Cass. 2000 n. 9446).
Nel caso di specie è pacifico che l'ordinanza-ingiunzione
274/18, impugnata dal sig. fosse illegittima e che, Pt_1 pertanto, in applicazione del principio della soccombenza, stabilito dall'art. 91 c.p.c., le spese di lite del giudizio di primo grado avrebbero dovuto essere poste a carico della . CP_1
Ciò posto, ritiene questo Giudice che non sussista alcuna delle ragioni previste dall'art. 92 c.p.c. perché potesse essere disposta la compensazione delle spese medesime: non soltanto quelle previste dal comma 2 di tale previsione, ma nemmeno le “gravi ed eccezionali ragioni” contemplate dall'intervento additivo della Corte costituzionale con la sentenza n. 77/18. Detta pronuncia, a ben vedere, ha indicato quali esempi di “gravi ed eccezionali ragioni” che possono giustificare la compensazione delle spese in aggiunta alle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c., la sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o, più in generale, dello ius superveniens con efficacia retroattiva;
di una pronuncia della
Corte costituzionale o della Corte europea;
di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea.
La Corte ha poi evidenziato come, in tali casi, il principio secondo cui la parte vittoriosa non deve sopportare le spese di lite è contemperato da un altro principio, rappresentato dalla
«prospettiva che la condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio possa costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti».
In pratica, la compensazione delle spese di lite può essere disposta in ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 4696 del 2019 Cass. n. 3977 del 2020, Cass. n. 6901 del 2025; ma anche Cass. n.13294 del 2025 in tema di assoluta novità della questione oggetto di giudizio), circostanze che, ad avviso di questo Giudice, non ricorrono nel caso di specie.
La sentenza di primo grado va pertanto riformata con riferimento al capo relativo alle spese di lite, e la CP_1 deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore di , spese che Parte_1 vengono liquidate applicando i parametri minimi di cui al dm
55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, per complessivi euro 630,00 per compensi ed euro 125,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA come per legge e
CPA.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui al dm 55/2014 (stante la non complessità delle questioni trattate) per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, per complessivi euro 850,00 per compensi ed euro 264,00 per spese oltre rimborso forfettario al 15%, IVA come per legge e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice dott.ssa
Camilla Fin, definitivamente decidendo, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
In accoglimento dell'appello promosso da Parte_1 avverso la sentenza n. 785/24 del Giudice di Pace di Verona, in parziale riforma della sentenza predetta, condanna la alla rifusione delle spese di lite del Controparte_1 giudizio di primo grado in favore dell'appellante, spese che vengono liquidate in euro 630,00 per compensi ed euro
125,00 per spese oltre rimborso forfettario al 15%, IVA come per legge e CPA;
Condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in
€ 850,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA come per legge e CPA.
Verona, 11/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Fin