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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/10/2025, n. 4110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4110 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7657/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Luciano Ambrosoli IC
IA BO IC
all'esito della udienza di trattazione scritta del 27 marzo 2025 ; nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
, (C.F. CUI: , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 C.F._2 con l'avv. GNEMMI GIACOMO
RICORRENTE
e
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici
è legalmente domiciliato in , Via Santa Caterina n. 6, che dichiara di voler ricevere CP_1 comunicazioni e notificazione all'indirizzo p.e.c.: Email_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19/06/2024, , nato PAKISTAN il 24/02/1990, ha Parte_1 impugnato il provvedimento Prot. Cat.A.12/2024/Immig/IVSez./23BS012153, emesso dal Questore della Provincia di Brescia il 27 marzo 2024, notificato il 21 maggio 2024, con il quale era stata rigettata l'istanza per il riconoscimento della protezione speciale sulla scorta del parere negativo della
Commissione Territoriale di Brescia.
Il , regolarmente citato, si è costituito in giudizio con memoria ribadendo la Controparte_1 correttezza della valutazione negativa compiuta dalla Commissione Territoriale e concludendo per il rigetto del ricorso.
2. Il procuratore della parte privata con note scritte del 30 ottobre 2024 ha rappresentato che “al ricorrente è stato riconosciuto dal Tribunale di Ancona, all'esito di un procedimento ex art. 35 del
D.lgs. n. 25/2008 a seguito di riassunzione ex artt. 383 comma 1, 392 comma 2 e 394 comma 1 c.p.c. in esito ad ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, Numero Registro generale 5475/2022, Numero sezionale 4044/2023, Numero di raccolta generale 30050/2023, data di pubblicazione 30/10/2023, Giudizio di provenienza R.G. n. 1699/2020 - Tribunale di Ancona, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. del D.lgs 286/1998 come modificato dal DL 130/2020 convertito nella legge 173/2020 con disposizione al Questore competente per territorio affinché rilasci il relativo permesso di soggiorno (doc. 23 già in atti)”.
Ha ulteriormente evidenziato che “alla luce di tutto quanto ampiamente esposto, appare oltremodo evidente che il IC adito non potrà che dichiarare nullo, annullare e/o, in ogni caso, dichiarare illegittimo il decreto adottato dalla Questura di Brescia Cat.A. 12/2024/Immig/IV Sez./23BS012153 del 27.3.2024 notificato in data 21.5.2024, con il quale veniva rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 del Testo Unico Immigrazione, presentata in data 28.3.2023 dal sig. e, dunque, accertare e dichiarare il diritto dello Parte_1 stesso al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 comma 1.1. del D.lgs 286/1998 come modificato dal DL 130/2020 dalla competente Questura di , odierna resistente”. CP_1
Ha ulteriormente rinnovato le medesime conclusioni con nota del 25 marzo 2025.
La difesa della parte pubblica nelle note scritte ha invece domandato la reiezione del ricorso avversario con vittoria di spese.
3. Il Collegio, ritenuto:
- che l'intervenuto provvedimento del Tribunale di Ancona, meglio richiamato in premessa, di riconoscimento della protezione speciale in favore dell'odierno ricorrente rappresenta un fatto nuovo idoneo a modificare la situazione sostanziale su cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi;
- che nel caso di specie lo straniero ha già soddisfatto la propria pretesa di permanere legalmente sul territorio nazionale;
- che questa situazione va ricondotta alla sopravvenuta carenza di interesse;
- che è venuto meno l'interesse (processuale) alla pronuncia del giudice, che risulterebbe pertanto inutiliter data. La fattispecie va ricondotta all'art. 100 c.p.c. in tema di interesse ad agire, il quale – come condizione dell'azione – deve persistere fino al momento della decisione (Corte di Cass., Sez.
Un., sent. n. 10553/17) e la cui mancanza può essere rilevata anche d'ufficio (Corte di Cass., ord. n.
8034/20) in ogni stato e grado del processo (Corte di Cass., ord. n. 3991/20);
− che il codice di rito non contempla espressamente l'istituto in parola e, di conseguenza, non prevede le relative conseguenze processuali. Al contrario, l'art. 35 lett. c) del codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. n. 104/10, dispone che il ricorso sia dichiarato improcedibile, con una pronuncia di rito, «quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione» (l'art. 34 c.p.a. prevede d'altronde che «qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere» con una pronuncia di merito;
cfr. sul punto Consiglio di
Stato, sent. n. 230/22);
− che questa impostazione – adottata dal Legislatore per un processo certamente diverso dal presente, con cui nondimeno condivide l'instaurazione mediante ricorso avverso un provvedimento amministrativo – possa essere condivisa ed estesa, nel senso che la sopravvenuta carenza di interesse conduca a una pronuncia in rito, non entrando infatti il giudice nel merito della controversia;
− che, tuttavia, l'improcedibilità in senso stretto è prevista dal codice di procedura civile soltanto con riguardo all'appello (art. 348), al giudizio di cassazione (artt. 369 e 371), alla revocazione
(art. 402) e all'opposizione di terzo (art. 408), mentre altre norme la prevedono per casi speciali (ad esempio, nella mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 co. 1-bis del D.Lgs. n. 28/10);
− che Corte di Cass., Sez. Un., sent. n. 8980/18 – dopo aver peraltro riconosciuto la natura di merito della sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere – ha in parte ridimensionato l'importanza delle formule decisorie utilizzate dal giudice, prendendo atto che
«il codice di rito, come emerge dalle norme degli artt. 275 e segg., non disciplina la decisione con l'indicazione di particolari formulazioni, facendo leva solo sul concetto neutro di
“definizione” o di “non definizione” del giudizio e precisando soltanto che il contenuto dell'una o dell'altra può essere “di rito” o “di merito”»;
− che quindi, in presenza della sopravvenuta carenza di interesse, si ritiene di dover emettere, secondo la terminologia utilizzata dal codice, una generica pronuncia definitiva in rito;
− che «alla declaratoria di cessazione della materia del contendere segue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale» (Corte di Cass., ord. n.
26537/18; cfr. anche Corte di Cass., sentt. n. 2215/15 e n. 17312/15); − che altrettanto è a dirsi in caso di sopravvenuta carenza di interesse, poiché ragioni di giustizia impongono di porre gli oneri del processo a carico di chi aveva agito o resistito con ragione, prima che il mutamento della situazione di fatto, non immediatamente riconducibile alla responsabilità di una delle parti, impedisse la decisione del giudice;
− che, nel caso di specie, la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ed il riconoscimento del diritto alla protezione speciale consente la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando in rito: dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione
Spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025
Il presidente Est. Mariarosa Pipponzi
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Luciano Ambrosoli IC
IA BO IC
all'esito della udienza di trattazione scritta del 27 marzo 2025 ; nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
, (C.F. CUI: , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 C.F._2 con l'avv. GNEMMI GIACOMO
RICORRENTE
e
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici
è legalmente domiciliato in , Via Santa Caterina n. 6, che dichiara di voler ricevere CP_1 comunicazioni e notificazione all'indirizzo p.e.c.: Email_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19/06/2024, , nato PAKISTAN il 24/02/1990, ha Parte_1 impugnato il provvedimento Prot. Cat.A.12/2024/Immig/IVSez./23BS012153, emesso dal Questore della Provincia di Brescia il 27 marzo 2024, notificato il 21 maggio 2024, con il quale era stata rigettata l'istanza per il riconoscimento della protezione speciale sulla scorta del parere negativo della
Commissione Territoriale di Brescia.
Il , regolarmente citato, si è costituito in giudizio con memoria ribadendo la Controparte_1 correttezza della valutazione negativa compiuta dalla Commissione Territoriale e concludendo per il rigetto del ricorso.
2. Il procuratore della parte privata con note scritte del 30 ottobre 2024 ha rappresentato che “al ricorrente è stato riconosciuto dal Tribunale di Ancona, all'esito di un procedimento ex art. 35 del
D.lgs. n. 25/2008 a seguito di riassunzione ex artt. 383 comma 1, 392 comma 2 e 394 comma 1 c.p.c. in esito ad ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, Numero Registro generale 5475/2022, Numero sezionale 4044/2023, Numero di raccolta generale 30050/2023, data di pubblicazione 30/10/2023, Giudizio di provenienza R.G. n. 1699/2020 - Tribunale di Ancona, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. del D.lgs 286/1998 come modificato dal DL 130/2020 convertito nella legge 173/2020 con disposizione al Questore competente per territorio affinché rilasci il relativo permesso di soggiorno (doc. 23 già in atti)”.
Ha ulteriormente evidenziato che “alla luce di tutto quanto ampiamente esposto, appare oltremodo evidente che il IC adito non potrà che dichiarare nullo, annullare e/o, in ogni caso, dichiarare illegittimo il decreto adottato dalla Questura di Brescia Cat.A. 12/2024/Immig/IV Sez./23BS012153 del 27.3.2024 notificato in data 21.5.2024, con il quale veniva rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 del Testo Unico Immigrazione, presentata in data 28.3.2023 dal sig. e, dunque, accertare e dichiarare il diritto dello Parte_1 stesso al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 comma 1.1. del D.lgs 286/1998 come modificato dal DL 130/2020 dalla competente Questura di , odierna resistente”. CP_1
Ha ulteriormente rinnovato le medesime conclusioni con nota del 25 marzo 2025.
La difesa della parte pubblica nelle note scritte ha invece domandato la reiezione del ricorso avversario con vittoria di spese.
3. Il Collegio, ritenuto:
- che l'intervenuto provvedimento del Tribunale di Ancona, meglio richiamato in premessa, di riconoscimento della protezione speciale in favore dell'odierno ricorrente rappresenta un fatto nuovo idoneo a modificare la situazione sostanziale su cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi;
- che nel caso di specie lo straniero ha già soddisfatto la propria pretesa di permanere legalmente sul territorio nazionale;
- che questa situazione va ricondotta alla sopravvenuta carenza di interesse;
- che è venuto meno l'interesse (processuale) alla pronuncia del giudice, che risulterebbe pertanto inutiliter data. La fattispecie va ricondotta all'art. 100 c.p.c. in tema di interesse ad agire, il quale – come condizione dell'azione – deve persistere fino al momento della decisione (Corte di Cass., Sez.
Un., sent. n. 10553/17) e la cui mancanza può essere rilevata anche d'ufficio (Corte di Cass., ord. n.
8034/20) in ogni stato e grado del processo (Corte di Cass., ord. n. 3991/20);
− che il codice di rito non contempla espressamente l'istituto in parola e, di conseguenza, non prevede le relative conseguenze processuali. Al contrario, l'art. 35 lett. c) del codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. n. 104/10, dispone che il ricorso sia dichiarato improcedibile, con una pronuncia di rito, «quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione» (l'art. 34 c.p.a. prevede d'altronde che «qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere» con una pronuncia di merito;
cfr. sul punto Consiglio di
Stato, sent. n. 230/22);
− che questa impostazione – adottata dal Legislatore per un processo certamente diverso dal presente, con cui nondimeno condivide l'instaurazione mediante ricorso avverso un provvedimento amministrativo – possa essere condivisa ed estesa, nel senso che la sopravvenuta carenza di interesse conduca a una pronuncia in rito, non entrando infatti il giudice nel merito della controversia;
− che, tuttavia, l'improcedibilità in senso stretto è prevista dal codice di procedura civile soltanto con riguardo all'appello (art. 348), al giudizio di cassazione (artt. 369 e 371), alla revocazione
(art. 402) e all'opposizione di terzo (art. 408), mentre altre norme la prevedono per casi speciali (ad esempio, nella mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 co. 1-bis del D.Lgs. n. 28/10);
− che Corte di Cass., Sez. Un., sent. n. 8980/18 – dopo aver peraltro riconosciuto la natura di merito della sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere – ha in parte ridimensionato l'importanza delle formule decisorie utilizzate dal giudice, prendendo atto che
«il codice di rito, come emerge dalle norme degli artt. 275 e segg., non disciplina la decisione con l'indicazione di particolari formulazioni, facendo leva solo sul concetto neutro di
“definizione” o di “non definizione” del giudizio e precisando soltanto che il contenuto dell'una o dell'altra può essere “di rito” o “di merito”»;
− che quindi, in presenza della sopravvenuta carenza di interesse, si ritiene di dover emettere, secondo la terminologia utilizzata dal codice, una generica pronuncia definitiva in rito;
− che «alla declaratoria di cessazione della materia del contendere segue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale» (Corte di Cass., ord. n.
26537/18; cfr. anche Corte di Cass., sentt. n. 2215/15 e n. 17312/15); − che altrettanto è a dirsi in caso di sopravvenuta carenza di interesse, poiché ragioni di giustizia impongono di porre gli oneri del processo a carico di chi aveva agito o resistito con ragione, prima che il mutamento della situazione di fatto, non immediatamente riconducibile alla responsabilità di una delle parti, impedisse la decisione del giudice;
− che, nel caso di specie, la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ed il riconoscimento del diritto alla protezione speciale consente la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando in rito: dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione
Spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025
Il presidente Est. Mariarosa Pipponzi