Accoglimento
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/06/2025, n. 5081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5081 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 05081/2025REG.PROV.COLL.
N. 00775/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 775 del 2025, proposto dalla
SM VI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Martinez e Davide Moscuzza e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito e I.C. – Istituto Comprensivo Terzo Circolo Didattico di ES OR (FI), in persona dei legali rappresentanti pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
CONSIP S.p.A., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, n. 1552/2024 del 23 dicembre 2024, con cui è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso R.G. n. 1356/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Istituto Comprensivo Terzo Circolo Didattico di ES OR (FI);
Vista l’ulteriore documentazione dell’appellante;
Vista l’istanza della difesa erariale di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 105, comma 2, e 87, comma 3, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il Cons. Pietro De Berardinis, udito per l’appellante l’avv. Filippo Martinez e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe la SM VI S.r.l. (“SM” o CI) ha impugnato la sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. IV, n. 1552/2024 del 23 dicembre 2024.
1.1. La sentenza appellata ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dalla Società per ottenere: A) l’accertamento del proprio diritto alla revisione dei prezzi, maturato a far data dall’ottobre 2018, nell’ambito del contratto stipulato attraverso l’ordinativo principale di fornitura del 20 dicembre 2013 ed i successivi atti aggiuntivi, emessi dall’Istituto Comprensivo Terzo Circolo Didattico di ES OR nell’ambito della convenzione CONSIP (in prosieguo anche solo: Convenzione) sottoscritta dalla SM “ per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione ”; B) l’annullamento del diniego sull’istanza di revisione prezzi formulata dalla medesima ricorrente; C) la condanna al pagamento in proprio favore dell’importo complessivo di € 2.900,00 più I.V.A. dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dall’ottobre 2018 al 29 febbraio 2020, con gli interessi moratori dal dì del dovuto fino al saldo.
2. Espone la Società che l’art. 10, comma 5 della Convenzione stabilisce quanto segue: “ i corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D. Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) con le modalità indicate al par. 9.4 del Capitolato Tecnico ”.
2.1. Dal canto suo, l’art. 9.4 del Capitolato Tecnico allegato alla Convenzione ha stabilito che “ annualmente verrà applicato l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale comunicazione del Fornitore all’Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla stipula dell’Ordinativo principale di fornitura ”. L’esponente precisa che disposizioni di analogo tenore sono contenute nell’art. 4 dell’Allegato D (intitolato “ Prezzi ”) e nell’art. 9, comma 4, dell’Allegato E (intitolato “ Condizioni generali ”).
2.2. In prime cure la Società ha agito per l’accertamento del diritto al compenso revisionale secondo le modalità previste dall’art. 9.4 del Capitolato Tecnico, in relazione a tutte le prestazioni effettuate fino al termine del servizio, per l’annullamento del diniego oppostole dalla P.A. e per la condanna di quest’ultima al pagamento del predetto compenso.
2.3. Con la sentenza appellata, tuttavia, il T.A.R., in accoglimento dell’eccezione sollevata in via pregiudiziale dall’Amministrazione resistente, ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’adito G.A. e individuato il giudice ordinario quale giudice munito della cognizione sulla controversia di cui si discute.
3. Nel gravame, proposto ai sensi dell’art. 105, comma 2, c.p.a., la SM contesta l’ iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza impugnata, chiedendo che, in accoglimento dell’appello, sia dichiarata la devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del G.A., con la conseguente rimessione della causa al T.A.R. ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a..
3.1. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Istituto Comprensivo Terzo Circolo Didattico di ES OR (FI), con atto di mera forma.
3.2. La Società ha depositato altra giurisprudenza di segno opposto alla sentenza appellata.
3.3. La difesa erariale, dal canto suo, ha formulato istanza di passaggio della causa in decisione.
3.4. Alla camera di consiglio del 20 maggio 2025 il Collegio, udito il difensore dell’appellante, ha trattenuto la causa in decisione.
4. Giova premettere alla disamina dell’appello una sintesi del percorso motivazionale della sentenza appellata e delle censure ad essa mosse dalla Società appellante.
4.1. L’odierno appello contesta la declinatoria di giurisdizione e mira, perciò, a vedere riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo su una controversia in cui si chiede di accertare il diritto dell’impresa appaltatrice alla revisione del corrispettivo di un appalto pubblico di servizi, in virtù di apposita clausola convenzionale che rinvia all’articolo 115 del d.lgs. n. 163/2006.
4.2. La declinatoria di giurisdizione poggia su due pilastri motivazionali.
4.2.1. Il primo pilastro muove dalla considerazione che, sebbene l’art. 133, comma 1, lett. e) , n. 2, c.p.a. attribuisca “ alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo [...] le controversie [...] relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto ”, cionondimeno, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ha ragion d’essere solo nei casi in cui “ la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se si vale di tale facoltà ”, alla luce della nota pronuncia della Corte costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004. Ne deriva – secondo il T.A.R. – che “ la portata ampia e generale della giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi negli appalti pubblici, ex articolo 133, lett. e) , n. 2) cod. proc. amm., incontra […] un limite nel caso in cui sia in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all’ an e al quantum del corrispettivo, giacché in tale evenienza la controversia incardinata dall’appaltatore ai fini della percezione del compenso revisionale ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale ” (pag. 5 della sentenza).
4.2.2. Il secondo pilastro motivazionale su cui si regge la sentenza è il seguente: “ Nella fattispecie in esame si è al cospetto della pretesa dell’appaltatore al compenso revisionale, fondata su di una specifica clausola della Convenzione Consip che obbligherebbe l’amministrazione appaltante al riconoscimento della revisione, traducendosi ciò in una pretesa di adempimento contrattuale. Inoltre, la detta clausola (art. 9.4 del Capitolato tecnico allegato alla Convenzione Consip) individua compiutamente sia le tempistiche (primo aggiornamento dopo 12 mesi dalla stipula dell’ordinativo, previa formale comunicazione), che i criteri per determinare l’importo da riconoscere all’appaltatore (pari alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice Foi verificatasi nell’anno precedente), ancorando dunque il diritto alla revisione a criteri certi e obiettivi. D’altro canto anche l’art. 10.5 della Convenzione, laddove prevede che l’istruttoria debba essere condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7 comma 4 lettera c) del d. lgs. n. 163 del 2006, si riferisce in definitiva ai costi standardizzati per tipo di servizio, in relazione a specifiche aree territoriali, pubblicati e determinati annualmente da ISTAT tenendo conto dei parametri di cui alle convenzioni stipulate dalla Consip. Si tratterebbe quindi comunque di dati obiettivi e prestabiliti, in presenza dei quali nessuna posizione autoritativa né per vero discrezionale compete alla P.A. ” (pagg. 5-6 della sentenza).
4.3. La Società contesta il percorso argomentativo che ha condotto il giudice di prime cure a denegare la giurisdizione del giudice amministrativo, deducendo la censura di: violazione e falsa applicazione dell’art. 133, comma 1, lett. e) , n. 2 c.p.a. e dell’art. 244 del d.lgs. n. 163/2006 in combinato disposto con l’art. 115 del medesimo decreto legislativo, applicabile ratione temporis .
4.4. Più in particolare l’appellante osserva che:
a) il contratto di appalto de quo soggiace incontestabilmente alla disciplina del primo Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e perciò in materia di revisione prezzi è sottoposto alle regole dell’art. 115 del predetto d.lgs. n. 163/2006;
b) l’art. 133, comma 1, lett. e) , n. 2, c.p.a. ha previsto in modo inequivocabile che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “ relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ”;
c) in base ai recenti approdi giurisprudenziali in materia di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e) , n. 2, c.p.a. (C.d.S., Sez. V, 31 luglio 2019, n. 5446), la devoluzione al giudice amministrativo della cognizione delle clausole di revisione prezzi, adottate ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, opera oggettivamente e copre sia l’ an , che il quantum del compenso revisionale, stante il fitto intreccio di diritti soggettivi ed interessi legittimi che contrassegna la materia;
d) se da un lato è vero che la Corte costituzionale ha affermato la necessità di verificare, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la configurabilità o meno di un potere amministrativo (in modo da escludere la giurisdizione esclusiva ogniqualvolta tale potere manchi), dall’altro lato è altrettanto vero, però, che “ la Consulta ovviamente si esprime sulla costituzionalità delle leggi, e laddove una norma sia chiara nell’affidare la giurisdizione esclusiva al Giudice amministrativo in una determinata materia, al Giudice adito è preclusa la disapplicazione (salvo contrasto con norma comunitaria) ed è semmai consentita unicamente la rimessione della questione alla Corte Costituzionale per il vaglio che le compete ” (pag. 7 dell’appello);
e) ne discende che “ sulla base di questa premessa non sembra convincente l’assunto secondo cui di volta in volta si dovrebbe valutare se, nella revisione prezzi prevista dalla legge e riportata nel contratto, quest’ultimo sia tanto dettagliato da non lasciar spazio alla istruttoria discrezionale dell’Ente oppure al contrario consenta l’esercizio di poteri autoritativi. Se così fosse, al di là della violazione del principio di concentrazione dinanzi ad un unico Giudice agevolmente individuabile, si dovrebbe forse concludere che la giurisdizione del giudice amministrativo sussisterebbe a seconda della volontà delle parti e della disciplina contrattuale in tema di revisione prezzi; un po’, come se le parti potessero modulare il contratto in modo tale da scegliere preventivamente quale organo giurisdizionale adire in caso di contrasto ” (pag. 8 dell’appello);
f) nel caso di specie, peraltro, sarebbe incontestabile l’esistenza di un ampio spazio di discrezionalità in capo alla stazione appaltante, che conferma l’inestricabile intreccio tra diritti soggettivi e interessi legittimi, così come si evince dalla previsione della convenzione sottoscritta con CONSIP, la quale prevede lo svolgimento di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) , del d.lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
4.5. Di seguito l’appellante, pur nella consapevolezza che l’accoglimento del gravame comporta, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., la rimessione della causa al primo giudice per la valutazione del merito, “ al solo ed esclusivo fine di meglio illustrare la portata della clausola contrattuale in questione e il fatto che la stessa consista in una riproposizione, in sede contrattuale, della previsione normativa a monte contenuta nell’art. 115 del d.lgs. 163/2006 (applicabile ratione temporis ) ”, ripropone la doglianza di merito formulata in prime cure.
5. L’appello, nella parte in cui censura la declinatoria di giurisdizione emessa dal T.A.R., è fondato e da accogliere.
5.1. Ed invero, ritiene il Collegio che la presente controversia rientri nella materia di giurisdizione esclusiva individuata dall’art. 133, comma 1, lett. e) , n. 2 c.p.a., che vi ricomprende le controversie “ relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto ”. Ritiene altresì il Collegio che alla conclusione ora vista si possa pervenire attraverso due percorsi argomentativi ben distinti, ma che conducono al medesimo risultato.
5.2. La premessa comune di tali percorsi è data dalle pronunce della Corte costituzionale che hanno enucleato le condizioni necessarie affinché la previsione della giurisdizione esclusiva sia conforme a Costituzione. In dettaglio, con sentenza n. 35 del 5 febbraio 2010 la Corte ha evidenziato, alla stregua delle precedenti sentenze n. 204 del 2004, n. 191 del 2006 e n. 140 del 2007, come l’art. 103, primo comma, Cost., abbia riconosciuto al Legislatore il potere di indicare “ particolari materie ” in cui la tutela nei confronti della P.A. investe anche diritti soggettivi. Pertanto, ai fini della definizione dei confini della giurisdizione esclusiva occorrerà, innanzitutto, “ che la controversia involga situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo strettamente connesse ”, con l’avvertenza che, se “ è pur vero, in linea con le ragioni storiche all’origine della configurazione di tale giurisdizione, che è normalmente necessaria la sussistenza di un intreccio di posizioni giuridiche nell’ambito del quale risulti difficile individuare i connotati identificativi delle singole situazioni soggettive, non può escludersi che la cognizione del giudice amministrativo possa avere ad oggetto, ricorrendo gli altri requisiti indicati di seguito, anche soltanto diritti soggettivi (sentenza n. 259 del 2009) ”. In secondo luogo, i giudici costituzionali hanno indicato, quale condizione che delimita sul piano costituzionale l’ambito della giurisdizione esclusiva, che il Legislatore assegni al G.A. la cognizione non di “ blocchi di materie ”, ma di materie determinate. Infine, “ è richiesto che l’amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi sia mediante moduli consensuali ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 […] sia infine mediante comportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere nell’esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio. In tale ultimo caso, infatti, la cognizione delle controversie nascenti da siffatti comportamenti spetta alla giurisdizione del giudice ordinario ” (così il parag. 2.2 della sentenza n. 35/2010 cit.).
6. Muovendo dalla premessa ora riferita, il primo percorso argomentativo valorizza il dato normativo dell’art. 103 Cost., secondo cui la giurisdizione esclusiva del G.A. è una giurisdizione “ per particolari materie ”.
6.1. Ciò che rileva ai fini dell’affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dunque, è il dato oggettivo della sussumibilità del singolo caso concreto in una di quelle particolari materie che il Legislatore ordinario devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in attuazione della riserva di legge scolpita nell’art. 103 Cost.: pertanto, quando risulta acclarato che il singolo caso concreto ricade in una di dette materie, il corollario automatico è il riconoscimento della giurisdizione amministrativa esclusiva.
6.2. Qualora invece si ritenesse, in senso contrario, che il giudice amministrativo, per affermare la propria giurisdizione, debba prima verificare – in aggiunta alla riconducibilità del caso concreto in una delle materie elencate – anche la natura autoritativa (o comunque non paritetica) delle funzioni effettivamente esercitate dall’Amministrazione, si finirebbe per introdurre un ulteriore vincolo che – oltre a confliggere con il paradigma costituzionale dell’art. 103 Cost. (il quale contempla soltanto il limite delle “ particolari materie ”) – striderebbe anche con i principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale e ragionevole durata del processo (artt. 24 e 111 Cost.) e si porrebbe in conflitto con il principio di concentrazione delle tutele giurisdizionali, più volte evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Infatti, tenuto conto della situazione di inestricabile intreccio tra diritti soggettivi e interessi legittimi che caratterizza la giurisdizione esclusiva del G.A. e, dunque, della labilità della distinzione delle posizioni in tale ambito, non può pretendersi che il giudice adito vada a verificare (prima ancora di dichiarare la propria giurisdizione) se la situazione giuridica azionata nel caso concreto sia un diritto soggettivo oppure un interesse legittimo; un’opzione di tal tenore renderebbe inevitabilmente incerto e malfermo il primo di tutti i presupposti processuali (quello della giurisdizione), in quanto lo subordinerebbe a valutazioni ontologicamente opinabili e relative, in larga parte dettate dalle contingenze del caso concreto, in violazione – è opportuno ribadire – dei principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo (artt. 24 e 111 Cost.).
6.3. A conforto di quanto precede si richiama la giurisprudenza di questo Consiglio, secondo cui è più coerente col fondamento razionale stesso della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo un’interpretazione che prescinda dalla contrapposizione diritto soggettivo – interesse legittimo, posto che tale fondamento è dato dall’esigenza di concentrare presso il G.A. “ tutte le controversie in una specifica materia contraddistinta da un intreccio di diritti soggettivi ed interessi legittimi e così superare gli inconvenienti pratici connessi al tradizionale criterio di riparto fondato sulla distinzione tra le situazioni giuridiche soggettive ora enunciate ” (così, testualmente, C.d.S., Sez. V, 31 luglio 2019, n. 5446, in materia proprio di revisione prezzi; nello stesso senso, più recentemente, Sez. V, 22 gennaio 2025, n. 489).
6.4. Le considerazioni sin qui esposte non entrano in conflitto con gli insegnamenti della sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, poiché tale pronuncia attiene ai confini costituzionali entro i quali il Legislatore ordinario, esercitando il potere discrezionale suo proprio (riconosciutogli dalla stessa Corte costituzionale), deve contenere i suoi interventi volti a redistribuire le funzioni giurisdizionali tra i due ordini di giudici: ciò sta a significare che i principi espressi in detta sentenza sono rivolti in prima battuta al Legislatore ordinario (che, nell’individuare le “ particolari materie ” della giurisdizione esclusiva, “ deve considerare la particolare natura delle situazioni soggettive coinvolte, e non fondarsi esclusivamente sul dato, oggettivo, delle materie ”); solo per via indiretta gli stessi principi sono rivolti al giudice, ma non tanto ai fini dell’interpretazione della norma di legge che individua la “ particolare materia ” di cui trattasi volta per volta, quanto ai fini della delibazione della sua eventuale incompatibilità con la Costituzione; le “ materie ” assoggettabili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo devono infatti presentare un “ necessario collegamento ” con la natura delle situazioni soggettive, cioè, come precisa la sentenza n. 204/2004, “ devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata della circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo ”: se la materia di giurisdizione esclusiva è sospettata di non rispettare tale “ necessario collegamento ”, la norma che la prevede va fatta oggetto di rimessione alla Corte costituzionale; in caso contrario, essa va applicata, ben potendo il giudice e le parti fondarsi esclusivamente sul dato della materia per individuare il plesso giurisdizionale di appartenenza, senza andare ad indagare, di volta in volta, se la situazione soggettiva azionata debba essere configurata (per effetto dell’esercizio o meno di poteri autoritativi) come interesse legittimo, ovvero diritto soggettivo.
6.5. Vero è che talvolta la giurisprudenza della Cassazione ha utilizzato il criterio del “ collegamento con il potere ” quale necessario presupposto per radicare la giurisdizione esclusiva amministrativa e tuttavia il Collegio osserva che ciò è avvenuto essenzialmente in ipotesi di controversie relative a “ comportamenti ” dell’Amministrazione o in fattispecie caratterizzate da una definizione legislativa molto estesa della “ particolare materia ” di giurisdizione esclusiva. Nella presente controversia, al contrario, da un lato non vengono in discussione meri comportamenti amministrativi, dall’altro lato la delimitazione della “ particolare materia ” è compiuta attraverso una precisa indicazione, idonea a delimitare l’ambito delle controversie affidate alla cognizione del giudice amministrativo, senza che sia necessario utilizzare criteri integrativi o correttivi del testo normativo.
7. Nel percorso argomentativo che si sta delineando, a questo punto il Collegio è tenuto a compiere le seguenti due operazioni:
a) verificare se la fattispecie concreta sottoposta alla cognizione del giudice amministrativo rientri o meno in una delle particolari materie che l’art. 133 c.p.a. assoggetta alla giurisdizione esclusiva del medesimo G.A.;
b) verificare se la materia in cui può essere sussunto il caso de quo sia stata adeguatamente perimetrata dal Legislatore ordinario in ossequio al vincolo di particolarità e, al contempo, sia contraddistinta da quell’inestricabile intreccio di diritti soggettivi ed interessi legittimi, correlati all’esercizio di poteri amministrativi, che giustifica la giurisdizione esclusiva; in difetto, la norma di legge che individua la giurisdizione esclusiva sarebbe tacciabile di incostituzionalità.
7.1. Orbene, per quanto riguarda la prima verifica, l’art. 133, comma 1, lett. e) , n. 2, c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alla “ clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi cui all’art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ”. Letteralmente, perciò, rientrano nella giurisdizione esclusiva tutte le controversie in cui è in discussione la revisione del prezzo di un appalto pubblico di servizi ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006.
7.1.1. L’ora visto art. 115 (oggi abrogato), così recita(va): “ 1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5. ”. In base al menzionato art. 7, comma 4, lett. c) , del d.lgs. n. 163/2006 (oggi non più vigente), la sezione centrale dell’Osservatorio dei contratti pubblici “ determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall’ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità-prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 ”.
7.2. Individuato il perimetro della materia devoluta per legge alla giurisdizione esclusiva del G.A., si osserva che l’odierna controversia rientra certamente in tale ambito.
7.3. Ed invero, l’appalto per cui è causa ricade ratione temporis sotto la disciplina del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e la revisione del prezzo dell’appalto, così come richiesta dall’appellante, è regolata sia dall’art. 10, comma 5, della Convenzione, sia dall’art. 9.4 del Capitolato Tecnico.
7.3.1. In base all’art. 10, comma 5, “ i corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D. Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) con le modalità indicate al par 9.4 del Capitolato Tecnico ”.
7.3.2. A sua volta, l’art. 9.4 prevede che “ annualmente verrà applicato l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale comunicazione del Fornitore all’Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla stipula dell’Ordinativo principale di fornitur a”.
7.4. Date le previsioni convenzionali appena viste e considerato che lo stesso art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, nel rimandare all’istruttoria di cui all’art. 7, non esclude il ricorso ad altri parametri di riferimento (quali gli indici ISTAT – FOI, in assenza dei dati di cui al comma 4, lett. c) , dell’art. 7), deve ritenersi che la revisione dei prezzi oggetto della presente controversia sia interamente regolata dal riferito art. 115 del Codice del 2006: ciò significa, quindi, che la revisione prezzi contestata nel presente giudizio ricade sicuramente nella materia di giurisdizione esclusiva identificata dall’art.133, comma 1, lett. e) , n. 2, c.p.a..
8. Accertato quanto precede, il Collegio deve ora verificare se la materia di cui all’art. 133, comma 1, lett. e) , n. 2, c.p.a., sia sufficientemente specifica e altresì contraddistinta da quell’inestricabile intreccio tra diritti soggettivi e interessi legittimi che giustifica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
8.1. Per quel che concerne il vincolo di specificità, il puntuale richiamo dell’art. 133, comma 1, lett. e) , n. 2, c.p.a., ad un istituto revisionale ben determinato e normativamente identificato (quello di cui all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006) risulta più che sufficiente a soddisfare il limite della particolarità della materia imposto dall’art. 103 Cost..
8.2. Con riguardo invece al vincolo dell’ineludibile intreccio tra diritti soggettivi e interessi legittimi, la giurisprudenza di questo Consiglio è univoca nell’affermare che la fattispecie della revisione prezzi di cui all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, pur esplicando i propri effetti nella fase di esecuzione del contratto di appalto pubblico – id est in una fase contrassegnata dalla pariteticità di posizione delle parti, posto che la P.A. è ormai spogliata di gran parte dei poteri autoritativi esercitati nella fase di affidamento –, risulta nondimeno permeata da un residuo margine di poteri d’imperio. Si riconosce, infatti, che la revisione prezzi implica sempre l’insorgenza di un procedimento amministrativo nel cui ambito la posizione del privato si configura come interesse legittimo (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. V, 6 settembre 2022, n. 7756).
8.3. In tal senso, è stato più volte chiarito, proprio con riferimento alla revisione prezzi di cui all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, che:
- la funzione principale del meccanismo revisionale è quella di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte (cfr. C.d.S., Sez. VI, 7 maggio 2015, n. 2295; Sez. V, 20 agosto 2008 n. 3994), nonché quella di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto (cfr., nello stesso senso, C.d.S., Sez. III, 4 marzo 2015, n. 1074; id., 9 maggio 2012, n. 2682; Sez. V, 23 aprile 2014, n. 2052; id., 19 giugno 2009, n. 4079). Ne discende che lo scopo principale dell’istituto revisionale è di tutelare l’interesse pubblico ad acquisire prestazioni qualitativamente adeguate;
- l’obbligatoria inserzione di una clausola di revisione periodica del prezzo, da attuare in concreto sulla base di un’istruttoria svolta dai competenti organi tecnici dell’Amministrazione, non comporta alcun diritto soggettivo all’automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma solo che la P.A. proceda agli adempimenti istruttori normativamente stabiliti; in questo senso si è ripetutamente pronunciata la giurisprudenza (C.d.S., Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6275; id., 24 gennaio 2013, n. 465), osservando che la posizione dell’appaltatore è di interesse legittimo, quanto alla richiesta di effettuazione della revisione in base ai risultati dell’istruttoria, poiché questa è correlata ad una facoltà discrezionale della stazione appaltante (Cass. civ., Sez. Un., 31 ottobre 2008 n. 26298), la quale deve effettuare un bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore alla revisione e l’interesse pubblico al risparmio di spesa ed alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato.
8.4. Il fatto che l’istituto della revisione prezzi di cui all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 involga anche interessi legittimi non risulta contraddetto dal carattere eventualmente vincolato dell’atto revisionale: ed infatti la giurisprudenza, anche costituzionale, afferma chiaramente che è un “ postulato privo di qualsiasi fondamento ” il sostenere che un atto vincolato non possa incidere su posizioni di interesse legittimo, ove i vincoli all’esercizio del potere siano funzionali al perseguimento di interessi pubblici (cfr. Corte costituzionale, 16 aprile 1998, n. 127; nello stesso senso, C.d.S., Sez. III, 22 marzo 2023, n. 2916; id., 5 dicembre 2022, n. 10648; id., 3 ottobre 2022, n. 8434; la questione sarà approfondita infra , ai paragg. 11 e segg.).
8.5. In definitiva, quindi, non è revocabile in dubbio che l’istituto della revisione prezzi ex art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, in quanto operante nella fase di esecuzione del contratto di appalto e diretto al contempo a perseguire interessi pubblici mercè moduli procedimentali e provvedimentali, sottende un inestricabile intreccio di diritti soggettivi e interessi legittimi: ciò giustifica la sua devoluzione alla giurisdizione esclusiva del G.A., con conseguente legittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1, lett. e) , n. 2, c.p.a.), quale norma di legge che ha attuato tale devoluzione.
9. Nello sviluppare il percorso argomentativo fin qui esposto il Collegio non ha inteso sottrarsi al confronto con l’orientamento giurisprudenziale indicato dal T.A.R., secondo cui “ nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui all’art. 133, comma 1, lett. e) , n. 2), del d.lgs. 104 del 2010, sussiste nell’ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest’ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell’appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell’ambito della giurisdizione ordinaria ” (così Cass. civ., Sez. Un., 8 febbraio 2022, n. 3935; id., 22 novembre 2021, n. 35952; id., 12 ottobre 2020, n. 21990).
9.1. L’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione ora richiamato afferma in linea di principio la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la revisione è richiesta azionando la pretesa ex lege e configura invece come eccezione a tale regola il diritto alla revisione del prezzo che “ sia puntualmente disciplinato nel contratto sia nell’ an che nel quantum , poiché in tale ipotesi la domanda trae fondamento in via esclusiva nel rapporto di tipo paritetico scaturente dal regolamento pattizio tra le parti e non nel diverso e sovraordinato potere dell’amministrazione di riconoscere la revisione del corrispettivo contrattuale ” (così i precedenti sopra elencati). Detta eccezione si spiega, in base all’orientamento in commento, perché riguarda un’ipotesi non riconducibile alla fattispecie normata dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, come richiamato dall’art. 133 c.p.a..
9.2. Secondo le Sezioni Unite, quindi, la revisione prezzi va ricondotta nell’alveo della giurisdizione ordinaria ogni volta che il meccanismo revisionale trovi nel contratto di appalto, anziché nell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, la sua compiuta e autonoma regolamentazione, e cioè una regolamentazione negoziale a sé stante sostanzialmente auto-applicativa e svincolata dal paradigma dell’art. 115 cit., nonché da qualsiasi profilo di discrezionalità della stazione appaltante. L’istituto va invece ricondotto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei (soli) casi in cui il meccanismo revisionale ricalca i contenuti del menzionato art. 115.
9.3. Ebbene, si è già visto che nella fattispecie per cui è causa il meccanismo revisionale contemplato dal contratto di appalto è sostanzialmente ricognitivo di quello descritto dall’art. 115 del Codice del 2006: contrariamente a quanto affermato dal T.A.R., dunque, anche alla stregua dell’orientamento in commento si conferma la devoluzione della presente causa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ciò, a prescindere dal fatto che si controverta sull’ an o sul quantum della revisione ex art. 115 d.lgs. n. 163/2006, atteso che le stesse Sezioni Unite hanno affermato che l’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi di cui all’art. 133, comma 1, lett. e) , n. 2, c.p.a. ha ormai “ assunto una portata ampia e generale, superandosi il tradizionale orientamento interpretativo secondo cui al giudice amministrativo spettavano le sole controversie relative all’ an della pretesa alla revisione del prezzo, mentre competevano al giudice ordinario le questioni inerenti alla quantificazione del compenso ”, di tal ché entrambe rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista da tale disposizione del codice del processo amministrativo (Cass. civ., Sez. Un., ord. 1° febbraio 2019, n. 3160).
9.4. Sotto questo aspetto è, perciò, infondata l’eccezione sollevata dalla difesa erariale nel giudizio di primo grado, secondo cui il giudice amministrativo si dovrebbe limitare solamente a riconoscere la fondatezza in astratto della pretesa revisionale, e non anche il quantum della revisione, perché essa contrasta con l’ora riferito indirizzo della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Inoltre, tale eccezione contrasta con il principio di concentrazione delle tutele (il quale costituisce un corollario applicativo del principio di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost.), che sarebbe irrimediabilmente frustrato se il privato si trovasse costretto ad interpellare due diversi plessi giudiziari rispettivamente per chiedere l’ an e il quantum della revisione prezzi. Ne segue, in conclusione, che la regolazione del meccanismo revisionale ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 basta a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e) , n. 2 c.p.a., senza la necessità di ulteriori verifiche in tema di poteri esercitabili o esercitati dalla stazione appaltante nel procedimento iniziato ad istanza dell’appaltatore per la revisione dei prezzi.
10. Il secondo percorso argomentativo sopra ricordato prende le mosse anch’esso dall’insegnamento della Corte costituzionale e, in specie, dalla già citata sentenza n. 35/2010, desumendone, anzitutto, l’irrilevanza della configurazione della situazione soggettiva azionata dalla SM in termini di (presunto) diritto soggettivo al compenso revisionale. Si è osservato più sopra, infatti, che laddove la controversia ricada in una materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per effetto di una norma di legge ordinaria in conformità al dettato dell’art. 103 Cost., sarà possibile che il giudice amministrativo debba pronunciarsi unicamente su diritti soggettivi (cfr. Corte cost., 19 ottobre 2009, n. 209 sulla possibilità di attribuire al G.A., purché in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie che abbiano a oggetto il diritto di un candidato a partecipare ad una competizione elettorale).
10.1. A ben vedere, peraltro, la situazione soggettiva vantata dalla Società sembra avere, piuttosto, la consistenza dell’interesse legittimo, per le argomentazioni riportate poc’anzi ai paragg. 8.2 e segg., che trovano una conferma ulteriore nel dettato dell’art. 220, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 (il nuovo Codice dei contratti pubblici), a tenor del quale l’ANAC “ con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti, anche relativi alla fase esecutiva, con riferimento ai quali esercita i poteri di cui ai commi precedenti ” dello stesso art. 220, tra cui il procedimento di parere di precontenzioso di cui al comma 1 dell’art. 220.
10.2. Secondo la dottrina, infatti, la facoltà di estensione del procedimento di parere di precontenzioso anche alla fase di esecuzione del contratto, prevista dall’art. 220, comma 4, cit., proprio per la natura del parere in discorso, quale rimedio tipico della fase dell’evidenza pubblica, in cui per insegnamento unanime la posizione vantata è di interesse legittimo, è limitata ai soli casi in cui la stazione appaltante o ente concedente esercita anche nella fase esecutiva un potere autoritativo: siffatta facoltà, pertanto, è limitata ai casi del divieto di rinnovo tacito del contratto, delle modifiche contrattuali in difetto dei presupposti giustificativi, del diniego di autorizzazione al subappalto e soprattutto, per quanto rileva in questa sede, della clausola di revisione del prezzo, con il relativo provvedimento applicativo. La dimostrazione che qui viene in gioco l’esercizio di un potere autoritativo è data dalla lettera dell’art. 220, comma 4, cit., che parla, come si è visto, di “ tipologie di provvedimenti ”.
10.2.1. Sempre sotto il profilo letterale, non va trascurato che anche l’art. 133, comma 1, lett. e) , n. 2, c.p.a. parla di “ provvedimento applicativo ” della clausola di revisione del prezzo, le controversie relative al quale sono anch’esse devolute alla giurisdizione esclusiva prevista dalla disposizione ora citata. Di tal ché, in definitiva, l’uso del termine “ provvedimento ” da parte del Legislatore è indice dell’esercizio di poteri autoritativi della P.A. nella fattispecie in esame, a fronte dei quali si pongono situazioni di interesse legittimo.
10.3. Dimostrata l’irrilevanza delle argomentazioni fondate sulla posizione soggettiva azionata, deve altresì rilevarsi come nel caso di specie il riconoscimento del compenso revisionale, da effettuare in base alla disciplina dell’art. 10.5 della Convenzione e dell’art. 9.4 del Capitolato Tecnico, comporti sicuramente la spendita di un potere pubblicistico da parte della P.A., da individuare nell’istruttoria che la P.A. stessa deve svolgere ai fini dell’attribuzione del compenso in discorso.
10.4. Nella fattispecie per cui è causa, infatti, la P.A. ha esercitato un potere di natura autoritativa, poiché il diniego di revisione è stato adottato all’esito di una specifica istruttoria procedimentale, nel corso della quale l’Amministrazione procedente ha consultato gli organi competenti per verificare se (e in che misura) la revisione prezzi potesse essere accordata.
10.5. In altre parole, nella fattispecie in esame si è avuta una concreta spendita di poteri autoritativi, che ha trovato nell’istruttoria revisionale la sua principale sede di esplicazione: ciò, in attuazione di una clausola contrattuale che, come si è prima visto, individua proprio nell’istruttoria procedimentale l’elemento qualificante e distintivo del meccanismo revisionale de quo , essendo l’istruttoria deputata principalmente a prendere in esame gli indici ISTAT da cui dipende la revisione.
11. In proposito non rileva – al contrario di quanto ritenuto dal T.A.R. – la natura vincolata di detta istruttoria, atteso che il potere di disporre la revisione, in quanto preordinato al perseguimento del pubblico interesse al mantenimento di un corretto rapporto contrattuale con la controparte (e quindi a beneficiare di prestazioni di qualità elevata anche nel perdurare del rapporto) rimane comunque un potere di contenuto pubblicistico, anche se vincolato.
11.1. La questione è stata già affrontata più sopra ai paragg. 8.2 e segg., ma la stessa necessita di un ulteriore approfondimento.
11.2. La giurisprudenza di questo Consiglio (Sez. III, 2 dicembre 2020, n. 7646) ha avuto modo di evidenziare che il carattere vincolato dell’attività esercitata non denota ipso facto l’assenza, in capo alla P.A., di una posizione di supremazia e la conseguente natura paritetica degli atti adottati dalla medesima P.A. nel rapporto con l’amministrato. “ La circostanza che il potere amministrativo sia vincolato – e cioè che il suo esercizio sia predeterminato dalla legge nell’ an e nel quomodo – non trasforma il potere medesimo in una categoria civilistica, assimilabile ad un diritto potestativo, poiché l’Amministrazione esercita in questi casi una funzione di verifica, controllo, accertamento tecnico dei presupposti previsti dalla legge, quale soggetto incaricato della cura di interessi pubblici generali, esulanti dalla propria sfera patrimoniale: il potere vincolato, dunque, resta comunque espressione di “supremazia” o di “funzione”, con il corollario che dalla sua natura vincolata derivano conseguenze non sul piano della giurisdizione, ma su quello delle tecniche di tutela (si pensi al potere del giudice in sede di giudizio sul silenzio di pronunciarsi, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio) ”.
11.3. La pronuncia in commento ha enucleato una pluralità di indici normativi che dimostrano come l’attività della P.A., per il solo fatto di essere vincolata, non cessi di essere attività autoritativa e di tradursi in atti aventi natura non paritetica, ma provvedimentale. Così, in particolare:
“ a) la materia edilizia, connotata per larga parte dall’esercizio di attività vincolata che, non per questo, cessa di essere attività autoritativa, espressione di potestà pubblicistiche. Basti pensare, al riguardo, al permesso di costruire ed all’ordine di demolizione, atti vincolati aventi natura di provvedimenti amministrativi (sul permesso di costruire: C.d.S., Sez. IV, 5 settembre 2016, n. 3805; sull’ordine di demolizione: C.d.S., Sez. VI, 7 novembre 2019, n. 7603) […] ;
b) il già citato potere del G.A., in sede di giudizio sul silenzio, di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, esercitabile, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., quando si tratti di atti vincolati, ovvero non residuino ulteriori margini di discrezionalità in capo alla P.A.: ciò, tenuto conto che il rimedio del rito del silenzio si applica in via esclusiva all’attività provvedimentale della P.A. (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. III, 1° luglio 2020, n. 4204; Sez. IV, 2 settembre 2019, n. 6048), essendo invece escluso tale rimedio quando si tratti di pretese fondate sull’esercizio di diritti soggettivi, ovvero per ottenere l’adempimento di obblighi convenzionali o, addirittura, la stipula di accordi contrattuali (C.d.S., Sez. III, 26 ottobre 2015, n. 402);
c) in terzo luogo, il dettato dell’art. 21- octies , comma 2, primo periodo, della l. n. 241/1990, lì dove inibisce al giudice amministrativo l’annullamento dei provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, “per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” ”.
11.4. Ne segue, in definitiva, che il carattere vincolato del potere esercitato nel caso di specie dalla P.A. per respingere l’istanza della SM di ottenimento del compenso revisionale, è irrilevante ai fini dell’attrazione della controversia nell’alveo della giurisdizione ordinaria.
12. In terzo luogo, vanno condivise le doglianze dell’appellante volte a lamentare che il ragionamento seguito dal T.A.R. rimetterebbe in sostanza alle parti la scelta della giurisdizione sulle controversie in materia di compenso revisionale, attraverso una regolamentazione in sede contrattuale più o meno analitica dei meccanismi di riconoscimento del suddetto compenso: ciò, in violazione del principio di concentrazione della tutela e dando la stura a un’ipotesi di “giurisdizione ballerina”, che certamente è contraria alla ratio legis e presenta ricadute illegittime anche sul piano costituzionale.
12.1. Invero la soluzione prescelta dalla sentenza appellata, che affida la giurisdizione all’uno o altro plesso in funzione della maggiore o minore analiticità della disciplina contrattuale del meccanismo revisionale, porta inevitabilmente a una frammentazione del contenzioso, del tutto incompatibile con la previsione normativa della giurisdizione esclusiva nella materia in esame.
12.2. In un diverso contesto, ma con motivazioni estensibili alla presente vicenda, questo Consiglio (Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7820) ha già avuto modo di stigmatizzare che la frammentazione del contenzioso si presta ad abusi della strumentazione giuridica, volti a piegare il contenuto di una tipica attività amministrativa entro la veste di atti asseritamente non autoritativi, proprio al fine di attrarre a una diversa giurisdizione la cognizione sulla suddetta attività e sui suoi esiti. Con il ché, si lascia alla mercé delle parti di decidere esse stesse il giudice deputato a conoscere di dette attività, dando vita a quella che la dottrina criticamente definisce come “giurisdizione ballerina”, che però viola i canoni costituzionali in materia di riparto della giurisdizione e financo lo stesso principio del giudice naturale precostituito per legge (e non lasciato alla libera disponibilità delle parti).
12.3. In ultima analisi, pertanto, neppure la più marcata analiticità della disciplina contrattuale del compenso revisionale costituisce elemento idoneo a radicare la presente controversia nell’alveo della giurisdizione ordinaria. Con il ché deve ritenersi, all’esito del percorso argomentativo fin qui svolto, che nessuno degli elementi indicati dalla sentenza appellata può giustificare la declaratoria di difetto di giurisdizione contenuta in detta sentenza.
13. In conclusione, l’appello va quindi accolto e, per conseguenza, va affermata la devoluzione della presente controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
14. L’accoglimento dell’appello comporta, in applicazione dell’art. 105, comma 1, c.p.a., la riforma della sentenza appellata, che ha declinato la giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario, e la rimessione della causa al giudice di primo grado, con assorbimento di ogni ulteriore questione e, in specie, con assorbimento della doglianza di merito formulata in prime cure e riproposta in sede di appello (che, se ritualmente ripresentata, dovrà essere esaminata dal T.A.R. sempreché non vi ostino ulteriori ostacoli e/o preclusioni).
15. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio, considerate le suindicate oscillazioni giurisprudenziali e le incertezze interpretative sul riparto di giurisdizione nella materia esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara l’appartenenza della presente controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo la causa, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., al giudice di prime cure, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto, ai sensi del comma 3 del citato art. 105, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione.
Compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO