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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 6302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6302 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5521/2024 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Nola n. 1494/2024, vertente
TRA
( ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Cercola (NA) in C.so D. Ricciardi n.74, presso lo studio dell'Avv.
CC NO, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
( ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliata in Salerno alla via R. Conforti n.17, presso lo studio dell'Avv.
NA IA, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in data 8.10.2025 nel termine assegnato per la precisazione delle conclusioni, parte appellata chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n.1494/2024 Tribunale di Nola, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato in data 25.1.2019 proponeva Controparte_1 opposizione tardiva ex art.650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.1488/2018, emesso su ricorso di dal Tribunale di Nola, con il quale Parte_1 le era ingiunto il pagamento della somma di E.11.349,22, oltre interessi legali fino al soddisfo, sostenendo la nullità della procedura per omessa notifica ex art.143 c.p.c e 140 c.p.c, l'incompetenza per territorio e l'inesistenza del credito.
Chiedeva dunque “in via preliminare sospendere l'efficacia del titolo esecutivo portato dal d.i. N°1488/2018; la sospensione del presente giudizio onde consentire il procedimento di negoziazione assistita e/o di mediazione ai sensi di legge;
la rimessione in termine quanto all'opposizione tardiva;
la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Giudice emittente;
nel merito ed in via principale la declaratoria della nullità ed inefficacia del decreto medesimo;
in via subordinata a seguito dell'istruttoria che nulla è dovuto dalla sig.ra non essendovi un contratto di solidarietà tra le Controparte_1 parti che giustifichi la rivalsa e revocare il d.i.”
Si costituiva che contestava tutto quanto dedotto a Parte_1 fondamento dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Depositata la documentazione e precisate le conclusioni, il Tribunale di Nola con sentenza n.1494/2024 così statuiva: “rigetta l'opposizione tardiva proposta da e, per l'effetto, conferma integralmente il Decreto Controparte_1
Ingiuntivo N. 1488/2018 del 24.05.2018, emesso dal Tribunale di Nola (corretto
a seguito di istanza di correzione di errore materiale con provvedimento datato
07.06.2018) del quale conferma, altresì, l'esecutorietà, già concessa ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; compensa integralmente tra le parti in causa le spese del presente giudizio di opposizione”.
Avverso tale sentenza con atto di citazione notificato in data 14.12.2024 proponeva appello , il quale contestava la statuizione di Parte_1 compensazione delle spese del giudizio sostenendo l'erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Chiedeva “in via principale e nel merito accogliere il presente appello e per
l'effetto riformare l'impugnata sentenza n.1494/2024 pubblicata il 13.05.2024
R.G. 826/2019 repertorio n. 1287/2024 dal Tribunale di Nola- I sez.civ.- Giudice
Dott. Alfonso Annunziata, avente ad oggetto opposizione tardiva ex art.650 c.p.c, mai notificata, solo in ordine alle spese di causa;
con vittoria delle spese
e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione”.
Si costituiva , che chiedeva il rigetto dell'appello con Controparte_1 conferma della impugnata sentenza e vittoria delle spese del giudizio.
Con ordinanza del 3.10.2025 era fissata la discussione orale della causa dinanzi al Collegio ai sensi dell'art.350 bis c.p.c. ed assegnato alle parti termine fino al
10.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e successivo termine fino al
31.10.2025 per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 6.11.2025, dopo la relazione del Presidente Istruttore, entrambe le parti si riportavano ai rispettivi atti e ne chiedevano l'accoglimento.
La causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Occorre precisare che il giudice di prime cure rigettava l'opposizione tardivamente proposta da avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 1488/2018 per non aver fornito prova di non aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo opposto per cause a lei non imputabili, che la giurisprudenza di legittimità identifica in impedimenti ostativi provenienti da una forza esterna, avulsa dalla volontà umana, che giustificano, ove ricorrano, l'opposizione ai sensi dell'art 650 c.p.c..
Confermava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio, ritenendo la sussistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” che ravvisava “nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni di non irrilevante complessità, oggettivamente controverse e dall'esito incerto”.
Contesta tale decisione l'appellante con unico motivo di gravame, sostenendo l'erronea interpretazione e applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ed adducendo che non sono ravvisabili le gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese di lite.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
Giova ricordare che l'art. 91 c.p.c., secondo il quale "il giudice, con sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa" sancisce per il processo di cognizione il principio della soccombenza.
La ratio di questa norma è quella di ristabilire un corretto riequilibrio del rapporto fra le parti, che non devono subire un pregiudizio per il fatto di essere state costrette a convenire o per essere state convenute in giudizio quando il giudice abbia poi concluso riconoscendo il loro buon diritto. In sostanza, la pronuncia in ordine alle spese deve adeguarsi al criterio della causalità, della responsabilità cioè dell'iniziativa del processo risultato inutile ai fini della composizione del conflitto tra le parti.
Va ricordato inoltre che l'art.92, comma 2, c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dall'art. 13, comma 1, D.L. n.
132/2014, convertito in L. n. 162/2014, consente al giudice di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”; ipotesi alle quali va ora aggiunta, a sèguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale della norma in commento, quella in cui sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Orbene, nel caso in esame, esclusa la ricorrenza dell'ipotesi della soccombenza reciproca o di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, deve considerarsi che per “gravi ed eccezionali ragioni”, cui ha fatto riferimento il giudice di primo grado, prevale una interpretazione decisamente restrittiva, nel senso che “le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese del giudizio devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo, così come non può ritenersi sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il merito riferimento alla peculiarità della materia del contendere” (Cass. 16/05/2022, n.15611).
Il giudice di prime cure ha motivato le ragioni della compensazione delle spese di lite, “nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni di non irrilevante complessità, oggettivamente controverse e dall'esito incerto”, che invece, ad avviso della Corte, non appaiono ravvisabili, considerato che la disciplina normativa in materia di regolarità delle notifiche e dell'ammissibilità di opposizione tardiva non dà luogo a questioni di complessità interpretativa derivante dall'assenza di un indirizzo giurisprudenziale univoco sul punto.
E' evidente dunque che in palese violazione dei principi sopra richiamati il giudice di prime cure ha erroneamente compensato le spese tra le parti, attesa la totale soccombenza di . Controparte_1
Non ravvisandosi, dunque, alcun valido motivo per derogare al principio generale della soccombenza, va disposta la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, nonché di quelle del grado di appello.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione professionale abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, perché a tale data la prestazione non era ancora completata.
(Cass. 26.10.2018 n.27233; 17.10.2019 n.26297; 20.05.2020 n.9263).
La liquidazione va effettuata secondo i valori tabellari medi di cui al richiamato
D.M., in considerazione del valore della causa e del relativo scaglione di riferimento, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo né in primo grado, né in grado di appello, con attribuzione per entrambi i gradi all'Avv. CC NO procuratore anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Nola Parte_1
n. 1494/2024, nei confronti di , con atto notificato in Controparte_1 data 14.12.2024, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in E.3.397,00 per
[...] compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione all'Avv. CC NO, procuratore anticipatario;
b) condanna, inoltre, al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida Parte_1 in complessivi E.4.321,5, di cui E.355,50 per esborsi ed E.3.966,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione all'Avv. CC NO, procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli addì 20.11.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5521/2024 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Nola n. 1494/2024, vertente
TRA
( ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Cercola (NA) in C.so D. Ricciardi n.74, presso lo studio dell'Avv.
CC NO, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
( ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliata in Salerno alla via R. Conforti n.17, presso lo studio dell'Avv.
NA IA, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in data 8.10.2025 nel termine assegnato per la precisazione delle conclusioni, parte appellata chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n.1494/2024 Tribunale di Nola, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato in data 25.1.2019 proponeva Controparte_1 opposizione tardiva ex art.650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.1488/2018, emesso su ricorso di dal Tribunale di Nola, con il quale Parte_1 le era ingiunto il pagamento della somma di E.11.349,22, oltre interessi legali fino al soddisfo, sostenendo la nullità della procedura per omessa notifica ex art.143 c.p.c e 140 c.p.c, l'incompetenza per territorio e l'inesistenza del credito.
Chiedeva dunque “in via preliminare sospendere l'efficacia del titolo esecutivo portato dal d.i. N°1488/2018; la sospensione del presente giudizio onde consentire il procedimento di negoziazione assistita e/o di mediazione ai sensi di legge;
la rimessione in termine quanto all'opposizione tardiva;
la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Giudice emittente;
nel merito ed in via principale la declaratoria della nullità ed inefficacia del decreto medesimo;
in via subordinata a seguito dell'istruttoria che nulla è dovuto dalla sig.ra non essendovi un contratto di solidarietà tra le Controparte_1 parti che giustifichi la rivalsa e revocare il d.i.”
Si costituiva che contestava tutto quanto dedotto a Parte_1 fondamento dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Depositata la documentazione e precisate le conclusioni, il Tribunale di Nola con sentenza n.1494/2024 così statuiva: “rigetta l'opposizione tardiva proposta da e, per l'effetto, conferma integralmente il Decreto Controparte_1
Ingiuntivo N. 1488/2018 del 24.05.2018, emesso dal Tribunale di Nola (corretto
a seguito di istanza di correzione di errore materiale con provvedimento datato
07.06.2018) del quale conferma, altresì, l'esecutorietà, già concessa ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; compensa integralmente tra le parti in causa le spese del presente giudizio di opposizione”.
Avverso tale sentenza con atto di citazione notificato in data 14.12.2024 proponeva appello , il quale contestava la statuizione di Parte_1 compensazione delle spese del giudizio sostenendo l'erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Chiedeva “in via principale e nel merito accogliere il presente appello e per
l'effetto riformare l'impugnata sentenza n.1494/2024 pubblicata il 13.05.2024
R.G. 826/2019 repertorio n. 1287/2024 dal Tribunale di Nola- I sez.civ.- Giudice
Dott. Alfonso Annunziata, avente ad oggetto opposizione tardiva ex art.650 c.p.c, mai notificata, solo in ordine alle spese di causa;
con vittoria delle spese
e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione”.
Si costituiva , che chiedeva il rigetto dell'appello con Controparte_1 conferma della impugnata sentenza e vittoria delle spese del giudizio.
Con ordinanza del 3.10.2025 era fissata la discussione orale della causa dinanzi al Collegio ai sensi dell'art.350 bis c.p.c. ed assegnato alle parti termine fino al
10.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e successivo termine fino al
31.10.2025 per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 6.11.2025, dopo la relazione del Presidente Istruttore, entrambe le parti si riportavano ai rispettivi atti e ne chiedevano l'accoglimento.
La causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Occorre precisare che il giudice di prime cure rigettava l'opposizione tardivamente proposta da avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 1488/2018 per non aver fornito prova di non aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo opposto per cause a lei non imputabili, che la giurisprudenza di legittimità identifica in impedimenti ostativi provenienti da una forza esterna, avulsa dalla volontà umana, che giustificano, ove ricorrano, l'opposizione ai sensi dell'art 650 c.p.c..
Confermava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio, ritenendo la sussistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” che ravvisava “nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni di non irrilevante complessità, oggettivamente controverse e dall'esito incerto”.
Contesta tale decisione l'appellante con unico motivo di gravame, sostenendo l'erronea interpretazione e applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ed adducendo che non sono ravvisabili le gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese di lite.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
Giova ricordare che l'art. 91 c.p.c., secondo il quale "il giudice, con sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa" sancisce per il processo di cognizione il principio della soccombenza.
La ratio di questa norma è quella di ristabilire un corretto riequilibrio del rapporto fra le parti, che non devono subire un pregiudizio per il fatto di essere state costrette a convenire o per essere state convenute in giudizio quando il giudice abbia poi concluso riconoscendo il loro buon diritto. In sostanza, la pronuncia in ordine alle spese deve adeguarsi al criterio della causalità, della responsabilità cioè dell'iniziativa del processo risultato inutile ai fini della composizione del conflitto tra le parti.
Va ricordato inoltre che l'art.92, comma 2, c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dall'art. 13, comma 1, D.L. n.
132/2014, convertito in L. n. 162/2014, consente al giudice di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”; ipotesi alle quali va ora aggiunta, a sèguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale della norma in commento, quella in cui sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Orbene, nel caso in esame, esclusa la ricorrenza dell'ipotesi della soccombenza reciproca o di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, deve considerarsi che per “gravi ed eccezionali ragioni”, cui ha fatto riferimento il giudice di primo grado, prevale una interpretazione decisamente restrittiva, nel senso che “le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese del giudizio devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo, così come non può ritenersi sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il merito riferimento alla peculiarità della materia del contendere” (Cass. 16/05/2022, n.15611).
Il giudice di prime cure ha motivato le ragioni della compensazione delle spese di lite, “nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni di non irrilevante complessità, oggettivamente controverse e dall'esito incerto”, che invece, ad avviso della Corte, non appaiono ravvisabili, considerato che la disciplina normativa in materia di regolarità delle notifiche e dell'ammissibilità di opposizione tardiva non dà luogo a questioni di complessità interpretativa derivante dall'assenza di un indirizzo giurisprudenziale univoco sul punto.
E' evidente dunque che in palese violazione dei principi sopra richiamati il giudice di prime cure ha erroneamente compensato le spese tra le parti, attesa la totale soccombenza di . Controparte_1
Non ravvisandosi, dunque, alcun valido motivo per derogare al principio generale della soccombenza, va disposta la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, nonché di quelle del grado di appello.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione professionale abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, perché a tale data la prestazione non era ancora completata.
(Cass. 26.10.2018 n.27233; 17.10.2019 n.26297; 20.05.2020 n.9263).
La liquidazione va effettuata secondo i valori tabellari medi di cui al richiamato
D.M., in considerazione del valore della causa e del relativo scaglione di riferimento, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo né in primo grado, né in grado di appello, con attribuzione per entrambi i gradi all'Avv. CC NO procuratore anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Nola Parte_1
n. 1494/2024, nei confronti di , con atto notificato in Controparte_1 data 14.12.2024, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in E.3.397,00 per
[...] compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione all'Avv. CC NO, procuratore anticipatario;
b) condanna, inoltre, al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida Parte_1 in complessivi E.4.321,5, di cui E.355,50 per esborsi ed E.3.966,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione all'Avv. CC NO, procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli addì 20.11.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio