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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/06/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria LEONE - Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 333 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 526/2020(RG 5577/2018) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di malattia professionale, promossa da:
in qualità di erede di Parte_1 Persona_1
rappr. e dif. dagli avv.ti R. VILLANI e V. COLUCCIA
- Appellante - contro
, in persona del Controparte_1
Direttore pro tempore,
rappr. e difeso dall'avv. E. APRILE
-Appellata-
OGGETTO: “rendita per malattia professionale”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 4/8/2020 l'istante in epigrafe indicata, subentrata quale erede all'originario ricorrente deceduto in data 7/7/2020, ha impugnato la sentenza con cui il
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la domanda di volta ad ottenere Persona_1
la concessione di una rendita per malattia professionale, avendo contratto, dopo aver lavorato oltre
20 anni(dal 1970 al 1996) alle dipendenze dell'Ilva come operaio trasportatore, un tumore del polmone di tipo adenocarcinoma. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata, avendo il giudice negato il diritto nonostante il ctu nominato avesse concluso ritenendo l'attività lavorativa una sicura concausa della malattia e avesse stimato il danno biologico nella misura del
30%. Ha domandato pertanto la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento della domanda proposta in I grado. L'appellato si è riportato alle motivazioni della sentenza gravata chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato.
Effettivamente il ctu nominato, dopo avere dato atto che il tumore al polmone ha senz'altro un'eziologia multifattoriale, potendo ricondursi all'abuso di sigarette, a fattori genetici, all'inquinamento ambientale e all'esposizione a fattori inquinanti durante l'attività lavorativa, ha concluso che senz'altro l'attività lavorativa svolta ha agito da concausa nella formazione di questa patologia. I polmoni infatti sono un organo direttamente interessato dall'assunzione di sostanze inquinanti per inalazione e indubbiamente nel caso di specie il ricorrente è stato esposto per oltre vent'anni a sostanze inquinanti, tra cui l'amianto, la cui esposizione ultraventennale è stata certificata anche dall'Inail, ma anche al carbone delle cokerie e dei parchi minerari, posto che egli trasportava quotidianamente il carbone dai parchi minerari ai vari reparti. E subiva l'esposizione alle polveri e alle altre sostanze inquinanti presenti nei reparti dell'area a caldo in cui entrava più volte al giorno. Insomma il ctu concludeva ritenendo che sicuramente l'inquinamento a cui è stato esposto ha contribuito con adeguata probabilità, insieme ad altri fattori, alla determinazione della malattia. Il giudice investito della decisione, invece, discostandosi da questo parere, ha ritenuto, per il solo fatto che la malattia sia ad eziologia multifattoriale, impossibile stabilire un nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta, pur non negando che il lavoratore sia stato esposto a diversi gravi inquinanti.
Invero posto che la malattia contratta è tabellata rispetto all'esposizione ad amianto, deve presumersi che essa sia stata concausata dall'esposizione continuativa ad amianto, a prescindere dal fatto che altri fattori tipo il fumo di sigaretta possano avere altresì contribuito a determinare la malattia, a meno che non si dimostri l'esistenza di una causa che da sola è stata in grado di determinare la malattia. Ciò non è emerso, dal momento che il ctu ha affermato che il ricorrente fosse un ex fumatore, ma non si sa che tipo di fumatore e le indagini mediche hanno escluso la predisposizione genetica attraverso la mutazione di alcuni geni.
In conclusione l'appello deve essere accolto e deve stabilirsi la natura di malattia professionale del tumore al polmone denunciato il 16/10/2013, con conseguente diritto alla percezione di una rendita parametrata al 30% di danno biologico. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, accertata la natura di malattia professionale del tumore al polmone denunciato da , dichiara il diritto dello stesso alla costituzione di una rendita parametrata al Persona_1
30% di danno biologico, dalla domanda amministrativa;
condanna l'Inail alla corresponsione in favore dell'erede appellante dei ratei di rendita maturati dalla domanda e fino al decesso, oltre accessori come per legge. Condanna l'Inail alla rifusione delle spese del giudizio, oltre alle spese della ctu del primo grado, che liquida per il primo grado in € 1500,00 per compensi professionali oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipante e per il secondo grado in € 2000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione.
Taranto, 11/6/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott.ssa A. Lastella