Articolo 6 della Legge 12 dicembre 1969, n. 1007
Articolo 5Articolo 7
Versione
8 gennaio 1970
Art. 6.
L'esonero non puo' essere concesso per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, per l'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, per l'Opera nazionale pensionati d'Italia, per la Gestione case per i lavoratori e per la Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, i cui contributi dovranno essere versati nei limiti fissati dalle leggi vigenti, con le modalita' e nei termini stabiliti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale con propri decreti.
I datori di lavoro sono tuttavia esonerati dal pagamento dei relativi contributi dovuti per i periodi antecedenti all'entrata in vigore della presente legge.
I datori di lavoro esonerati dal versamento dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i periodi indicati nel comma precedente sono comunque obbligati a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'importo di tali contributi, nell'ipotesi che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, per i lavoratori occupati alle dipendenze si venga a verificare il rischio assicurativo e sempre che i contributi dovuti ed omessi per effetto dell'esonero siano determinanti ai fini della concessione dell'indennita' di disoccupazione.
E' fatto comunque salvo il diritto dei lavoratori di ottenere, in regime di automaticita', ai sensi dell' articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 , le prestazioni dell'assicurazione contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1970