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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 526/2024 RG promossa da:
Parte_1 con gli avv.ti Pietro Caponetti, Luca Caponetti appellante contro
CP_1 con gli avv.ti Massimiliano Minicucci, Silvano Imbriaci
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 81/2024 del Tribunale di Livorno, pubblicata il
30.3.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 25 marzo 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Dagli atti emergono le seguenti circostanze in fatto relative alla vicenda oggetto dell'odierno contendere.
aveva proposto ricorso al Tribunale di Livorno, allegando: Parte_1
-di avere lavorato per l'Amministrazione penitenziaria dal 1.1.2017 al 30.9.2022, con mansioni di
“addetto alle pulizie” CP_
-di avere proposto, in data 10.11.2022, domanda all' per ottenere la NASPI, essendo fornito dei requisiti di cui all'art. 3 D. lgvo n. 22/2015, ossia: a) lo stato di disoccupazione involontario;
b) almeno
30 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione c) almeno 13
1 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione
- di essersi visto respingere la domanda, con nota del 16.11.2022, sul presupposto che la NASPI non spettava ai detenuti che lavorano all'interno dell'istituto penitenziario per i periodi di inattività (per lo stesso motivo veniva respinto il ricorso amministrativo avverso detto provvedimento)
- che tale decisione non appariva conforme al quadro normativo sul lavoro penitenziario (Legge n.
354/1975; DPR n. 230/2002), così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione
e della Corte costituzionale (sentenze n. 158/2001, n. 341/2006), essendosi avuta nel tempo una evoluzione verso la tendenziale equiparazione dello status e delle relative tutele fra lavoratore detenuto e lavoratore libero, fino al riconoscimento che ai detenuti spetta la tutela assicurativa e previdenziale (art. 20 comma 13 L. 345/75), così che il detenuto altrimenti - pur finanziando il sistema CP_ assistenziale pubblico - non potrebbe fruire dei relativi benefici. Peraltro, l riconosceva il diritto alla NASPI anche ai detenuti che lavorano per datori esterni all'amministrazione penitenziaria, assimilandoli ai lavoratori liberi, con una evidente discriminazione nel negare la NASPI ai detenuti che lavorano per l'amministrazione penitenziaria all'interno degli istituti, in violazione degli artt. 3,
4, 35 e 38 Cost.
Il Tribunale di Livorno aveva respinto il ricorso (con compensazione delle spese di lite), richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 396/2024) che aveva riconosciuto il diritto del detenuto alla
NASPI nel solo caso della liberazione per fine della pena, condizione assimilata all'inizio del periodo di disoccupazione involontaria, evidenziando che proprio la fine della detenzione richiamava l'esigenza di tutela sociale a base della prestazione in esame. In tal senso, se si nega la NASPI al detenuto che perde l'occupazione interna al carcere quando è liberato in modo definitivo, questi viene privato di una fondamentale misura di sostegno pubblico proprio nel momento più delicato del progetto di reinserimento sociale, caratterizzato dalla difficoltà di trovare una occupazione lavorativa proprio per chi viene dalla detenzione.
Assumeva il primo giudice che l'oggetto di tale pronuncia non era sovrapponibile al caso di cui al presente contendere;
peraltro, non poteva non rilevarsi che il ricorrente non aveva dedotto circostanze che dimostrassero il carattere involontario della cessazione del rapporto di lavoro, che peraltro aveva prospettato essersi svolto ininterrottamente dal 1.1.2017 al 30.6.2022, con significativi periodi di interruzione dei versamenti contributivi. Né era stato fatto alcun specifico riferimento alla causa di cessazione del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della Amministrazione , non CP_2 essendo sufficiente il mero richiamo all'art 53 del Regolamento di esecuzione della legge sull'Ordinamento Penitenziario e all'assenza di un provvedimento di esclusione dall'attività lavorativa.
2 ha appellato la sentenza, chiedendone la riforma e l'accoglimento della Parte_1 domanda come proposta al Tribunale di Livorno:
MOTIVO SUB 1)
Il primo giudice aveva errato laddove aveva rilevato un difetto di allegazione e prova, senza sottoporre la questione rilevata d'ufficio alle parti ex art 101 cpc, con conseguente nullità della sentenza. In ogni caso, il aveva allegato di trovarsi in una situazione di disoccupazione involontaria e nulla Parte_1
CP_ aveva osservato l' in merito né aveva contestato l'imputabilità della cessazione del rapporto. Il dato normativo a cui fare riferimento era l'art 2 D.l.vo n. 22/2015 che indicava i lavoratori destinatari della NASPI, specificando i lavoratori da escludersi e tra gli stessi non figuravano i lavoratori detenuti;
il successivo art 3 prevedeva poi i requisiti per il beneficio. Inoltre, il Tribunale non si era pronunciato sulle richieste istruttorie che quindi dovevano reiterarsi in questa sede (richieste ex artt
210 e 231 cpc) in merito ad un ordine di esibizione all'Amministrazione penitenziaria delle dichiarazione Unilav. Sul fatto che sarebbe stato dedotto un rapporto ininterrotto, era stato dimostrato documentalmente il frazionamento nel tempo come desumibile dall'estratto contributivo, atteso che si trattava di lavoro a turnazione e quindi l'involontarietà della disoccupazione.
MOTIVO SUB 2)
Quanto alla sentenza Cass. penale n. 18505/2006, la stessa si inseriva nel lungo e complesso contenzioso relativo alla competenza, del giudice della sorveglianza o del giudice del lavoro, per le controversie relative alla prestazione resa dai detenuti alle dipendenze dell'amministrazione. Nel corso di tale contenzioso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano sempre ribadito la competenza del giudice della sorveglianza, fino a che la sentenza costituzionale n. 341/2006 aveva imposto la soluzione contraria per l'effettività della tutela processuale dei lavoratori detenuti che esigeva l'applicazione del rito del lavoro. La sentenza della Cassazione in questione non poteva quindi fare stato nel presente giudizio perché era stata pronunciata senza il contraddittorio con il CP_ Ministero della Giustizia e con l' all'esito di un giudizio di tipo penalistico privo delle garanzie proprie del giudizio lavoristico.
MOTIVO SUB 3)
Sussisteva violazione dell'art 38 , comma 2, Cost e dell'art 20, comma 13, della L. n. 354/1975 nonché dell'art 3 Cost.
Il Tribunale aveva ritenuto erroneamente che fosse corretto negare la NASPI ai detenuti che lavorano all'interno dell'amministrazione penitenziaria, nonostante che la stessa prestazione fosse riconosciuta ai detenuti che lavorano all'esterno in attuazione della previsione normativa (art. 20 comma 13 OP) che estende la tutela assicurativa e previdenziale (comprese le prestazioni per la disoccupazione involontaria), a fronte del contributo previdenziale ed assistenziale versato: per tale ragione con la
3 sentenza si era operata una discriminazione, con violazione dei canoni costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza a danno dei detenuti che lavoravano all'interno degli istituti. Per contro la sentenza n. 158/2001 della Corte costituzionale aveva già affermato la tendenziale equiparazione del lavoro carcerario con il lavoro libero ai fini della pienezza delle tutele da estendere al primo negli stessi termini previsti per il secondo.
Il Tribunale aveva errato altresì nel ritenere che Cass. n. 396/2024 imponesse di riconoscere la NASPI ai soli detenuti in occasione della loro liberazione per fine pena, nonostante che invece particolari tutele fossero previste anche dalle fonti euro unitarie in favore dei detenuti da ritenere persone particolarmente svantaggiate.
La rotazione delle occupazioni carcerarie ai sensi dell'art. 20 dell'Ordinamento Penitenziario non soddisfaceva l'obbligo istituzionale di offrire lavoro ai detenuti, quale componente fondamentale del trattamento rieducativo volto al reinserimento sociale, in violazione dell'intera disciplina che ancora lo considera obbligatorio.
L' si è costituito, rilevando di condividere la sentenza di primo grado. Il ricorrente era ancora in CP_1 stato di detenzione e doveva contestarsi la qualificazione della sussistenza di uno stato di disoccupazione involontaria;
qualificazione che era di competenza del Tribunale. In ultimo, richiamava Cass. n. 4741/2025 sulla sussistenza di una situazione di disoccupazione involontaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro per fine pena.
*******
La Corte ritiene l'insussistenza del diritto rivendicato dal con conseguente rigetto Parte_1 dell'appello e della domanda NASPI proposta davanti al Tribunale di Livorno.
Il aveva descritto nel ricorso di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze Parte_1 dell'amministrazione carceraria dal 1.1.2017 al 30.9.2022 e dalla documentazione in atti risultava la successione nel tempo delle sue occupazioni.
A fondamento dell'infondatezza del diritto va richiamata la giurisprudenza di legittimità (da ultimo
Cass. n. 4741/2025 e n. 396/2024) in tema di evoluzione del quadro normativo relativo al lavoro interno dei detenuti verso una tendenziale equiparazione del regime sostanziale processuale rispetto al lavoro delle persone libere nel mondo esterno.
In particolare, Cass. n. 396/2024 è riferita alla condizione del detenuto che era stato occupato alle dipendenze dell'amministrazione in regime carcerario, e che si trovava in condizione di disoccupazione involontaria in seguito alla liberazione definitiva per fine della pena. In tal caso la
Corte aveva riconosciuto il diritto alla NASPI poiché l'occupazione interna era stata persa per un motivo estraneo alla tipica rotazione degli incarichi lavorativi da parte dell'amministrazione penitenziaria, regolata per i detenuti dall'art. 20 comma 5 Ordinamento Penitenziario L. n. 354/1975.
4 In tale situazione infatti, come affermato ai punti 43 e 44 della motivazione “la ricomprensione fra i potenziali beneficiari della NASPI del lavoratore che ha svolto attività lavorativa intramuraria, il cui rapporto cessa per scarcerazione, discende dalla considerazione che anche nel caso ricorre
l'esigenza di tutela sociale alla base dell'istituto, che, se non fosse applicabile nella specie, priverebbe il lavoratore penitenziario proprio nel momento più delicato del progetto di reinserimento sociale, caratterizzato dalla difficoltà di trovare una nuova occupazione per chi ha una pregressa esperienza detentiva. Può dunque affermarsi che la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI”.
Invece, Cass. n. 4741/2025 è riferita al diverso caso di un detenuto che era stato occupato nell'ambito di uno specifico progetto a termine finanziato dalla Cassa delle Ammende, che non risultava essere soggetto alla tipica rotazione degli incarichi lavorativi interni ai sensi dello stesso art. 20 comma 5
O.P.
Nel caso in esame, la prestazione era invece stata soggetta alla tipica rotazione degli incarichi lavorativi interni ai sensi dell'art. 20 O.P.
Ciò premesso, il Collegio intende dare continuità ai due precedenti specifici di questa Sezione lavoro
(sentenza n. 342/2023 pubblicata il 21 agosto 2023, e sentenza n. 196/2023 pubblicata il 28 aprile
2023).
Di seguito, si riporta in corsivo la parte di interesse della prima di tali motivazioni.
“il trattamento di disoccupazione denominato NASPI è regolato dal D.L.gs. 22/2015, secondo cui esso “ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” (art.1).
Il successivo art. 3 prevede poi che la NASPI è riconosciuta “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione (art. 1, comma 2, lettera c), D. Lgs 21 aprile 2000, n. 181 e ss.mm);
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”.
L'art. 1 comma 2 lett. c) del D.L.gs. 181/2000, richiamato dalla lettera a) dell'art. 3, definisce stato di disoccupazione “la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”. Mentre l'art. 19 del D.L.gs. 150/2015, che ha abrogato la disposizione appena
5 richiamata, qualifica disoccupati “i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”.
Sembra allora al Collegio ancora condivisibile l'argomento, svolto nel richiamato precedente, secondo cui l'indennità di cui si discute rappresenta una misura pensata per il mercato del lavoro libero.
Un assunto desumibile, oltre che dalla nozione di disoccupazione cui il decreto si riferisce (con il richiamo ivi contenuto all'attiva ricerca di un impiego), anche dal preambolo del decreto medesimo che dice della necessaria introduzione “di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo”. Come pure dall'art. 7 ancora del D.L.gs. 22/2015, secondo cui “l'erogazione della NASPI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti” e che pure prevede che con separato decreto siano
“introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASPI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo”.
Sembra allora al Collegio di una certa evidenza che si tratti di una misura pensata per un mercato del lavoro concorrenziale, connotato ordinariamente da un'eccedenza dell'offerta di lavoro rispetto alla domanda (per ragioni varie) e dalla normale libertà negoziale delle parti, in primis da quella dei datori di lavoro di determinare l'ampiezza della propria organizzazione di impresa ricorrendo alle prestazioni di lavoratori che ritengano i più qualificati.
Ora sotto questo profilo, che è, ad avviso della Corte, determinante ai fini di causa, il lavoro intramurario non è assimilabile a quello svolto nel mondo libero.
E' noto infatti come l'art. 20 L. 354/1975 ne rimetta l'organizzazione a una commissione interna che garantisce la rotazione dei detenuti nell'accesso alle occasioni di lavoro, tenendo conto della loro disoccupazione nel periodo di detenzione (così la norma testualmente: “Presso ogni istituto penitenziario è istituita una commissione composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell'area sicurezza e dell'area giuridico-pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l'impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale. Per ogni componente viene indicato un
6 supplente. La commissione delibera a maggioranza dei presenti. Ai componenti della commissione non spetta la corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.
5. La commissione di cui al comma 4, dandone adeguata pubblicità, provvede a: a) formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per
l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, tenendo conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di internamento, dei carichi familiari e delle abilità lavorative possedute, e privilegiando, a parità di condizioni, i condannati, con esclusione dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14- bis;
b) individuare le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla lettera a); c) stabilire criteri per
l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
6. Alle riunioni della commissione partecipa, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti e degli internati.
7. Resta salvo il potere del direttore di derogare, per specifiche ragioni di sicurezza, ai criteri di assegnazione al lavoro di cui al comma 5, lettera a)”.
E ancora la medesima norma al comma 3 prevede che “l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale”.
La legge, quindi, disciplina il lavoro intramurario come strumento trattamentale (in quanto diretto a consentire ai lavoratori detenuti l'acquisizione di abilità utili al reinserimento sociale) e, di conseguenza, impone una specifica e vincolata regolamentazione dell'accesso alle occasioni di impiego, perché, tendenzialmente a tutti (salve le esclusioni legate alle esigenze di sicurezza dell'istituzione) sia consentita l'acquisizione di tali abilità.
Si tratta di connotati che non appartengono al lavoro svolto in un mercato concorrenziale, nel quale la legge appronta strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori subordinati nei periodi di non lavoro proprio fine di limitare gli effetti, sulle primarie esigenze di vita dei lavoratori, delle libere scelte negoziali delle parti (in primis, come già si è detto, dei datori di lavoro, in linea di principio liberi di assumere i lavoratori ritenuti più adeguati alla propria organizzazione produttiva, con il limite del divieto di politiche di assunzione discriminatorie, che qui comunque non rileva).
Ciò non significa negare all'attività lavorativa intramuraria la natura di lavoro (e di lavoro subordinato) e la qualità di lavoratori ai detenuti, in contrario univocamente affermate dalla legge
e dalla giurisprudenza costituzionale, richiamata anche dal Tribunale. Significa tuttavia prendere atto dell'irriducibilità del lavoro carcerario a quello del mondo libero quanto alla regolazione
7 dell'accesso, che è fatto che incide necessariamente anche sulla qualificazione della cessazione dei periodi di lavoro, cessazione necessariamente legata proprio al meccanismo regolamentato e vincolato di accesso e alla conseguente rotazione degli aventi diritto.
Si tratta di un profilo ben evidenziato nella citata sentenza n. 18505/2006 della Corte di Cassazione penale, secondo cui: “l'attività lavorativa svolta dal detenuto all'interno dell'Istituto penitenziario ed al medesimo assegnata dalla Direzione del carcere non è equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell'ambito carcerario e, comunque, alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria. Detta attività, infatti, ha carattere del tutto peculiari per la sua precipua funzione rieducativi e di reinserimento sociale e per tale motivo prevede la predisposizione di graduatoria per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento che non possano essere assimilati a periodi di licenziamento che, in quanto tali, danno diritto all'indennità di disoccupazione”.
Proprio le modalità di accesso (e quindi di avvicendamento) rispetto alle occasioni di lavoro rendono ragione anche della ragionevolezza della diversa determinazione dell' quanto all'attribuzione CP_1 del beneficio di interesse, ricorrendone le altre condizioni, ai detenuti ammessi al lavoro all'esterno, presso datori di lavoro diversi dall'amministrazione penitenziaria (ai quali è pacifico che, in caso di cessazione, la NASPI sia riconosciuta già in sede amministrativa). In questi casi, infatti, si fa questione della cessazione di un rapporto di lavoro svoltosi nel mondo libero, rispetto al quale non valgono quindi i criteri di accesso e rotazione previsti dall'art. 20 dell'ordinamento penitenziario per il lavoro intramurario.
Ma vi è un altro argomento che avvalora la soluzione ermeneutica qui preferita e che attiene alla funzione della NASPI, che è indiscutibilmente quella di assicurare al lavoratore, nei periodi di non lavoro, uno strumento diretto a far fronte ai bisogni essenziali suoi e della sua famiglia in sostituzione della retribuzione perduta.
Ora, in relazione a tale situazione di bisogno economico, la condizione del lavoratore detenuto nei periodi di non lavoro non è assimilabile a quella del lavoratore disoccupato nel mondo libero, per essere comunque l'amministrazione carceraria tenuta a garantire le primarie esigenze di vita delle persone ristrette.
Si tratta di una conclusione che, ad avviso del Collegio, trova conferma nella sentenza n. 137/2021 della Corte Costituzionale, relativa alla revoca delle prestazioni assistenziali già riconosciute in favore di condannati per taluni gravi reati.
Secondo la Corte infatti “è pur vero che i condannati per i reati di cui all'art. 2, comma 58, L. n. 92 del 2012 hanno gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile. Tuttavia, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i
8 mezzi necessari per vivere. Ciò non accade qualora la revoca riguardi il condannato ammesso a scontare la pena in regime alternativo al carcere, che deve quindi sopportare le spese per il proprio mantenimento, le quali, ove egli sia privo di mezzi adeguati, potrebbero essere garantite solo dalle ricordate provvidenze pubbliche. Proprio tale diversità di effetti della revoca delle prestazioni sociali su chi si trova in stato di detenzione domiciliare (o in altra forma alternativa di espiazione della pena) rispetto a chi è detenuto in carcere determina una violazione anche dell'art. 3 Cost., trattando allo stesso modo situazioni soggettive del tutto differenti”.
La Corte riconosce quindi che - quanto al bisogno di assistenza sociale - la situazione soggettiva di chi è detenuto in carcere non equivale a quella del soggetto che sconta la pena fuori dal carcere.
Solo per i primi, infatti, lo Stato è tenuto a provvedere direttamente al sostentamento. Analogamente la condizione del lavoratore detenuto, nei periodi di non lavoro conseguenti all'avvicendamento nelle attività lavorative intramurarie, non può dirsi equiparabile, quanto al bisogno di strumenti sostitutivi del reddito, a quella della persona disoccupata nel mondo libero.
Non vale infine a smentire la conclusione qui raggiunta la circostanza, sottolineata nella decisione impugnata, che anche in favore dei lavoratori detenuti (e in parte qua da parte degli stessi) sia versata la contribuzione per la disoccupazione involontaria, trattandosi di contribuzione comunque utile, in linea di principio, in caso di cessazione dello stato di detenzione. Né rileva il fatto che, in talune contingenze di fatto (per esempio per il caso lo stato di detenzione si protragga oltre il periodo di cui alla lett. b dell'art. 3 del D.L.gs. 22/2015), i contributi non siano in concreto utilizzati, trattandosi di un'evenienza che riguarda la generalità dei rapporti assicurativi pubblici, ispirati a principi di solidarietà, e che non richiedono perciò la necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni godute”.
In aggiunta alla motivazione dei due precedenti specifici di questa Sezione lavoro, il Collegio ritiene significativo richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema di prescrizione dei crediti retributivi del detenuto nei confronti dell'amministrazione. Secondo Cass. n. 17484/2024 (punto 14 motivazione):
- richiamate le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa del detenuto, la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale
- considerati i determinanti dati di contesto del complessivo regime carcerario che fondano un particolare tipo di metus del lavoratore detenuto rispetto all'amministrazione
- ne ricava che le cessazioni intermedie dei rapporti di lavoro in costanza della detenzione non possono essere equiparate alla scadenza di un contratto a termine volontariamente concordato, come invece avviene nel mercato libero
9 - piuttosto, “se si considera che vi sono una chiamata ed un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione”, tali cessazioni intermedie si devono ritenere mere sospensioni dell'unico rapporto (anche di lavoro) con l'amministrazione carceraria, che non fanno decorrere la prescrizione dei crediti maturati durante il singolo rapporto già concluso
- solo la fine dello stato di detenzione rappresenta una vera e propria cessazione del rapporto (anche di lavoro) con l'amministrazione carceraria, che non dipende dalla volontà del detenuto, il quale non può rifiutare la liberazione al solo scopo di mantenere il rapporto di lavoro, e che quindi dà luogo a disoccupazione involontaria (come già ritenuto da Cass. n. 396/2024 riferita appunto a tale specifica condizione del detenuto liberato)
- in conclusione, solo la liberazione per fine della pena comporta la risoluzione del rapporto (anche di lavoro) fra detenuto e amministrazione penitenziaria, e quindi fa decorrere la prescrizione dei crediti maturati nei singoli rapporti svolti durante il precedente stato di detenzione.
Tirando le fila del ragionamento qui sviluppato, anche con richiamo ai due precedenti specifici di questa Sezione, sembra a questa Corte che il lavoro dei detenuti alle dipendenze dell'amministrazione carceraria all'interno degli istituti, soggetto alla rotazione di cui all'art. 20 O.P., nelle pause non lavorate non possa fondare il diritto alla NASPI.
E' vero che il lungo percorso normativo e giurisprudenziale di tendenziale equiparazione del lavoro carcerario a quello del mondo libero ha portato l'art. 20 comma 13 O.P. ad affermare che ai detenuti
è garantita la tutela assicurativa e previdenziale.
Tuttavia - ai fini delle prestazioni di disoccupazione - il lavoro dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari non può essere assimilato né a quello prestato all'esterno nell'ambito di misure alternative alla detenzione, né a maggior ragione al lavoro prestato nel libero mercato da parte di soggetti liberi.
Da un lato, la vicenda normativa e giurisprudenziale sopra richiamata in materia di revoca di prestazioni previdenziale nei confronti dei soggetti condannati per gravi reati avvalorava la fondamentale distinzione di status fra il detenuto che lavorava per l'amministrazione penitenziaria al suo interno, e la persona ammessa al lavoro esterno nell'ambito di misure alternative. Dall'altro lato, la vicenda giurisprudenziale in materia di decorrenza, interruzione e sospensione della prescrizione dei crediti di lavoro dei detenuti dipendenti dell'amministrazione penitenziaria avvalorava la ricostruzione di un unico rapporto (anche di lavoro) fra detenuto e amministrazione, nell'ambito del quale secondo il meccanismo della rotazione si alternano periodi lavorati a periodi di pausa, senza che questi ultimi possano essere assimilati alla condizione di disoccupazione, richiesta per legge ai fini della NASPI.
10 Per il complesso di tali argomentazioni l'appello va respinto, senza necessità di ulteriore istruttoria, ogni altra questione assorbita.
L'appellante ha chiesto infine, per l'ipotesi di non condivisione della domanda proposta, di sospendere il giudizio e di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, per la verifica della compatibilità di tale interpretazione con l'art. 38, 3, 24 e 111 cost., in quanto a parità di condizioni,
(di detenzione, di lavoro e di contribuzione) vi sarebbero in ipotesi di rigetto, discriminazione ingiustificata tra detenuti che lavorano in favore dell'Amministrazione e quelli che lavorano in favore di datori di lavoro diversi, a parità di stesso “stato giuridico”, di uno stesso lavoro, di una identica CP_ percentuale di contribuzione all' e, se sia consentita da parte di quest'ultima, incamerare un diritto al contributo integrale, senza alcun corrispettivo di assistenza e previdenza, o con un trattamento deteriore rispetto ad altri lavoratori, senza ragioni giustificative.
In ulteriore subordine, di trasmettere a mente dell'art. 267 TFUE, in via pregiudiziale, alla Corte di
Giustizia europea, per la verifica della compatibilità di una diversa interpretazione contraria a quella domandata dal ricorrente, con le norme ed i principi di non discriminazione, previsti a livello gerarchicamente sovraordinato.
In merito alla prima istanza, si è già argomentato, laddove si è dedotto che la vicenda normativa e giurisprudenziale in materia di revoca di prestazioni previdenziale nei confronti dei soggetti condannati per gravi reati evidenziava la sussistenza di una fondamentale distinzione di status fra il detenuto che lavora all'interno dell'amministrazione penitenziaria e la persona ammessa al lavoro esterno nell'ambito di misure alternative.
La seconda istanza non consente di comprendere, per come genericamente formulata, i termini precisi con cui è stato chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia richiesto.
SPESE E RADDOPPIO CONTRIBUTO UNIFICATO
Le spese di lite di secondo grado devono essere compensate per intero fra le parti, considerando il carattere nuovo ed estremamente controverso della questione di merito, finora variamente risolta dalla giurisprudenza di merito.
Si osserva poi che, nei confronti dell'appellante, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, nonostante che lo stesso abbia dichiarato condizioni di reddito che per legge esentano dal versamento del contributo unificato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità il c.d. doppio contributo è condizionato per legge a due presupposti: 1) uno di natura processuale (integrale rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione), la cui sussistenza è attestata dal giudice dell'impugnazione (art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002); 2) il secondo, di diritto sostanziale tributario, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria.
11 L'attestazione del giudice dell'impugnazione è comunque condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno (Cass. Sez. Un. n. 4315/2020, conforme n. 4731/2021).
Il raddoppio del contributo non ha natura sanzionatoria per l'esito del giudizio di impugnazione, costituendo un tributo giudiziario presupponente a sua volta l'obbligo di versamento del contributo unificato di base, partecipando alla sua stessa natura di fonte di finanziamento dell'attività giudiziaria in funzione di disincentivo nei casi in cui essa si riveli superflua (Sez. Un. n. 20621/2023).
In conclusione, non spettando al giudice dell'impugnazione stabilire se la parte soccombente debba o meno pagare il (doppio del) contributo unificato, bensì solo se sussistono i presupposti processuali previsti dalla norma in esame per il raddoppio, quest'ultima pronuncia processuale viene quindi resa in modo condizionato all'effettiva esistenza dell'obbligo di (originario) versamento del medesimo
C.U (ovvero con la formula finale “se e in quanto dovuto”).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-compensa integralmente le spese del grado;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se e in quanto dovuto
Firenze, 25 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
12
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 526/2024 RG promossa da:
Parte_1 con gli avv.ti Pietro Caponetti, Luca Caponetti appellante contro
CP_1 con gli avv.ti Massimiliano Minicucci, Silvano Imbriaci
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 81/2024 del Tribunale di Livorno, pubblicata il
30.3.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 25 marzo 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Dagli atti emergono le seguenti circostanze in fatto relative alla vicenda oggetto dell'odierno contendere.
aveva proposto ricorso al Tribunale di Livorno, allegando: Parte_1
-di avere lavorato per l'Amministrazione penitenziaria dal 1.1.2017 al 30.9.2022, con mansioni di
“addetto alle pulizie” CP_
-di avere proposto, in data 10.11.2022, domanda all' per ottenere la NASPI, essendo fornito dei requisiti di cui all'art. 3 D. lgvo n. 22/2015, ossia: a) lo stato di disoccupazione involontario;
b) almeno
30 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione c) almeno 13
1 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione
- di essersi visto respingere la domanda, con nota del 16.11.2022, sul presupposto che la NASPI non spettava ai detenuti che lavorano all'interno dell'istituto penitenziario per i periodi di inattività (per lo stesso motivo veniva respinto il ricorso amministrativo avverso detto provvedimento)
- che tale decisione non appariva conforme al quadro normativo sul lavoro penitenziario (Legge n.
354/1975; DPR n. 230/2002), così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione
e della Corte costituzionale (sentenze n. 158/2001, n. 341/2006), essendosi avuta nel tempo una evoluzione verso la tendenziale equiparazione dello status e delle relative tutele fra lavoratore detenuto e lavoratore libero, fino al riconoscimento che ai detenuti spetta la tutela assicurativa e previdenziale (art. 20 comma 13 L. 345/75), così che il detenuto altrimenti - pur finanziando il sistema CP_ assistenziale pubblico - non potrebbe fruire dei relativi benefici. Peraltro, l riconosceva il diritto alla NASPI anche ai detenuti che lavorano per datori esterni all'amministrazione penitenziaria, assimilandoli ai lavoratori liberi, con una evidente discriminazione nel negare la NASPI ai detenuti che lavorano per l'amministrazione penitenziaria all'interno degli istituti, in violazione degli artt. 3,
4, 35 e 38 Cost.
Il Tribunale di Livorno aveva respinto il ricorso (con compensazione delle spese di lite), richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 396/2024) che aveva riconosciuto il diritto del detenuto alla
NASPI nel solo caso della liberazione per fine della pena, condizione assimilata all'inizio del periodo di disoccupazione involontaria, evidenziando che proprio la fine della detenzione richiamava l'esigenza di tutela sociale a base della prestazione in esame. In tal senso, se si nega la NASPI al detenuto che perde l'occupazione interna al carcere quando è liberato in modo definitivo, questi viene privato di una fondamentale misura di sostegno pubblico proprio nel momento più delicato del progetto di reinserimento sociale, caratterizzato dalla difficoltà di trovare una occupazione lavorativa proprio per chi viene dalla detenzione.
Assumeva il primo giudice che l'oggetto di tale pronuncia non era sovrapponibile al caso di cui al presente contendere;
peraltro, non poteva non rilevarsi che il ricorrente non aveva dedotto circostanze che dimostrassero il carattere involontario della cessazione del rapporto di lavoro, che peraltro aveva prospettato essersi svolto ininterrottamente dal 1.1.2017 al 30.6.2022, con significativi periodi di interruzione dei versamenti contributivi. Né era stato fatto alcun specifico riferimento alla causa di cessazione del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della Amministrazione , non CP_2 essendo sufficiente il mero richiamo all'art 53 del Regolamento di esecuzione della legge sull'Ordinamento Penitenziario e all'assenza di un provvedimento di esclusione dall'attività lavorativa.
2 ha appellato la sentenza, chiedendone la riforma e l'accoglimento della Parte_1 domanda come proposta al Tribunale di Livorno:
MOTIVO SUB 1)
Il primo giudice aveva errato laddove aveva rilevato un difetto di allegazione e prova, senza sottoporre la questione rilevata d'ufficio alle parti ex art 101 cpc, con conseguente nullità della sentenza. In ogni caso, il aveva allegato di trovarsi in una situazione di disoccupazione involontaria e nulla Parte_1
CP_ aveva osservato l' in merito né aveva contestato l'imputabilità della cessazione del rapporto. Il dato normativo a cui fare riferimento era l'art 2 D.l.vo n. 22/2015 che indicava i lavoratori destinatari della NASPI, specificando i lavoratori da escludersi e tra gli stessi non figuravano i lavoratori detenuti;
il successivo art 3 prevedeva poi i requisiti per il beneficio. Inoltre, il Tribunale non si era pronunciato sulle richieste istruttorie che quindi dovevano reiterarsi in questa sede (richieste ex artt
210 e 231 cpc) in merito ad un ordine di esibizione all'Amministrazione penitenziaria delle dichiarazione Unilav. Sul fatto che sarebbe stato dedotto un rapporto ininterrotto, era stato dimostrato documentalmente il frazionamento nel tempo come desumibile dall'estratto contributivo, atteso che si trattava di lavoro a turnazione e quindi l'involontarietà della disoccupazione.
MOTIVO SUB 2)
Quanto alla sentenza Cass. penale n. 18505/2006, la stessa si inseriva nel lungo e complesso contenzioso relativo alla competenza, del giudice della sorveglianza o del giudice del lavoro, per le controversie relative alla prestazione resa dai detenuti alle dipendenze dell'amministrazione. Nel corso di tale contenzioso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano sempre ribadito la competenza del giudice della sorveglianza, fino a che la sentenza costituzionale n. 341/2006 aveva imposto la soluzione contraria per l'effettività della tutela processuale dei lavoratori detenuti che esigeva l'applicazione del rito del lavoro. La sentenza della Cassazione in questione non poteva quindi fare stato nel presente giudizio perché era stata pronunciata senza il contraddittorio con il CP_ Ministero della Giustizia e con l' all'esito di un giudizio di tipo penalistico privo delle garanzie proprie del giudizio lavoristico.
MOTIVO SUB 3)
Sussisteva violazione dell'art 38 , comma 2, Cost e dell'art 20, comma 13, della L. n. 354/1975 nonché dell'art 3 Cost.
Il Tribunale aveva ritenuto erroneamente che fosse corretto negare la NASPI ai detenuti che lavorano all'interno dell'amministrazione penitenziaria, nonostante che la stessa prestazione fosse riconosciuta ai detenuti che lavorano all'esterno in attuazione della previsione normativa (art. 20 comma 13 OP) che estende la tutela assicurativa e previdenziale (comprese le prestazioni per la disoccupazione involontaria), a fronte del contributo previdenziale ed assistenziale versato: per tale ragione con la
3 sentenza si era operata una discriminazione, con violazione dei canoni costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza a danno dei detenuti che lavoravano all'interno degli istituti. Per contro la sentenza n. 158/2001 della Corte costituzionale aveva già affermato la tendenziale equiparazione del lavoro carcerario con il lavoro libero ai fini della pienezza delle tutele da estendere al primo negli stessi termini previsti per il secondo.
Il Tribunale aveva errato altresì nel ritenere che Cass. n. 396/2024 imponesse di riconoscere la NASPI ai soli detenuti in occasione della loro liberazione per fine pena, nonostante che invece particolari tutele fossero previste anche dalle fonti euro unitarie in favore dei detenuti da ritenere persone particolarmente svantaggiate.
La rotazione delle occupazioni carcerarie ai sensi dell'art. 20 dell'Ordinamento Penitenziario non soddisfaceva l'obbligo istituzionale di offrire lavoro ai detenuti, quale componente fondamentale del trattamento rieducativo volto al reinserimento sociale, in violazione dell'intera disciplina che ancora lo considera obbligatorio.
L' si è costituito, rilevando di condividere la sentenza di primo grado. Il ricorrente era ancora in CP_1 stato di detenzione e doveva contestarsi la qualificazione della sussistenza di uno stato di disoccupazione involontaria;
qualificazione che era di competenza del Tribunale. In ultimo, richiamava Cass. n. 4741/2025 sulla sussistenza di una situazione di disoccupazione involontaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro per fine pena.
*******
La Corte ritiene l'insussistenza del diritto rivendicato dal con conseguente rigetto Parte_1 dell'appello e della domanda NASPI proposta davanti al Tribunale di Livorno.
Il aveva descritto nel ricorso di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze Parte_1 dell'amministrazione carceraria dal 1.1.2017 al 30.9.2022 e dalla documentazione in atti risultava la successione nel tempo delle sue occupazioni.
A fondamento dell'infondatezza del diritto va richiamata la giurisprudenza di legittimità (da ultimo
Cass. n. 4741/2025 e n. 396/2024) in tema di evoluzione del quadro normativo relativo al lavoro interno dei detenuti verso una tendenziale equiparazione del regime sostanziale processuale rispetto al lavoro delle persone libere nel mondo esterno.
In particolare, Cass. n. 396/2024 è riferita alla condizione del detenuto che era stato occupato alle dipendenze dell'amministrazione in regime carcerario, e che si trovava in condizione di disoccupazione involontaria in seguito alla liberazione definitiva per fine della pena. In tal caso la
Corte aveva riconosciuto il diritto alla NASPI poiché l'occupazione interna era stata persa per un motivo estraneo alla tipica rotazione degli incarichi lavorativi da parte dell'amministrazione penitenziaria, regolata per i detenuti dall'art. 20 comma 5 Ordinamento Penitenziario L. n. 354/1975.
4 In tale situazione infatti, come affermato ai punti 43 e 44 della motivazione “la ricomprensione fra i potenziali beneficiari della NASPI del lavoratore che ha svolto attività lavorativa intramuraria, il cui rapporto cessa per scarcerazione, discende dalla considerazione che anche nel caso ricorre
l'esigenza di tutela sociale alla base dell'istituto, che, se non fosse applicabile nella specie, priverebbe il lavoratore penitenziario proprio nel momento più delicato del progetto di reinserimento sociale, caratterizzato dalla difficoltà di trovare una nuova occupazione per chi ha una pregressa esperienza detentiva. Può dunque affermarsi che la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI”.
Invece, Cass. n. 4741/2025 è riferita al diverso caso di un detenuto che era stato occupato nell'ambito di uno specifico progetto a termine finanziato dalla Cassa delle Ammende, che non risultava essere soggetto alla tipica rotazione degli incarichi lavorativi interni ai sensi dello stesso art. 20 comma 5
O.P.
Nel caso in esame, la prestazione era invece stata soggetta alla tipica rotazione degli incarichi lavorativi interni ai sensi dell'art. 20 O.P.
Ciò premesso, il Collegio intende dare continuità ai due precedenti specifici di questa Sezione lavoro
(sentenza n. 342/2023 pubblicata il 21 agosto 2023, e sentenza n. 196/2023 pubblicata il 28 aprile
2023).
Di seguito, si riporta in corsivo la parte di interesse della prima di tali motivazioni.
“il trattamento di disoccupazione denominato NASPI è regolato dal D.L.gs. 22/2015, secondo cui esso “ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” (art.1).
Il successivo art. 3 prevede poi che la NASPI è riconosciuta “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione (art. 1, comma 2, lettera c), D. Lgs 21 aprile 2000, n. 181 e ss.mm);
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”.
L'art. 1 comma 2 lett. c) del D.L.gs. 181/2000, richiamato dalla lettera a) dell'art. 3, definisce stato di disoccupazione “la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”. Mentre l'art. 19 del D.L.gs. 150/2015, che ha abrogato la disposizione appena
5 richiamata, qualifica disoccupati “i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”.
Sembra allora al Collegio ancora condivisibile l'argomento, svolto nel richiamato precedente, secondo cui l'indennità di cui si discute rappresenta una misura pensata per il mercato del lavoro libero.
Un assunto desumibile, oltre che dalla nozione di disoccupazione cui il decreto si riferisce (con il richiamo ivi contenuto all'attiva ricerca di un impiego), anche dal preambolo del decreto medesimo che dice della necessaria introduzione “di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo”. Come pure dall'art. 7 ancora del D.L.gs. 22/2015, secondo cui “l'erogazione della NASPI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti” e che pure prevede che con separato decreto siano
“introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASPI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo”.
Sembra allora al Collegio di una certa evidenza che si tratti di una misura pensata per un mercato del lavoro concorrenziale, connotato ordinariamente da un'eccedenza dell'offerta di lavoro rispetto alla domanda (per ragioni varie) e dalla normale libertà negoziale delle parti, in primis da quella dei datori di lavoro di determinare l'ampiezza della propria organizzazione di impresa ricorrendo alle prestazioni di lavoratori che ritengano i più qualificati.
Ora sotto questo profilo, che è, ad avviso della Corte, determinante ai fini di causa, il lavoro intramurario non è assimilabile a quello svolto nel mondo libero.
E' noto infatti come l'art. 20 L. 354/1975 ne rimetta l'organizzazione a una commissione interna che garantisce la rotazione dei detenuti nell'accesso alle occasioni di lavoro, tenendo conto della loro disoccupazione nel periodo di detenzione (così la norma testualmente: “Presso ogni istituto penitenziario è istituita una commissione composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell'area sicurezza e dell'area giuridico-pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l'impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale. Per ogni componente viene indicato un
6 supplente. La commissione delibera a maggioranza dei presenti. Ai componenti della commissione non spetta la corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.
5. La commissione di cui al comma 4, dandone adeguata pubblicità, provvede a: a) formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per
l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, tenendo conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di internamento, dei carichi familiari e delle abilità lavorative possedute, e privilegiando, a parità di condizioni, i condannati, con esclusione dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14- bis;
b) individuare le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla lettera a); c) stabilire criteri per
l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
6. Alle riunioni della commissione partecipa, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti e degli internati.
7. Resta salvo il potere del direttore di derogare, per specifiche ragioni di sicurezza, ai criteri di assegnazione al lavoro di cui al comma 5, lettera a)”.
E ancora la medesima norma al comma 3 prevede che “l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale”.
La legge, quindi, disciplina il lavoro intramurario come strumento trattamentale (in quanto diretto a consentire ai lavoratori detenuti l'acquisizione di abilità utili al reinserimento sociale) e, di conseguenza, impone una specifica e vincolata regolamentazione dell'accesso alle occasioni di impiego, perché, tendenzialmente a tutti (salve le esclusioni legate alle esigenze di sicurezza dell'istituzione) sia consentita l'acquisizione di tali abilità.
Si tratta di connotati che non appartengono al lavoro svolto in un mercato concorrenziale, nel quale la legge appronta strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori subordinati nei periodi di non lavoro proprio fine di limitare gli effetti, sulle primarie esigenze di vita dei lavoratori, delle libere scelte negoziali delle parti (in primis, come già si è detto, dei datori di lavoro, in linea di principio liberi di assumere i lavoratori ritenuti più adeguati alla propria organizzazione produttiva, con il limite del divieto di politiche di assunzione discriminatorie, che qui comunque non rileva).
Ciò non significa negare all'attività lavorativa intramuraria la natura di lavoro (e di lavoro subordinato) e la qualità di lavoratori ai detenuti, in contrario univocamente affermate dalla legge
e dalla giurisprudenza costituzionale, richiamata anche dal Tribunale. Significa tuttavia prendere atto dell'irriducibilità del lavoro carcerario a quello del mondo libero quanto alla regolazione
7 dell'accesso, che è fatto che incide necessariamente anche sulla qualificazione della cessazione dei periodi di lavoro, cessazione necessariamente legata proprio al meccanismo regolamentato e vincolato di accesso e alla conseguente rotazione degli aventi diritto.
Si tratta di un profilo ben evidenziato nella citata sentenza n. 18505/2006 della Corte di Cassazione penale, secondo cui: “l'attività lavorativa svolta dal detenuto all'interno dell'Istituto penitenziario ed al medesimo assegnata dalla Direzione del carcere non è equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell'ambito carcerario e, comunque, alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria. Detta attività, infatti, ha carattere del tutto peculiari per la sua precipua funzione rieducativi e di reinserimento sociale e per tale motivo prevede la predisposizione di graduatoria per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento che non possano essere assimilati a periodi di licenziamento che, in quanto tali, danno diritto all'indennità di disoccupazione”.
Proprio le modalità di accesso (e quindi di avvicendamento) rispetto alle occasioni di lavoro rendono ragione anche della ragionevolezza della diversa determinazione dell' quanto all'attribuzione CP_1 del beneficio di interesse, ricorrendone le altre condizioni, ai detenuti ammessi al lavoro all'esterno, presso datori di lavoro diversi dall'amministrazione penitenziaria (ai quali è pacifico che, in caso di cessazione, la NASPI sia riconosciuta già in sede amministrativa). In questi casi, infatti, si fa questione della cessazione di un rapporto di lavoro svoltosi nel mondo libero, rispetto al quale non valgono quindi i criteri di accesso e rotazione previsti dall'art. 20 dell'ordinamento penitenziario per il lavoro intramurario.
Ma vi è un altro argomento che avvalora la soluzione ermeneutica qui preferita e che attiene alla funzione della NASPI, che è indiscutibilmente quella di assicurare al lavoratore, nei periodi di non lavoro, uno strumento diretto a far fronte ai bisogni essenziali suoi e della sua famiglia in sostituzione della retribuzione perduta.
Ora, in relazione a tale situazione di bisogno economico, la condizione del lavoratore detenuto nei periodi di non lavoro non è assimilabile a quella del lavoratore disoccupato nel mondo libero, per essere comunque l'amministrazione carceraria tenuta a garantire le primarie esigenze di vita delle persone ristrette.
Si tratta di una conclusione che, ad avviso del Collegio, trova conferma nella sentenza n. 137/2021 della Corte Costituzionale, relativa alla revoca delle prestazioni assistenziali già riconosciute in favore di condannati per taluni gravi reati.
Secondo la Corte infatti “è pur vero che i condannati per i reati di cui all'art. 2, comma 58, L. n. 92 del 2012 hanno gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile. Tuttavia, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i
8 mezzi necessari per vivere. Ciò non accade qualora la revoca riguardi il condannato ammesso a scontare la pena in regime alternativo al carcere, che deve quindi sopportare le spese per il proprio mantenimento, le quali, ove egli sia privo di mezzi adeguati, potrebbero essere garantite solo dalle ricordate provvidenze pubbliche. Proprio tale diversità di effetti della revoca delle prestazioni sociali su chi si trova in stato di detenzione domiciliare (o in altra forma alternativa di espiazione della pena) rispetto a chi è detenuto in carcere determina una violazione anche dell'art. 3 Cost., trattando allo stesso modo situazioni soggettive del tutto differenti”.
La Corte riconosce quindi che - quanto al bisogno di assistenza sociale - la situazione soggettiva di chi è detenuto in carcere non equivale a quella del soggetto che sconta la pena fuori dal carcere.
Solo per i primi, infatti, lo Stato è tenuto a provvedere direttamente al sostentamento. Analogamente la condizione del lavoratore detenuto, nei periodi di non lavoro conseguenti all'avvicendamento nelle attività lavorative intramurarie, non può dirsi equiparabile, quanto al bisogno di strumenti sostitutivi del reddito, a quella della persona disoccupata nel mondo libero.
Non vale infine a smentire la conclusione qui raggiunta la circostanza, sottolineata nella decisione impugnata, che anche in favore dei lavoratori detenuti (e in parte qua da parte degli stessi) sia versata la contribuzione per la disoccupazione involontaria, trattandosi di contribuzione comunque utile, in linea di principio, in caso di cessazione dello stato di detenzione. Né rileva il fatto che, in talune contingenze di fatto (per esempio per il caso lo stato di detenzione si protragga oltre il periodo di cui alla lett. b dell'art. 3 del D.L.gs. 22/2015), i contributi non siano in concreto utilizzati, trattandosi di un'evenienza che riguarda la generalità dei rapporti assicurativi pubblici, ispirati a principi di solidarietà, e che non richiedono perciò la necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni godute”.
In aggiunta alla motivazione dei due precedenti specifici di questa Sezione lavoro, il Collegio ritiene significativo richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema di prescrizione dei crediti retributivi del detenuto nei confronti dell'amministrazione. Secondo Cass. n. 17484/2024 (punto 14 motivazione):
- richiamate le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa del detenuto, la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale
- considerati i determinanti dati di contesto del complessivo regime carcerario che fondano un particolare tipo di metus del lavoratore detenuto rispetto all'amministrazione
- ne ricava che le cessazioni intermedie dei rapporti di lavoro in costanza della detenzione non possono essere equiparate alla scadenza di un contratto a termine volontariamente concordato, come invece avviene nel mercato libero
9 - piuttosto, “se si considera che vi sono una chiamata ed un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione”, tali cessazioni intermedie si devono ritenere mere sospensioni dell'unico rapporto (anche di lavoro) con l'amministrazione carceraria, che non fanno decorrere la prescrizione dei crediti maturati durante il singolo rapporto già concluso
- solo la fine dello stato di detenzione rappresenta una vera e propria cessazione del rapporto (anche di lavoro) con l'amministrazione carceraria, che non dipende dalla volontà del detenuto, il quale non può rifiutare la liberazione al solo scopo di mantenere il rapporto di lavoro, e che quindi dà luogo a disoccupazione involontaria (come già ritenuto da Cass. n. 396/2024 riferita appunto a tale specifica condizione del detenuto liberato)
- in conclusione, solo la liberazione per fine della pena comporta la risoluzione del rapporto (anche di lavoro) fra detenuto e amministrazione penitenziaria, e quindi fa decorrere la prescrizione dei crediti maturati nei singoli rapporti svolti durante il precedente stato di detenzione.
Tirando le fila del ragionamento qui sviluppato, anche con richiamo ai due precedenti specifici di questa Sezione, sembra a questa Corte che il lavoro dei detenuti alle dipendenze dell'amministrazione carceraria all'interno degli istituti, soggetto alla rotazione di cui all'art. 20 O.P., nelle pause non lavorate non possa fondare il diritto alla NASPI.
E' vero che il lungo percorso normativo e giurisprudenziale di tendenziale equiparazione del lavoro carcerario a quello del mondo libero ha portato l'art. 20 comma 13 O.P. ad affermare che ai detenuti
è garantita la tutela assicurativa e previdenziale.
Tuttavia - ai fini delle prestazioni di disoccupazione - il lavoro dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari non può essere assimilato né a quello prestato all'esterno nell'ambito di misure alternative alla detenzione, né a maggior ragione al lavoro prestato nel libero mercato da parte di soggetti liberi.
Da un lato, la vicenda normativa e giurisprudenziale sopra richiamata in materia di revoca di prestazioni previdenziale nei confronti dei soggetti condannati per gravi reati avvalorava la fondamentale distinzione di status fra il detenuto che lavorava per l'amministrazione penitenziaria al suo interno, e la persona ammessa al lavoro esterno nell'ambito di misure alternative. Dall'altro lato, la vicenda giurisprudenziale in materia di decorrenza, interruzione e sospensione della prescrizione dei crediti di lavoro dei detenuti dipendenti dell'amministrazione penitenziaria avvalorava la ricostruzione di un unico rapporto (anche di lavoro) fra detenuto e amministrazione, nell'ambito del quale secondo il meccanismo della rotazione si alternano periodi lavorati a periodi di pausa, senza che questi ultimi possano essere assimilati alla condizione di disoccupazione, richiesta per legge ai fini della NASPI.
10 Per il complesso di tali argomentazioni l'appello va respinto, senza necessità di ulteriore istruttoria, ogni altra questione assorbita.
L'appellante ha chiesto infine, per l'ipotesi di non condivisione della domanda proposta, di sospendere il giudizio e di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, per la verifica della compatibilità di tale interpretazione con l'art. 38, 3, 24 e 111 cost., in quanto a parità di condizioni,
(di detenzione, di lavoro e di contribuzione) vi sarebbero in ipotesi di rigetto, discriminazione ingiustificata tra detenuti che lavorano in favore dell'Amministrazione e quelli che lavorano in favore di datori di lavoro diversi, a parità di stesso “stato giuridico”, di uno stesso lavoro, di una identica CP_ percentuale di contribuzione all' e, se sia consentita da parte di quest'ultima, incamerare un diritto al contributo integrale, senza alcun corrispettivo di assistenza e previdenza, o con un trattamento deteriore rispetto ad altri lavoratori, senza ragioni giustificative.
In ulteriore subordine, di trasmettere a mente dell'art. 267 TFUE, in via pregiudiziale, alla Corte di
Giustizia europea, per la verifica della compatibilità di una diversa interpretazione contraria a quella domandata dal ricorrente, con le norme ed i principi di non discriminazione, previsti a livello gerarchicamente sovraordinato.
In merito alla prima istanza, si è già argomentato, laddove si è dedotto che la vicenda normativa e giurisprudenziale in materia di revoca di prestazioni previdenziale nei confronti dei soggetti condannati per gravi reati evidenziava la sussistenza di una fondamentale distinzione di status fra il detenuto che lavora all'interno dell'amministrazione penitenziaria e la persona ammessa al lavoro esterno nell'ambito di misure alternative.
La seconda istanza non consente di comprendere, per come genericamente formulata, i termini precisi con cui è stato chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia richiesto.
SPESE E RADDOPPIO CONTRIBUTO UNIFICATO
Le spese di lite di secondo grado devono essere compensate per intero fra le parti, considerando il carattere nuovo ed estremamente controverso della questione di merito, finora variamente risolta dalla giurisprudenza di merito.
Si osserva poi che, nei confronti dell'appellante, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, nonostante che lo stesso abbia dichiarato condizioni di reddito che per legge esentano dal versamento del contributo unificato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità il c.d. doppio contributo è condizionato per legge a due presupposti: 1) uno di natura processuale (integrale rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione), la cui sussistenza è attestata dal giudice dell'impugnazione (art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002); 2) il secondo, di diritto sostanziale tributario, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria.
11 L'attestazione del giudice dell'impugnazione è comunque condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno (Cass. Sez. Un. n. 4315/2020, conforme n. 4731/2021).
Il raddoppio del contributo non ha natura sanzionatoria per l'esito del giudizio di impugnazione, costituendo un tributo giudiziario presupponente a sua volta l'obbligo di versamento del contributo unificato di base, partecipando alla sua stessa natura di fonte di finanziamento dell'attività giudiziaria in funzione di disincentivo nei casi in cui essa si riveli superflua (Sez. Un. n. 20621/2023).
In conclusione, non spettando al giudice dell'impugnazione stabilire se la parte soccombente debba o meno pagare il (doppio del) contributo unificato, bensì solo se sussistono i presupposti processuali previsti dalla norma in esame per il raddoppio, quest'ultima pronuncia processuale viene quindi resa in modo condizionato all'effettiva esistenza dell'obbligo di (originario) versamento del medesimo
C.U (ovvero con la formula finale “se e in quanto dovuto”).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-compensa integralmente le spese del grado;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se e in quanto dovuto
Firenze, 25 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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