Articolo 3 della Legge 7 novembre 1969, n. 909
Articolo 2
Versione
28 dicembre 1969
Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 94.000.000 per l'anno finanziario 1968 e in lire 97.200.000 per l'anno finanziario 1969, si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 28 dicembre 1969