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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
10/2/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.ta Giuseppina M.
Ilaria Marazzotta mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2811/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
Avv.ta Giuseppina M. Ilaria Marazzotta) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna l' a corrispondere alla ricorrente la CP_1 Parte_1
pensione di reversibilità del padre a decorrere dalla domanda Persona_1
amministrativa del 6/3/2023, unitamente agli accessori di legge medio tempore
maturati;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna l' a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1
complessivi € 4000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, ordinandone la distrazione in favore del difensore antistatario;
◊ pone in capo all' le spese della CTU, come liquidate con separato decreto CP_1
di pagamento.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato il 26/2/2024 la ricorrente - premesso di aver presentato, il
6/3/2023, domanda all' per ottenere il riconoscimento del diritto alla CP_1
pensione di reversibilità, quale figlia inabile, del padre defunto Persona_1
già titolare della pensione n. 14013053 cat. VO, e che l' aveva
[...] CP_1
respinto la domanda non riconoscendole alcuna inabilità alla data della morte del familiare (27/1/2023) – conveniva in giudizio l'istituto previdenziale per ottenere,
nelle forme di cui all'art. 445 bis c.p.c., l'accertamento della sussistenza delle condizioni medico-legali legittimanti la pretesa avanzata e, per l'effetto, il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità e la condanna dell' a CP_1
versarle il corrispettivo dei ratei maturati e maturandi dal mese successivo al decesso del padre unitamente ai relativi accessori.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'inammissibilità della domanda CP_1
avanzata nelle forme di cui all'art. 445 bis c.p.c. e la sua infondatezza anche nel merito e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 9/5/2024 il Tribunale rilevava che la pensione di reversibilità
prevista dall'art. 13 del R.D.L. n. 636/39 esulava dalle prestazioni previdenziali indicate dall'art. 445 bis, 1° comma, c.p.c. e che il ricorso conteneva tuttavia tutti gli elementi in fatto ed in diritto necessari per introdurre una domanda di corrispondente contenuto ai sensi dell'art 442 c.p.c.; riqualificata nei termini
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro suddetti la domanda proposta il Tribunale disponeva la prosecuzione del giudizio con l'accertamento del requisito sanitario sotteso alla prestazione pensionistica.
La causa, dopo il deposito della consulenza tecnica d'ufficio affidata al dott.
[...]
viene decisa all'odierna udienza. Per_2
◊
Il ricorso è fondato.
In primo luogo deve ritenersi provata, sulla scorta dei concordanti indizi emergenti dalla produzione allegata al ricorso (cfr. in particolare lo stato di famiglia storico attestante la convivenza della ricorrente col padre alla data della morte, il CUD 2023 attestante il diritto del padre di fruire delle detrazioni previste per la figlia a carico, la pronuncia giudiziale che ne ha accertato Parte_1
l'invalidità civile parziale e la lieve condizione di disabilità), il primo dei due requisiti richiesti dall'art. 13 del R.D.L. n. 636/39 per ottenere il diritto alla pensione di reversibilità, ovvero l'essere “a carico del genitore al momento del
decesso di questi”.
Per quanto riguarda, poi, il requisito di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 818/1957, il nominato C.T.U. ha persuasivamente concluso la sua relazione affermando che il quadro morboso presentato dalla ricorrente è costituito da un insieme di affezioni che, nella loro complessità, contribuivano a determinarne l'inabilità lavorativa alla data del decesso del genitore (v. relazione in atti).
Alla stregua del giudizio del Consulente - che va condiviso in quanto sorretto da logiche e congrue motivazioni scientifiche e frutto degli evidenziati accertamenti medico-legali eseguiti - può quindi affermarsi che la ricorrente ha diritto alla prestazione richiesta e l' va perciò condannato a corrispondergliene i relativi CP_1
ratei maturati e maturandi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro alla data di presentazione della domanda in via amministrativa (6/3/2023),
unitamente agli accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, disponendone la distrazione a favore dell'Avv.ta G.M.I. Marazzotta dichiaratasene anticipataria,
avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM 147/2022 nelle cause previdenziali di valore indeterminabile.
Rimangono definitivamente a carico dell' anche le spese della consulenza CP_1
tecnica, come liquidate con separato decreto di pagamento.
◊
Così deciso in Palermo, il 12/02/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
10/2/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.ta Giuseppina M.
Ilaria Marazzotta mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2811/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
Avv.ta Giuseppina M. Ilaria Marazzotta) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna l' a corrispondere alla ricorrente la CP_1 Parte_1
pensione di reversibilità del padre a decorrere dalla domanda Persona_1
amministrativa del 6/3/2023, unitamente agli accessori di legge medio tempore
maturati;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna l' a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1
complessivi € 4000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, ordinandone la distrazione in favore del difensore antistatario;
◊ pone in capo all' le spese della CTU, come liquidate con separato decreto CP_1
di pagamento.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato il 26/2/2024 la ricorrente - premesso di aver presentato, il
6/3/2023, domanda all' per ottenere il riconoscimento del diritto alla CP_1
pensione di reversibilità, quale figlia inabile, del padre defunto Persona_1
già titolare della pensione n. 14013053 cat. VO, e che l' aveva
[...] CP_1
respinto la domanda non riconoscendole alcuna inabilità alla data della morte del familiare (27/1/2023) – conveniva in giudizio l'istituto previdenziale per ottenere,
nelle forme di cui all'art. 445 bis c.p.c., l'accertamento della sussistenza delle condizioni medico-legali legittimanti la pretesa avanzata e, per l'effetto, il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità e la condanna dell' a CP_1
versarle il corrispettivo dei ratei maturati e maturandi dal mese successivo al decesso del padre unitamente ai relativi accessori.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'inammissibilità della domanda CP_1
avanzata nelle forme di cui all'art. 445 bis c.p.c. e la sua infondatezza anche nel merito e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 9/5/2024 il Tribunale rilevava che la pensione di reversibilità
prevista dall'art. 13 del R.D.L. n. 636/39 esulava dalle prestazioni previdenziali indicate dall'art. 445 bis, 1° comma, c.p.c. e che il ricorso conteneva tuttavia tutti gli elementi in fatto ed in diritto necessari per introdurre una domanda di corrispondente contenuto ai sensi dell'art 442 c.p.c.; riqualificata nei termini
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro suddetti la domanda proposta il Tribunale disponeva la prosecuzione del giudizio con l'accertamento del requisito sanitario sotteso alla prestazione pensionistica.
La causa, dopo il deposito della consulenza tecnica d'ufficio affidata al dott.
[...]
viene decisa all'odierna udienza. Per_2
◊
Il ricorso è fondato.
In primo luogo deve ritenersi provata, sulla scorta dei concordanti indizi emergenti dalla produzione allegata al ricorso (cfr. in particolare lo stato di famiglia storico attestante la convivenza della ricorrente col padre alla data della morte, il CUD 2023 attestante il diritto del padre di fruire delle detrazioni previste per la figlia a carico, la pronuncia giudiziale che ne ha accertato Parte_1
l'invalidità civile parziale e la lieve condizione di disabilità), il primo dei due requisiti richiesti dall'art. 13 del R.D.L. n. 636/39 per ottenere il diritto alla pensione di reversibilità, ovvero l'essere “a carico del genitore al momento del
decesso di questi”.
Per quanto riguarda, poi, il requisito di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 818/1957, il nominato C.T.U. ha persuasivamente concluso la sua relazione affermando che il quadro morboso presentato dalla ricorrente è costituito da un insieme di affezioni che, nella loro complessità, contribuivano a determinarne l'inabilità lavorativa alla data del decesso del genitore (v. relazione in atti).
Alla stregua del giudizio del Consulente - che va condiviso in quanto sorretto da logiche e congrue motivazioni scientifiche e frutto degli evidenziati accertamenti medico-legali eseguiti - può quindi affermarsi che la ricorrente ha diritto alla prestazione richiesta e l' va perciò condannato a corrispondergliene i relativi CP_1
ratei maturati e maturandi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro alla data di presentazione della domanda in via amministrativa (6/3/2023),
unitamente agli accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, disponendone la distrazione a favore dell'Avv.ta G.M.I. Marazzotta dichiaratasene anticipataria,
avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM 147/2022 nelle cause previdenziali di valore indeterminabile.
Rimangono definitivamente a carico dell' anche le spese della consulenza CP_1
tecnica, come liquidate con separato decreto di pagamento.
◊
Così deciso in Palermo, il 12/02/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro