Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della Dr.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 04.04.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato nella causa iscritta al n. 8430/2024 R.G.L. promossa
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Toscanella n.34, C.F. rappresentato e difeso, C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Raffaele Ciccarelli, e dall'avv. Alessandro Di Genova, presso il loro studio in Pozzuoli (NA) alla via Dicearchia n. 1 ed elettivamente domiciliato come in atti;
Ricorrente
E
(C.F ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti CP_1
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato l' 08.04.2024 il sig. conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi a questo Giudice del lavoro l' convenuto esponendo CP_1 che con raccomandata del 13 ottobre 2023, l' gli comunicava che “per il CP_1 periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011, aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. IOCOM n. 37011130 per un importo complessivo di euro 4.963,79 per i seguenti motivi: Sono state riscosse quote d'integrazione
Ciò premesso chiedeva: reclamata in restituzione di € 4.963,79, per decorso del termine prescrizionale decennale e comunque ex art. 13 L. 412/91, con condanna dell' in persona CP_1 del legale rapp.te p.t., alla restituzione delle somme trattenute nelle more;
condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori per fattone anticipo.>>
L' , costituitosi con memoria del 26.09.2024, si opponeva alla domanda CP_1 sostenendone la infondatezza, la nullità del ricorso giudiziario per violazione dell'art. 414 c.p.c. nn. 2-3-4-5. In particolare, l' deduceva che il ricorso CP_1 medesimo risultava generico e privo di riferimenti ad elementi di fatto e di diritto.
E ancora, sempre in via preliminare, eccepiva l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda e del relativo ricorso giudiziario per mancato esperimento dell'iter amministrativo ovvero per sua tardiva proposizione.
Parte convenuta evidenziava che in base all'art 13 legge n.412/1991 comma 2, l' procedeva annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Se però l'indebita erogazione era da collegare a situazioni che dovevano essere comunicate dall'interessato, decorreva dalla data di comunicazione dell'interessato. In questo caso la dichiarazione del reddito anno 2011 era stata comunicata dall'interessato in data 28.11.2013. Ne conseguiva che, per le anzidette ragioni, l'indebito non era prescritto e, pertanto, nessun decorso del termine prescrizionale risultava essere maturato considerati gli atti interruttivi depositati.
Pertanto, concludeva chiedendo presente ricorso art. 414 nn. 2-3-4-5, nonché l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dello stesso per le ragioni esposte;
In subordine e nel merito respingere il ricorso avversario e delle relative domande giudiziarie proposte in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte con vittoria di spese e competenze di giudizio. In via istruttoria : Ci si oppone alla richiesta di mezzi istruttori richiesti in quanto inammissibili ed infondati. Nell'ipotesi di ammissione di prova testi di controparte si chiede ammissione prova contraria con gli stessi testi e sui medesimi capitoli di prova che in tale sede si intendono integralmente riportati e trascritti preceduti dalla locuzione “vero che”. Si chiede, ove necessario, disporsi interrogatorio libero del Responsabile ufficio indebiti e/o
[...]
e/o di altro Funzionario in sua sostituzione in servizio presso CP_2 codesto Ufficio a chiarimenti sui fatti per cui è causa nonché sulla documentazione prodotta agli atti. Ove necessario si chiede ammissione di Ctu contabile si chiede sin d'ora di essere autorizzati alla nomina di consulente di parte sino alla data di inizio delle operazioni peritali. In ogni caso ci si oppone ai mezzi istruttori richiesti da controparte in quanto inammissibili ed infondati.>> Lette le note a trattazione scritta, la causa viene decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente. Il ricorso va accolto in omaggio alla ragione più liquida fondata sul principio dell' irripetibilità dei trattamenti pensionistici.
La fattispecie in esame va inquadrata nell'alveo dei cd. indebiti previdenziali pensionistici, assoggettati in quanto tali ad una disciplina speciale, che prevede un regime parzialmente derogatorio rispetto alle regole che sottendono la materia civilistica dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cc. Tralasciando la scansione storico-temporale che ha riguardato la materia dell'indebito previdenziale nella fase antecedente al 1° gennaio 2001, per il periodo di cui si controverte trovando dunque applicazione le disposizioni di cui all'art. 13 legge 412/91. Tale disposizione normativa ha inciso sulla portata ermeneutica dell'art. 52 della legge 88/89 secondo cui “….le pensioni a carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. L'art. 13 della legge 412/91 precisa a tale riguardo che “…le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Si evince dunque che, anche nel caso in cui non sia possibile la sanatoria, ad esempio quando il beneficiario della pensione ometta o ritardi la trasmissione della propria dichiarazione dei redditi ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, la ripetizione da parte dell' è sempre possibile, a condizione che la Controparte_3 stessa intervenga entro l'anno successivo a quello in cui l'Ente ha conoscenza certa del dato reddituale, da cui procedere alla rideterminazione della pensione. Ed invero, il termine di un anno previsto dalla legge viene assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l'Istituto ha avuto conoscenza successivamente al provvedimento di liquidazione. Insomma, se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' eve notificare, entro l'anno successivo a CP_1 quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine annuale, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili (Cassazione sentenza n. 18551 del 2017). La materia relativa all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, è stata più volte modificata da legislatore. E' però sempre rimasto in vigore, nonostante i mutamenti delle modalità di comunicazioni reddituali, l'obbligo dell di procedere annualmente alla verifica e CP_1 di provvedere al recupero, entro l'anno successivo, di quanto pagato in eccedenza. A fronte della comunicazione fatta dal pensionato si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell per accertare se effettivamente l'eccedenza si sia verificata CP_1 ed in quale misura, perché solo all'esito di queste operazioni il recupero è consentito e reso possibile. L'obbligo di effettuare la procedura di verifica scatta solo in presenza di dati reddituali certi, con riferimento al periodo temporale preso in esame. A tal fine, occorre precisare che sul punto è intervenuta anche la novella legislativa il D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 (cd. decreto semplificazioni) che ha attenuato la rigida previsione del limite annuale mediante la disciplina dell'art. 16 che ha introdotto nell'art. 13 della 412/1991 il comma 2 bis che prevede: “Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta dei Presidente dell motivata da obiettive CP_1 ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria. il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica“. La ripetibilità è possibile, quindi, per determinate fattispecie entro l'arco temporale di due anni dal momento in cui l'Ente è stato edotto delle condizioni di reddito del beneficiario della prestazione previdenziale. Nel caso di specie dalla comunicazione dell' si evince che l'indebito è scaturito CP_1 dalla verifica dei redditi dell'anno 2011 così come comunicati dal ricorrente nella dichiarazione Irpef PF, presentata il 28.11. 2013 ( cfr docc in atti). L' ha prodotto la lettera di ricalcolo del trattamento pensionistico del maggio 2014 CP_1 recapitata all' interessato a mezzo raccomandata il 24.5.2014. Pertanto alcuna prescrizione si è maturata all' atto in cui venne comunicata la comunicazione di indebito impugnata. Tuttavia i ratei pensionistici in eccedenza non potevano più essere richiesti in restituzione atteso che il provvedimento di ricalcolo dell' cui ha fatto seguito CP_1 quello di recupero d'indebito, in data 13.10.2023, non è stato adottato nel termine annuale di legge e pertanto risulta illegittimo, posto che la regolare presentazione della dichiarazione dei redditi prodotti dal pensionato nell'anno 2013 è dato idoneo e sufficiente per escludere che ricorra un'ipotesi di dolo. Solo per completezza motivazionale va infine rilevato che per poter verificare in definitiva se vi sia o meno la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta è utile fare riferimento – nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità ( Cass. 13223/2020) - all'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che, dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in CP_1 via telematica. Il ricorso pertanto va accolto. Le spese seguono la soccombenza dell e si liquidano come da dispositivo. CP_1 Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibile l'importo di € 4.963,79 richiesto in restituzione dall' sulla pensione cat. IOCOM n. 37011130, per il periodo dal CP_1
1°.
1.2011 al 31.12.2011;
2) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi CP_1
€ 2.697,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Si comunichi. Napoli, 4.4.2025.
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Clara Ruggiero