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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 09/09/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO (artt. 146 d.P.R. 115/2002 59 d.P.R.131/1986)
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI VARESE
Sezione Seconda Civile
(Procedure di crisi e di insolvenza) in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Dario Giuseppe Papa Presidente dott. Ida Carnevale Giudice dott. Giulia Tagliapietra Giudice relatore nel procedimento
R.G. N. 115/2024 - Procedimento unitario CCII ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso in data 13.12.2024, la Liquidazione Giudiziale ha chiesto, ex Parte_1 art. 256 comma 4 -5 CCII, l'accertamento dell'esistenza di una società di fatto ed estensione della liquidazione giudiziale nei confronti di Sig. non in proprio ma quale titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale nonché nei confronti di quest'ultima. CP_1
La curatela ha rappresentato, in ricorso, l'esistenza di una società di fatto fra Parte_1 in persona del suo amministratore unico sig. e quest'ultimo quale titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale, ritenendo che tra le stesse, in realtà, non possa esserci alcuna separazione, se a livello meramente formale, con evidenti conseguenze sul piano delle responsabilità tali da determinare l'apertura di una liquidazione giudiziale non solo della s.r.l. (già dichiarata in liquidazione giudiziale) ma anche del sig. nella sua qualità di titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale.
Nello specifico, la curatela riferisce come, a seguito di alcuni approfondimenti svolti in seno alla procedura, sono emerse le seguenti circostanze:
a) presso la sede sociale, non c'erano beni appartenenti alla Procedura - ad eccezione dei servizi igienici e pochi estintori più che vetusti - ma solo un gran numero di natanti, di proprietà per lo più di persone fisiche clienti del “Cantiere”, oltre a mezzi e pontili di proprietà, asseritamente, della ditta individuale ad un tempo socio unico della srl in LG, amministratore unico CP_1 della stessa, e titolare della medesima (doc.3);
b) la società sottoposta alla procedura della liquidazione giudiziale non disponeva di dipendenti e/o collaboratori, al di fuori dell'amministratore unico e legale rappresentante, sig. il CP_1 quale però, da ulteriori indagini e approfondimenti, è risultato essere, anche titolare della omonima ditta individuale la quale, per contro, risulta avere personale in forza (doc. 6); CP_1
c) analizzando le istanze dei legittimi proprietari di restituzione dei natanti che il Curatore ha verificato come in almeno 30 casi documentati gli avventori del Cantiere Nautico hanno corrisposto somme alla Ditta Individuale per fatture di “posteggio”, che era la stessa locuzione utilizzata dalla
Srl in LG per fatturare detti servizi ai “propri” clienti (doc.7);
d) a fronte di un ingente debito maturato da parte della nei confronti Parte_1 dell'Autorità di CI del Lago Maggiore, Comabbio, Monate e Varese - come risultante dalla domanda di ammissione allo Stato Passivo in data 02.10.2024, da cui risulta un debito di €
597.670,29 ammesso al privilegio e di € 3.344,70 ammesso al (doc.4 – stato passivo) Parte_2 quale corrispettivo per l'utilizzo dell'area in concessione demaniale posta sul Lago Maggiore dal
2015 al 2018 oltre indennità di occupazione sine titulo per gli anni dal 2019 al 2023 e con riserva per eventuali ulteriori somme - i ricavi della relativi agli ultimi quattro Parte_1 esercizi fossero di appena poche migliaia di euro e addirittura, per il periodo dal 2008 al 2015, i ricavi fossero stati pari a zero (doc.5);
e) fra il 2012 ed il 2021, la ditta individuale risulta avere pagato, per conto di CP_1 oggi in Liquidazione Giudiziale all'Autorità di CI del Lago Maggiore, Parte_1
Comabbio, Monate e Varese diversi canoni dovuti a titolo di corrispettivo per la predetta concessione dell'utilizzo dell'area demaniale dove hanno sede sia la ditta individuale che la srl oggi liquidazione giudiziale (docc. 8 – 9).
Atteso, poi, che l'attività della società in Liquidazione Giudiziale ricalca e/o comunque viene svolta esclusivamente per il tramite dei servizi resi dalla ditta individuale, del socio unico e legale rappresentante, ed è svolta presso la medesima sede (doc.12 ), la curatela sostiene che vi è ragione di ritenere che le due attività (quella svolta dalla ditta individuale e quella svolta dalla s.r.l. Pt_1 oggi in Liquidazione Giudiziale) costituiscano in realtà un'unica articolata attività
[...] estrinsecazione di un progetto economico univoco.
In data 24.1.2025 si costituiva in giudizio la (P.IVA Controparte_2
) in persona del titolare , chiedendo il rigetto della domanda di P.IVA_1 CP_1 estensione della liquidazione giudiziale proposta nei suoi confronti. Preliminarmente, va dato atto che sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del
2015, la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro principale degli interessi della ditta individuale è situato in Italia e, precisamente, la sede legale è in Angera
(VA), via Bruschera n.99 e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa.
Sempre in via preliminare, va dato atto della ammissibilità del ricorso proposto, trovando applicazione l'art. 256, comma 5, CCII.
Per il tramite di tale disposizione il legislatore, ai commi 4 e 5, sancisce, l'applicabilità della regola sulla liquidazione giudiziale (un tempo fallimento) in estensione anche nei confronti di soci occulti di società regolare (IV comma) o della società occulta/di fatto di cui si accerti essere socio l'imprenditore (individuale/collettivo) nei cui confronti è già stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
Sotto altro profilo osserva il Tribunale come a ben vedere possa ritenersi ammissibile la partecipazione di una società di capitali ad una società di persone, quale è per definizione quella di fatto, non essendo esigibile in tale ipotesi il rispetto dell'art. 2361 secondo comma c.c., dettato per le società per azioni, né la preventiva decisione autorizzativa dei soci ex art. 2479 comma 2 n. 5
c.c., quantomeno nelle ipotesi (quale è quella di specie) in cui l'assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale (Cass., n. 1095/2016).
Tanto premesso, appaiono configurabili gli elementi costitutivi della “supersocietà” di fatto, alla luce degli elementi indiziari che si vengono a richiamare.
In tal senso depone in primo luogo l'identità della denominazione sociale dell'impresa individuale e della società a responsabilità limitata (entrambe, come detto, riferibili al e, sotto altro CP_1 profilo, la coincidenza degli oggetti sociali delle due imprese.
Dal raffronto fra le due visure camerali, risulta che la costituzione della è avvenuta in data Pt_1
26.02.1992, successiva alla costituzione della ditta individuale, avvenuta appena qualche anno prima il 10.06.1985 (cfr. docc. 6 e 12).
L'attività della società in liquidazione giudiziale risulta esser svolta esclusivamente per il tramite dei servizi resi dalla ditta individuale, del socio unico e legale rappresentante, ed è svolta presso la medesima sede (doc.12), il che costituisce chiaro indice della volontà di manifestare all'esterno la comune operatività tra i due soggetti e, per questa via, la costituzione tra di essi di una società di fatto.
In assenza di contrarie deduzioni svolte dal resistente, il fatto che il abbia deciso di fissare CP_1 la sede della società a responsabilità limitata proprio dove era stabilita l'omonima impresa individuale assume la descritta valenza indiziaria dell'esistenza tra i due soggetti (o comunque dell'apparenza) di una società di fatto. Pa Inoltre, sul punto, va osservato come la risultava priva di dotazioni (tranne i servizi igienici)
(doc. 2), ad eccezione di un gran numero di natanti, di proprietà per lo più di persone fisiche clienti del Cantiere, oltre a mezzi e pontili di proprietà, asseritamente, della ditta individuale, così come richiesti dal medesimo (doc.10). CP_1
Tali dati risultano confermati anche dai sopralluoghi effettuati dalla Guardia di Finanza (doc. 20).
Nonché la società sottoposta alla procedura della liquidazione giudiziale non disponeva di dipendenti e/o collaboratori, al di fuori dell'amministratore unico e legale rappresentante, sig.
[...]
titolare della omonima ditta individuale la quale, per contro, risulta avere CP_1 CP_1 personale in forza.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che lo svolgimento dell'attività economica in comune tra le due imprese (societaria ed individuale) e dunque l'affectio societatis tra i due soggetti sia, altresì, dimostrata anche dai seguenti ulteriori elementi indiziari: Pa
- identità di fatture emesse sia dalla Ditta Individuale che dalla che appaiono assolutamente coincidenti nella forma e nel codice descrizione utilizzato (doc.7; doc. 17 ove la mail di riferimento è sempre ) nonché esistenza di fatturazione di Email_1 prestazioni reciproche fra le due (doc.11);
- richieste pervenute via pec al Curatore aventi ad oggetto la restituzione di numerosi beni/attrezzature di proprietà della ditta individuale, (doc.10), che confermano la confusione tra le due società anche innanzi ai terzi utenti clienti (doc. 13), i quali trattando sempre direttamente con il sig. non hanno mai avuto modo di approfondire se lo CP_1 stesso agisse quale titolare dell'omonima ditta individuale o amministratore di
[...]
(sul punto, doc. 18); Parte_1
- documentazione contabile depositata in atti dalla resistente da cui emerge l'esiguità dei redditi lordi di contributi e tasse, ricompresi fra i € 2.833,00 nel 2018 ed € 20.650 nel 2015
e, pertanto, l'indiretta dipendenza economica dalla srl in liquidazione giudiziale;
Quanto al debito nei confronti dell'autorità di bacino, va ribadita la rilevanza della richiesta di riunione delle due concessioni formulata dal sig. (doc. 16) ma anche con il fatto che CP_1 dopo la richiesta di unificazione delle due concessioni formulata da parte del sig. , CP_1
l'Autorità di CI si sia sempre limitata a richiedere i canoni/indennizzi di occupazione solo alla srl (doc. 20), mentre nulla è stato chiesto alla ditta individuale che risulta, come anzidetto, essere l'unica a possedere beni strumentali all'attività portuale e di alaggio.
Altro dato significativo, sul punto, va tratto dalle scritture contabili depositate dalla resistente, ove, come riferito dalla curatela, “negli anni in cui svengono contabilizzati dalla Ditta Individuale i pagamenti a favore dell'Autorità di CI (precisamente: 2016 per € 14.000; 2019 per € 32.763; 2020 per € 25.000; 2021 per € 25.000; 2020 per € 10.000), quest'ultima non risulta avere mai chiesto alla Ditta Individuale in pagamento di alcunché a tale titolo alla Ditta Individuale”.
Le contrarie deduzioni svolte dal resistente non consentono di diversamente opinare, per le due concessioni, la n. 206/2004 emessa a favore di e la n. 205/2004 emessa a Parte_1 favore di ditta Individuale, non risulta allegato l'atto disciplinare ex art. 22, comma CP_1
2, Regolamento regionale Lombardia 27 ottobre 2015, n. 9, che regola, per l'appunto, sotto il profilo privatistico, il rapporto concessorio.
Inoltre, risulta in questa sede irrilevante ogni accertamento sulla effettiva demanialità dei beni, rilevando, invero, solo il mero accertamento della commistione fra le due attività.
I menzionati elementi di giudizio, gravi, precisi e tra loro concordanti, costituiscono ad avviso del
Tribunale manifestazioni esteriori, sintomatiche e concludenti dello svolgimento di un'attività in Pa comune da parte della ora in liquidazione e dell'impresa individuale e dunque dell'esistenza di una (super)società di fatto tra tali soggetti o quantomeno dell'apparenza di un simile soggetto di fronte ai terzi.
Tanto premesso, osserva il Collegio come lo stato di insolvenza di tale società di fatto discenda da un lato dall'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della s.r.l. (Cass. n. 204/2024) e dall'altro dalla mancata allegazione, da parte della resistente dell'esistenza di beni liquidabili idonei a consentire l'integrale soddisfacimento dei creditori della società di fatto (tra i quali sono sicuramente compresi quelli della s.r.l., la cui decozione è stata positivamente accertata). Pa Non rileva, invero, il fatto che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della sia sub iudice innanzi alla Corte di Cassazione, considerato che la sentenza, pur essendo provvisoriamente esecutiva, non viene automaticamente sospesa dalla presentazione di un reclamo.
Il superamento delle soglie di fallibilità è infine in re ipsa nell'intervenuta declaratoria di fallimento della alla quale è sotteso l'accertamento del superamento dei limiti dimensionali posti dal Pt_1
CCII.
All'apertura della liquidazione giudiziale di fatto consegue poi ex lege quello del titolare della ditta individuale.
La nomina del Giudice delegato e del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata come previsto dall'art. 257 CCI con riferimento agli organi già nominati per la procedura pendente.
In ragione della complessità e peculiarità della fattispecie, va disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
Ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione, visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, 256 CCI, DICHIARA
l'esistenza di una società di fatto fra in persona del suo amministratore unico Parte_1 sig. e ditta individuale e per l'effetto l'estensione ex art. 256, CP_1 CP_1 comma 5, CCII della Liquidazione Giudiziale n. 19/2024 – disposta a carico di Parte_1
– nei confronti della ditta individuale (C.F. - P.IVA
[...] CP_1 C.F._1
), con sede legale in 21021 Angera (VA), via Bruschera n.99 in persona dell'omonimo P.IVA_1 titolare
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Valentina Leggio;
NOMINA curatore dott. , professionista iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII, con Persona_1 invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al curatore:
- di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni, nonché di procedere agli ulteriori adempimenti di cui all'art. 193 CCII
- di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, ai sensi dell'art. 195 CCII, disponendo che il Curatore rediga l'inventario (negativo) anche nel caso in cui si avveda in sede di primo accesso e di apposizione dei sigilli che non vi sono beni (né mobili, né immobili, né crediti); ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il
3.12.2025 alle ore 11:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Spese compensate.
Così deciso in Varese, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 16.7.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Dott. Dario Giuseppe Papa
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI VARESE
Sezione Seconda Civile
(Procedure di crisi e di insolvenza) in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Dario Giuseppe Papa Presidente dott. Ida Carnevale Giudice dott. Giulia Tagliapietra Giudice relatore nel procedimento
R.G. N. 115/2024 - Procedimento unitario CCII ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso in data 13.12.2024, la Liquidazione Giudiziale ha chiesto, ex Parte_1 art. 256 comma 4 -5 CCII, l'accertamento dell'esistenza di una società di fatto ed estensione della liquidazione giudiziale nei confronti di Sig. non in proprio ma quale titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale nonché nei confronti di quest'ultima. CP_1
La curatela ha rappresentato, in ricorso, l'esistenza di una società di fatto fra Parte_1 in persona del suo amministratore unico sig. e quest'ultimo quale titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale, ritenendo che tra le stesse, in realtà, non possa esserci alcuna separazione, se a livello meramente formale, con evidenti conseguenze sul piano delle responsabilità tali da determinare l'apertura di una liquidazione giudiziale non solo della s.r.l. (già dichiarata in liquidazione giudiziale) ma anche del sig. nella sua qualità di titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale.
Nello specifico, la curatela riferisce come, a seguito di alcuni approfondimenti svolti in seno alla procedura, sono emerse le seguenti circostanze:
a) presso la sede sociale, non c'erano beni appartenenti alla Procedura - ad eccezione dei servizi igienici e pochi estintori più che vetusti - ma solo un gran numero di natanti, di proprietà per lo più di persone fisiche clienti del “Cantiere”, oltre a mezzi e pontili di proprietà, asseritamente, della ditta individuale ad un tempo socio unico della srl in LG, amministratore unico CP_1 della stessa, e titolare della medesima (doc.3);
b) la società sottoposta alla procedura della liquidazione giudiziale non disponeva di dipendenti e/o collaboratori, al di fuori dell'amministratore unico e legale rappresentante, sig. il CP_1 quale però, da ulteriori indagini e approfondimenti, è risultato essere, anche titolare della omonima ditta individuale la quale, per contro, risulta avere personale in forza (doc. 6); CP_1
c) analizzando le istanze dei legittimi proprietari di restituzione dei natanti che il Curatore ha verificato come in almeno 30 casi documentati gli avventori del Cantiere Nautico hanno corrisposto somme alla Ditta Individuale per fatture di “posteggio”, che era la stessa locuzione utilizzata dalla
Srl in LG per fatturare detti servizi ai “propri” clienti (doc.7);
d) a fronte di un ingente debito maturato da parte della nei confronti Parte_1 dell'Autorità di CI del Lago Maggiore, Comabbio, Monate e Varese - come risultante dalla domanda di ammissione allo Stato Passivo in data 02.10.2024, da cui risulta un debito di €
597.670,29 ammesso al privilegio e di € 3.344,70 ammesso al (doc.4 – stato passivo) Parte_2 quale corrispettivo per l'utilizzo dell'area in concessione demaniale posta sul Lago Maggiore dal
2015 al 2018 oltre indennità di occupazione sine titulo per gli anni dal 2019 al 2023 e con riserva per eventuali ulteriori somme - i ricavi della relativi agli ultimi quattro Parte_1 esercizi fossero di appena poche migliaia di euro e addirittura, per il periodo dal 2008 al 2015, i ricavi fossero stati pari a zero (doc.5);
e) fra il 2012 ed il 2021, la ditta individuale risulta avere pagato, per conto di CP_1 oggi in Liquidazione Giudiziale all'Autorità di CI del Lago Maggiore, Parte_1
Comabbio, Monate e Varese diversi canoni dovuti a titolo di corrispettivo per la predetta concessione dell'utilizzo dell'area demaniale dove hanno sede sia la ditta individuale che la srl oggi liquidazione giudiziale (docc. 8 – 9).
Atteso, poi, che l'attività della società in Liquidazione Giudiziale ricalca e/o comunque viene svolta esclusivamente per il tramite dei servizi resi dalla ditta individuale, del socio unico e legale rappresentante, ed è svolta presso la medesima sede (doc.12 ), la curatela sostiene che vi è ragione di ritenere che le due attività (quella svolta dalla ditta individuale e quella svolta dalla s.r.l. Pt_1 oggi in Liquidazione Giudiziale) costituiscano in realtà un'unica articolata attività
[...] estrinsecazione di un progetto economico univoco.
In data 24.1.2025 si costituiva in giudizio la (P.IVA Controparte_2
) in persona del titolare , chiedendo il rigetto della domanda di P.IVA_1 CP_1 estensione della liquidazione giudiziale proposta nei suoi confronti. Preliminarmente, va dato atto che sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del
2015, la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro principale degli interessi della ditta individuale è situato in Italia e, precisamente, la sede legale è in Angera
(VA), via Bruschera n.99 e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa.
Sempre in via preliminare, va dato atto della ammissibilità del ricorso proposto, trovando applicazione l'art. 256, comma 5, CCII.
Per il tramite di tale disposizione il legislatore, ai commi 4 e 5, sancisce, l'applicabilità della regola sulla liquidazione giudiziale (un tempo fallimento) in estensione anche nei confronti di soci occulti di società regolare (IV comma) o della società occulta/di fatto di cui si accerti essere socio l'imprenditore (individuale/collettivo) nei cui confronti è già stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
Sotto altro profilo osserva il Tribunale come a ben vedere possa ritenersi ammissibile la partecipazione di una società di capitali ad una società di persone, quale è per definizione quella di fatto, non essendo esigibile in tale ipotesi il rispetto dell'art. 2361 secondo comma c.c., dettato per le società per azioni, né la preventiva decisione autorizzativa dei soci ex art. 2479 comma 2 n. 5
c.c., quantomeno nelle ipotesi (quale è quella di specie) in cui l'assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale (Cass., n. 1095/2016).
Tanto premesso, appaiono configurabili gli elementi costitutivi della “supersocietà” di fatto, alla luce degli elementi indiziari che si vengono a richiamare.
In tal senso depone in primo luogo l'identità della denominazione sociale dell'impresa individuale e della società a responsabilità limitata (entrambe, come detto, riferibili al e, sotto altro CP_1 profilo, la coincidenza degli oggetti sociali delle due imprese.
Dal raffronto fra le due visure camerali, risulta che la costituzione della è avvenuta in data Pt_1
26.02.1992, successiva alla costituzione della ditta individuale, avvenuta appena qualche anno prima il 10.06.1985 (cfr. docc. 6 e 12).
L'attività della società in liquidazione giudiziale risulta esser svolta esclusivamente per il tramite dei servizi resi dalla ditta individuale, del socio unico e legale rappresentante, ed è svolta presso la medesima sede (doc.12), il che costituisce chiaro indice della volontà di manifestare all'esterno la comune operatività tra i due soggetti e, per questa via, la costituzione tra di essi di una società di fatto.
In assenza di contrarie deduzioni svolte dal resistente, il fatto che il abbia deciso di fissare CP_1 la sede della società a responsabilità limitata proprio dove era stabilita l'omonima impresa individuale assume la descritta valenza indiziaria dell'esistenza tra i due soggetti (o comunque dell'apparenza) di una società di fatto. Pa Inoltre, sul punto, va osservato come la risultava priva di dotazioni (tranne i servizi igienici)
(doc. 2), ad eccezione di un gran numero di natanti, di proprietà per lo più di persone fisiche clienti del Cantiere, oltre a mezzi e pontili di proprietà, asseritamente, della ditta individuale, così come richiesti dal medesimo (doc.10). CP_1
Tali dati risultano confermati anche dai sopralluoghi effettuati dalla Guardia di Finanza (doc. 20).
Nonché la società sottoposta alla procedura della liquidazione giudiziale non disponeva di dipendenti e/o collaboratori, al di fuori dell'amministratore unico e legale rappresentante, sig.
[...]
titolare della omonima ditta individuale la quale, per contro, risulta avere CP_1 CP_1 personale in forza.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che lo svolgimento dell'attività economica in comune tra le due imprese (societaria ed individuale) e dunque l'affectio societatis tra i due soggetti sia, altresì, dimostrata anche dai seguenti ulteriori elementi indiziari: Pa
- identità di fatture emesse sia dalla Ditta Individuale che dalla che appaiono assolutamente coincidenti nella forma e nel codice descrizione utilizzato (doc.7; doc. 17 ove la mail di riferimento è sempre ) nonché esistenza di fatturazione di Email_1 prestazioni reciproche fra le due (doc.11);
- richieste pervenute via pec al Curatore aventi ad oggetto la restituzione di numerosi beni/attrezzature di proprietà della ditta individuale, (doc.10), che confermano la confusione tra le due società anche innanzi ai terzi utenti clienti (doc. 13), i quali trattando sempre direttamente con il sig. non hanno mai avuto modo di approfondire se lo CP_1 stesso agisse quale titolare dell'omonima ditta individuale o amministratore di
[...]
(sul punto, doc. 18); Parte_1
- documentazione contabile depositata in atti dalla resistente da cui emerge l'esiguità dei redditi lordi di contributi e tasse, ricompresi fra i € 2.833,00 nel 2018 ed € 20.650 nel 2015
e, pertanto, l'indiretta dipendenza economica dalla srl in liquidazione giudiziale;
Quanto al debito nei confronti dell'autorità di bacino, va ribadita la rilevanza della richiesta di riunione delle due concessioni formulata dal sig. (doc. 16) ma anche con il fatto che CP_1 dopo la richiesta di unificazione delle due concessioni formulata da parte del sig. , CP_1
l'Autorità di CI si sia sempre limitata a richiedere i canoni/indennizzi di occupazione solo alla srl (doc. 20), mentre nulla è stato chiesto alla ditta individuale che risulta, come anzidetto, essere l'unica a possedere beni strumentali all'attività portuale e di alaggio.
Altro dato significativo, sul punto, va tratto dalle scritture contabili depositate dalla resistente, ove, come riferito dalla curatela, “negli anni in cui svengono contabilizzati dalla Ditta Individuale i pagamenti a favore dell'Autorità di CI (precisamente: 2016 per € 14.000; 2019 per € 32.763; 2020 per € 25.000; 2021 per € 25.000; 2020 per € 10.000), quest'ultima non risulta avere mai chiesto alla Ditta Individuale in pagamento di alcunché a tale titolo alla Ditta Individuale”.
Le contrarie deduzioni svolte dal resistente non consentono di diversamente opinare, per le due concessioni, la n. 206/2004 emessa a favore di e la n. 205/2004 emessa a Parte_1 favore di ditta Individuale, non risulta allegato l'atto disciplinare ex art. 22, comma CP_1
2, Regolamento regionale Lombardia 27 ottobre 2015, n. 9, che regola, per l'appunto, sotto il profilo privatistico, il rapporto concessorio.
Inoltre, risulta in questa sede irrilevante ogni accertamento sulla effettiva demanialità dei beni, rilevando, invero, solo il mero accertamento della commistione fra le due attività.
I menzionati elementi di giudizio, gravi, precisi e tra loro concordanti, costituiscono ad avviso del
Tribunale manifestazioni esteriori, sintomatiche e concludenti dello svolgimento di un'attività in Pa comune da parte della ora in liquidazione e dell'impresa individuale e dunque dell'esistenza di una (super)società di fatto tra tali soggetti o quantomeno dell'apparenza di un simile soggetto di fronte ai terzi.
Tanto premesso, osserva il Collegio come lo stato di insolvenza di tale società di fatto discenda da un lato dall'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della s.r.l. (Cass. n. 204/2024) e dall'altro dalla mancata allegazione, da parte della resistente dell'esistenza di beni liquidabili idonei a consentire l'integrale soddisfacimento dei creditori della società di fatto (tra i quali sono sicuramente compresi quelli della s.r.l., la cui decozione è stata positivamente accertata). Pa Non rileva, invero, il fatto che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della sia sub iudice innanzi alla Corte di Cassazione, considerato che la sentenza, pur essendo provvisoriamente esecutiva, non viene automaticamente sospesa dalla presentazione di un reclamo.
Il superamento delle soglie di fallibilità è infine in re ipsa nell'intervenuta declaratoria di fallimento della alla quale è sotteso l'accertamento del superamento dei limiti dimensionali posti dal Pt_1
CCII.
All'apertura della liquidazione giudiziale di fatto consegue poi ex lege quello del titolare della ditta individuale.
La nomina del Giudice delegato e del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata come previsto dall'art. 257 CCI con riferimento agli organi già nominati per la procedura pendente.
In ragione della complessità e peculiarità della fattispecie, va disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
Ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione, visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, 256 CCI, DICHIARA
l'esistenza di una società di fatto fra in persona del suo amministratore unico Parte_1 sig. e ditta individuale e per l'effetto l'estensione ex art. 256, CP_1 CP_1 comma 5, CCII della Liquidazione Giudiziale n. 19/2024 – disposta a carico di Parte_1
– nei confronti della ditta individuale (C.F. - P.IVA
[...] CP_1 C.F._1
), con sede legale in 21021 Angera (VA), via Bruschera n.99 in persona dell'omonimo P.IVA_1 titolare
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Valentina Leggio;
NOMINA curatore dott. , professionista iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII, con Persona_1 invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al curatore:
- di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni, nonché di procedere agli ulteriori adempimenti di cui all'art. 193 CCII
- di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, ai sensi dell'art. 195 CCII, disponendo che il Curatore rediga l'inventario (negativo) anche nel caso in cui si avveda in sede di primo accesso e di apposizione dei sigilli che non vi sono beni (né mobili, né immobili, né crediti); ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il
3.12.2025 alle ore 11:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Spese compensate.
Così deciso in Varese, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 16.7.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Dott. Dario Giuseppe Papa