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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4.3.2025
nelle cause civili RIUNITE di II Grado iscritte ai n. R.G. 481/2023 e 482/2023 tra
Parte_1 A LE e avv. SANTORO FABIO)
Parte appellante contro
CP_1 ATORE, avv. DAVERIO FABRIZIO, avv. ULISANO MARIA CONCETTA)
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso le sentenze n. 7174/2022 e n. 7177/2022 emesse dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro entrambe in data 15.9.2022.
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza del Tribunale di Roma n. 7174/2022 R.G. (oggetto dell'appello rubricato al n. 481/2023 R.G.) si rigettava la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 CP_2
(già ) volta al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal CP_3
13.7.2011 nella forma del telelavoro, con inquadramento nell'ambito dei Quadri di primo livello CCNL ABI del 31/03/2015 e con condanna della resistente al pagamento di tutte le retribuzioni successive al 28/02/2019
e delle differenze retributive dal 13/07/2011 al 28/02/2019 pari ad euro 109.500,51 oltre a quanto dovuto per ferie non godute, ex festività e indennità di mancato preavviso.
Interponeva gravame il lavoratore, cui resisteva la società appellata.
Con appello rubricato al n. 482/2023 R.G. l'odierno appellante impugnava anche la sentenza del Tribunale di Roma n. 7177/2022 R.G., con la quale era respinto il ricorso dello stesso volto a sentir dichiarare Pt_1 illegittimo il (presunto) licenziamento del 28.2.2019 (in quanto mai formalizzato con atto scritto), tale dovendosi ritenere la disattivazione, da parte della dell'utenza di collegamento del dal CP_2 Pt_1 sistema gestionale EPC. Anche in questo caso la si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. CP_2
Con ordinanza in data odierna, pronunciata nel giudizio tra le stesse parti rubricato al n. 482/23 R.G., il
Collegio ha riunito detto procedimento al presente ai sensi dell'art. 274 c.p.c., sussistendo ragioni di connessione per identità soggettiva ed evidente connessione oggettiva.
Le cause, così riunite, sono state trattate con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e decise come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
°°°°°°°
Appare logicamente prioritaria la trattazione del gravame interposto avverso la sentenza n. 7174/2022 R.G., riguardante l'accertamento della natura del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
L'appello si articola in unico complesso motivo con il quale il lamenta la erroneità della impugnata Pt_1 sentenza per:
1. genericità della motivazione
2. errata interpretazione della documentazione prodotta
3. errato inquadramento giuridico della fattispecie
4. ammissibilità e rilevanza della prova orale, immotivatamente negata.
Secondo l'appellante il giudice aveva erroneamente rilevato in sentenza come non fossero emersi “gli indici rivelatori che consentono effettivamente di considerare il ricorrente all'interno di una realtà aziendale organizzata e di ritenerlo legato alla società da un rapporto di lavoro subordinato e che le numerose mail prodotte non abbiano in alcun modo dimostrato l'asservimento del ad un potere gerarchico della Pt_1 società. Dal tenore delle comunicazioni non emerge l'esercizio di un controllo di una richiesta di rispetto di determinate condizioni lavorative quanto piuttosto un invito a rispettare le tempistiche nell'ottica di un'organizzazione collettiva e condivisa del lavoro “.
Il giudice non aveva dato, invero, alcuna spiegazione su quali avrebbero dovuto essere le prove idonee a dimostrare l'esistenza di siffatto rapporto di lavoro subordinato, e non aveva considerato che la subordinazione è in questo caso attenuata, trattandosi di rapporto che prevede una certa autonomia nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, che infatti veniva svolto nella forma del telelavoro.
L'appellante esamina poi, esemplificativamente, alcune mail dalle quali emergerebbe un vero e proprio asservimento del al potere gerarchico della società, l'esercizio di un controllo e la richiesta di rispetto Pt_1 di determinate condizioni lavorative, ponendo in evidenza le missive con le quali si indicano termini stringenti di lavorazione delle pratiche e si rammenta l'urgenza dell'inoltro di file, comunicazioni che secondo l'appellante si risolverebbero in veri e propri ordini di servizio imperativi, costanti nel tempo e probanti il rapporto di subordinazione, emessi nell'esercizio del potere di direzione dei vari Coordinatori succedutisi nel tempo, a cui il doveva fare continuamente riferimento nell'espletamento del proprio Pt_1 incarico, ed essendo altresì tenuto a recarsi frequentemente presso la sede operativa della società per confrontarsi direttamente con essi Coordinatori oltre a partecipare a riunioni di Team ove venivano discusse anche problematiche organizzative, dovendo giustificare eventuali assenze da tali riunioni.
Infine, il giudice non aveva considerato che le indicazioni erano espreSAmente previste sia per i gestori esterni quali il cosiddetti (AES), sia per i gestori interni definiti GI o a riprova Pt_1 Controparte_4 che le attività da espletare erano le medesime.
Doveva dunque essere ammeSA la prova per testi in quanto rilevante, nonché ammissibile poiché articolata in capitoli specifici.
Ritiene la Corte che le censure siano nel complesso infondate.
Riguardo all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro inter partes, è sufficiente richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ad avviso della quale l'elemento indispensabile che connota il lavoro subordinato - distinguendolo da quello autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore subordinato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, mentre hanno carattere sussidiario, e funzione meramente indiziaria, altri elementi del rapporto, quali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il rispetto dell'orario, la continuità della prestazione, l'assenza di rischio, la forma della retribuzione, ecc. (v., ex multis, Cass., sez. lav., 21/7/2017, n. 18018; Cass., sez. lav., 27/2/2007, n. 4500).
Ne consegue che oggetto specifico dell'indagine deve essere l'accertamento della c.d. eterodirezione delle modalità, anche di tempo e luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di presenza e di frequenza con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze e della correlativa sottoposizione del prestatore d'opera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro.
Al lume dei suddetti principi, richiamati anche dal Tribunale, si ritiene sia stato correttamente escluso che il rapporto di lavoro intercorso tra l'odierno appellante e la potesse essere qualificato come CP_2 rapporto di lavoro di natura subordinata, atteso che le risultanze del primo giudizio - anche a voler considerare la corrispondenza MAIL di cui sopra - non hanno fornito elementi utili a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro di tale natura.
Va premesso che le pretese del ricorrente traggono origine da un incarico professionale sottoscritto il 13.7.2011 con la cui era subentrata la avente Controparte_5 Controparte_2 ad oggetto la gestione di incasso dei crediti della banca, compresa anche la verifica dell'attività di gestione di altri professionisti, protrattosi di anno in anno sino al 28.2.2019 allorquando l'incarico non veniva rinnovato.
Ebbene, la lettura delle mail prodotte dal ricorrente in primo grado, pretesamente esplicative del vincolo di subordinazione, non evidenzia alcun elemento indicativo in tal senso, al di là della copiosità della documentazione allegata.
Nello specifico, trattasi di mail intercorse tra il ed i Coordinatori Pt_1 Testimone_1 Per_1
e peraltro distribuite nell'arco di un rapporto di ben 8 anni , nelle quali i
[...] Persona_2
Coordinatori si limitano a fornire indicazioni sul lavoro di recupero, finalizzate al migliore coordinamento della prestazione del con quella degli altri AES e con il resto del Team della banca adibito all'incasso, Pt_1 come è facile desumere dal tenore delle espressioni usate, riducibili ad inviti (ovvero esortazioni, consigli, auspici), che mal si conciliano con l'essenza della direttiva propria di un rapporto gerarchico, posto che dal mancato accoglimento dei predetti inviti non derivava alcuna conseguenza di carattere disciplinare, non essendovene evidenza in atti (e in realtà nemmeno a livello allegatorio).
Dalla lettura delle mail, anche la comunicazione delle scadenze imminenti per la consegna delle lavorazioni non risulta mai seguita dalla prospettazione (men che meno dall'adozione) di iniziative di carattere disciplinare in caso di inadempimento, né è indicativa del preSAnte controllo che l'appellante vuole attribuirle, atteso il carattere essenzialmente “motivazionale” delle urgenze prospettate (v. soprattutto le mail di e la loro funzionalità al migliore efficientamento delle prestazioni nell'ottica del Tes_1 coordinamento delle attività di tutti gli AES e di queste con le attività degli Asset Manager interni.
Alcuna altra evidenza del potere conformativo della prestazione: le indicazioni fornite dai coordinatori miravano o ad istruire i collaboratori sulle procedure di inserimento dei dati a sistema, secondo criteri che ne garantivano la convergenza nel sistema stesso e dunque la sua funzionalità (come la compilazione di format predeterminati), ovvero all'allineamento delle strategie, più volte rinvenendosi nelle mail prodotte il riferimento ad obiettivi comuni o all'ottimizzazione contabile degli incassi del Team, ma mai ad istruzioni connotate da un'ingerenza sul contenuto delle prestazioni, ossia sulle scelte relative alla gestione della singola pratica, ad esempio se definibile con richiesta di indennizzo ovvero di incasso a seconda del grado di rischiosità del recupero, oppure se meritevole di proposta transattiva o di azione giudiziale, scelte affidate nel merito al solo collaboratore senza interferenze sul contenuto dell'analisi (v. varie mail in cui il Tes_1 spiega come inoltrare le richieste a sistema e, in genere, tutte le mail in cui spiega i criteri con i quali caricare le posizioni sul sistema EPC in dotazione agli AES).
Certamente i paSAggi propri dell'attività di recupero, anche in corso di gestione della relativa pratica, dovevano essere pur documentati presso l'apposito sistema gestionale e quindi posti a conoscenza della banca titolare del credito, ma solo in tale limitato senso devono intendersi le mail che apparentemente implicano un relazionarsi dell'operatore con la società, e che in realtà non esprime alcun potere gerarchico di quest'ultima.
Non è del resto puntualmente contestato che solo gli Asset Manager (interni) avevano rapporti diretti con la Cont mandante, mentre gli si rapportavano solo ai coordinatori, ed avevano accesso solo al sistema gestionale loro dedicato (EPC), non anche al portale istituzionale della banca e ai relativi supporti, né ai fascicoli originali dei crediti loro affidati in gestione.
È in tale contesto che devono dunque essere lette le mail richiamate dall'appellante contenenti le richieste di aggiornamento sullo stato delle pratiche, l'esortazione ad evadere le stesse secondo tempistiche anche stringenti, a comunicare le previsioni di incasso.
Ed ancora, le assenze non dovevano essere giustificate: emblematica la mail del 20.3.2017 in cui il Pt_1 comunica al coordinatore di non poter eseguire una prestazione per motivi di salute, e questi si Tes_1 limita a raccomandargli di “curarsi”.
Alcuna evidenza del potere organizzativo: nella mail del 29.2.2016 la coordinatrice “prega” gli Per_1Cont di dare conferma della loro “disponibilità” per una riunione di aggiornamenti operativi il 3.2.2016 (poi spostata al 4 marzo) e, preso atto che non tutti erano disponibili, riprogramma l'incontro per il giorno successivo ottenendo questa volta la conferma da tutti.
Nella mail del 5.5.2016 la steSA propone un incontro per “tirare le somme del quadrimestre Per_1 appena concluso” previa conferma di disponibilità degli AES, finendo per concordare un giorno diverso da quello inizialmente da ella indicato. Stesso meccanismo per la riunione in cui concordare le ferie (mail Cont 20.6.2016). Ancora, nell'ottica del solo coordinamento, la “invita” gli ad installare Skype Per_1 Business per le successive riunioni (mail del 15.9.2016).
Alcuna allegazione sull'obbligo di osservare un orario di lavoro predeterminato (che ricorre anche nel telelavoro, che può essere svolto sia da lavoratori autonomi che dipendenti).
La sussistenza di indizi sintomatici di un rapporto di subordinazione non poteva trarsi neanche dalle prove orali, vertenti su circostanze non in grado di riempire di significato le generiche espressioni utilizzate nei capitoli, riguardanti:
-“le direttive ed il controllo diretto dell'Istituto di credito ed in particolare dei coordinatori Dr. Per_2
della Dr.SA , del Dr. (cap.1);
[...] Persona_1 Testimone_1
-il fatto che le direttive fossero quotidiane e specifiche e riguardassero l'attività da svolgere su singole pratiche affidate, le priorità di lavorazione nonché i tempi di esecuzione (cap. 2);
-che anche le attività “ spot" al di fuori delle attività previste nel contratto dovevano essere eseguite in tempi prefiSAti (cap. 3);
-che le attività eseguite dal ricorrente erano le medesime svolte dai c.d. "gestori interni" (cap.4);
-che il ricorrente si relazionava con i coordinatori (cap. 5);
-che il ricorrente era “sottoposto al potere direttivo e di controllo del personale di .., che lo Parte_2 richiamava in caso di mancata esecuzione di specifiche lavorazioni affidategli” (cap. 6);
-che svolgeva anche attività di coordinamento tra le società di recupero crediti ed i legali fiduciari, definita "rete esterna", e i coordinatori (cap.7);
-che doveva “giustificare l'eventuale assenza da riunioni di team” (cap.8);
-che “partecipava anche a conference call che si tenevano con cadenza settimanale tra coordinatore e gestori esterni del team, durante le quali venivano impartite precise indicazioni sulle modalità di lavorazione delle pratiche” (cap.9); il tutto senza indicare di quali direttive si trattasse, in cosa si sostanziasse il controllo, quale mancata esecuzione delle lavorazioni si sia verificata, quali assenze dovevano essere giustificate e a chi, quali fossero le precise indicazioni sulle modalità esecutive della prestazione;
in che modo il relazionarsi con
i coordinatori implicava soggezione del ricorrente al loro potere gerarchico;
e senza contestare in modo specifico quanto dedotto dalla banca circa la differente, complessiva, organizzazione del lavoro dei gestori interni.
Resta da sottolineare che il telelavoro, svolto da colui che esegue la prestazione fuori dai locali aziendali avvalendosi di software collegati direttamente con l'unità centrale posta in sede, quindi implicante un'autonomia riguardo al luogo di svolgimento della prestazione, può configurarsi sia come rapporto di lavoro autonomo che come rapporto di lavoro subordinato, dovendo pur sempre accertarsi, in tale ultimo caso, la sussistenza degli indici della eterodirezione (qui esclusa), posto che il telelavoro non modifica giuridicamente il rapporto di lavoro stesso.
I motivi di gravame avverso la pronuncia che accerta la natura autonoma del contratto inter partes non possono quindi trovare accoglimento.
PaSAndo ora al gravame sul licenziamento, il giudice di primo grado ne ha rigettato l'impugnativa su un duplice rilievo: da una parte non ravvisando, incidenter tantum, significativi indizi di un rapporto di subordinazione, dall'altra evidenziando in ogni caso che, ove anche ritenuta la natura subordinata del rapporto, lo stesso era ceSAto allo spirare del termine pattiziamente convenuto, poiché “non neceSAriamente la riqualificazione di un rapporto di lavoro autonomo in lavoro subordinato determina la riqualificazione della causa di ceSAzione di detto rapporto come licenziamento”.
Inoltre, ha chiosato il Giudice, “il ricorrente non adotta alcuna argomentazione difensiva sulla illegittimità del termine ma semplicemente lo supera concentrando la sua difesa sulla dimostrazione della natura subordinata del rapporto in esame e sull'assunto che il rapporto subordinato ex art. 2094 c.c., in assenza di una clausola appositiva del termine secondo i crismi dettati dagli art. 19 e ss del D. Lgs. 81/2015, deve essere qualificato nella sua forma dominante, vale a dire a tempo indeterminato”.
Il lavoratore articola l'appello su due motivi:
1- Sostiene che è errato il predetto ragionamento, poiché l'unico modo per verificare la correttezza dell'apposizione del termine è quello di indagare sulla effettiva natura del rapporto, il quale per il solo effetto della riqualificazione deve considerarsi a tempo indeterminato;
d'altro canto i contratti di prestazione di servizi ex art. 2222 c.c. sono sempre a tempo determinato, per cui - a seguire il ragionamento del giudice - sarebbe sempre precluso ad un lavoratore concretamente subordinato il ricorso alla tutela sanzionatoria contro i licenziamenti illegittimi ogniqualvolta il datore di lavoro stipuli fraudolentemente contratti di lavoro autonomo.
2- Censura la pronuncia sulla esclusione della natura subordinata del rapporto.
Ritiene questo Collegio in via dirimente (ed assorbente di ogni altra questione) che il positivo accertamento, in questa sede, della natura autonoma del rapporto di lavoro inter partes non consente di ravvisare alcuna ipotesi di licenziamento.
Sicchè, in difetto di ogni (ulteriore, subordinata) doglianza sulla legittimità del termine apposto al contratto di conferimento dell'incarico, difetto già rilevato dal primo giudice (“il ricorrente non adotta alcuna argomentazione difensiva sulla illegittimità del termine”) con pronuncia non attinta da gravame, l'appello sull'impugnativa del licenziamento non può essere accolto.
Sulla base di quanto fin qui esposto, l'appello va complessivamente respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi con rifermento allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile (come dichiarato in ricorso dalla steSA parte appellante).
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta gli appelli riuniti n. 481/2023 e 482/2023 R.G.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 5.000,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 04.03.2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste