Versione
13 ottobre 2000
13 ottobre 2000
>
Versione
15 marzo 2025
15 marzo 2025
Articolo 272
Attivita' delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo 1. L'Anci e l'Upi possono essere individuate quali soggetti idonei a realizzare programmi dei Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e successive modificazioni, nonche' ai relativi regolamenti di esecuzione. A tal fine il competente ufficio del Ministero degli affari esteri e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati.
2. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0.80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarieta' internazionale.
Attivita' delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo 1. L'Anci e l'Upi possono essere individuate quali soggetti idonei a realizzare programmi dei Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e successive modificazioni, nonche' ai relativi regolamenti di esecuzione. A tal fine il competente ufficio del Ministero degli affari esteri e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati.
2. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0.80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarieta' internazionale.
Commentari • 2
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 7.256441
[…] n. 420; d.P.R. 18 agosto 2000, n. 273, artt. 244-272 d.lgs. 267/2000) ha delineato una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente, a tutela della gestione corrente che sarebbe pregiudicata se in essa confluissero debiti sostanzialmente imputabili alle precedenti gestioni amministrative (che sono state a tal punto fallimentari da determinare il dissesto dell'ente), in modo da garantire, per il futuro, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 9
- 1. TAR Napoli, sez. V, sentenza 25/01/2023, n. 540Provvedimento: […] Nell'interpretare gli artt. 244-272 D.lgs. 267-2000, l'Adunanza Plenaria ha rimarcato come la disciplina normativa sul dissesto si fondi sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale, e può produrre gli effetti previsti, anche con riguardo alle intraprese procedure esecutive, soltanto con riguardo alle poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell'ente, benché il relativo accertamento (giurisdizionale o amministrativo) sia successivo.Leggi di più...
- art. 45 c.p.a.·
- composizione negoziata della crisi d'imprese·
- art. 114 c.p.a.·
- art. 243-bis TUEL·
- art. 73 c.p.a.·
- art. 14 c.p.a.·
- spese di lite·
- art. 244-272 D.lgs. 267-2000·
- esecuzione delle sentenze·
- ottemperanza al giudicato·
- art. 87 c.p.a.·
- sospensione delle azioni esecutive·
- nomina del commissario ad acta·
- dissesto degli enti locali·
- onere della prova dell'adempimento