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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/11/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 964/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 27.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui la parte attrice ha discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 964 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA AVV. (CF: ) in qualità di Parte_1 C.F._1 amministratore di sostegno di (CF: Controparte_1
C.F._2 attrice-intimante E
(CF: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
AN ZO. convenuto-intimato
OGGETTO: Intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo).
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
1. L'Avv. , in qualità di amministratore di sostegno del sig. Parte_1
intimava al sig. lo sfratto per morosità dall'unità Controparte_1 Controparte_2 immobiliare di proprietà dell'amministrato sita in Cassano allo Ionio, Via Guerrazzi n. 9, piano 2, identificato in catasto con il foglio 17 particella 474, sub 4, cat. A/4
1/4 concessa all'intimata in locazione ad uso abitativo per la durata di anni 4 con contratto del 19.5.2022. Deduceva che il canone mensile era stato pattuito in € 200,00 da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese. Eccepiva che il conduttore non aveva versato i canoni a far data dall'1.6.2022 maturando una morosità di € 6.200,00.
1.1. Si costituiva il sig. opponendosi alla convalida dello sfratto. Controparte_2
Eccepiva che con la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità, avvenuta in data
12.3.2025, non erano stati comunicati i nuovi termini per la nuova udienza fissata dal giudice per il 3.4.2015 ma solamente l'atto riportante la precedente data di udienza del
13.2.2025. Rappresentava di versare da qualche anno in gravi difficoltà economiche, di non avere un lavoro stabile né un altro immobile dove abitare e di essere disponibile a sanare la morosità.
1.2. Dopo un rinvio per bonario componimento non andato a buon fine, con ordinanza del 15.5.2025 il Tribunale ordinava il rilascio dell'immobile ex art. 665 c.p.c. e disponeva il mutamento del rito.
2. L'Avv. ha depositato memoria integrativa nella quale ha Parte_1 rappresentato che l'immobile non è stato ancora rilasciato.
2.1. L'intimato non ha depositato memorie integrative.
*****************************
3. Secondo la giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre sul debitore grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Nel caso in disamina è pacifica l'esistenza del contratto di locazione ad uso abitativo intercorso tra i sig.ri e . Controparte_1 Controparte_2
Tanto è documentalmente dimostrato, essendo agli atti la relativa scheda contrattuale prodotta dalla parte intimante che documenta idoneamente il titolo e la scadenza dell'obbligazione il cui inadempimento è stato lamentato nell'intimazione.
2/4 Si ritiene poi comprovato il definitivo mancato pagamento dei canoni locatizi indicati dalla parte intimante non avendo la conduttrice, onerata della prova, fornito dimostrazione di aver corrisposto le relative mensilità. Come rilevato nell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 15.5.2025 merita di essere disattesa l'eccezione con la quale è stata eccepita la violazione del diritto del contraddittorio in quanto “nella notifica di intimazione di sfratto per morosità, avvenuta in data 12/03/2025, non ha comunicato i nuovi termini per la nuova udienza fissata per il 03/04/2025 per come disposto dal Giudice Istruttore, ma solamente l'atto precedente per l'udienza del 13/02/2025”. Invero l'intimato è comunque comparso per il tramite del proprio difensore all'udienza del 3.4.2025 sicché non ha subito alcuna compromissione al proprio diritto di difesa. L'inadempimento del conduttore può considerarsi grave, dunque tale da determinare l'accoglimento della domanda di risoluzione articolata dalla parte intimante considerato che già alla data dell'intimazione il conduttore si era reso moroso per il mancato pagamento di n. 31 canoni di locazione. Sotto questo profilo occorre porre in evidenza che “In tema di locazione di immobili urbani, adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore, senza effettuare alcuna contestazione sul quantum, abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento, non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi degli art. 5 e 55 l. 27 luglio 1978 n. 392” (Cassazione civile sez. III, 18/11/2010, n.23257). Come noto, l'art. 5 della Legge n. 392 del 27.7.1978 sancisce che “Salvo quanto previsto dall'articolo 55 (norma volta a disciplinare l'eventuale sanatoria in sede giudiziale della morosità, n.d.r.), il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile”. La richiesta di emissione del decreto ingiuntivo in relazione ai canoni scaduti e da scadere proposta con l'atto di intimazione si converte, all'esito del mutamento del rito, in un'ordinaria domanda di pagamento. Dunque il sig. va condannato al pagamento dei canoni scaduti e non Controparte_2 corrisposti nell'ammontare di € 8.400,00 (mensilità da giugno 2022 a novembre 2025) il tutto oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, nonché al pagamento dei canoni a scadere sino alla data dell'effettivo rilascio del bene. Alla luce delle motivazioni suesposte va altresì confermata la condanna al rilascio dell'immobile contenuta nell'ordinanza del 15.5.2025.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio, con riduzione dei valori medi data la non elevata complessità della causa. Stante l'ammissione del sig. al beneficio del patrocinio a spese dello Controparte_2
Stato, la parte soccombente deve essere condannata alla refusione delle spese in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 dpr. n. 115/2002, tenuto conto che “in tema di patrocinio
3/4 a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22017; Cassazione civile sez. VI, 03/05/2019, n.11590; Cassazione civile sez. II, 08/01/2020, n.136; Cassazione civile sez. II, 03/01/2020, n.19; Cassazione civile sez. II, 19/01/2021, n.777; Cassazione civile sez. VI, 19/02/2021, n.4590).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
DICHIARA risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 19.5.2022 avente ad oggetto l'immobile sito in Cassano allo Ionio, Via Guerrazzi n. 9 (in Catasto al foglio 17, particella 474, sub 4, cat. A/4);
CONFERMA la condanna al rilascio dell'immobile da parte di già contenuta Controparte_2 nell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 15.5.2025;
CO
al pagamento in favore di , della complessiva Controparte_2 Controparte_1 somma di € 8.400,00 per canoni scaduti e non pagati e al pagamento di quelli a scadere sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile (€ 200,00 mensili), oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo effettivo;
CO
al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario ex art. 133 del Controparte_2
D.P.R. n. 115/2002, che si liquidano in complessivi € 2.718,50 di cui € € 118,50 per esborsi prenotati a debito, oltre accessori come per legge.
Castrovillari, 27/11/2025. Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
4/4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 27.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui la parte attrice ha discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 964 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA AVV. (CF: ) in qualità di Parte_1 C.F._1 amministratore di sostegno di (CF: Controparte_1
C.F._2 attrice-intimante E
(CF: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
AN ZO. convenuto-intimato
OGGETTO: Intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo).
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
1. L'Avv. , in qualità di amministratore di sostegno del sig. Parte_1
intimava al sig. lo sfratto per morosità dall'unità Controparte_1 Controparte_2 immobiliare di proprietà dell'amministrato sita in Cassano allo Ionio, Via Guerrazzi n. 9, piano 2, identificato in catasto con il foglio 17 particella 474, sub 4, cat. A/4
1/4 concessa all'intimata in locazione ad uso abitativo per la durata di anni 4 con contratto del 19.5.2022. Deduceva che il canone mensile era stato pattuito in € 200,00 da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese. Eccepiva che il conduttore non aveva versato i canoni a far data dall'1.6.2022 maturando una morosità di € 6.200,00.
1.1. Si costituiva il sig. opponendosi alla convalida dello sfratto. Controparte_2
Eccepiva che con la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità, avvenuta in data
12.3.2025, non erano stati comunicati i nuovi termini per la nuova udienza fissata dal giudice per il 3.4.2015 ma solamente l'atto riportante la precedente data di udienza del
13.2.2025. Rappresentava di versare da qualche anno in gravi difficoltà economiche, di non avere un lavoro stabile né un altro immobile dove abitare e di essere disponibile a sanare la morosità.
1.2. Dopo un rinvio per bonario componimento non andato a buon fine, con ordinanza del 15.5.2025 il Tribunale ordinava il rilascio dell'immobile ex art. 665 c.p.c. e disponeva il mutamento del rito.
2. L'Avv. ha depositato memoria integrativa nella quale ha Parte_1 rappresentato che l'immobile non è stato ancora rilasciato.
2.1. L'intimato non ha depositato memorie integrative.
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3. Secondo la giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre sul debitore grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Nel caso in disamina è pacifica l'esistenza del contratto di locazione ad uso abitativo intercorso tra i sig.ri e . Controparte_1 Controparte_2
Tanto è documentalmente dimostrato, essendo agli atti la relativa scheda contrattuale prodotta dalla parte intimante che documenta idoneamente il titolo e la scadenza dell'obbligazione il cui inadempimento è stato lamentato nell'intimazione.
2/4 Si ritiene poi comprovato il definitivo mancato pagamento dei canoni locatizi indicati dalla parte intimante non avendo la conduttrice, onerata della prova, fornito dimostrazione di aver corrisposto le relative mensilità. Come rilevato nell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 15.5.2025 merita di essere disattesa l'eccezione con la quale è stata eccepita la violazione del diritto del contraddittorio in quanto “nella notifica di intimazione di sfratto per morosità, avvenuta in data 12/03/2025, non ha comunicato i nuovi termini per la nuova udienza fissata per il 03/04/2025 per come disposto dal Giudice Istruttore, ma solamente l'atto precedente per l'udienza del 13/02/2025”. Invero l'intimato è comunque comparso per il tramite del proprio difensore all'udienza del 3.4.2025 sicché non ha subito alcuna compromissione al proprio diritto di difesa. L'inadempimento del conduttore può considerarsi grave, dunque tale da determinare l'accoglimento della domanda di risoluzione articolata dalla parte intimante considerato che già alla data dell'intimazione il conduttore si era reso moroso per il mancato pagamento di n. 31 canoni di locazione. Sotto questo profilo occorre porre in evidenza che “In tema di locazione di immobili urbani, adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore, senza effettuare alcuna contestazione sul quantum, abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento, non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi degli art. 5 e 55 l. 27 luglio 1978 n. 392” (Cassazione civile sez. III, 18/11/2010, n.23257). Come noto, l'art. 5 della Legge n. 392 del 27.7.1978 sancisce che “Salvo quanto previsto dall'articolo 55 (norma volta a disciplinare l'eventuale sanatoria in sede giudiziale della morosità, n.d.r.), il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile”. La richiesta di emissione del decreto ingiuntivo in relazione ai canoni scaduti e da scadere proposta con l'atto di intimazione si converte, all'esito del mutamento del rito, in un'ordinaria domanda di pagamento. Dunque il sig. va condannato al pagamento dei canoni scaduti e non Controparte_2 corrisposti nell'ammontare di € 8.400,00 (mensilità da giugno 2022 a novembre 2025) il tutto oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, nonché al pagamento dei canoni a scadere sino alla data dell'effettivo rilascio del bene. Alla luce delle motivazioni suesposte va altresì confermata la condanna al rilascio dell'immobile contenuta nell'ordinanza del 15.5.2025.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio, con riduzione dei valori medi data la non elevata complessità della causa. Stante l'ammissione del sig. al beneficio del patrocinio a spese dello Controparte_2
Stato, la parte soccombente deve essere condannata alla refusione delle spese in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 dpr. n. 115/2002, tenuto conto che “in tema di patrocinio
3/4 a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22017; Cassazione civile sez. VI, 03/05/2019, n.11590; Cassazione civile sez. II, 08/01/2020, n.136; Cassazione civile sez. II, 03/01/2020, n.19; Cassazione civile sez. II, 19/01/2021, n.777; Cassazione civile sez. VI, 19/02/2021, n.4590).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
DICHIARA risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 19.5.2022 avente ad oggetto l'immobile sito in Cassano allo Ionio, Via Guerrazzi n. 9 (in Catasto al foglio 17, particella 474, sub 4, cat. A/4);
CONFERMA la condanna al rilascio dell'immobile da parte di già contenuta Controparte_2 nell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 15.5.2025;
CO
al pagamento in favore di , della complessiva Controparte_2 Controparte_1 somma di € 8.400,00 per canoni scaduti e non pagati e al pagamento di quelli a scadere sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile (€ 200,00 mensili), oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo effettivo;
CO
al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario ex art. 133 del Controparte_2
D.P.R. n. 115/2002, che si liquidano in complessivi € 2.718,50 di cui € € 118,50 per esborsi prenotati a debito, oltre accessori come per legge.
Castrovillari, 27/11/2025. Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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