CASS
Sentenza 6 luglio 2021
Sentenza 6 luglio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2021, n. 25664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25664 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/05/2020 del TRIB. LIBERTA di TERAMO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG FULVIO TRONCONE, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25664 Anno 2021 Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 19/03/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 maggio 2020 il Tribunale del riesame di Teramo ha rigettato l'istanza, proposta da NI AR, di riesame del decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, della somma di denaro, pari a trentamila euro, ricevuta quale corrispettivo della vendita, effettuata il 16 aprile 2018, di un immobile sito in Mosciano Sant'Angelo. Ha, in proposito, rilevato che la AR, sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, divenuta irrevocabile il 10 ottobre 2008, è sottoposta ad indagini preliminari per il reato punito dagli artt. 76, comma 7, e 80 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avendo ella omesso di effettuare le comunicazioni prescritte in caso di variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza del fumus commissi delicti per avere l'indagata serbato il comportamento illecito senza incorrere in una ipotesi di ignoranza inevitabile della legge penale, atteso che non si apprezza alcuno degli indici a tal fine elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità e che le Sezioni Unite hanno stabilito, con la sentenza n.
1.6896 del 31/01/2019, Stangolini, Rv. 275080, che «L'art. 80, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, relativo all'Obbligo per i soggetti già sottoposti a misura di prevenzione personale di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, la cui omissione è sanzionata dall'art. 76, comma 7, d. lgs. cit., si applica anche quando il provvedimento che ha disposto la misura è divenuto definitivo in data anteriore all'introduzione di tale obbligo». Ha disatteso, ulteriormente, la doglianza attinente all'esecuzione del provvedimento cautelare su somme destinate a finalità assistenziale che, lungi dall'investire il momento genetico del vincolo, afferisce alla correttezza della sua esecuzione, da contestare, se del caso, attraverso la promozione di autonomo incidente. 2. NI AR propone, con l'assistenza dell'avv. Renzo Romani, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame avallato l'applicazione della norma incriminatrice nei confronti di soggetto sottoposto a misura di prevenzione con decreto divenuto irrevocabile in un frangente temporale in cui la condotta era ancora priva di rilievo penale ed in relazione a condotta posta in essere prima che il massimo organo nomofilattico risolvesse — per di più dopo la scadenza del termine decennale previsto dalla 2 disposizione della cui violazione si discute — il contrasto ermeneutico formatosi sul punto. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ritenuto la sussistenza del dolo del reato contestato a dispetto della sua estrazione sociale e del fatto che, all'epoca in cui ella avrebbe dovuto effettuare la comunicazione omessa, le Sezioni Unite non si erano ancora pronunziate. Con il terzo ed ultimo motivo, eccepisce violazione di legge sostanziale e processuale rivendicando la possibilità di sottoporre al giudice del riesame la questione concernente l'esclusione dal vincolo di quanto ricevuto a titolo assistenziale. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta del 23 dicembre 2020, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso sono privi di pregio, a differenza del terzo, che appare, invece, fondato, sì da imporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. La ricorrente lamenta, in primo luogo, di avere posto in essere la condotta della cui illiceità si discute il 24 aprile 2018, ovvero prima che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 16896 del 31 gennaio 2019, chiarissero che l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 80 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — la cui violazione è presidiata da sanzione penale ai sensi dell'art. 76, comma 7, del medesimo testo normativo — si applica anche a coloro i quali siano stati sottoposti a misura di prevenzione personale in epoca antecedente all'entrata in vigore della disposizione. Le Sezioni Unite, nella circostanza, hanno attributo decisiva ed esclusiva rilevanza alla condizione soggettiva, anche se antecedente, della persona sottoposta a misura di prevenzione e precisato che l'omissione risulta punibile se ed in quanto la variazione patrimoniale soggetta a comunicazione sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge del 2010: hanno, pertanto, escluso che di «applicazione retroattiva» possa parlarsi lì dove, pure in presenza di provvedimento di prevenzione per pericolosità semplice divenuto definitivo prima del 7 settembre 2010, la specifica condotta omissiva sia, come nel caso dell'odierna ricorrente, posteriore a tale data. 3 2.1. La AR sostiene, in particolare, che il contrasto interpretativo persistente all'epoca della compravendita dalla quale ella ha ricavato la somma assoggettata a sequestro preventivo e protrattosi per tutto il decennio a far data dalla sottoscrizione del menzionato contratto (in quanto risolto solo dalla citata sentenza n. 16896 del 31 gennaio 2019) e, quindi, la sostanziale incertezza sulla portata e l'estensione dell'obbligo di comunicazione hanno fondato in lei il ragionevole convincimento di non essere tenuta all'adempimento omesso. Il tema è stato convenientemente affrontato dal Tribunale del riesame, che — dopo avere opportunamente chiarito che, avendo l'indagata consapevolmente serbato la condotta in contestazione sulla scorta di una corretta rappresentazione dei presupposti di fatto, l'obiezione attiene, più che al dolo, all'ignoranza della legge penale — ha spiegato (cfr. pagg.
5-7 della motivazione del provvedimento impugnato), in termini con i quali la ricorrente rinunzia a confrontarsi, che non è dato ravvisarsi, nel caso in esame, alcuno dei criteri (soggettivo, oggettivo e misto) all'uopo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Ha subito dopo ricordato, con specifico riferimento al profilo controverso, che le Sezioni Unite, nella decisione richiamata, non hanno mancato di escludere l'imprevedibilità dell'applicazione della norma nel senso più estensivo al cospetto di un contrasto giurisprudenziale, quale quello precedente all'intervento del massimo consesso nomofilattico, in cui «l'esito, seppur controverso, è comunque presente, come avvenuto nel caso in esame, peraltro con un numero di decisioni decisamente contenuto». Tanto, in linea di continuità con l'orientamento, già formatosi presso la giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «L'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale;
al contrario, il dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale, all'astensione dall'azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga tale incertezza, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità» (Sez. 5, n. 2506 del 24/11/2016, dep. 2017, Incardona, Rv. 269074). 2.2. Per quanto attiene, poi, alla decorrenza dell'obbligo di comunicazione, è stato, di recente, ribadito che «In tema di misure di prevenzione, il termine decennale di durata dell'obbligo di comunicare le variazioni patrimoniali eccedenti il limite di legge, oggi previsto dall'art. 80, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, decorre dalla data di definitività del provvedimento applicativo anche nel 4 caso in cui si tratti di misura di prevenzione personale per pericolosità generica .disposta con provvedimento divenuto definitivo in data antecedente il 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136 che ha introdotto detto obbligo per tale categoria di pericolosità sociale» (Sez. 1 , n. 33859 del 28/05/2019, Bardellino, Rv. 277323). Ne discende che non può in alcun modo dubitarsi della tipicità della condotta illecita della ricorrente, consumata prima del consumarsi del decennio a far data dal 10 ottobre 2008, giorno in cui il decreto di applicazione della misura di prevenzione di sorveglianza speciale emesso nei suoi confronti divenne definitivo. 2.3. Non diversa è la valutazione che deve essere riservata al secondo motivo — comunque inammissibile perché incentrato sul vizio di motivazione, non deducibile ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. — con il quale la ricorrente deduce, in modo del tutto generico, che la propria estrazione sociale le avrebbe precluso di comprendere la portata del precetto penale ed assegna precipua rilevanza all'essere la più volte evocata decisione delle Sezioni Unite, che si è detto essere scevra da qualsivoglia connotato di innovatività, intervenuta dopo la scadenza del decennio di vigenza dell'obbligo di comunicazione, circostanza che, rileva il Collegio, non incide in alcun modo sull'apprezzamento della rilevanza penale del fatto. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame abbia rifiutato di prendere cognizione della doglianza relativa alla legittimità dell'esecuzione del sequestro su somme di denaro che sono pervenute nella sua disponibilità, a titolo assistenziale ed in assenza di qualsivoglia rapporto di pertinenzialità, in epoca successiva alla commissione del reato a lei ascritto. Il Tribunale del riesame, al riguardo, ha ritenuto di non potere esaminare la questione dedotta perché attinente alla fase esecutiva del sequestro ed estranea, invece, ai profili genetici della misura cautelare reale, individuati nel fumus commissi delicti e nel periculum in mora, e suggerito un diverso percorso procedimentale che si snoda attraverso la proposizione al pubblico ministero della somme indebitamente sottoposte a vincolo e, in caso di diniego, l'attivazione del rimedio dell'appello cautelare. Il provvedimento impugnato, per questa parte, non convince, perché elude il tema, sotteso alla richiesta difensiva di verificare la legittimità dell'esecuzione del sequestro, che afferisce alla possibilità di assoggettare al vincolo beni — in questo caso, le somme che la AR assume di avere percepito, a titolo assistenziale, per la nascita, nel 2019, del figlio (c.d. «bonus bebé») — per i quali sono previsti, in sede civilistica, limiti alla pignorabilità. 5 Soccorre invero, in proposito, la lezione del massimo consesso nomofilattico, che, consacrando un filone ermeneutico già maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che la verifica della ricorrenza di eventuali limiti., previsti dalle norme del codice di procedura civile, alla pignorabilità di beni sottoposti a cautela penale reale, non attiene — come sostenuto, nella fattispecie, dal Tribunale del riesame — alle modalità esecutive della cautela, bensì alla sua astratta legittimità (Sez. U, n.38679 del 21/07/2016, Culasso, Rv.26759201) e che, in particolare «la catena dei rinvii, dall'art. 318 cod. proc. pen. all'art. 324, fino al comma 9 dell'art. 309, rende evidente come il controllo demandato al tribunale del riesame sia "pieno" e non soffra delimitazioni ma debba tendere alla verifica di legittimità della misura ablativa per tutti i suoi profili, compresi quelli di sostanza e derivazione civilistiche, salvo l'esercizio del potere di devoluzione al giudice civile ai sensi dell'art. 324, comma 8, cod. proc. pen.». Secondo l'orientamento interpretativo avallato dalle Sezioni Unite (ripreso, di recente da Sez. 4, n. 3981 del 21/01/2021, Urso, non massimata sul punto), deve, pertanto, ritenersi viziato tanto per violazione di legge, quanto per carenza assoluta di motivazione, il provvedimento con cui il giudice del riesame cautelare si limiti a sostenere che la questione relativa alla insequestrabilità dei beni riguardi la fase esecutiva del sequestro e non la sua astratta legittimità, essendo ora pacificamente riconosciuta la cognizione del giudice del riesame, ovvero dell'appello cautelare, a provvedere sulle contestazioni concernenti i limiti di pignorabilità dei cespiti sottoposti a sequestro preventivo. Dal deficit motivazionale del provvedimento impugnato su tale questione giuridica, che involge uno dei presupposti della misura reale, ovvero l'assoggettabilità del bene a cautela preventiva in ambito penale, deriva il necessario annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame al fine di un nuovo giudizio, pienamente libero quanto agli esiti, sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo competente ex art. 324 cod. proc. pen.. Così deciso il 19/03/2021.
lette le conclusioni del PG FULVIO TRONCONE, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25664 Anno 2021 Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 19/03/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 maggio 2020 il Tribunale del riesame di Teramo ha rigettato l'istanza, proposta da NI AR, di riesame del decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, della somma di denaro, pari a trentamila euro, ricevuta quale corrispettivo della vendita, effettuata il 16 aprile 2018, di un immobile sito in Mosciano Sant'Angelo. Ha, in proposito, rilevato che la AR, sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, divenuta irrevocabile il 10 ottobre 2008, è sottoposta ad indagini preliminari per il reato punito dagli artt. 76, comma 7, e 80 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avendo ella omesso di effettuare le comunicazioni prescritte in caso di variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza del fumus commissi delicti per avere l'indagata serbato il comportamento illecito senza incorrere in una ipotesi di ignoranza inevitabile della legge penale, atteso che non si apprezza alcuno degli indici a tal fine elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità e che le Sezioni Unite hanno stabilito, con la sentenza n.
1.6896 del 31/01/2019, Stangolini, Rv. 275080, che «L'art. 80, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, relativo all'Obbligo per i soggetti già sottoposti a misura di prevenzione personale di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, la cui omissione è sanzionata dall'art. 76, comma 7, d. lgs. cit., si applica anche quando il provvedimento che ha disposto la misura è divenuto definitivo in data anteriore all'introduzione di tale obbligo». Ha disatteso, ulteriormente, la doglianza attinente all'esecuzione del provvedimento cautelare su somme destinate a finalità assistenziale che, lungi dall'investire il momento genetico del vincolo, afferisce alla correttezza della sua esecuzione, da contestare, se del caso, attraverso la promozione di autonomo incidente. 2. NI AR propone, con l'assistenza dell'avv. Renzo Romani, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame avallato l'applicazione della norma incriminatrice nei confronti di soggetto sottoposto a misura di prevenzione con decreto divenuto irrevocabile in un frangente temporale in cui la condotta era ancora priva di rilievo penale ed in relazione a condotta posta in essere prima che il massimo organo nomofilattico risolvesse — per di più dopo la scadenza del termine decennale previsto dalla 2 disposizione della cui violazione si discute — il contrasto ermeneutico formatosi sul punto. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ritenuto la sussistenza del dolo del reato contestato a dispetto della sua estrazione sociale e del fatto che, all'epoca in cui ella avrebbe dovuto effettuare la comunicazione omessa, le Sezioni Unite non si erano ancora pronunziate. Con il terzo ed ultimo motivo, eccepisce violazione di legge sostanziale e processuale rivendicando la possibilità di sottoporre al giudice del riesame la questione concernente l'esclusione dal vincolo di quanto ricevuto a titolo assistenziale. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta del 23 dicembre 2020, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso sono privi di pregio, a differenza del terzo, che appare, invece, fondato, sì da imporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. La ricorrente lamenta, in primo luogo, di avere posto in essere la condotta della cui illiceità si discute il 24 aprile 2018, ovvero prima che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 16896 del 31 gennaio 2019, chiarissero che l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 80 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — la cui violazione è presidiata da sanzione penale ai sensi dell'art. 76, comma 7, del medesimo testo normativo — si applica anche a coloro i quali siano stati sottoposti a misura di prevenzione personale in epoca antecedente all'entrata in vigore della disposizione. Le Sezioni Unite, nella circostanza, hanno attributo decisiva ed esclusiva rilevanza alla condizione soggettiva, anche se antecedente, della persona sottoposta a misura di prevenzione e precisato che l'omissione risulta punibile se ed in quanto la variazione patrimoniale soggetta a comunicazione sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge del 2010: hanno, pertanto, escluso che di «applicazione retroattiva» possa parlarsi lì dove, pure in presenza di provvedimento di prevenzione per pericolosità semplice divenuto definitivo prima del 7 settembre 2010, la specifica condotta omissiva sia, come nel caso dell'odierna ricorrente, posteriore a tale data. 3 2.1. La AR sostiene, in particolare, che il contrasto interpretativo persistente all'epoca della compravendita dalla quale ella ha ricavato la somma assoggettata a sequestro preventivo e protrattosi per tutto il decennio a far data dalla sottoscrizione del menzionato contratto (in quanto risolto solo dalla citata sentenza n. 16896 del 31 gennaio 2019) e, quindi, la sostanziale incertezza sulla portata e l'estensione dell'obbligo di comunicazione hanno fondato in lei il ragionevole convincimento di non essere tenuta all'adempimento omesso. Il tema è stato convenientemente affrontato dal Tribunale del riesame, che — dopo avere opportunamente chiarito che, avendo l'indagata consapevolmente serbato la condotta in contestazione sulla scorta di una corretta rappresentazione dei presupposti di fatto, l'obiezione attiene, più che al dolo, all'ignoranza della legge penale — ha spiegato (cfr. pagg.
5-7 della motivazione del provvedimento impugnato), in termini con i quali la ricorrente rinunzia a confrontarsi, che non è dato ravvisarsi, nel caso in esame, alcuno dei criteri (soggettivo, oggettivo e misto) all'uopo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Ha subito dopo ricordato, con specifico riferimento al profilo controverso, che le Sezioni Unite, nella decisione richiamata, non hanno mancato di escludere l'imprevedibilità dell'applicazione della norma nel senso più estensivo al cospetto di un contrasto giurisprudenziale, quale quello precedente all'intervento del massimo consesso nomofilattico, in cui «l'esito, seppur controverso, è comunque presente, come avvenuto nel caso in esame, peraltro con un numero di decisioni decisamente contenuto». Tanto, in linea di continuità con l'orientamento, già formatosi presso la giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «L'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale;
al contrario, il dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale, all'astensione dall'azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga tale incertezza, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità» (Sez. 5, n. 2506 del 24/11/2016, dep. 2017, Incardona, Rv. 269074). 2.2. Per quanto attiene, poi, alla decorrenza dell'obbligo di comunicazione, è stato, di recente, ribadito che «In tema di misure di prevenzione, il termine decennale di durata dell'obbligo di comunicare le variazioni patrimoniali eccedenti il limite di legge, oggi previsto dall'art. 80, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, decorre dalla data di definitività del provvedimento applicativo anche nel 4 caso in cui si tratti di misura di prevenzione personale per pericolosità generica .disposta con provvedimento divenuto definitivo in data antecedente il 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136 che ha introdotto detto obbligo per tale categoria di pericolosità sociale» (Sez. 1 , n. 33859 del 28/05/2019, Bardellino, Rv. 277323). Ne discende che non può in alcun modo dubitarsi della tipicità della condotta illecita della ricorrente, consumata prima del consumarsi del decennio a far data dal 10 ottobre 2008, giorno in cui il decreto di applicazione della misura di prevenzione di sorveglianza speciale emesso nei suoi confronti divenne definitivo. 2.3. Non diversa è la valutazione che deve essere riservata al secondo motivo — comunque inammissibile perché incentrato sul vizio di motivazione, non deducibile ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. — con il quale la ricorrente deduce, in modo del tutto generico, che la propria estrazione sociale le avrebbe precluso di comprendere la portata del precetto penale ed assegna precipua rilevanza all'essere la più volte evocata decisione delle Sezioni Unite, che si è detto essere scevra da qualsivoglia connotato di innovatività, intervenuta dopo la scadenza del decennio di vigenza dell'obbligo di comunicazione, circostanza che, rileva il Collegio, non incide in alcun modo sull'apprezzamento della rilevanza penale del fatto. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame abbia rifiutato di prendere cognizione della doglianza relativa alla legittimità dell'esecuzione del sequestro su somme di denaro che sono pervenute nella sua disponibilità, a titolo assistenziale ed in assenza di qualsivoglia rapporto di pertinenzialità, in epoca successiva alla commissione del reato a lei ascritto. Il Tribunale del riesame, al riguardo, ha ritenuto di non potere esaminare la questione dedotta perché attinente alla fase esecutiva del sequestro ed estranea, invece, ai profili genetici della misura cautelare reale, individuati nel fumus commissi delicti e nel periculum in mora, e suggerito un diverso percorso procedimentale che si snoda attraverso la proposizione al pubblico ministero della somme indebitamente sottoposte a vincolo e, in caso di diniego, l'attivazione del rimedio dell'appello cautelare. Il provvedimento impugnato, per questa parte, non convince, perché elude il tema, sotteso alla richiesta difensiva di verificare la legittimità dell'esecuzione del sequestro, che afferisce alla possibilità di assoggettare al vincolo beni — in questo caso, le somme che la AR assume di avere percepito, a titolo assistenziale, per la nascita, nel 2019, del figlio (c.d. «bonus bebé») — per i quali sono previsti, in sede civilistica, limiti alla pignorabilità. 5 Soccorre invero, in proposito, la lezione del massimo consesso nomofilattico, che, consacrando un filone ermeneutico già maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che la verifica della ricorrenza di eventuali limiti., previsti dalle norme del codice di procedura civile, alla pignorabilità di beni sottoposti a cautela penale reale, non attiene — come sostenuto, nella fattispecie, dal Tribunale del riesame — alle modalità esecutive della cautela, bensì alla sua astratta legittimità (Sez. U, n.38679 del 21/07/2016, Culasso, Rv.26759201) e che, in particolare «la catena dei rinvii, dall'art. 318 cod. proc. pen. all'art. 324, fino al comma 9 dell'art. 309, rende evidente come il controllo demandato al tribunale del riesame sia "pieno" e non soffra delimitazioni ma debba tendere alla verifica di legittimità della misura ablativa per tutti i suoi profili, compresi quelli di sostanza e derivazione civilistiche, salvo l'esercizio del potere di devoluzione al giudice civile ai sensi dell'art. 324, comma 8, cod. proc. pen.». Secondo l'orientamento interpretativo avallato dalle Sezioni Unite (ripreso, di recente da Sez. 4, n. 3981 del 21/01/2021, Urso, non massimata sul punto), deve, pertanto, ritenersi viziato tanto per violazione di legge, quanto per carenza assoluta di motivazione, il provvedimento con cui il giudice del riesame cautelare si limiti a sostenere che la questione relativa alla insequestrabilità dei beni riguardi la fase esecutiva del sequestro e non la sua astratta legittimità, essendo ora pacificamente riconosciuta la cognizione del giudice del riesame, ovvero dell'appello cautelare, a provvedere sulle contestazioni concernenti i limiti di pignorabilità dei cespiti sottoposti a sequestro preventivo. Dal deficit motivazionale del provvedimento impugnato su tale questione giuridica, che involge uno dei presupposti della misura reale, ovvero l'assoggettabilità del bene a cautela preventiva in ambito penale, deriva il necessario annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame al fine di un nuovo giudizio, pienamente libero quanto agli esiti, sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo competente ex art. 324 cod. proc. pen.. Così deciso il 19/03/2021.