Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 13/01/2026, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00621/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14799/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14799 del 2022, proposto da
Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Già Mise - Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Garante per la Protezione dei Dati personali, OR KO, non costituiti in giudizio;
Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;
per l'annullamento
- del DECRETO DIRETTORIALE Prot. R 0000541 MISE/80230390587 del 29 Luglio 2022
- della nota MISE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA Divisione III - Servizi e professioni, qualità dei prodotti e dei servizi, professioni non organizzate in ordini e collegi, albi ed elenchi recante la Convocazione per procedura di estrazione a sorte delle associazioni da sottoporre al controllo dell'elenco degli iscritti di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 260 del 2012, secondo la nuova procedura operativa di cui al punto 2 dell'allegato 1 al decreto direttoriale del 29.07.2022, del 15.9.2022;
- del verbale della procedura di estrazione a sorte delle associazioni da sottoporre al controllo dell'elenco unico nazionale degli iscritti di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 260 del 2012, secondo la nuova procedura operativa di cui al punto 2 dell'allegato 1 al decreto direttoriale del 29.07.2022 – R.0000541, del 20 Settembre 2022;
-della nota MISE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA recante Richiesta di trasmissione del file tracciato, contenente i codici identificativi degli iscritti all'elenco unico nazionale al 31 dicembre 2021, per l'attività di controllo di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Regolamento ministeriale, di cui al DM 21 dicembre 2012, n. 260, del 20.09.2022
OVE OCCORRER POSSA
-della nota prot. n. 62945 del 20 dicembre 2021, non pubblicata, recentemente conosciuta con cui l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, comunicava al Ministero dello sviluppo economico l'esito del procedimento in merito alla procedura di controllo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Codacons e di Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la memoria depositata il 24/11/2025 , con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. AN OZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con memoria depositata il 24 novembre 2025, successivamente alla designazione del relatore, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al presente ricorso;
Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto, infine, che le spese di lite possano essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI RI, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
AN OZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OZ | GI RI |
IL SEGRETARIO