Accoglimento
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/09/2025, n. 7509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7509 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07509/2025REG.PROV.COLL.
N. 06966/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6966 del 2022, proposto dai signori NT AS, IO OF AS, NI AS, AN AS, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberta Silvana Bertolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n. 15;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione quarta) n. 00446/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Roberta Silvana Bertolani ed Elena Maria Ferradini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli appellanti chiedono la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento del Comune di Milano del 14 luglio 2014, recante il diniego di condono ex d.l. 269/2003 per mutamento di destinazione d’uso da magazzino a negozio di un locale seminterrato.
2. Il signor AS NT presentava, in data 6 dicembre 2004, un’istanza di condono ai sensi dell’art. 32 d.l. 269/2003 (terzo condono) per un intervento di manutenzione straordinaria, asseritamente realizzato nel 1959, e consistente in un cambio di destinazione d’uso da magazzino a negozio di un locale seminterrato sito nello stabile sito a Milano, via Bramante n. 14.
3. Con provvedimento del 14 luglio 2014 il Comune di Milano negava il condono evidenziando che, non avendo l’istante adeguatamente dimostrato l’anteriorità dell’intervento al 1° settembre 1967, avrebbe dovuto corrispondere, ai fini della sanatoria, l’anticipazione degli oneri concessori per un importo di euro 62.658,56.
4. I signori AS NT, AS IO OF, AS NI e AS AN impugnavano il sopra indicato diniego con ricorso al T.a.r. per la Lombardia deducendo, per un verso, l’esistenza di un negozio (e quindi l’intervenuto cambio di destinazione d’uso) sin dal 1959 e, per altro verso, che il mancato pagamento degli oneri concessori non impedirebbe il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
5. Il T.a.r. per la Lombardia, sezione quarta, con sentenza n. 446 del 23 febbraio 2022 respingeva il ricorso rilevando che: a) ai sensi dell’art. 37 l. 47/1985, richiamato dall’art. 32 d.l. 269/2003, solo la sanatoria delle opere ultimate anteriormente al 1 settembre 1967 è esonerata dal pagamento degli oneri concessori; per le opere successive, invece, tali oneri sono dovuti e – contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente – devono essere anticipati, nella misura stabilita dalla legge, al momento della presentazione della domanda di sanatoria, sotto pena di decadenza; b) l’istante non ha adeguatamente dimostrato il completamento dell’intervento anteriormente al 1° settembre 1967 poiché i documenti presentati dimostrano l’esistenza di un negozio nello stabile di via Bramante n. 14, ma non necessariamente nel locale seminterrato, essendo altresì plausibile che il negozio fosse collocato al piano terra (conformemente con la destinazione d’uso di tale locale), mentre il seminterrato fosse usato solamente come magazzino, perciò senza la permanenza di persone.
6. I ricorrenti hanno interposto appello articolando due motivi di gravame e proponendo, altresì, istanza di correzione di errore materiale della sentenza non essendo stato riportato, nell’epigrafe della medesima, il nominativo del ricorrente AS IO OF.
7. Si è costituito in resistenza il Comune di Milano.
8. In vista dell’udienza di trattazione l’appellante ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento.
9. All’udienza di smaltimento del 17 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è fondato.
11. Con il primo motivo di appello l’appellante deduce “ ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 32 D.L. 269/2003 (conv. con l. 326/2003) e ART. 31 della L. 47/1985 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI PROVA PRESUNTIVA (ARTT. 2727, 2729 C.C. E 64 C.P.A.) VIOLAZIONE DEL REGIME DEL GIUDIZIO PROGNOSTICO – TRAVISATO APPREZZAMENTO DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE IN PRIMO GRADO – ILLOGICITA’ ”. Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato i documenti prodotti dai ricorrenti, in quanto fuorviato dalla presenza di un locale al piano terra accatastato come negozio al dettaglio che è situato in un distinto corpo di fabbrica.
12. Il motivo è fondato.
13. L’appellante ha fornito plurimi elementi atti che attestano, quanto meno sul piano indiziario, l’utilizzo del piano seminterrato per lo svolgimento, quanto meno dal 1959, dell’attività di rivendita all’ingrosso di chincaglieria.
14. Nel giudizio di primo grado ha, infatti, prodotto:
- la visura camerale della ditta AS, avente ad oggetto l’attività di rivendita all’ingrosso di chincaglieria, esercitata, a partire dal 1959, nel fabbricato sito in via Bramante n. 14 (doc. 13);
- la planimetria dell’insegna commerciale della ditta, recante il timbro del Comune di Milano del 2/5 maggio 1960, che ne raffigura la collocazione esattamente all’ingresso del piano seminterrato, situato dopo un cancello e in fondo ad una rampa in discesa (doc. 14). Nessuna insegna risulta, invece, collocata nel locale (più piccolo) adiacente che è dotato di un accesso autonomo, direttamente dal marciapiede;
- l’atto di vendita del 3 marzo 1970 (doc. 17), recante la descrizione della suddivisione interna del
piano seminterrato, con la presenza dei servizi e la disponibilità di un accesso diretto, circostanze che confermano la natura autonoma del locale rispetto al resto del fabbricato.
15. La valenza indiziaria dei documenti sopra indicati risulta corroborata dalle dimensioni del piano seminterrato (di superficie pari a 456 mq) in raffronto a quelle del locale al piano terra (pari a soli 40 mq), a comprova della maggiore attitudine del primo allo svolgimento dell’attività di rivendita all’ingrosso con lo stazionamento delle persone.
16. Per altro verso, il collocamento dei due locali non uno sopra all’altro, come erroneamente ritenuto dal T.a.r., bensì in posizione adiacente, con accessi distinti, porta ragionevolmente ad escludere che l’insegna commerciale possa riferirsi al piccolo locale adiacente che è situato in un corpo di fabbrica esterno ed è munito di accesso autonomo.
17. Gli elementi indiziari sopra indicati, univocamente convergenti in ordine all’effettiva destinazione del seminterrato a negozio, non sono stati efficacemente smentiti dall’amministrazione comunale, la quale non ha prodotto alcun documento di segno contrario, limitandosi a contestarne genericamente l’efficacia probatoria in considerazione della mancata produzione da parte dei ricorrenti di un contratto di locazione, attestante la disponibilità del seminterrato per il periodo antecedente al 1967.
18. Sotto quest’ultimo profilo ci si limita ad osservare che, come eccepito dagli appellanti, la forma scritta per i contratti di locazione non era richiesta ratione temporis , in quanto introdotta solo con l’art. 1, comma 4, l. n. 431/1998.
19. Gli appellanti hanno, in definitiva, assolto all’onere della prova dell’epoca di datazione dell’abuso, fornendo elementi rilevanti e non equivoci che il Comune aveva l’onere di valutare, motivando le ragioni del mancato accoglimento sulla base di elementi di segno contrario che ne smentissero l’attitudine probatoria (Cons Stato, sez. VI n. 9612 del 8 novembre 2023).
20. Il provvedimento impugnato in primo grado deve essere, pertanto, annullato per difetto di istruttoria e di motivazione, non avendo l’amministrazione adeguatamente motivato in ordine a quanto dedotto e dimostrato dagli interessati circa l’effettiva destinazione commerciale del seminterrato in epoca antecedente al 1967.
21. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, l’appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata ed assorbimento del secondo motivo di gravame, relativo alla non obbligatorietà del pagamento degli oneri concessori ai fini della sanatoria, il cui esame non riveste più alcuna utilità per gli appellanti.
22. Deve, invece, essere dichiarata inammissibile l’istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza di primo grado poiché, ai sensi dell’art. 86 c.p.a. , essa deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento.
23. Non rileva, in senso contrario, il richiamo nell’atto di appello all’ordinanza della Cassazione n. 16087 del 9 giugno 2021 poiché, anche in quella sede, la correzione dell’errore materiale era stata disposta dal giudice che aveva emesso la sentenza impugnata e non direttamente dal giudice dell’impugnazione, come sostenuto dagli appellanti dagli appellanti.
24. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata deve essere accolto il ricorso di primo grado e annullato il provvedimento del Comune di Milano del 14 luglio 2014, recante il diniego della domanda di condono del 6 dicembre 2004.
25. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado, annullando il provvedimento del Comune di Milano del 14 luglio 2014, recante il diniego della domanda di condono del 6 dicembre 2004.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO