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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/09/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 342/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice ausiliario di C.d.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 29 aprile 2022 da
elettivamente domiciliata presso l'avv. Thomas Dal Parte_1
Fior che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso Controparte_1
gli avv.ti Enrico Zanardi e Simone Begalli che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellata –
e Corte d'Appello di EN
elettivamente Controparte_2
domiciliato presso gli avv.ti Carlo Costantino De Pompeis e Daniela
Guarino che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 136/22 del Tribunale di Verona
In punto: differenze retributive
Causa trattata all'udienza dell'11 settembre 2025
Conclusioni per parte appellante: “In via preliminare 1) Accertare e dichiarare l'ammissibilità del presente appello. Nel merito 2) In accoglimento dell'appello proposto e ferma la compensazione delle spese tra e l' riformare l'impugnata sentenza nelle Parte_1 CP_2 parti indicate nel presente appello e, per l'effetto, accogliere il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure relativamente alle domande ivi formulate, che hanno da intendersi come di seguito integralmente richiamate e trascritte. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario accessori di legge e rimborso del contributo unificato, di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria…”
Conclusioni per parte appellata:
1. Controparte_1
In via principale: respingersi l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, confermando in toto la sentenza di primo grado e accogliersi le conclusioni già esposte in primo grado che si debbono intendere qui per integralmente riportate;
2. Vittoria di spese, compensi di causa ai procuratori oltre alle spese generali nella misura del 15%, per tutti i gradi di giudizio.
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva. IN VIA ISTRUTTORIA:….”
~ 2 ~ Corte d'Appello di EN
Conclusioni per parte appellata “Voglia l'Ecc. ma Corte CP_2
d'Appello adita, respingere il ricorso in ogni sua parte e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Verona in veste di Giudice Unico del Lavoro n. 136/2022, con condanna dell'appellante alle spese anche del presente grado di giudizio.
- In via subordinata: in caso di accoglimento totale o parziale dell'atto di appello, e di conseguenza della domanda principale negli stessi limiti, condannarsi la soc al pagamento Controparte_1 in favore dell' dei contributi previdenziali, dovuti su tutte le CP_2 somme corrisposte al ricorrente durante e / o a causa del rapporto di lavoro ed illegittimamente non sottoposte a contribuzione previdenziale , ovvero in base all'art1 della l. 389/89 se inferiori ai minimali di legge, nonché su tutte le ulteriori somme che saranno accertate come dovute in favore del ricorrente a titolo retributivo, oltre alle sanzioni civili maturate maturande sino al saldo. Il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dal primo atto di messa in mora.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 29 aprile 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Verona indicata in epigrafe, con cui era stato rigettato il ricorso, proposto nei confronti della datrice di lavoro con cui aveva richiesto: il Controparte_1
riconoscimento del diritto all'inquadramento al 4° livello del CCNL
Aziende Alberghiere da gennaio 2013 a settembre 2017; la condanna della società al pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario, ferie e ROL non goduti (per un totale di € 128.772,10); la regolarizzazione contributiva e il risarcimento del danno all'immagine professionale e alla carriera derivante dal mancato corretto inquadramento contrattuale.
Il giudice di primo grado, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , nella sentenza gravata ha rilevato che: il CP_2
~ 3 ~ Corte d'Appello di EN era stato assunto il 24.01.1995 con contratto di lavoro Pt_1
subordinato a tempo indeterminato con le mansioni di facchino, inquadrato al livello 6° del CCNL Turismo;
dal 2005, anno in cui era divenuto operativo il centro congressi, gli era stato riconosciuto il 5° livello;
dal 1 settembre 2017 gli era stato riconosciuto il 4° livello e, infine, il rapporto di lavoro si era concluso in data 4.09.2018 a seguito di licenziamento per giusta causa (giudicato legittimo con sentenza della Corte d'Appello di EN n. 636/2021 divenuta definitiva).
Il giudice di prime cure, in merito alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, ha ritenuto che, in base alle testimonianze assunte (con la sola eccezione di quella della moglie del , risultava Pt_1
confermato lo svolgimento ordinario di attività propriamente di facchinaggio (quali trasporto bagagli e attrezzatura ecc.) e di attività ad esse assimilabili come l'allestimento delle sale conferenze (quali lo spostamento di tavoli e sedie o collegamento dei cavi elettrici di proiettori e televisioni), oltre ad interventi di piccola manutenzione.
Il giudice, conseguentemente, ha ritenuto corretto l'inquadramento contrattualmente assegnato e non provato lo svolgimento di mansioni riconducibili al rivendicato 4° livello del CCNL Aziende Alberghiere.
Quanto al dedotto lavoro straordinario non retribuito, il Tribunale ha rilevato che dalle dichiarazioni testimoniali assunte (con la sola eccezione della moglie del lavoratore) l'orario di lavoro giornaliero svolto era normalmente di 8 ore su 5 giorni e che le prestazioni ulteriori, rispetto a tale articolazione oraria, venivano compensate attraverso il prolungamento dei riposi settimanali.
Ha altresì ritenuto non assolto da parte del l'onere probatorio Pt_1
circa la mancata fruizione dei permessi e delle ferie. Inoltre, nell'ultimo cedolino di settembre 2018 erano stati contabilizzati (e integralmente pagati) dalla società le ferie e i permessi non goduti
~ 4 ~ Corte d'Appello di EN
(nello specifico, € 16.041,77 per rol e € 2.363,82 per ferie arretrate).
Propone appello l'originario ricorrente indicando le parti della sentenza che intende contestare e articolando, nei punti da 2.1 a 2.5 del ricorso le ragioni per cui ritiene errata la sentenza di primo grado:
a) Lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia laddove il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto che da settembre 2017 gli aveva riconosciuto Controparte_1
un aumento di livello dal V al IV del CCNL di categoria pur in assenza di effettiva modifica delle mansioni svolte.
Ritiene non verosimile quanto asserito dalla datrice di lavoro, secondo cui il superiore inquadramento era stato riconosciuto unicamente per corrispondere al lavoratore un aumento salariale, e sostiene che la citata missiva dell'1.09.2017 equivarrebbe a una confessione stragiudiziale, poiché da essa risulterebbe che l'aumento di livello era motivato da
“l'esperienza acquisita” dal Pertanto, ritiene che tale Pt_1
documento sia in grado di dimostrare che il lavoratore possedeva specifiche competenze tali da giustificare, pur in assenza di una sostanziale modifica delle mansioni in concreto svolte, l'attribuzione di un livello di inquadramento superiore.
Sostiene, inoltre, che l'istruttoria orale avrebbe dimostrato lo svolgimento di mansioni di IV livello da parte del nel Pt_1
periodo dal 1.01.2013 al 4.09.2018.
Rileva che lo svolgimento non occasionale di attività di manutenzione era stato confermato dalle dichiarazioni dei testi e nonché dal fatto che Testimone_1 Tes_2 [...]
, assunto con mansioni di manutentore riconducibili Parte_2
al IV livello, era impiegato solo part-time e, quindi, per la
~ 5 ~ Corte d'Appello di EN restante parte della giornata la manutenzione veniva eseguita dai facchini.
Censura, poi, l'attendibilità del teste della società , Tes_3
tempestivamente eccepita in udienza, e censura la sentenza laddove afferma l'inattendibilità delle dichiarazioni rese da moglie del ricorrente, evidenziando che le stesse Tes_2
si presentavano lineari e prive di contraddizioni.
Sostiene, altresì, che dalle dichiarazioni dei testi Tes_4
e sarebbe emerso lo svolgimento di
[...] Testimone_1
mansioni tecniche, riconducibili al IV livello del CCNL di categoria, quali la configurazione del proiettore e dei microfoni e l'assistenza tecnica presso le sale meeting della struttura.
b) Censura, poi, la sentenza gravata nella parte in cui non ha riconosciuto lo svolgimento del dedotto lavoro straordinario sostenendo di aver assolto il relativo onere probatorio.
Dall'istruttoria orale sarebbe emerso che nel periodo dall'11.02.2014 al 2.05.2015 aveva svolto da solo l'intero turno di attività dei facchini e che per altri due periodi, oltre all'appellante, vi era solo un altro facchino. Sostiene che, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di prime cure, non corrisponda al vero che nei suddetti periodi, ad eccezione dei cinque giorni del , vi fosse una riduzione dell'attività di Pt_3
facchinaggio in quanto Verona è una città turistica. Ritiene, altresì, che il bilancio di esercizio della società sia un documento rilevante poiché in grado di dimostrare che
[...]
possiede una media di 90-95 dipendenti e un CP_1
fatturato di oltre 20 milioni di euro;
pertanto, appare inverosimile che vi siano stati periodi in cui poteva essere sufficiente adibire una sola persona all'attività di facchinaggio.
~ 6 ~ Corte d'Appello di EN
c) Lamenta, inoltre, il mancato riconoscimento delle ferie non godute evidenziando che l'istruttoria orale avrebbe dimostrato il godimento solo di 11 giorni di ferie estive all'anno e che i giorni di ferie indicati come goduti nelle buste paga, ad eccezione di quelle del mese di luglio, non sarebbero stati realmente usufruiti. Sul punto, evidenzia che le buste paga non avrebbero alcuna efficacia probatoria in caso di contestazione, gravando sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova della loro rispondenza al vero.
d) Censura la sentenza anche laddove il giudice – basandosi esclusivamente sulle risultanze delle buste paga – non ha ritenuto provata la mancata fruizione dei permessi.
e) Infine, ritiene che la sentenza sia viziata da omessa pronuncia in merito alle ulteriori istanze istruttorie, formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, e all'istanza di ordine di esibizione dei cartellini presenze.
Si è costituita ritualmente chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
Eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità dei docc. 21 e 23 del doc. 2 file zippato, del doc. 4, già doc. 24 di primo grado, e del doc. 8 in quanto prodotti tardivamente con le note autorizzate nel corso del giudizio di primo grado.
Sostiene che l'appellante non abbia assolto l'onere della prova relativo allo svolgimento di mansioni appartenenti al IV livello. Sul punto, ritiene inconferente la missiva del 1.09.2017 (doc.5), in quanto dalle dichiarazioni testimoniali assunte è emerso lo svolgimento di mansioni semplici, rientranti nel V livello. Anche le mansioni legate all'attività congressuale, valorizzate dal ricorrente, sarebbero limitate alla preparazione della sala (spostando le sedie, pareti dei moduli e
~ 7 ~ Corte d'Appello di EN attrezzature) e al collegamento dei cavi dei dispositivi quali proiettori e schermi. Evidenzia che l'attività di manutenzione svolta dal Pt_1
era esclusivamente quella di piccola manutenzione, differente da quella svolta dall'operaio manutentore addetto agli impianti (elettrici, idraulici, di riscaldamento e di condizionamento, ecc.). Rileva altresì che la società, per gli interventi di manutenzione più complessi, si rivolgeva a una ditta esterna.
In merito allo svolgimento di lavoro straordinario evidenzia che l'onere probatorio a carico del lavoratore non sarebbe stato assolto.
L'istruttoria orale avrebbe dimostrato che l'orario di lavoro era su turni e che le eventuali ore di lavoro aggiuntive, ulteriori rispetto al normale orario di lavoro a tempo pieno, venivano in seguito recuperate con dei riposi compensativi. Inoltre, illustra che l'attività di facchino non era di per sé continuativa e che, quindi, i turni venivano disposti in base ai momenti di maggior lavoro.
In merito alla mancata fruizione delle ferie e dei permessi evidenzia che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, al erano Pt_1
stati liquidati permessi e ferie non goduti per un totale di € 18.405,59, pari a circa 1.578 ore di permessi e circa 30 giorni di ferie arretrate.
Illustra che dalle buste paga figuravano i periodi di ferie goduti dal lavoratore durante l'anno e che, comunque, se il lavoratore avesse voluto contestarne l'effettivo godimento avrebbe dovuto, specificatamente, capitolare in quali date, pur figurando in ferie, si trovava in realtà al lavoro.
Eccepisce la genericità della richiesta di integrazione l'istruttoria orale, sostenendo che la prova per testi è stata sufficientemente articolata.
Infine, rileva che nell'atto d'appello non vengono svolte argomentazioni a sostegno della domanda di regolarizzazione.
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Si è costituito l sostenendo la correttezza della sentenza e CP_2
chiedendo il rigetto dell'appello. Evidenzia, ad ogni modo, che in caso di accoglimento dell'appello si dovrà tener conto della prescrizione quinquennale dei contributi.
La causa, a seguito di un rinvio per riequilibrio del ruolo e un altro per transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza dell'11 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Parte appellante sostiene che il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi con riferimento alla deduzione secondo cui la lettera di riconoscimento del superiore livello IV a far data dal settembre 2017 costituirebbe una confessione stragiudiziale circa l'effettiva riconducibilità delle mansioni svolte sino ad allora – e poi rimaste immutate – al livello IV. Di qui l'eccezione di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
1.1 – Il Tribunale, invero, non ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di riconoscimento del livello IV a far data dal 2013, ritenendola infondata alla luce delle emergenze della prova orale, ma si è limitato a non prendere posizione sull'eventuale rilevanza del documento in questione ai fini della decisione. Tale documento, tuttavia, non risulta concludente nel senso prospettato dall'appellante e, anzi, si deve ritenere che deponga a sostegno della prospettazione di parte resistente secondo cui l'attribuzione del superiore livello di inquadramento aveva l'esclusiva finalità di premiare il dipendente e non tanto di riconoscergli il livello corrispondente alle mansioni sino ad allora svolte. Nella missiva in questione si legge: “siamo lieti di comunicare la decisione, da porre in relazione con la qualità del Suo rendimento e l'esperienza acquisita, di attribuirLe il superiore
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inquadramento al livello 4 del CCNL Turismo Aziende Alberghiere”.
Non si tratta, dunque, di un adeguamento dell'inquadramento alle mansioni effettivamente svolte – rimaste pacificamente le stesse – quanto piuttosto di una decisione aziendale volta a premiare dal punto di vista retributivo la riconosciuta qualità del rendimento del lavoratore, in connessione con l'esperienza acquisita negli anni. Non si può, pertanto, ricavare dal documento in parola l'effettiva riconducibilità delle mansioni svolte sino ad allora al livello IV. Al più, si sarebbe potuto disquisire circa la possibilità per il lavoratore di richiedere, da settembre 2017, l'effettiva adibizione a mansioni effettivamente corrispondenti al livello IV, ma parte ricorrente non ha lamentato di aver subito alcun demansionamento (al contrario, sostiene di aver svolto mansioni appartenenti al livello IV anche prima del settembre 2017). Ciò che rileva – e che il giudice di prime cure ha valutato – è dunque se le mansioni svolte dall'appellante nel periodo da gennaio 2013 (limite temporale a ritroso della domanda attorea) a settembre 2017 fossero o meno concretamente sussumibili nel IV livello del CCNL applicato.
2 – Nel merito la decisione gravata risulta corretta laddove ha escluso il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel IV livello del CCNL nel periodo sopra indicato.
2.1 – Le emergenze istruttorie, infatti, depongono nel senso che il ricorrente ha svolto attività, prevalenti, di facchinaggio, oltre a mansioni di piccola manutenzione e allestimento delle sale meeting della struttura (limitate alla sistemazione di sedie e pareti mobili nonché al posizionamento e collegamento delle strumentazioni quali proiettori e microfoni).
2.2 – La teste ha riferito: “Il ricorrente aveva Testimone_5
mansioni di facchino all'interno dell'hotel. Bagagli da portare in
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camera, piccole manutenzioni di emergenza, spostare bagagli, gestione lavanderia (carico e scarico), accettazione di qualche corriere che fosse arrivato per l'albergo o l'ospite, allestimento sale
(mettere sedie e tavoli), delivery della lavanderia (la lavanderia viene accettata nel magazzino e spostata nei vari piani, ogni piano ha un deposito dove il ricorrente portava col carrello la biancheria su ciascun piano.
Per piccole manutenzioni intendo cambiare le lampadine, per le cose più complesse c'è sempre stato un manutentore (tipo un frigobar che si rompe, una maniglia che si rompe, un'anta che non si chiude, una doga del letto che si stacca, un lavandino che perde).
Nell'allestimento della sala convegni, a seconda della richiesta del cliente, vanno messi o tolti tavoli e sedie, vanno poi spostate le pareti mobili presenti;
inoltre c'è da gestire l'impianto di domotica, accendere o spegnere l'audio, lo schermo, attaccare o meno un cavo all'interno della sala. Quando c'era la richiesta di un tecnico specializzato ci servivamo di una ditta esterna. Ad esempio se c'era necessità di fare registrazioni, cabine di traduzione o comunque tecnico in sala sempre su richiesta del cliente”.
Tale descrizione delle mansioni del ricorrente è stata sostanzialmente confermata anche dai testi – colleghi facchini – sentiti in primo grado.
Il teste con riferimento all'attività dei facchini nelle Testimone_6
sale meeting (particolarmente valorizzata dall'appellante al fine di sostenere il diritto al superiore inquadramento) ha riferito:
“l'allestimento centro congressi prevede allestimento sala dedicata al meeting, montaggio sedie, platee, ferri di cavallo;
poi c'è una piccola parte dedicata allo start up tecnico, quindi la parte audio video relativa ad esempio al proiettore slides. Attaccare i cavi necessari per la proiezione o dei microfoni, la configurazione diciamo. ADR.la
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struttura è particolare: c'è un centro congressi che è strutturato con pareti modulari, la sala può cambiare dall'oggi al domani. Per allestimento si intende anche modulare le pareti. Poi ci sono sale
“fisse” che vengono allestite di volte in volta a seconda delle esigenze, questo perché possono essere presenti contemporaneamente più eventi”. Ha inoltre precisato – in coerenza con quanto dichiarato dalla teste “in genere se si tratta di un evento di grande Tes_5
portata c'è sempre un service esterno che viene in sala. Se si tratta di un piccolo meeting di poche persone, la responsabilità è limitata alla sostituzione del cavo o la verifica della duplicazione schermo, verifica audio uscita. Oltre queste funzioni non ci sono le competenze”. Il medesimo teste ha poi confermato le mansioni di facchino e lo svolgimento occasionale di piccole manutenzioni (facendo riferimento a lampadine bruciate), dando atto che “c'è comunque il manutentore che si occupa delle riparazioni nelle camere”.
Il teste collega del ricorrente sin dal 2014, ha parimenti Testimone_1
confermato l'attività di facchinaggio e di piccola manutenzione:
“Quanto al facchinaggio si tratta di portare i bagagli dei clienti, portarli nelle camere e accompagnarli, parcheggiare le auto dei clienti, quando ci viene chiesto, all'aeroporto non sono mai andato, solo un paio di volte alla fiera. Di solito sono appoggiati a una società di taxi. A me è capitato solo per i clienti “fedeli”. Carichiamo
e scarichiamo l'attrezzatura per la pulizia ai piani e per la lavanderia. Quanto all'aiuto manutentore, intendo dire che venivamo chiamati se non si apriva la cassaforte nella camera, tende che si staccano, la porta che non si apre. Il manutentore era presente fino a mezzogiorno, se capitava qualcosa nel pomeriggio c'eravamo noi.
anche a sostituire una lampadina fulminata. C'erano cose grosse CP_3
che sistemava l'idraulico, se erano cose di minore rilevanza
~ 12 ~ Corte d'Appello di EN
c'eravamo noi”. In ordine all'attività svolta nelle sale meeting ha dichiarato che la stessa consisteva in: “Dividere le sale con i pannelli scorrevoli, allestimento sedie e tavoli, dipende dal cliente, poi preparare i cavi per i collegamenti. I meeting grandi veniva il service esterno, per quelli giornalieri c'eravamo noi”. Ha inoltre precisato che “Quando è stato implementato l'audio è stato messo anche uno schermo fisso, prima lo montavamo noi. C'era il proiettore e i teli che venivano messi nelle varie sale. Se c'erano problemi nella proiezione
o nell'audio eravamo noi che cercavamo di risolversi. Succede sempre molto spesso che dobbiamo chiamare l'assistenza tecnica esterna, quando ad esempio è stato montato l'impianto nuovo
l'abbiamo spesso chiamata perché c'erano molti problemi”. Da tale dichiarazione si ricava che l'attività consisteva nell'allestimento delle sale meeting, nel posizionamento e nel collegamento delle attrezzature per le proiezioni. I facchini potevano poi tentare di risolvere in prima battuta eventuali problemi di proiezione o audio ma era previsto l'intervento dell'assistenza tecnica esterna. Ai facchini, dunque, non erano richieste le competenze per risolvere problemi di natura tecnica che non fossero di pronta e facile soluzione.
Non dissimili le dichiarazioni del teste : “Tipicamente ci sono Tes_3
due macro aree di intervento dei facchini: assistenza/gestione meeting ed eventi e quella legata all'hotel. Quanto alla prima area le mansioni consistono in attività di allestimento e disallestimento delle sale, ossia collegamento fili audio e video, apertura e chiusura delle sale (erano modulari) in base alle specifiche richieste che venivano date settimanalmente. Quanto alla seconda area le mansioni riguardano l'assistenza ai clienti coi bagagli in fase di check-in e check-out, l'assistenza alle cameriere ai piani col re-stock dei prodotti cortesia, delle lenzuola e altro, nonché nella gestione rifiuti
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(in pratica portano via la spazzatura). […] ADR: quando sono arrivato (2013) il sistema di gestione audio video (implementato poi nel 2014) era un sistema manuale e avevamo una assistenza di una terza parte che si occupava di audio video (gestendo gli allestimenti più importanti). L'assistenza immediata al cliente, in fase iniziale
(accensione pc, collegamento pc –proiettore col cavo ad esempio) la facevano i facchini. […] ADR: il ricorrente quale facchino veniva chiamato per piccole manutenzioni (cambio lampadine, casseforti, frigobar non funzionante o se il cliente non sapeva come usare la tv).
Per l'altra manutenzione c'era un addetto, oggi due. Poi abbiamo dei contractor fissi, ossia un elettricista e un idraulico che intervengono in caso di manutenzione anche ordinaria che però non sia del tipo collegamento di un cavo della tv”.
La teste (moglie del ricorrente) ha affermato che il marito Tes_7
faceva “di tutto”, il facchino, il manutentore, l'addetto alle pulizie,
l'accompagnatore dei clienti in auto, talora anche il portiere notturno.
Tali dichiarazioni, tuttavia, laddove fanno riferimento a mansioni diverse da quelle di facchino, addetto all'allestimento delle sale meeting e di addetto alla piccola manutenzione, si pongono in contrasto con quelle – sostanzialmente univoche – degli altri testi (e, per tale ragione appaiono meno attendibili, anche alla luce del rapporto di coniugio con l'appellante) e, come già rilevato dal giudice di prime cure, non specificano in cosa sia consistita l'attività di allestitore tecnico e di assistenza presso le sale meeting, non potendosi così apprezzare alcuna differenza qualitativa con gli interventi di posizionamento e collegamento delle apparecchiature tecniche cui anche gli altri testi hanno fatto riferimento.
Le mansioni svolte dal ricorrente, per come emerse all'esito dell'istruttoria, appaiono dunque coerenti con il V livello del CCNL,
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già riconosciuto nel periodo in contestazione (sin dal 2005), cui appartengono “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze
e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”. Tra le esemplificazioni si rinvengono anche le figure del facchino di notte, dell'autista e dell'operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature. Il V livello, dunque, è coerente anche con le attività di piccola manutenzione e di allestimento delle sale meeting, per come descritte dai testi. Le mansioni di facchino ai piani, ai saloni e ai bagagli rientrano, invece, nell'inferiore livello VI.
Risulta, invece, inconferente rispetto alle mansioni svolte, il rivendicato livello IV, cui appartengono “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico - pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”. Tra le esemplificazioni si rinvengono il segretario,
l'infermiere, il portiere, l'operaio specializzato, “intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per
l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature”. Si tratta di attività che richiedono un livello di professionalità più elevato e sconosciuto al ricorrente alla luce delle emergenze istruttorie (e che va al di là delle stesse allegazioni di cui al ricorso in primo grado).
~ 15 ~ Corte d'Appello di EN
3 – Risulta, parimenti, infondato il motivo d'appello con cui si censura la sentenza per non aver riconosciuto lo svolgimento di lavoro straordinario nella misura richiesta.
Il ricorrente ha sostenuto di aver svolto circa 12 ore di lavoro al giorno per sei giorni alla settimana. Le emergenze istruttorie, tuttavia, hanno confermato lo svolgimento di circa 40 ore settimanali, con possibilità di svolgere turni di lavoro più lunghi in alcune occasioni, fermo il recupero – mediante opportuni riposi – delle ore lavorate in più rispetto al normale orario di lavoro a tempo pieno. Il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Gli orari sono variabili di Testimone_6
settimana in settimana. I turni sono vari: 7:30-12, 14-18, 8-12 o 14-
18, dipende se c'è la pausa, 12-20, 13-21, ma anche 11 fino al pomeriggio per le 8 ore. Io avevo due pomeriggi liberi. Di norma dovrebbero esserci due giorni di riposo settimanale. Nel mio caso era difficile perché avevo due pomeriggi fissi. Talvolta avevo due giorni.
Non so dire con esattezza i turni del ricorrente. La durata complessiva era di circa 40 ore settimanali, la durata giornaliera di ciascun turno poteva come ho detto variare. Potevo fare delle ore in più che poi venivano recuperate. ADR: il ricorrente di solito andava a casa a mangiare, interrompeva per fare la pausa a casa, mentre noi mangiavamo al ristorante. Io avevo il vitto incluso. Il ricorrente andando a casa, poteva avere quindi lo spezzato, faccio dunque fatica
a delimitare l'orario di lavoro dello stesso. ADR: a grandi linee gli orari di copertura del facchinaggio è quella che ho detto, ma poteva variare a volte terminava anche prima e comunque non oltre le 21. Di notte il servizio di facchinaggio non c'è”.
Il teste “i turni vengono fatti settimanalmente, di solito Testimone_1
sabato, domenica dipende quando li butta giù. E' e Testimone_8
che se ne occupano. Un turno può durare, 4, 6, 8, Testimone_5
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10 ore a seconda della richiesta. Quando c'è bisogno ti chiama sempre, quando ce ne è di meno ti chiama meno. Si timbra uscita e entrata. ADR: si fanno in media 40 ore, mai sotto le 20. I giorni di riposo possono essere uno o due, non sono mai uguali, e dal loro numero dipende poi anche il numero di ore giornaliere che facciamo, quando cioè abbiamo due giorni di riposo i turni più lunghi”.
Il teste : “la copertura dei facchini tipicamente va dalle 7/7.30 Tes_3
del mattino alle 19/19.30 della sera. Poi si può estendere qualche ora in più la sera in caso di eventi particolari. All'interno delle 12 ore, il lavoro è organizzato su turni, settimanalmente gestiti in base alle esigenze dell'hotel e degli ospiti e degli eventi. Il turno era in media di 9 ore con una di pausa (8+ 1 di pausa) se era un turno unico, altrimenti veniva spezzato in 5+3 o 4+4, in questi ultimi due casi non
c'era pausa essendo il turno spezzato. Il ricorrente era tenuto a lavorare cinque giorni alla settimana. I giorni non lavorati variavano, anche non consecutivi. Può essere capitato che fruisse di un giorno intero più due mezze giornate. […] sicuramente gli orari che ho detto in ambito alberghiero variavano spesso, nel senso che si lavorava oltre il turno. Ma venivano gestiti con recuperi e riposi nei giorni successivi, di solito entro la settimana”.
La teste “Il ricorrente lavorava cinque giorni alla Tes_5
settimana con turni di 8 ore. C'era la pausa pranzo di un'ora/un'ora
e mezza a seconda della giornata. […] Devo precisare che lavorando con il pubblico e gestendo molti eventi, fare gli orari era difficile. Ci sono molte occasioni in cui gli orari vengono cambiati durante la settimana per esigenze imprevedibili. Se c'erano ore in più venivano fatte recuperare nell'arco della settimana o comunque nei giorni successivi. Con il fatto che il ricorrente abitava nell'hotel, gli si dava fiducia anche nel gestire gli orari e relativi recuperi”.
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Solamente la moglie del ricorrente (la teste ha fatto Tes_2
riferimento ad un orario esteso senza misura affermando che il marito era sempre a disposizione 24 ore al giorno e che gli orari dei turni non venivano mai rispettati perché giungevano al marito continue richieste di intervento. Tale dichiarazione, in quanto del tutto eccentrica e incoerente con le dichiarazioni di segno opposto e univoco degli altri testi, va ritenuta scarsamente attendibile. Valutazione che maggiormente si giustifica unitamente al rilievo che la teste è la moglie dell'appellante e che la dichiarazione porterebbe ad una ricostruzione delle ore lavorate dal marito in misura superiore anche a quanto allegato in ricorso.
Deve, inoltre, ritenersi infondato il rilievo di inattendibilità del teste tenuto conto che lo stesso ha reso dichiarazioni coerenti con Tes_3
quelle di altri testi e risulta irrilevante a tal fine il doc. 8 (contenente una contestazione disciplinare a firma dello stesso teste rivolta nei confronti del per non aver svolto un intervento di manutenzione Pt_1
in una camera dell'albergo) atteso che neppure è chiarito se l'intervento di manutenzione che il si era rifiutato di eseguire Pt_1
rientrasse o meno nella piccola manutenzione pacificamente demandata ai facchini.
3.1 – Non risulta concludente nel senso prospettato dall'appellante neppure il rilevo che per un breve periodo dall'11.02.2014 al
2.05.2014 presso la resistente fosse in servizio come facchino solo il sig. La difesa dell'appellante ricava tale circostanza (peraltro Pt_1
neppure dedotta nel ricorso di primo grado) dal fatto che il facchino ha cessato di lavorare presso la struttura il 10.02.2014 e il Per_1
collega è stato assunto il 3.05.2014. Quand'anche fosse vero Tes_1
che presso nel periodo in questione operava solo il CP_1
ricorrente come facchino, ciò non dimostra di per sé lo svolgimento da
~ 18 ~ Corte d'Appello di EN
parte dello stesso di tutte le ore di straordinario indicate in mancanza di una prova positiva in tal senso. È ben vero che il teste ha Tes_3
dichiarato che “la copertura dei facchini tipicamente va dalle 7/7.30 del mattino alle 19/19.30 della sera”, ma tale affermazione – peraltro fornita quale indicazione di massima – non conduce ex se a ritenere che anche un solo facchino avrebbe comunque dovuto garantire una prestazione lavorativa tale da coprire l'intera fascia oraria. Inoltre, lo stesso ha riferito che “ era uno dei facchini, poi c'era Tes_3 Per_1
, e . Poi ci sono stati facchini che sono CP_4 Persona_2 Tes_6
rimasti qualche mese come tra i nomi che ricordo”. Persona_3
Non può dirsi, dunque, neppure certo che nel periodo dall'11.02.2014 al 2.05.2014 nessuno abbia svolto – anche per brevi periodi – l'attività di facchino unitamente al ricorrente.
Per gli stessi motivi, e maggior ragione, non può ritenersi prova dello svolgimento di lavoro straordinario nella misura indicata il fatto che in altri periodi i facchini fossero solo due. Peraltro, ad abundantiam, considerando circa 12 ore al giorno di reperibilità dei facchini per sette giorni a settimana, si giunge a 84 ore di lavoro che, divise per due colleghi, conducono ad un orario settimanale di 42 ore ciascuno, dunque sostanzialmente in linea con un orario a tempo pieno.
4 – In relazione alla doglianza circa il mancato riconoscimento di somme aggiuntive (rispetto a quelle già indicate nell'ultima busta paga e pagate) riferibili a giornate di ferie non fruite si deve rilevare come il ricorrente in primo grado neppure avesse contestato le risultanze delle buste paga allegando e chiedendo di provare lo svolgimento di attività lavorativa in alcune delle giornate indicate come ferie godute nei cedolini. Neppure la prova orale risulta decisiva nel senso prospettato da parte ricorrente atteso che, se alcuni testi hanno riferito di fruizione di ferie solo nel periodo estivo per circa un
~ 19 ~ Corte d'Appello di EN
paio di settimane, altri testi hanno riferito che il ricorrente ha goduto di alcuni giorni di ferie anche in altri periodi dell'anno. Non vi sono, dunque, elementi che consentano di smentire le risultanze delle buste paga.
5 – Per quanto riguarda i permessi non fruiti, nell'ultima busta paga risultano liquidati permessi non goduti per oltre 16.000 euro e non sono state fornite prove (e, invero, neppure allegazioni nel ricorso di primo grado) idonee a smentire il numero di permessi non goduti poi liquidati dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto.
6 – Infondata è, da ultimo, la doglianza attorea circa la mancata ammissione di ulteriori testimoni e il mancato accoglimento dell'istanza di esibizione dei cartellini presenze. L'istruttoria espletata in primo grado, caratterizzata da molteplici dichiarazioni testimoniali in larga parte univoche e coerenti – con la sola eccezione della moglie del ricorrente – risulta completa ed esaustiva al fine di valutare la
(in)fondatezza delle pretese attoree. I cartellini, presenze, inoltre, neppure è dato sapere se esistano ancora (la società l'aveva negato già in primo grado) e la relativa istanza di ordine di esibizione risulta esplorativa.
7 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori medi di scaglione (52.000 – 260.000 alla luce delle richieste economiche formulate) nei confronti della società ex datrice di lavoro, e nei valori minimi nei confronti dell , attesa la sua CP_2
posizione residuale e riflessa rispetto agli esiti del giudizio contro il datore di lavoro, essendo stato chiamato in causa in ragione della domanda di regolarizzazione contributiva.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da
~ 20 ~ Corte d'Appello di EN
parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado si liquidano in Euro 9.991 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge in favore della società appellata e in Euro 4.997 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% nei confronti dell' ; CP_2
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
EN, 11.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
~ 21 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice ausiliario di C.d.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 29 aprile 2022 da
elettivamente domiciliata presso l'avv. Thomas Dal Parte_1
Fior che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso Controparte_1
gli avv.ti Enrico Zanardi e Simone Begalli che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellata –
e Corte d'Appello di EN
elettivamente Controparte_2
domiciliato presso gli avv.ti Carlo Costantino De Pompeis e Daniela
Guarino che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 136/22 del Tribunale di Verona
In punto: differenze retributive
Causa trattata all'udienza dell'11 settembre 2025
Conclusioni per parte appellante: “In via preliminare 1) Accertare e dichiarare l'ammissibilità del presente appello. Nel merito 2) In accoglimento dell'appello proposto e ferma la compensazione delle spese tra e l' riformare l'impugnata sentenza nelle Parte_1 CP_2 parti indicate nel presente appello e, per l'effetto, accogliere il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure relativamente alle domande ivi formulate, che hanno da intendersi come di seguito integralmente richiamate e trascritte. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario accessori di legge e rimborso del contributo unificato, di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria…”
Conclusioni per parte appellata:
1. Controparte_1
In via principale: respingersi l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, confermando in toto la sentenza di primo grado e accogliersi le conclusioni già esposte in primo grado che si debbono intendere qui per integralmente riportate;
2. Vittoria di spese, compensi di causa ai procuratori oltre alle spese generali nella misura del 15%, per tutti i gradi di giudizio.
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva. IN VIA ISTRUTTORIA:….”
~ 2 ~ Corte d'Appello di EN
Conclusioni per parte appellata “Voglia l'Ecc. ma Corte CP_2
d'Appello adita, respingere il ricorso in ogni sua parte e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Verona in veste di Giudice Unico del Lavoro n. 136/2022, con condanna dell'appellante alle spese anche del presente grado di giudizio.
- In via subordinata: in caso di accoglimento totale o parziale dell'atto di appello, e di conseguenza della domanda principale negli stessi limiti, condannarsi la soc al pagamento Controparte_1 in favore dell' dei contributi previdenziali, dovuti su tutte le CP_2 somme corrisposte al ricorrente durante e / o a causa del rapporto di lavoro ed illegittimamente non sottoposte a contribuzione previdenziale , ovvero in base all'art1 della l. 389/89 se inferiori ai minimali di legge, nonché su tutte le ulteriori somme che saranno accertate come dovute in favore del ricorrente a titolo retributivo, oltre alle sanzioni civili maturate maturande sino al saldo. Il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dal primo atto di messa in mora.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 29 aprile 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Verona indicata in epigrafe, con cui era stato rigettato il ricorso, proposto nei confronti della datrice di lavoro con cui aveva richiesto: il Controparte_1
riconoscimento del diritto all'inquadramento al 4° livello del CCNL
Aziende Alberghiere da gennaio 2013 a settembre 2017; la condanna della società al pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario, ferie e ROL non goduti (per un totale di € 128.772,10); la regolarizzazione contributiva e il risarcimento del danno all'immagine professionale e alla carriera derivante dal mancato corretto inquadramento contrattuale.
Il giudice di primo grado, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , nella sentenza gravata ha rilevato che: il CP_2
~ 3 ~ Corte d'Appello di EN era stato assunto il 24.01.1995 con contratto di lavoro Pt_1
subordinato a tempo indeterminato con le mansioni di facchino, inquadrato al livello 6° del CCNL Turismo;
dal 2005, anno in cui era divenuto operativo il centro congressi, gli era stato riconosciuto il 5° livello;
dal 1 settembre 2017 gli era stato riconosciuto il 4° livello e, infine, il rapporto di lavoro si era concluso in data 4.09.2018 a seguito di licenziamento per giusta causa (giudicato legittimo con sentenza della Corte d'Appello di EN n. 636/2021 divenuta definitiva).
Il giudice di prime cure, in merito alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, ha ritenuto che, in base alle testimonianze assunte (con la sola eccezione di quella della moglie del , risultava Pt_1
confermato lo svolgimento ordinario di attività propriamente di facchinaggio (quali trasporto bagagli e attrezzatura ecc.) e di attività ad esse assimilabili come l'allestimento delle sale conferenze (quali lo spostamento di tavoli e sedie o collegamento dei cavi elettrici di proiettori e televisioni), oltre ad interventi di piccola manutenzione.
Il giudice, conseguentemente, ha ritenuto corretto l'inquadramento contrattualmente assegnato e non provato lo svolgimento di mansioni riconducibili al rivendicato 4° livello del CCNL Aziende Alberghiere.
Quanto al dedotto lavoro straordinario non retribuito, il Tribunale ha rilevato che dalle dichiarazioni testimoniali assunte (con la sola eccezione della moglie del lavoratore) l'orario di lavoro giornaliero svolto era normalmente di 8 ore su 5 giorni e che le prestazioni ulteriori, rispetto a tale articolazione oraria, venivano compensate attraverso il prolungamento dei riposi settimanali.
Ha altresì ritenuto non assolto da parte del l'onere probatorio Pt_1
circa la mancata fruizione dei permessi e delle ferie. Inoltre, nell'ultimo cedolino di settembre 2018 erano stati contabilizzati (e integralmente pagati) dalla società le ferie e i permessi non goduti
~ 4 ~ Corte d'Appello di EN
(nello specifico, € 16.041,77 per rol e € 2.363,82 per ferie arretrate).
Propone appello l'originario ricorrente indicando le parti della sentenza che intende contestare e articolando, nei punti da 2.1 a 2.5 del ricorso le ragioni per cui ritiene errata la sentenza di primo grado:
a) Lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia laddove il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto che da settembre 2017 gli aveva riconosciuto Controparte_1
un aumento di livello dal V al IV del CCNL di categoria pur in assenza di effettiva modifica delle mansioni svolte.
Ritiene non verosimile quanto asserito dalla datrice di lavoro, secondo cui il superiore inquadramento era stato riconosciuto unicamente per corrispondere al lavoratore un aumento salariale, e sostiene che la citata missiva dell'1.09.2017 equivarrebbe a una confessione stragiudiziale, poiché da essa risulterebbe che l'aumento di livello era motivato da
“l'esperienza acquisita” dal Pertanto, ritiene che tale Pt_1
documento sia in grado di dimostrare che il lavoratore possedeva specifiche competenze tali da giustificare, pur in assenza di una sostanziale modifica delle mansioni in concreto svolte, l'attribuzione di un livello di inquadramento superiore.
Sostiene, inoltre, che l'istruttoria orale avrebbe dimostrato lo svolgimento di mansioni di IV livello da parte del nel Pt_1
periodo dal 1.01.2013 al 4.09.2018.
Rileva che lo svolgimento non occasionale di attività di manutenzione era stato confermato dalle dichiarazioni dei testi e nonché dal fatto che Testimone_1 Tes_2 [...]
, assunto con mansioni di manutentore riconducibili Parte_2
al IV livello, era impiegato solo part-time e, quindi, per la
~ 5 ~ Corte d'Appello di EN restante parte della giornata la manutenzione veniva eseguita dai facchini.
Censura, poi, l'attendibilità del teste della società , Tes_3
tempestivamente eccepita in udienza, e censura la sentenza laddove afferma l'inattendibilità delle dichiarazioni rese da moglie del ricorrente, evidenziando che le stesse Tes_2
si presentavano lineari e prive di contraddizioni.
Sostiene, altresì, che dalle dichiarazioni dei testi Tes_4
e sarebbe emerso lo svolgimento di
[...] Testimone_1
mansioni tecniche, riconducibili al IV livello del CCNL di categoria, quali la configurazione del proiettore e dei microfoni e l'assistenza tecnica presso le sale meeting della struttura.
b) Censura, poi, la sentenza gravata nella parte in cui non ha riconosciuto lo svolgimento del dedotto lavoro straordinario sostenendo di aver assolto il relativo onere probatorio.
Dall'istruttoria orale sarebbe emerso che nel periodo dall'11.02.2014 al 2.05.2015 aveva svolto da solo l'intero turno di attività dei facchini e che per altri due periodi, oltre all'appellante, vi era solo un altro facchino. Sostiene che, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di prime cure, non corrisponda al vero che nei suddetti periodi, ad eccezione dei cinque giorni del , vi fosse una riduzione dell'attività di Pt_3
facchinaggio in quanto Verona è una città turistica. Ritiene, altresì, che il bilancio di esercizio della società sia un documento rilevante poiché in grado di dimostrare che
[...]
possiede una media di 90-95 dipendenti e un CP_1
fatturato di oltre 20 milioni di euro;
pertanto, appare inverosimile che vi siano stati periodi in cui poteva essere sufficiente adibire una sola persona all'attività di facchinaggio.
~ 6 ~ Corte d'Appello di EN
c) Lamenta, inoltre, il mancato riconoscimento delle ferie non godute evidenziando che l'istruttoria orale avrebbe dimostrato il godimento solo di 11 giorni di ferie estive all'anno e che i giorni di ferie indicati come goduti nelle buste paga, ad eccezione di quelle del mese di luglio, non sarebbero stati realmente usufruiti. Sul punto, evidenzia che le buste paga non avrebbero alcuna efficacia probatoria in caso di contestazione, gravando sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova della loro rispondenza al vero.
d) Censura la sentenza anche laddove il giudice – basandosi esclusivamente sulle risultanze delle buste paga – non ha ritenuto provata la mancata fruizione dei permessi.
e) Infine, ritiene che la sentenza sia viziata da omessa pronuncia in merito alle ulteriori istanze istruttorie, formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, e all'istanza di ordine di esibizione dei cartellini presenze.
Si è costituita ritualmente chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
Eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità dei docc. 21 e 23 del doc. 2 file zippato, del doc. 4, già doc. 24 di primo grado, e del doc. 8 in quanto prodotti tardivamente con le note autorizzate nel corso del giudizio di primo grado.
Sostiene che l'appellante non abbia assolto l'onere della prova relativo allo svolgimento di mansioni appartenenti al IV livello. Sul punto, ritiene inconferente la missiva del 1.09.2017 (doc.5), in quanto dalle dichiarazioni testimoniali assunte è emerso lo svolgimento di mansioni semplici, rientranti nel V livello. Anche le mansioni legate all'attività congressuale, valorizzate dal ricorrente, sarebbero limitate alla preparazione della sala (spostando le sedie, pareti dei moduli e
~ 7 ~ Corte d'Appello di EN attrezzature) e al collegamento dei cavi dei dispositivi quali proiettori e schermi. Evidenzia che l'attività di manutenzione svolta dal Pt_1
era esclusivamente quella di piccola manutenzione, differente da quella svolta dall'operaio manutentore addetto agli impianti (elettrici, idraulici, di riscaldamento e di condizionamento, ecc.). Rileva altresì che la società, per gli interventi di manutenzione più complessi, si rivolgeva a una ditta esterna.
In merito allo svolgimento di lavoro straordinario evidenzia che l'onere probatorio a carico del lavoratore non sarebbe stato assolto.
L'istruttoria orale avrebbe dimostrato che l'orario di lavoro era su turni e che le eventuali ore di lavoro aggiuntive, ulteriori rispetto al normale orario di lavoro a tempo pieno, venivano in seguito recuperate con dei riposi compensativi. Inoltre, illustra che l'attività di facchino non era di per sé continuativa e che, quindi, i turni venivano disposti in base ai momenti di maggior lavoro.
In merito alla mancata fruizione delle ferie e dei permessi evidenzia che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, al erano Pt_1
stati liquidati permessi e ferie non goduti per un totale di € 18.405,59, pari a circa 1.578 ore di permessi e circa 30 giorni di ferie arretrate.
Illustra che dalle buste paga figuravano i periodi di ferie goduti dal lavoratore durante l'anno e che, comunque, se il lavoratore avesse voluto contestarne l'effettivo godimento avrebbe dovuto, specificatamente, capitolare in quali date, pur figurando in ferie, si trovava in realtà al lavoro.
Eccepisce la genericità della richiesta di integrazione l'istruttoria orale, sostenendo che la prova per testi è stata sufficientemente articolata.
Infine, rileva che nell'atto d'appello non vengono svolte argomentazioni a sostegno della domanda di regolarizzazione.
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Si è costituito l sostenendo la correttezza della sentenza e CP_2
chiedendo il rigetto dell'appello. Evidenzia, ad ogni modo, che in caso di accoglimento dell'appello si dovrà tener conto della prescrizione quinquennale dei contributi.
La causa, a seguito di un rinvio per riequilibrio del ruolo e un altro per transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza dell'11 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Parte appellante sostiene che il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi con riferimento alla deduzione secondo cui la lettera di riconoscimento del superiore livello IV a far data dal settembre 2017 costituirebbe una confessione stragiudiziale circa l'effettiva riconducibilità delle mansioni svolte sino ad allora – e poi rimaste immutate – al livello IV. Di qui l'eccezione di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
1.1 – Il Tribunale, invero, non ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di riconoscimento del livello IV a far data dal 2013, ritenendola infondata alla luce delle emergenze della prova orale, ma si è limitato a non prendere posizione sull'eventuale rilevanza del documento in questione ai fini della decisione. Tale documento, tuttavia, non risulta concludente nel senso prospettato dall'appellante e, anzi, si deve ritenere che deponga a sostegno della prospettazione di parte resistente secondo cui l'attribuzione del superiore livello di inquadramento aveva l'esclusiva finalità di premiare il dipendente e non tanto di riconoscergli il livello corrispondente alle mansioni sino ad allora svolte. Nella missiva in questione si legge: “siamo lieti di comunicare la decisione, da porre in relazione con la qualità del Suo rendimento e l'esperienza acquisita, di attribuirLe il superiore
~ 9 ~ Corte d'Appello di EN
inquadramento al livello 4 del CCNL Turismo Aziende Alberghiere”.
Non si tratta, dunque, di un adeguamento dell'inquadramento alle mansioni effettivamente svolte – rimaste pacificamente le stesse – quanto piuttosto di una decisione aziendale volta a premiare dal punto di vista retributivo la riconosciuta qualità del rendimento del lavoratore, in connessione con l'esperienza acquisita negli anni. Non si può, pertanto, ricavare dal documento in parola l'effettiva riconducibilità delle mansioni svolte sino ad allora al livello IV. Al più, si sarebbe potuto disquisire circa la possibilità per il lavoratore di richiedere, da settembre 2017, l'effettiva adibizione a mansioni effettivamente corrispondenti al livello IV, ma parte ricorrente non ha lamentato di aver subito alcun demansionamento (al contrario, sostiene di aver svolto mansioni appartenenti al livello IV anche prima del settembre 2017). Ciò che rileva – e che il giudice di prime cure ha valutato – è dunque se le mansioni svolte dall'appellante nel periodo da gennaio 2013 (limite temporale a ritroso della domanda attorea) a settembre 2017 fossero o meno concretamente sussumibili nel IV livello del CCNL applicato.
2 – Nel merito la decisione gravata risulta corretta laddove ha escluso il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel IV livello del CCNL nel periodo sopra indicato.
2.1 – Le emergenze istruttorie, infatti, depongono nel senso che il ricorrente ha svolto attività, prevalenti, di facchinaggio, oltre a mansioni di piccola manutenzione e allestimento delle sale meeting della struttura (limitate alla sistemazione di sedie e pareti mobili nonché al posizionamento e collegamento delle strumentazioni quali proiettori e microfoni).
2.2 – La teste ha riferito: “Il ricorrente aveva Testimone_5
mansioni di facchino all'interno dell'hotel. Bagagli da portare in
~ 10 ~ Corte d'Appello di EN
camera, piccole manutenzioni di emergenza, spostare bagagli, gestione lavanderia (carico e scarico), accettazione di qualche corriere che fosse arrivato per l'albergo o l'ospite, allestimento sale
(mettere sedie e tavoli), delivery della lavanderia (la lavanderia viene accettata nel magazzino e spostata nei vari piani, ogni piano ha un deposito dove il ricorrente portava col carrello la biancheria su ciascun piano.
Per piccole manutenzioni intendo cambiare le lampadine, per le cose più complesse c'è sempre stato un manutentore (tipo un frigobar che si rompe, una maniglia che si rompe, un'anta che non si chiude, una doga del letto che si stacca, un lavandino che perde).
Nell'allestimento della sala convegni, a seconda della richiesta del cliente, vanno messi o tolti tavoli e sedie, vanno poi spostate le pareti mobili presenti;
inoltre c'è da gestire l'impianto di domotica, accendere o spegnere l'audio, lo schermo, attaccare o meno un cavo all'interno della sala. Quando c'era la richiesta di un tecnico specializzato ci servivamo di una ditta esterna. Ad esempio se c'era necessità di fare registrazioni, cabine di traduzione o comunque tecnico in sala sempre su richiesta del cliente”.
Tale descrizione delle mansioni del ricorrente è stata sostanzialmente confermata anche dai testi – colleghi facchini – sentiti in primo grado.
Il teste con riferimento all'attività dei facchini nelle Testimone_6
sale meeting (particolarmente valorizzata dall'appellante al fine di sostenere il diritto al superiore inquadramento) ha riferito:
“l'allestimento centro congressi prevede allestimento sala dedicata al meeting, montaggio sedie, platee, ferri di cavallo;
poi c'è una piccola parte dedicata allo start up tecnico, quindi la parte audio video relativa ad esempio al proiettore slides. Attaccare i cavi necessari per la proiezione o dei microfoni, la configurazione diciamo. ADR.la
~ 11 ~ Corte d'Appello di EN
struttura è particolare: c'è un centro congressi che è strutturato con pareti modulari, la sala può cambiare dall'oggi al domani. Per allestimento si intende anche modulare le pareti. Poi ci sono sale
“fisse” che vengono allestite di volte in volta a seconda delle esigenze, questo perché possono essere presenti contemporaneamente più eventi”. Ha inoltre precisato – in coerenza con quanto dichiarato dalla teste “in genere se si tratta di un evento di grande Tes_5
portata c'è sempre un service esterno che viene in sala. Se si tratta di un piccolo meeting di poche persone, la responsabilità è limitata alla sostituzione del cavo o la verifica della duplicazione schermo, verifica audio uscita. Oltre queste funzioni non ci sono le competenze”. Il medesimo teste ha poi confermato le mansioni di facchino e lo svolgimento occasionale di piccole manutenzioni (facendo riferimento a lampadine bruciate), dando atto che “c'è comunque il manutentore che si occupa delle riparazioni nelle camere”.
Il teste collega del ricorrente sin dal 2014, ha parimenti Testimone_1
confermato l'attività di facchinaggio e di piccola manutenzione:
“Quanto al facchinaggio si tratta di portare i bagagli dei clienti, portarli nelle camere e accompagnarli, parcheggiare le auto dei clienti, quando ci viene chiesto, all'aeroporto non sono mai andato, solo un paio di volte alla fiera. Di solito sono appoggiati a una società di taxi. A me è capitato solo per i clienti “fedeli”. Carichiamo
e scarichiamo l'attrezzatura per la pulizia ai piani e per la lavanderia. Quanto all'aiuto manutentore, intendo dire che venivamo chiamati se non si apriva la cassaforte nella camera, tende che si staccano, la porta che non si apre. Il manutentore era presente fino a mezzogiorno, se capitava qualcosa nel pomeriggio c'eravamo noi.
anche a sostituire una lampadina fulminata. C'erano cose grosse CP_3
che sistemava l'idraulico, se erano cose di minore rilevanza
~ 12 ~ Corte d'Appello di EN
c'eravamo noi”. In ordine all'attività svolta nelle sale meeting ha dichiarato che la stessa consisteva in: “Dividere le sale con i pannelli scorrevoli, allestimento sedie e tavoli, dipende dal cliente, poi preparare i cavi per i collegamenti. I meeting grandi veniva il service esterno, per quelli giornalieri c'eravamo noi”. Ha inoltre precisato che “Quando è stato implementato l'audio è stato messo anche uno schermo fisso, prima lo montavamo noi. C'era il proiettore e i teli che venivano messi nelle varie sale. Se c'erano problemi nella proiezione
o nell'audio eravamo noi che cercavamo di risolversi. Succede sempre molto spesso che dobbiamo chiamare l'assistenza tecnica esterna, quando ad esempio è stato montato l'impianto nuovo
l'abbiamo spesso chiamata perché c'erano molti problemi”. Da tale dichiarazione si ricava che l'attività consisteva nell'allestimento delle sale meeting, nel posizionamento e nel collegamento delle attrezzature per le proiezioni. I facchini potevano poi tentare di risolvere in prima battuta eventuali problemi di proiezione o audio ma era previsto l'intervento dell'assistenza tecnica esterna. Ai facchini, dunque, non erano richieste le competenze per risolvere problemi di natura tecnica che non fossero di pronta e facile soluzione.
Non dissimili le dichiarazioni del teste : “Tipicamente ci sono Tes_3
due macro aree di intervento dei facchini: assistenza/gestione meeting ed eventi e quella legata all'hotel. Quanto alla prima area le mansioni consistono in attività di allestimento e disallestimento delle sale, ossia collegamento fili audio e video, apertura e chiusura delle sale (erano modulari) in base alle specifiche richieste che venivano date settimanalmente. Quanto alla seconda area le mansioni riguardano l'assistenza ai clienti coi bagagli in fase di check-in e check-out, l'assistenza alle cameriere ai piani col re-stock dei prodotti cortesia, delle lenzuola e altro, nonché nella gestione rifiuti
~ 13 ~ Corte d'Appello di EN
(in pratica portano via la spazzatura). […] ADR: quando sono arrivato (2013) il sistema di gestione audio video (implementato poi nel 2014) era un sistema manuale e avevamo una assistenza di una terza parte che si occupava di audio video (gestendo gli allestimenti più importanti). L'assistenza immediata al cliente, in fase iniziale
(accensione pc, collegamento pc –proiettore col cavo ad esempio) la facevano i facchini. […] ADR: il ricorrente quale facchino veniva chiamato per piccole manutenzioni (cambio lampadine, casseforti, frigobar non funzionante o se il cliente non sapeva come usare la tv).
Per l'altra manutenzione c'era un addetto, oggi due. Poi abbiamo dei contractor fissi, ossia un elettricista e un idraulico che intervengono in caso di manutenzione anche ordinaria che però non sia del tipo collegamento di un cavo della tv”.
La teste (moglie del ricorrente) ha affermato che il marito Tes_7
faceva “di tutto”, il facchino, il manutentore, l'addetto alle pulizie,
l'accompagnatore dei clienti in auto, talora anche il portiere notturno.
Tali dichiarazioni, tuttavia, laddove fanno riferimento a mansioni diverse da quelle di facchino, addetto all'allestimento delle sale meeting e di addetto alla piccola manutenzione, si pongono in contrasto con quelle – sostanzialmente univoche – degli altri testi (e, per tale ragione appaiono meno attendibili, anche alla luce del rapporto di coniugio con l'appellante) e, come già rilevato dal giudice di prime cure, non specificano in cosa sia consistita l'attività di allestitore tecnico e di assistenza presso le sale meeting, non potendosi così apprezzare alcuna differenza qualitativa con gli interventi di posizionamento e collegamento delle apparecchiature tecniche cui anche gli altri testi hanno fatto riferimento.
Le mansioni svolte dal ricorrente, per come emerse all'esito dell'istruttoria, appaiono dunque coerenti con il V livello del CCNL,
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già riconosciuto nel periodo in contestazione (sin dal 2005), cui appartengono “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze
e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”. Tra le esemplificazioni si rinvengono anche le figure del facchino di notte, dell'autista e dell'operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature. Il V livello, dunque, è coerente anche con le attività di piccola manutenzione e di allestimento delle sale meeting, per come descritte dai testi. Le mansioni di facchino ai piani, ai saloni e ai bagagli rientrano, invece, nell'inferiore livello VI.
Risulta, invece, inconferente rispetto alle mansioni svolte, il rivendicato livello IV, cui appartengono “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico - pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”. Tra le esemplificazioni si rinvengono il segretario,
l'infermiere, il portiere, l'operaio specializzato, “intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per
l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature”. Si tratta di attività che richiedono un livello di professionalità più elevato e sconosciuto al ricorrente alla luce delle emergenze istruttorie (e che va al di là delle stesse allegazioni di cui al ricorso in primo grado).
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3 – Risulta, parimenti, infondato il motivo d'appello con cui si censura la sentenza per non aver riconosciuto lo svolgimento di lavoro straordinario nella misura richiesta.
Il ricorrente ha sostenuto di aver svolto circa 12 ore di lavoro al giorno per sei giorni alla settimana. Le emergenze istruttorie, tuttavia, hanno confermato lo svolgimento di circa 40 ore settimanali, con possibilità di svolgere turni di lavoro più lunghi in alcune occasioni, fermo il recupero – mediante opportuni riposi – delle ore lavorate in più rispetto al normale orario di lavoro a tempo pieno. Il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Gli orari sono variabili di Testimone_6
settimana in settimana. I turni sono vari: 7:30-12, 14-18, 8-12 o 14-
18, dipende se c'è la pausa, 12-20, 13-21, ma anche 11 fino al pomeriggio per le 8 ore. Io avevo due pomeriggi liberi. Di norma dovrebbero esserci due giorni di riposo settimanale. Nel mio caso era difficile perché avevo due pomeriggi fissi. Talvolta avevo due giorni.
Non so dire con esattezza i turni del ricorrente. La durata complessiva era di circa 40 ore settimanali, la durata giornaliera di ciascun turno poteva come ho detto variare. Potevo fare delle ore in più che poi venivano recuperate. ADR: il ricorrente di solito andava a casa a mangiare, interrompeva per fare la pausa a casa, mentre noi mangiavamo al ristorante. Io avevo il vitto incluso. Il ricorrente andando a casa, poteva avere quindi lo spezzato, faccio dunque fatica
a delimitare l'orario di lavoro dello stesso. ADR: a grandi linee gli orari di copertura del facchinaggio è quella che ho detto, ma poteva variare a volte terminava anche prima e comunque non oltre le 21. Di notte il servizio di facchinaggio non c'è”.
Il teste “i turni vengono fatti settimanalmente, di solito Testimone_1
sabato, domenica dipende quando li butta giù. E' e Testimone_8
che se ne occupano. Un turno può durare, 4, 6, 8, Testimone_5
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10 ore a seconda della richiesta. Quando c'è bisogno ti chiama sempre, quando ce ne è di meno ti chiama meno. Si timbra uscita e entrata. ADR: si fanno in media 40 ore, mai sotto le 20. I giorni di riposo possono essere uno o due, non sono mai uguali, e dal loro numero dipende poi anche il numero di ore giornaliere che facciamo, quando cioè abbiamo due giorni di riposo i turni più lunghi”.
Il teste : “la copertura dei facchini tipicamente va dalle 7/7.30 Tes_3
del mattino alle 19/19.30 della sera. Poi si può estendere qualche ora in più la sera in caso di eventi particolari. All'interno delle 12 ore, il lavoro è organizzato su turni, settimanalmente gestiti in base alle esigenze dell'hotel e degli ospiti e degli eventi. Il turno era in media di 9 ore con una di pausa (8+ 1 di pausa) se era un turno unico, altrimenti veniva spezzato in 5+3 o 4+4, in questi ultimi due casi non
c'era pausa essendo il turno spezzato. Il ricorrente era tenuto a lavorare cinque giorni alla settimana. I giorni non lavorati variavano, anche non consecutivi. Può essere capitato che fruisse di un giorno intero più due mezze giornate. […] sicuramente gli orari che ho detto in ambito alberghiero variavano spesso, nel senso che si lavorava oltre il turno. Ma venivano gestiti con recuperi e riposi nei giorni successivi, di solito entro la settimana”.
La teste “Il ricorrente lavorava cinque giorni alla Tes_5
settimana con turni di 8 ore. C'era la pausa pranzo di un'ora/un'ora
e mezza a seconda della giornata. […] Devo precisare che lavorando con il pubblico e gestendo molti eventi, fare gli orari era difficile. Ci sono molte occasioni in cui gli orari vengono cambiati durante la settimana per esigenze imprevedibili. Se c'erano ore in più venivano fatte recuperare nell'arco della settimana o comunque nei giorni successivi. Con il fatto che il ricorrente abitava nell'hotel, gli si dava fiducia anche nel gestire gli orari e relativi recuperi”.
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Solamente la moglie del ricorrente (la teste ha fatto Tes_2
riferimento ad un orario esteso senza misura affermando che il marito era sempre a disposizione 24 ore al giorno e che gli orari dei turni non venivano mai rispettati perché giungevano al marito continue richieste di intervento. Tale dichiarazione, in quanto del tutto eccentrica e incoerente con le dichiarazioni di segno opposto e univoco degli altri testi, va ritenuta scarsamente attendibile. Valutazione che maggiormente si giustifica unitamente al rilievo che la teste è la moglie dell'appellante e che la dichiarazione porterebbe ad una ricostruzione delle ore lavorate dal marito in misura superiore anche a quanto allegato in ricorso.
Deve, inoltre, ritenersi infondato il rilievo di inattendibilità del teste tenuto conto che lo stesso ha reso dichiarazioni coerenti con Tes_3
quelle di altri testi e risulta irrilevante a tal fine il doc. 8 (contenente una contestazione disciplinare a firma dello stesso teste rivolta nei confronti del per non aver svolto un intervento di manutenzione Pt_1
in una camera dell'albergo) atteso che neppure è chiarito se l'intervento di manutenzione che il si era rifiutato di eseguire Pt_1
rientrasse o meno nella piccola manutenzione pacificamente demandata ai facchini.
3.1 – Non risulta concludente nel senso prospettato dall'appellante neppure il rilevo che per un breve periodo dall'11.02.2014 al
2.05.2014 presso la resistente fosse in servizio come facchino solo il sig. La difesa dell'appellante ricava tale circostanza (peraltro Pt_1
neppure dedotta nel ricorso di primo grado) dal fatto che il facchino ha cessato di lavorare presso la struttura il 10.02.2014 e il Per_1
collega è stato assunto il 3.05.2014. Quand'anche fosse vero Tes_1
che presso nel periodo in questione operava solo il CP_1
ricorrente come facchino, ciò non dimostra di per sé lo svolgimento da
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parte dello stesso di tutte le ore di straordinario indicate in mancanza di una prova positiva in tal senso. È ben vero che il teste ha Tes_3
dichiarato che “la copertura dei facchini tipicamente va dalle 7/7.30 del mattino alle 19/19.30 della sera”, ma tale affermazione – peraltro fornita quale indicazione di massima – non conduce ex se a ritenere che anche un solo facchino avrebbe comunque dovuto garantire una prestazione lavorativa tale da coprire l'intera fascia oraria. Inoltre, lo stesso ha riferito che “ era uno dei facchini, poi c'era Tes_3 Per_1
, e . Poi ci sono stati facchini che sono CP_4 Persona_2 Tes_6
rimasti qualche mese come tra i nomi che ricordo”. Persona_3
Non può dirsi, dunque, neppure certo che nel periodo dall'11.02.2014 al 2.05.2014 nessuno abbia svolto – anche per brevi periodi – l'attività di facchino unitamente al ricorrente.
Per gli stessi motivi, e maggior ragione, non può ritenersi prova dello svolgimento di lavoro straordinario nella misura indicata il fatto che in altri periodi i facchini fossero solo due. Peraltro, ad abundantiam, considerando circa 12 ore al giorno di reperibilità dei facchini per sette giorni a settimana, si giunge a 84 ore di lavoro che, divise per due colleghi, conducono ad un orario settimanale di 42 ore ciascuno, dunque sostanzialmente in linea con un orario a tempo pieno.
4 – In relazione alla doglianza circa il mancato riconoscimento di somme aggiuntive (rispetto a quelle già indicate nell'ultima busta paga e pagate) riferibili a giornate di ferie non fruite si deve rilevare come il ricorrente in primo grado neppure avesse contestato le risultanze delle buste paga allegando e chiedendo di provare lo svolgimento di attività lavorativa in alcune delle giornate indicate come ferie godute nei cedolini. Neppure la prova orale risulta decisiva nel senso prospettato da parte ricorrente atteso che, se alcuni testi hanno riferito di fruizione di ferie solo nel periodo estivo per circa un
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paio di settimane, altri testi hanno riferito che il ricorrente ha goduto di alcuni giorni di ferie anche in altri periodi dell'anno. Non vi sono, dunque, elementi che consentano di smentire le risultanze delle buste paga.
5 – Per quanto riguarda i permessi non fruiti, nell'ultima busta paga risultano liquidati permessi non goduti per oltre 16.000 euro e non sono state fornite prove (e, invero, neppure allegazioni nel ricorso di primo grado) idonee a smentire il numero di permessi non goduti poi liquidati dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto.
6 – Infondata è, da ultimo, la doglianza attorea circa la mancata ammissione di ulteriori testimoni e il mancato accoglimento dell'istanza di esibizione dei cartellini presenze. L'istruttoria espletata in primo grado, caratterizzata da molteplici dichiarazioni testimoniali in larga parte univoche e coerenti – con la sola eccezione della moglie del ricorrente – risulta completa ed esaustiva al fine di valutare la
(in)fondatezza delle pretese attoree. I cartellini, presenze, inoltre, neppure è dato sapere se esistano ancora (la società l'aveva negato già in primo grado) e la relativa istanza di ordine di esibizione risulta esplorativa.
7 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori medi di scaglione (52.000 – 260.000 alla luce delle richieste economiche formulate) nei confronti della società ex datrice di lavoro, e nei valori minimi nei confronti dell , attesa la sua CP_2
posizione residuale e riflessa rispetto agli esiti del giudizio contro il datore di lavoro, essendo stato chiamato in causa in ragione della domanda di regolarizzazione contributiva.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da
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parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado si liquidano in Euro 9.991 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge in favore della società appellata e in Euro 4.997 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% nei confronti dell' ; CP_2
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
EN, 11.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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