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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 191/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PAPPALARDO CONCETTA, Presidente
AR RO, TO
CANNARELLA MARCO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 950/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Consortile Agricola Arl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY7IPPN00048 IRES-ALIQUOTE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/03/2024 RGR 950/2025, la ricorrente società Rappresentante_1 SOCIETA' CONSORTILE AGRICOLA SRL, assistita e difesa dal dott. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe di complessivi euro 164.400,56, notificata il 12/01/2024 dall'Agenzia delle
Entrate di Siracusa, relativa alla imposta IRES e sanzioni anno 2013: iscrizione a titolo provvisorio a seguito sentenza di primo grado, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa. il ricorrente censura la non debenza di quanto preteso dall'Agenzia delle Entrate, per omesso calcolo delle imposte pretese;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate costituita in giudizio, contesta gli addebiti mossi dal ricorrente ed evidenzia l'inammissibilità del ricorso per tardività dei termini di impugnazione, e chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
La causa viene posta in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio , esaminata la documentazione prodotta dall'Ufficio e le relative notifiche dell'atto impugnato, e del ricorso notificato all'Ufficio, acclara l'inammissibilità dello stesso, perché proposto oltre il termine di giorni
60, previsto dall'art. 21 D. LGS 546/92. Infatti, l'atto impugnato è stato notificato al contribuente il 12/01/2024, come da ricevuta pec prodotta dall'Ufficio, mentre il ricorso è stato notificato all'ente impositore il 26/03/2024, oltre il termine di giorni 60 previsti da detto art. 21 D. LGS 546/92.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 1^, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.928,00, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa.
Così deciso in Siracusa il 11 novembre 2025
IL RELATORE. IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro AR Dott.ssa Concetta PAPPALARDO
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PAPPALARDO CONCETTA, Presidente
AR RO, TO
CANNARELLA MARCO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 950/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Consortile Agricola Arl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY7IPPN00048 IRES-ALIQUOTE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/03/2024 RGR 950/2025, la ricorrente società Rappresentante_1 SOCIETA' CONSORTILE AGRICOLA SRL, assistita e difesa dal dott. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe di complessivi euro 164.400,56, notificata il 12/01/2024 dall'Agenzia delle
Entrate di Siracusa, relativa alla imposta IRES e sanzioni anno 2013: iscrizione a titolo provvisorio a seguito sentenza di primo grado, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa. il ricorrente censura la non debenza di quanto preteso dall'Agenzia delle Entrate, per omesso calcolo delle imposte pretese;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate costituita in giudizio, contesta gli addebiti mossi dal ricorrente ed evidenzia l'inammissibilità del ricorso per tardività dei termini di impugnazione, e chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
La causa viene posta in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio , esaminata la documentazione prodotta dall'Ufficio e le relative notifiche dell'atto impugnato, e del ricorso notificato all'Ufficio, acclara l'inammissibilità dello stesso, perché proposto oltre il termine di giorni
60, previsto dall'art. 21 D. LGS 546/92. Infatti, l'atto impugnato è stato notificato al contribuente il 12/01/2024, come da ricevuta pec prodotta dall'Ufficio, mentre il ricorso è stato notificato all'ente impositore il 26/03/2024, oltre il termine di giorni 60 previsti da detto art. 21 D. LGS 546/92.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 1^, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.928,00, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa.
Così deciso in Siracusa il 11 novembre 2025
IL RELATORE. IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro AR Dott.ssa Concetta PAPPALARDO