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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 08/10/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 475/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 475 dell'anno 2022
TRA
(P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Di Salvo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso, via Pascoli n. 2 opponente
E
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Serafino Trotta, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso, via Marconi n. 171 opposta
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato in data 22.03.2022 la
[...] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 86/2022, Parte_1 con il quale il Tribunale di Campobasso le ha ingiunto il pagamento, in favore della della somma di euro 75.617,86, oltre interessi e spese, CP_1 richiesta quale residuo importo ancora dovuto per la “fornitura di materiali elettrici occorsi nei cantieri all'interno delle scuole di proprietà del Comune di Campobasso” (cfr. fatture n. 103 e 105/10, 04, 09, 16, 17, 40, 49, 52, 56, 57/11, 03/13).
L'opponente ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria, rappresentando di aver corrisposto alla l'importo totale di euro CP_1
102.850,00 (come confermato anche dalla controparte nel ricorso monitorio), a fronte del corrispettivo omnicomprensivo di euro 100.000,00, convenuto nel contratto di subappalto stipulato tra le parti, corrispondente altresì all'importo in relazione alla quale, con Determina Dirigenziale n. 1537 del
1 N. 475/2022 R.G.
09/08/2010, il Comune di Campobasso – Ente appaltante – aveva autorizzato il subappalto con la ditta SIE Snc.
Ha rappresentato poi, nello specifico, quanto alla fattura n. 103 del 26/11/2010 (pari ad € 11.300,00), che l'opposta l'avrebbe prima indicata tra quelle regolarmente pagate, e poi tra quelle non pagate;
quanto alla fattura n. 03/2013 del 21/01/2013, che la stessa la S.I.E. Snc avrebbe emesso specifica nota di credito in data 28/05/2013.
Ha altresì invocato l'art. 1658 c.c., alla luce del quale l'appaltatore deve non solo organizzare manodopera e mezzi d'opera, ma anche fornire i materiali.
Ha poi eccepito l'illegittimità delle fatture poste alla base del ricorso monitorio, siccome non veritiere, poiché emesse al solo scopo di accedere all'istituto dello sconto fattura in banca, e non seguite da apposite note di credito, secondo i patti intercorsi tra le parti.
Ha dedotto che tutti i materiali elettrici occorsi per l'esecuzione del subappalto sarebbero stati da lei acquistati direttamente dalla FE Elettroforniture Srl, presso i cui magazzini gli operai della li avrebbero soltanto CP_1 prelevati.
Ha rappresentato dunque, in conclusione, che il credito azionato sarebbe composto da n. 3 fatture (103/2010 – 17/2011 – 03/2013) afferenti ai lavori in subappalto da lei già integralmente saldati, e da n. 9 fatture (105/2010 – 04/2011 – 09/2011 – 16/2011 – 40/2011 – 49/2011 – 52/2011 – 56/2011 – 57/2011) afferenti a materiale elettrico mai realmente fornito.
Con comparsa di risposta depositata in data 1.12.2022 si è costituita in giudizio la la quale ha insistito per il rigetto dell'opposizione, CP_1 sostenendo che il corrispettivo pattuito nel contratto di subappalto sottoscritto dalle parti il 03.08.2010 sarebbe pari ad euro 120.000,00 (euro 100.000,00, più iva al 20% per euro 20.000,00), e confermando l'intervenuto pagamento, da parte della dell'importo totale Parte_1 di € 102.850,00, a saldo delle fatture n. 78, 79, 84, 92, 102, 103/10 e 49/11, da lei emesse.
Ha poi sostenuto che:
- quanto alla fattura n. 103 del 26/11/2010, ella avrebbe azionato in via monitoria solo il residuo debito pari ad euro 100,00, essendo stato in effetti già saldato l'importo pari ad euro 11.200,00;
- quanto alla fattura n. 17/11, per euro 15.000,00, essa non sarebbe stata invece pagata, e il relativo importo sarebbe dovuto a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di subappalto;
- quanto alla fattura n. 03/2013 ella avrebbe in effetti emesso la nota di credito del 28/05/2013, ragion per cui residuerebbe un debito a carico della di euro 411,39; Parte_1
- le ulteriori fatture azionate non avrebbero invece alcun rapporto con il contratto di subappalto in atti e con la determina n. 1537/2010 del Comune di Campobasso, afferendo invece alle forniture elettriche ordinatele dall'appaltatrice per l'esecuzione di ulteriori lavori all'interno delle varie scuole
2 N. 475/2022 R.G.
del Comune di Campobasso, eseguiti da altre imprese, a tanto incaricate dalla Parte_1
Quanto alle forniture di cui alle fatture emesse dalla FE s.r.l. a favore della ha rappresentato che esse erano state utilizzate da Parte_1 quest'ultima nei suoi cantieri sul territorio, e che lei aveva consentito alla di depositarle presso il suo magazzino di Campobasso a solo Parte_1 titolo di cortesia;
ha poi contestato l'assunto dell'opposta a proposito dell'emissione delle fatture azionate in via monitoria al solo fine di accedere all'istituto della sconto fattura in banca, come comprovato dalla circostanza per cui per tutte le dette fatture erano state emesse ricevute bancarie, in gran parte rimaste insolute.
Ha quindi chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore somma di euro 2.150,00, dovuta a saldo dei lavori di subappalto eseguiti, per la quale non sarebbe stata mai emessa fattura.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, la causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'escussione di alcuni testimoni, nonché attraverso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della Parte_1
All'udienza del 19.05.2025 - la prima tenutasi dinanzi allo scrivente giudice - sostituita dal deposito in telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti;
lo scrivente giudice ha dunque trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
I. Occorre premettere, in punto di diritto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione, nel quale deve essere accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto).
È noto poi che in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero di altri fatti estintivi, impeditivi, modificativi (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Ciò posto, dalla documentazione in atti si evince che il Comune di Campobasso ha autorizzato l'impresa quale Parte_1 affidataria dei lavori di “manutenzione straordinaria delle scuole medie comunali – interventi anno 2009” a subappaltare all'impresa SIE S.n.c. parte dei lavori in oggetto, fino alla concorrenza dell'importo di euro 100.000,00, relativamente a quelli classificabili nella categoria prevalente, rientrante nella percentuale del 30% dell'importo contrattuale, al lordo del ribasso d'asta e degli oneri per la sicurezza (cfr. Determina Dirigenziale n. 1537 del 9.08.2020, in atti).
3 N. 475/2022 R.G.
In attuazione di quanto previsto nella richiamata determina, la Parte_1
e la (già S.I.E. S.n.c.), in data 3.08.2010, hanno stipulato un CP_1 contratto di subappalto, in atti, avente ad oggetto “lavori di realizzazione e adeguamento impianti elettrici esistenti in alcune scuole elementari del Comune di Campobasso”, convenendo un corrispettivo pari ad euro 100.000,00 (cfr. art.
2.2 del contratto).
Ebbene, è pacifico tra le parti che la ha corrisposto alla Parte_1 CP_1
a titolo di corrispettivo per le prestazioni di cui al citato contratto di
[...] subappalto, l'importo totale di € 102.850,00, a saldo delle fatture n. 78, 79, 84, 92, 102, 103/10 e 49/11.
Dal ricorso monitorio si evince che la somma di euro 75.617,86 (71.670,86 oltre interessi) è stata richiesta quale residuo importo ancora dovuto per la
“fornitura di materiali elettrici occorsi nei cantieri all'interno delle scuole di proprietà del Comune di Campobasso” (cfr. fatture n. 103 e 105/10, 04, 09, 16, 17, 40, 49, 52, 56, 57/11, 03/13).
In sede di comparsa di costituzione e risposta, l'opposta ha meglio precisato la domanda, asserendo che:
- gli importi di cui alla fattura n. 103 del 26/11/2010, (per il residuo non ancora pagato, pari ad euro 100,00), n. 17/11 (euro 15.000,00), n. 03/2013 (per il residuo non ancora pagato, pari ad euro 411,39) sarebbero dovuti a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di subappalto;
- gli importi di cui alle ulteriori fatture azionate non avrebbero invece alcun rapporto con il contratto di subappalto in atti e con la determina n. 1537/2010 del Comune di Campobasso, e sarebbero dovuti quale corrispettivo delle forniture elettriche ordinatele dall'appaltatrice per l'esecuzione di ulteriori lavori all'interno delle varie scuole del Comune di Campobasso, eseguiti da altre imprese a tanto incaricate dalla Parte_1
Ebbene, gli importi richiesti da a titolo di corrispettivo per CP_1
l'esecuzione dei lavori di subappalto di cui al contratto in atti non sono dovuti.
Dal già richiamato art.
2.2. del contratto in atti si evince infatti chiaramente che le parti avevano pattuito, a titolo di corrispettivo per i lavori subappaltati alla un importo onnicomprensivo pari ad euro 100.000,00, e si è CP_1 già detto che è pacifico tra le parti che la ha corrisposto alla Parte_1
a titolo di corrispettivo per le prestazioni di cui al citato contratto CP_1 di subappalto, l'importo totale di € 102.850,00, e dunque un importo anche superiore a quanto espressamente pattuito.
Né può rilevare, al fine di fondare la pretesa alla corresponsione di ulteriori somme sulla base del contratto, la circostanza, dedotta dall'opposta, per cui l'importo di euro 100.000,00 sarebbe da intendersi al netto dell'IVA, ragion per cui, applicando l'IVA al 20%, ne deriverebbe un corrispettivo pattuito pari ad euro 120.000,00.
E' vero, infatti, che dall'art. 13 del contratto in atti si evince che “l'imposta sul Valore Aggiunto verrà corrisposta nella misura prevista per legge”, e che tale pattuizione potrebbe, in astratto, essere valutata come idonea a corroborare la
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deduzione dell'opposta, ma è anche vero che le fatture n. 78, 79, 84, 92, 102, 103/10 (in atti), che l'opposta ha affermato essere state da lei emesse per prestazioni riconducibili al contratto di cui trattasi, risultano essere state emesse in regime di reverse charge (senza IVA). In tale regime è il committente del servizio a pagare direttamente l'IVA in luogo del fornitore, ragion per cui alcun importo ulteriore rispetto a quello indicato nelle fatture stesse (per un totale di euro 97.500,00) è dovuto alla a titolo di IVA. CP_1
A tale importo deve essere poi sommato quello di cui alla fattura n. 49/11 (parimenti in atti), per euro 8.917,00 + euro 1.783,40 per IVA, parimenti già saldata dalla Parte_1
Ebbene, è chiaro che, pur volendo tenere fuori dal conteggio la somma di euro 1.783,40, dovuta a titolo di IVA, risulta comunque un importo di euro 106.417,00 (97.500,00 + 8.917,00), già saldato dalla e dunque Parte_1 un importo superiore a quello pattuito dalle parti, pari ad euro 100.000,00.
La non ha dunque titolo per pretendere ulteriori somme quali CP_1 corrispettivi dovuti in esecuzione del predetto contratto di subappalto, in quanto risulta dagli atti che la ha già integralmente adempiuto Parte_1 alle sue obbligazioni contrattuali.
II. Deve essere dunque consequenzialmente rigettata, per le medesime ragioni sinora esposte, la domanda proposta in via riconvenzionale dalla CP_1 tesa ad ottenere la condanna della al pagamento dell'ulteriore Parte_1 somma di euro 2.150,00 (per la quale non sarebbe stata mai nemmeno emessa fattura), asseritamente dovuta a saldo dei lavori di subappalto eseguiti.
III. Ciò chiarito, è necessario a questo punto verificare se la abbia CP_1
o meno provato la fonte, negoziale o legale (cfr. la già richiamata pronuncia della Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001), del suo diritto alla corresponsione delle ulteriori somme, di cui alle ulteriori fatture azionate, non dovute sulla base del contratto di subappalto in atti, ma quale corrispettivo delle forniture elettriche ordinatele dall'appaltatrice, per l'esecuzione di ulteriori lavori all'interno delle varie scuole del Comune di Campobasso, eseguiti da altre imprese a tanto incaricate dalla Parte_1
Tale ulteriore preteso credito, per stessa ammissione dell'opposta, non trova dunque la sua fonte nel contratto in atti, ragion per cui è necessario verificare se l'opposta sia o meno riuscita a fornire la prova dell'esistenza di ulteriori pattuizioni con la controparte, relative alla fornitura del materiale elettrico di cui trattasi.
L'opponente ha infatti, come visto, contestato l'avversa prospettazione, asserendo di non aver mai ricevuto alcuna fornitura di materiale elettrico dalla e di avere invece acquistato direttamente, dalla FE CP_1
Elettroforniture s.r.l. tutti i materiali elettrici occorsi per l'esecuzione del subappalto, che gli operai della avrebbero direttamente prelevato CP_1 presso il magazzino del predetto fornitore.
Ciò emergerebbe documentalmente, a dire dell'opponente, dalle fatture emesse dal fornitore FE Elettroforniture s.r.l. e dalle allegate bolle di prelievo, controfirmate da , legale rapp.te dell'opposta, e/o Persona_1
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dai suoi operai, dal partitario della FE Elettroforniture s.r.l., dalla quale risulterebbe che l'importo complessivo della fornitura, da lei pagato direttamente, ammonterebbe ad euro 115.553,93, dalle bolle di accompagnamento relative alle fatture oggetto del ricorso monitorio, che risulterebbero sottoscritte – sia in qualità di “cedente” sia in qualità di
“cessionario” – da operai della o dal legale rapp.te delle stessa. CP_1
Ebbene, posto che la documentazione appena citata rappresenta quantomeno un indizio circa la verosimiglianza di quanto sostenuto dall'opponente, si osserva che l'opposta non ha fornito sufficienti riscontri documentali a supporto delle sue asserzioni, relative alla circostanza per cui la Parte_1 avrebbe acquistato da lei (e non dalla FE Elettroforniture s.r.l.) il
[...] materiale elettrico necessario per l'esecuzione di ulteriori lavori, all'interno delle “varie scuole del Comune di Campobasso” eseguiti da altre imprese a tanto incaricate dalla Parte_1
Né l'istruttoria orale espletata consente di giungere a conclusioni differenti.
Si rileva a tal proposito che tutti i testi di parte opponente, escussi all'udienza dell'8.11.2023, hanno confermato che il materiale elettrico per i cantieri del Comune di Campobasso era stato acquistato dalla direttamente Parte_1 presso la ditta FE Srl, e soltanto ritirato da operai della CP_1
Ebbene, non vi è ragione per dubitare né dell'attendibilità, né dell'effettiva conoscenza dei fatti di causa, da parte degli stessi.
La teste , dipendente della reparto contabilità, Testimone_1 Parte_1 all'epoca dei fatti, ha infatti precisato che era addetta alla verifica sia le fatture che dei documenti di trasporto, e che questi ultimi non erano firmati da operai della Parte_1
La teste (anch'essa all'epoca dei fatti dipendente della Testimone_2
settore amministrativo-contabile), dopo aver a sua volta Parte_1 confermato la circostanza per cui il materiale elettrico era stato acquistato dalla presso la FE Srl, e soltanto ritirato da operai della Parte_1 CP_1
ha precisato che “ogni volta che arrivavano le fatture della FE Srl erano
[...] accompagnate da bolle di accompagnamento non firmate da operai della Con
, che “gli operai della ritiravano il materiale presso la FE e lo Parte_1 utilizzavano sul cantiere”, e che “il controllo sulle bolle di accompagnamento avveniva di routine”.
Anche il teste , all'epoca dei fatti direttore tecnico Testimone_3 della interrogato a prova contraria sulle circostanze di cui alla Parte_1 seconda memoria istruttoria di parte opposta, ha confermato che la SIE snc era autorizzata a prelevare il materiale elettrico solo dalla FE Srl, ed ha affermato non essere corrispondente al vero la circostanza per cui i materiali di cui trattasi venivano trasportati da autisti dipendenti della S.I.E. s.n.c., oppure anche personalmente dal sig. , scaricati in cantiere, Persona_1 presi in consegna dalla ditte esecutrici dei lavori per conto della Parte_1
e dalle stesse utilizzati per l'esecuzione degli impianti elettrici nelle varie scuole del Comune di Campobasso, in quanto l'unica ditta che sul cantiere si occupava degli impianti elettrici era la SIE snc.
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Quanto ai testi di parte opposta, ossia e , Testimone_4 Testimone_5 si rileva che essi hanno al contrario affermato che i documenti di trasporto che sono stati loro mostrati (o quantomeno, alcuni di essi) erano relativi a materiali elettrici forniti dalla SIE s.n.c. alla ed utilizzati da Parte_1 altre ditte esecutrici dei lavori per conto della per l'esecuzione Parte_1 degli impianti elettrici.
Le risposte fornite dai testi indicati risultano tuttavia estremamente generiche: entrambi si sono infatti limitati ad affermare che le circostanze di cui alla seconda memoria ex art. 183 n. 6 c.p.c. dell'opposta erano vere, e che i DDT loro mostrati non riguardavano il subappalto intercorso tra le parti.
Nulla hanno tuttavia specificato o aggiunto circa il paventato contratto di fornitura di materiale elettrico esistente tra le parti.
Nulla hanno poi saputo riferire circa gli importi né del contratto di appalto principale tra la ed il Comune di Campobasso, né del contratto Parte_1 di subappalto intercorso tra la e la Parte_1 CP_1
Per le ragioni sinora esposte, l'attendibilità dei testi di parte opposta appare fortemente dubbia.
Si aggiunga poi che, a conferma dell'infondatezza degli assunti dell'opposta circa l'esistenza di un contratto con l'opponente, avente ad oggetto la fornitura di materiale elettrico, ulteriore rispetto a quello di subappalto in atti, si pone un ulteriore elemento documentale.
In allegato al ricorso monitorio è infatti presente una diffida di pagamento, inviata tramite pec dalla alla in data 26/11/2018, nel CP_1 Parte_1 cui oggetto si legge “Contratto di subappalto per “lavori di manutenzione straordinaria delle scuole elementari comunali di Campobasso – intervento anno 2009”, autorizzato con Determina dirigenziale n. 1537 del 09.08.10. Sollecito di pagamento Fatture insolute”, che riporta l'importo di € 71.671,06 (lo stesso poi richiesto in sede monitoria, al netto degli interessi), quale totale dovuto in riferimento all'oggetto, nonché l'elencazione delle medesime fatture poi prodotte in sede monitoria, ed ivi indicate come non attinenti al subappalto, ma relative alla fornitura di materiali elettrici.
E' dunque la stessa mediante la produzione di tale documento, a CP_1 smentire la sua tesi, sulla base della quale gli importi richiesti in via monitoria afferivano ad un ulteriore contratto di fornitura, avente ad oggetto materiali elettrici poi utilizzati da altre ditte, atteso che nella diffida di pagamento appena richiamata essa stessa ricollega invece tali importi al contratto di subappalto esistente tra le parti.
L'opposizione è dunque risultata fondata e merita di essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
IV. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, facendo applicazione dei valori medi, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare e riconoscendo tutte le fasi.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 86/2022 emesso dal Tribunale di Campobasso;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
- CONDANNA al pagamento, in favore della società CP_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio, che Parte_1 liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%.
Così deciso in Campobasso, in data 8 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 475 dell'anno 2022
TRA
(P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Di Salvo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso, via Pascoli n. 2 opponente
E
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Serafino Trotta, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso, via Marconi n. 171 opposta
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato in data 22.03.2022 la
[...] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 86/2022, Parte_1 con il quale il Tribunale di Campobasso le ha ingiunto il pagamento, in favore della della somma di euro 75.617,86, oltre interessi e spese, CP_1 richiesta quale residuo importo ancora dovuto per la “fornitura di materiali elettrici occorsi nei cantieri all'interno delle scuole di proprietà del Comune di Campobasso” (cfr. fatture n. 103 e 105/10, 04, 09, 16, 17, 40, 49, 52, 56, 57/11, 03/13).
L'opponente ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria, rappresentando di aver corrisposto alla l'importo totale di euro CP_1
102.850,00 (come confermato anche dalla controparte nel ricorso monitorio), a fronte del corrispettivo omnicomprensivo di euro 100.000,00, convenuto nel contratto di subappalto stipulato tra le parti, corrispondente altresì all'importo in relazione alla quale, con Determina Dirigenziale n. 1537 del
1 N. 475/2022 R.G.
09/08/2010, il Comune di Campobasso – Ente appaltante – aveva autorizzato il subappalto con la ditta SIE Snc.
Ha rappresentato poi, nello specifico, quanto alla fattura n. 103 del 26/11/2010 (pari ad € 11.300,00), che l'opposta l'avrebbe prima indicata tra quelle regolarmente pagate, e poi tra quelle non pagate;
quanto alla fattura n. 03/2013 del 21/01/2013, che la stessa la S.I.E. Snc avrebbe emesso specifica nota di credito in data 28/05/2013.
Ha altresì invocato l'art. 1658 c.c., alla luce del quale l'appaltatore deve non solo organizzare manodopera e mezzi d'opera, ma anche fornire i materiali.
Ha poi eccepito l'illegittimità delle fatture poste alla base del ricorso monitorio, siccome non veritiere, poiché emesse al solo scopo di accedere all'istituto dello sconto fattura in banca, e non seguite da apposite note di credito, secondo i patti intercorsi tra le parti.
Ha dedotto che tutti i materiali elettrici occorsi per l'esecuzione del subappalto sarebbero stati da lei acquistati direttamente dalla FE Elettroforniture Srl, presso i cui magazzini gli operai della li avrebbero soltanto CP_1 prelevati.
Ha rappresentato dunque, in conclusione, che il credito azionato sarebbe composto da n. 3 fatture (103/2010 – 17/2011 – 03/2013) afferenti ai lavori in subappalto da lei già integralmente saldati, e da n. 9 fatture (105/2010 – 04/2011 – 09/2011 – 16/2011 – 40/2011 – 49/2011 – 52/2011 – 56/2011 – 57/2011) afferenti a materiale elettrico mai realmente fornito.
Con comparsa di risposta depositata in data 1.12.2022 si è costituita in giudizio la la quale ha insistito per il rigetto dell'opposizione, CP_1 sostenendo che il corrispettivo pattuito nel contratto di subappalto sottoscritto dalle parti il 03.08.2010 sarebbe pari ad euro 120.000,00 (euro 100.000,00, più iva al 20% per euro 20.000,00), e confermando l'intervenuto pagamento, da parte della dell'importo totale Parte_1 di € 102.850,00, a saldo delle fatture n. 78, 79, 84, 92, 102, 103/10 e 49/11, da lei emesse.
Ha poi sostenuto che:
- quanto alla fattura n. 103 del 26/11/2010, ella avrebbe azionato in via monitoria solo il residuo debito pari ad euro 100,00, essendo stato in effetti già saldato l'importo pari ad euro 11.200,00;
- quanto alla fattura n. 17/11, per euro 15.000,00, essa non sarebbe stata invece pagata, e il relativo importo sarebbe dovuto a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di subappalto;
- quanto alla fattura n. 03/2013 ella avrebbe in effetti emesso la nota di credito del 28/05/2013, ragion per cui residuerebbe un debito a carico della di euro 411,39; Parte_1
- le ulteriori fatture azionate non avrebbero invece alcun rapporto con il contratto di subappalto in atti e con la determina n. 1537/2010 del Comune di Campobasso, afferendo invece alle forniture elettriche ordinatele dall'appaltatrice per l'esecuzione di ulteriori lavori all'interno delle varie scuole
2 N. 475/2022 R.G.
del Comune di Campobasso, eseguiti da altre imprese, a tanto incaricate dalla Parte_1
Quanto alle forniture di cui alle fatture emesse dalla FE s.r.l. a favore della ha rappresentato che esse erano state utilizzate da Parte_1 quest'ultima nei suoi cantieri sul territorio, e che lei aveva consentito alla di depositarle presso il suo magazzino di Campobasso a solo Parte_1 titolo di cortesia;
ha poi contestato l'assunto dell'opposta a proposito dell'emissione delle fatture azionate in via monitoria al solo fine di accedere all'istituto della sconto fattura in banca, come comprovato dalla circostanza per cui per tutte le dette fatture erano state emesse ricevute bancarie, in gran parte rimaste insolute.
Ha quindi chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore somma di euro 2.150,00, dovuta a saldo dei lavori di subappalto eseguiti, per la quale non sarebbe stata mai emessa fattura.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, la causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'escussione di alcuni testimoni, nonché attraverso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della Parte_1
All'udienza del 19.05.2025 - la prima tenutasi dinanzi allo scrivente giudice - sostituita dal deposito in telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti;
lo scrivente giudice ha dunque trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
I. Occorre premettere, in punto di diritto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione, nel quale deve essere accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto).
È noto poi che in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero di altri fatti estintivi, impeditivi, modificativi (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Ciò posto, dalla documentazione in atti si evince che il Comune di Campobasso ha autorizzato l'impresa quale Parte_1 affidataria dei lavori di “manutenzione straordinaria delle scuole medie comunali – interventi anno 2009” a subappaltare all'impresa SIE S.n.c. parte dei lavori in oggetto, fino alla concorrenza dell'importo di euro 100.000,00, relativamente a quelli classificabili nella categoria prevalente, rientrante nella percentuale del 30% dell'importo contrattuale, al lordo del ribasso d'asta e degli oneri per la sicurezza (cfr. Determina Dirigenziale n. 1537 del 9.08.2020, in atti).
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In attuazione di quanto previsto nella richiamata determina, la Parte_1
e la (già S.I.E. S.n.c.), in data 3.08.2010, hanno stipulato un CP_1 contratto di subappalto, in atti, avente ad oggetto “lavori di realizzazione e adeguamento impianti elettrici esistenti in alcune scuole elementari del Comune di Campobasso”, convenendo un corrispettivo pari ad euro 100.000,00 (cfr. art.
2.2 del contratto).
Ebbene, è pacifico tra le parti che la ha corrisposto alla Parte_1 CP_1
a titolo di corrispettivo per le prestazioni di cui al citato contratto di
[...] subappalto, l'importo totale di € 102.850,00, a saldo delle fatture n. 78, 79, 84, 92, 102, 103/10 e 49/11.
Dal ricorso monitorio si evince che la somma di euro 75.617,86 (71.670,86 oltre interessi) è stata richiesta quale residuo importo ancora dovuto per la
“fornitura di materiali elettrici occorsi nei cantieri all'interno delle scuole di proprietà del Comune di Campobasso” (cfr. fatture n. 103 e 105/10, 04, 09, 16, 17, 40, 49, 52, 56, 57/11, 03/13).
In sede di comparsa di costituzione e risposta, l'opposta ha meglio precisato la domanda, asserendo che:
- gli importi di cui alla fattura n. 103 del 26/11/2010, (per il residuo non ancora pagato, pari ad euro 100,00), n. 17/11 (euro 15.000,00), n. 03/2013 (per il residuo non ancora pagato, pari ad euro 411,39) sarebbero dovuti a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di subappalto;
- gli importi di cui alle ulteriori fatture azionate non avrebbero invece alcun rapporto con il contratto di subappalto in atti e con la determina n. 1537/2010 del Comune di Campobasso, e sarebbero dovuti quale corrispettivo delle forniture elettriche ordinatele dall'appaltatrice per l'esecuzione di ulteriori lavori all'interno delle varie scuole del Comune di Campobasso, eseguiti da altre imprese a tanto incaricate dalla Parte_1
Ebbene, gli importi richiesti da a titolo di corrispettivo per CP_1
l'esecuzione dei lavori di subappalto di cui al contratto in atti non sono dovuti.
Dal già richiamato art.
2.2. del contratto in atti si evince infatti chiaramente che le parti avevano pattuito, a titolo di corrispettivo per i lavori subappaltati alla un importo onnicomprensivo pari ad euro 100.000,00, e si è CP_1 già detto che è pacifico tra le parti che la ha corrisposto alla Parte_1
a titolo di corrispettivo per le prestazioni di cui al citato contratto CP_1 di subappalto, l'importo totale di € 102.850,00, e dunque un importo anche superiore a quanto espressamente pattuito.
Né può rilevare, al fine di fondare la pretesa alla corresponsione di ulteriori somme sulla base del contratto, la circostanza, dedotta dall'opposta, per cui l'importo di euro 100.000,00 sarebbe da intendersi al netto dell'IVA, ragion per cui, applicando l'IVA al 20%, ne deriverebbe un corrispettivo pattuito pari ad euro 120.000,00.
E' vero, infatti, che dall'art. 13 del contratto in atti si evince che “l'imposta sul Valore Aggiunto verrà corrisposta nella misura prevista per legge”, e che tale pattuizione potrebbe, in astratto, essere valutata come idonea a corroborare la
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deduzione dell'opposta, ma è anche vero che le fatture n. 78, 79, 84, 92, 102, 103/10 (in atti), che l'opposta ha affermato essere state da lei emesse per prestazioni riconducibili al contratto di cui trattasi, risultano essere state emesse in regime di reverse charge (senza IVA). In tale regime è il committente del servizio a pagare direttamente l'IVA in luogo del fornitore, ragion per cui alcun importo ulteriore rispetto a quello indicato nelle fatture stesse (per un totale di euro 97.500,00) è dovuto alla a titolo di IVA. CP_1
A tale importo deve essere poi sommato quello di cui alla fattura n. 49/11 (parimenti in atti), per euro 8.917,00 + euro 1.783,40 per IVA, parimenti già saldata dalla Parte_1
Ebbene, è chiaro che, pur volendo tenere fuori dal conteggio la somma di euro 1.783,40, dovuta a titolo di IVA, risulta comunque un importo di euro 106.417,00 (97.500,00 + 8.917,00), già saldato dalla e dunque Parte_1 un importo superiore a quello pattuito dalle parti, pari ad euro 100.000,00.
La non ha dunque titolo per pretendere ulteriori somme quali CP_1 corrispettivi dovuti in esecuzione del predetto contratto di subappalto, in quanto risulta dagli atti che la ha già integralmente adempiuto Parte_1 alle sue obbligazioni contrattuali.
II. Deve essere dunque consequenzialmente rigettata, per le medesime ragioni sinora esposte, la domanda proposta in via riconvenzionale dalla CP_1 tesa ad ottenere la condanna della al pagamento dell'ulteriore Parte_1 somma di euro 2.150,00 (per la quale non sarebbe stata mai nemmeno emessa fattura), asseritamente dovuta a saldo dei lavori di subappalto eseguiti.
III. Ciò chiarito, è necessario a questo punto verificare se la abbia CP_1
o meno provato la fonte, negoziale o legale (cfr. la già richiamata pronuncia della Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001), del suo diritto alla corresponsione delle ulteriori somme, di cui alle ulteriori fatture azionate, non dovute sulla base del contratto di subappalto in atti, ma quale corrispettivo delle forniture elettriche ordinatele dall'appaltatrice, per l'esecuzione di ulteriori lavori all'interno delle varie scuole del Comune di Campobasso, eseguiti da altre imprese a tanto incaricate dalla Parte_1
Tale ulteriore preteso credito, per stessa ammissione dell'opposta, non trova dunque la sua fonte nel contratto in atti, ragion per cui è necessario verificare se l'opposta sia o meno riuscita a fornire la prova dell'esistenza di ulteriori pattuizioni con la controparte, relative alla fornitura del materiale elettrico di cui trattasi.
L'opponente ha infatti, come visto, contestato l'avversa prospettazione, asserendo di non aver mai ricevuto alcuna fornitura di materiale elettrico dalla e di avere invece acquistato direttamente, dalla FE CP_1
Elettroforniture s.r.l. tutti i materiali elettrici occorsi per l'esecuzione del subappalto, che gli operai della avrebbero direttamente prelevato CP_1 presso il magazzino del predetto fornitore.
Ciò emergerebbe documentalmente, a dire dell'opponente, dalle fatture emesse dal fornitore FE Elettroforniture s.r.l. e dalle allegate bolle di prelievo, controfirmate da , legale rapp.te dell'opposta, e/o Persona_1
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dai suoi operai, dal partitario della FE Elettroforniture s.r.l., dalla quale risulterebbe che l'importo complessivo della fornitura, da lei pagato direttamente, ammonterebbe ad euro 115.553,93, dalle bolle di accompagnamento relative alle fatture oggetto del ricorso monitorio, che risulterebbero sottoscritte – sia in qualità di “cedente” sia in qualità di
“cessionario” – da operai della o dal legale rapp.te delle stessa. CP_1
Ebbene, posto che la documentazione appena citata rappresenta quantomeno un indizio circa la verosimiglianza di quanto sostenuto dall'opponente, si osserva che l'opposta non ha fornito sufficienti riscontri documentali a supporto delle sue asserzioni, relative alla circostanza per cui la Parte_1 avrebbe acquistato da lei (e non dalla FE Elettroforniture s.r.l.) il
[...] materiale elettrico necessario per l'esecuzione di ulteriori lavori, all'interno delle “varie scuole del Comune di Campobasso” eseguiti da altre imprese a tanto incaricate dalla Parte_1
Né l'istruttoria orale espletata consente di giungere a conclusioni differenti.
Si rileva a tal proposito che tutti i testi di parte opponente, escussi all'udienza dell'8.11.2023, hanno confermato che il materiale elettrico per i cantieri del Comune di Campobasso era stato acquistato dalla direttamente Parte_1 presso la ditta FE Srl, e soltanto ritirato da operai della CP_1
Ebbene, non vi è ragione per dubitare né dell'attendibilità, né dell'effettiva conoscenza dei fatti di causa, da parte degli stessi.
La teste , dipendente della reparto contabilità, Testimone_1 Parte_1 all'epoca dei fatti, ha infatti precisato che era addetta alla verifica sia le fatture che dei documenti di trasporto, e che questi ultimi non erano firmati da operai della Parte_1
La teste (anch'essa all'epoca dei fatti dipendente della Testimone_2
settore amministrativo-contabile), dopo aver a sua volta Parte_1 confermato la circostanza per cui il materiale elettrico era stato acquistato dalla presso la FE Srl, e soltanto ritirato da operai della Parte_1 CP_1
ha precisato che “ogni volta che arrivavano le fatture della FE Srl erano
[...] accompagnate da bolle di accompagnamento non firmate da operai della Con
, che “gli operai della ritiravano il materiale presso la FE e lo Parte_1 utilizzavano sul cantiere”, e che “il controllo sulle bolle di accompagnamento avveniva di routine”.
Anche il teste , all'epoca dei fatti direttore tecnico Testimone_3 della interrogato a prova contraria sulle circostanze di cui alla Parte_1 seconda memoria istruttoria di parte opposta, ha confermato che la SIE snc era autorizzata a prelevare il materiale elettrico solo dalla FE Srl, ed ha affermato non essere corrispondente al vero la circostanza per cui i materiali di cui trattasi venivano trasportati da autisti dipendenti della S.I.E. s.n.c., oppure anche personalmente dal sig. , scaricati in cantiere, Persona_1 presi in consegna dalla ditte esecutrici dei lavori per conto della Parte_1
e dalle stesse utilizzati per l'esecuzione degli impianti elettrici nelle varie scuole del Comune di Campobasso, in quanto l'unica ditta che sul cantiere si occupava degli impianti elettrici era la SIE snc.
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Quanto ai testi di parte opposta, ossia e , Testimone_4 Testimone_5 si rileva che essi hanno al contrario affermato che i documenti di trasporto che sono stati loro mostrati (o quantomeno, alcuni di essi) erano relativi a materiali elettrici forniti dalla SIE s.n.c. alla ed utilizzati da Parte_1 altre ditte esecutrici dei lavori per conto della per l'esecuzione Parte_1 degli impianti elettrici.
Le risposte fornite dai testi indicati risultano tuttavia estremamente generiche: entrambi si sono infatti limitati ad affermare che le circostanze di cui alla seconda memoria ex art. 183 n. 6 c.p.c. dell'opposta erano vere, e che i DDT loro mostrati non riguardavano il subappalto intercorso tra le parti.
Nulla hanno tuttavia specificato o aggiunto circa il paventato contratto di fornitura di materiale elettrico esistente tra le parti.
Nulla hanno poi saputo riferire circa gli importi né del contratto di appalto principale tra la ed il Comune di Campobasso, né del contratto Parte_1 di subappalto intercorso tra la e la Parte_1 CP_1
Per le ragioni sinora esposte, l'attendibilità dei testi di parte opposta appare fortemente dubbia.
Si aggiunga poi che, a conferma dell'infondatezza degli assunti dell'opposta circa l'esistenza di un contratto con l'opponente, avente ad oggetto la fornitura di materiale elettrico, ulteriore rispetto a quello di subappalto in atti, si pone un ulteriore elemento documentale.
In allegato al ricorso monitorio è infatti presente una diffida di pagamento, inviata tramite pec dalla alla in data 26/11/2018, nel CP_1 Parte_1 cui oggetto si legge “Contratto di subappalto per “lavori di manutenzione straordinaria delle scuole elementari comunali di Campobasso – intervento anno 2009”, autorizzato con Determina dirigenziale n. 1537 del 09.08.10. Sollecito di pagamento Fatture insolute”, che riporta l'importo di € 71.671,06 (lo stesso poi richiesto in sede monitoria, al netto degli interessi), quale totale dovuto in riferimento all'oggetto, nonché l'elencazione delle medesime fatture poi prodotte in sede monitoria, ed ivi indicate come non attinenti al subappalto, ma relative alla fornitura di materiali elettrici.
E' dunque la stessa mediante la produzione di tale documento, a CP_1 smentire la sua tesi, sulla base della quale gli importi richiesti in via monitoria afferivano ad un ulteriore contratto di fornitura, avente ad oggetto materiali elettrici poi utilizzati da altre ditte, atteso che nella diffida di pagamento appena richiamata essa stessa ricollega invece tali importi al contratto di subappalto esistente tra le parti.
L'opposizione è dunque risultata fondata e merita di essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
IV. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, facendo applicazione dei valori medi, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare e riconoscendo tutte le fasi.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 86/2022 emesso dal Tribunale di Campobasso;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
- CONDANNA al pagamento, in favore della società CP_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio, che Parte_1 liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%.
Così deciso in Campobasso, in data 8 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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