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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/02/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in per- sona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. 2390/2019 R.G. avente ad oggetto:
Risarcimento danni e vertente tra:
in persona del suo legale rappresentante p.t. Parte_1
rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Fortuna Sessa con il quale elettivamente domicilia in Fisciano alla Via Gen. C. Nastri,17; p.e.c. Email_1
.salerno.it;
[...] CP_1
[...]
CP_2
E
e , quali esercenti la potestà CP_3 Controparte_4 genitoriale sul minore , rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1
Filippo Chervino e con questi elettivamente domiciliati in Torre Annun- ziata (NA), alla via Gino Alfani Parco Belmare n. 46, pec:______________
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_5
APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza dell'1 febbraio 2024 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giuri- sprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel mo- tivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed anali- ticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli li- mitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessaria- mente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto prova- to dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori e Parte_2
citavano in giudizio il signor e la Controparte_4 Controparte_5
al fine di sentirli condannare al risarcimento Controparte_6
dei danni patiti dal proprio figlio minore a seguito del sinistro avvenuto in data 1 ottobre 2016 alle ore 21:30 circa allorquando il minore che era in
2 compagnia della madre, nel mentre stava attraversando la strada veniva urtato sul lato posteriore dall'autovettura di proprietà del signor ed CP_5
a causa dell'urto cadeva al suolo riportando la rottura dei due incisivi. Si costituiva la che contestava punto per punto Controparte_6
l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, mentre rimaneva contumace il signor . Espletata la prova testimoniale e disposta la CTU il Giudi- CP_5
ce di Pace di Nocera Inferiore con la sentenza n. 1467/2019 accoglieva la domanda e per l'effetto condannava i convenuti in via solidale al risarci- mento dei danni di euro 4.900,00 oltre interessi legali dalla domanda, il tutto oltre la condanna al pagamento delle spese di lite. Avverso tale sen- tenza proponeva gravame la compagnia di assicurazione lamentando l'errata valutazione del materiale probatorio, l'errata quantificazione dei danni liquidati e l'errata quantificazione delle spese di lite. Si costituiva- no i signori e nella spiegata qualità di esercenti la pote- CP_3 CP_4
stà genitoriale sul figlio minore che contestavano l'appello chiedendo il rigetto con conseguenziale conferma della sentenza di primo grado. Ri- nunciata nel corso del giudizio di gravame la richiesta di sospensiva, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Nelle more la causa veniva assegnata alla cognizione di questo Magistrato che all'udienza dell'1 febbraio 2024, previa ricezione delle note di trattazione conclusive delle parti, la tratteneva in decisione con la concessione dei termini 190 c.p.c. Come noto, l'appellante che intenda dolersi di una erro- nea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitar- si a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già rac- colte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello (in tal senso
Cass. Civ. 3115/18). Ciò nonostante, nel merito, ritiene questo giudicante che il proposto appello sia infondato e come tale vada rigettato, confer-
3 mandosi in toto la sentenza del giudice di prime cure. Invero, è proprio valutando il materiale probatorio acquisito agli atti nel corso del primo grado di giudizio che l'impugnazione relativa alla sua errata valutazione da parte del giudice di primo grado si appalesa chiaramente infondata.
L'appellante, in particolare, si duole della mancata valutazione delle cir- costanze da essa addotte e relative al rapporto di parentela intercorrente tra il signor ed il minore investito nonché all'assenza di lesioni in CP_5
altre parti del corpo che mal di sposerebbero con la dinamica denunciata.
Ebbene, sotto il primo profilo deve da subito ravvisarsi che a differenza di quanto sostenuto dalla parte appellante la circostanza che vi sia un rap- porto di zio-nipote è del tutto irrilevante. Ed infatti l'esclusione dei fami- liari dalla lista dei terzi danneggiati riguarda soltanto i danni materiali. In- fatti le lesioni fisiche (danni alla persona) subite in un incidente tra parenti devono essere sempre risarcite dall'assicurazione. Ma vi è di più. Dalla documentazione agli atti si evince che proprio il signor CP_5
a riferire che si trattava del nipote. Anche l'altra contestazione deve esse- re stimata del tutto infondata. Ed infatti a parere di chi scrive è del tutto plausibile che il bambino a seguito dell'urto sia caduto, senza alcuna pro- tezione, in avanti riportando così la rottura dei due incisivi. Né alcun dubbio in tal senso è stato evidenziato dal Ctu che, anzi, ha dichiarato la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica descritta. A ciò si ag- che alcuna contestazione all'elaborato peritale è stata formulata da CP_7
parte del consulente della parte. Anche la doglianza relativa alla quantifi- cazione del danno risarcibile merita di essere disattesa. Ed infatti essa si palesa conforme alle tabelle danno biologico di lieve entità applicabili al- le lesioni oggetto di causa. Anche la quantificazione delle spese di giudi- zio risulta essere conforme alle tabelle allora vigenti. Per tali motivi,
l'appello merita di essere integralmente rigettato con la conseguenziale
4 condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano, come in dispositivo, in favore del pro- curatore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda o eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta integralmente l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio, relative al questo grado, in euro 2.000,00 oltre il 15% per spese generali, Iva e Cpa, in favore della parte appellata con attribuzio- ne al procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 7/2/2025
Il Giudice
Dr. Luigi Bobbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in per- sona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. 2390/2019 R.G. avente ad oggetto:
Risarcimento danni e vertente tra:
in persona del suo legale rappresentante p.t. Parte_1
rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Fortuna Sessa con il quale elettivamente domicilia in Fisciano alla Via Gen. C. Nastri,17; p.e.c. Email_1
.salerno.it;
[...] CP_1
[...]
CP_2
E
e , quali esercenti la potestà CP_3 Controparte_4 genitoriale sul minore , rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1
Filippo Chervino e con questi elettivamente domiciliati in Torre Annun- ziata (NA), alla via Gino Alfani Parco Belmare n. 46, pec:______________
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_5
APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza dell'1 febbraio 2024 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giuri- sprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel mo- tivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed anali- ticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli li- mitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessaria- mente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto prova- to dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori e Parte_2
citavano in giudizio il signor e la Controparte_4 Controparte_5
al fine di sentirli condannare al risarcimento Controparte_6
dei danni patiti dal proprio figlio minore a seguito del sinistro avvenuto in data 1 ottobre 2016 alle ore 21:30 circa allorquando il minore che era in
2 compagnia della madre, nel mentre stava attraversando la strada veniva urtato sul lato posteriore dall'autovettura di proprietà del signor ed CP_5
a causa dell'urto cadeva al suolo riportando la rottura dei due incisivi. Si costituiva la che contestava punto per punto Controparte_6
l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, mentre rimaneva contumace il signor . Espletata la prova testimoniale e disposta la CTU il Giudi- CP_5
ce di Pace di Nocera Inferiore con la sentenza n. 1467/2019 accoglieva la domanda e per l'effetto condannava i convenuti in via solidale al risarci- mento dei danni di euro 4.900,00 oltre interessi legali dalla domanda, il tutto oltre la condanna al pagamento delle spese di lite. Avverso tale sen- tenza proponeva gravame la compagnia di assicurazione lamentando l'errata valutazione del materiale probatorio, l'errata quantificazione dei danni liquidati e l'errata quantificazione delle spese di lite. Si costituiva- no i signori e nella spiegata qualità di esercenti la pote- CP_3 CP_4
stà genitoriale sul figlio minore che contestavano l'appello chiedendo il rigetto con conseguenziale conferma della sentenza di primo grado. Ri- nunciata nel corso del giudizio di gravame la richiesta di sospensiva, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Nelle more la causa veniva assegnata alla cognizione di questo Magistrato che all'udienza dell'1 febbraio 2024, previa ricezione delle note di trattazione conclusive delle parti, la tratteneva in decisione con la concessione dei termini 190 c.p.c. Come noto, l'appellante che intenda dolersi di una erro- nea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitar- si a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già rac- colte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello (in tal senso
Cass. Civ. 3115/18). Ciò nonostante, nel merito, ritiene questo giudicante che il proposto appello sia infondato e come tale vada rigettato, confer-
3 mandosi in toto la sentenza del giudice di prime cure. Invero, è proprio valutando il materiale probatorio acquisito agli atti nel corso del primo grado di giudizio che l'impugnazione relativa alla sua errata valutazione da parte del giudice di primo grado si appalesa chiaramente infondata.
L'appellante, in particolare, si duole della mancata valutazione delle cir- costanze da essa addotte e relative al rapporto di parentela intercorrente tra il signor ed il minore investito nonché all'assenza di lesioni in CP_5
altre parti del corpo che mal di sposerebbero con la dinamica denunciata.
Ebbene, sotto il primo profilo deve da subito ravvisarsi che a differenza di quanto sostenuto dalla parte appellante la circostanza che vi sia un rap- porto di zio-nipote è del tutto irrilevante. Ed infatti l'esclusione dei fami- liari dalla lista dei terzi danneggiati riguarda soltanto i danni materiali. In- fatti le lesioni fisiche (danni alla persona) subite in un incidente tra parenti devono essere sempre risarcite dall'assicurazione. Ma vi è di più. Dalla documentazione agli atti si evince che proprio il signor CP_5
a riferire che si trattava del nipote. Anche l'altra contestazione deve esse- re stimata del tutto infondata. Ed infatti a parere di chi scrive è del tutto plausibile che il bambino a seguito dell'urto sia caduto, senza alcuna pro- tezione, in avanti riportando così la rottura dei due incisivi. Né alcun dubbio in tal senso è stato evidenziato dal Ctu che, anzi, ha dichiarato la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica descritta. A ciò si ag- che alcuna contestazione all'elaborato peritale è stata formulata da CP_7
parte del consulente della parte. Anche la doglianza relativa alla quantifi- cazione del danno risarcibile merita di essere disattesa. Ed infatti essa si palesa conforme alle tabelle danno biologico di lieve entità applicabili al- le lesioni oggetto di causa. Anche la quantificazione delle spese di giudi- zio risulta essere conforme alle tabelle allora vigenti. Per tali motivi,
l'appello merita di essere integralmente rigettato con la conseguenziale
4 condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano, come in dispositivo, in favore del pro- curatore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda o eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta integralmente l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio, relative al questo grado, in euro 2.000,00 oltre il 15% per spese generali, Iva e Cpa, in favore della parte appellata con attribuzio- ne al procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 7/2/2025
Il Giudice
Dr. Luigi Bobbio
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