Sentenza breve 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 26/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00182/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00041/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 41 del 2025, proposto da
NI NN, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- della determinazione dipvvf.COM-VE.REGISTRO UFFICIALE.E.0023042.23-12- 2024 di protocollo del 23 dicembre 2024, con cui il Direttore del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile direzione centrale per le risorse umane Ufficio IV – Personale del ruolo dei capi squadra e capi reparto e del ruolo dei vigili del fuoco e personale volontario, ha rigettato la richiesta del ricorrente di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.1.2025, munito di istanza cautelare, NN NI, vigile del fuoco in servizio effettivo presso il comando provinciale di Rimini, ha impugnato il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con cui il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse umane ha respinto la domanda, dal medesimo proposta, diretta ad ottenere l’assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. n.151/2001, al Distaccamento dei vigili del fuoco di US (AG).
A fondamento dell’impugnato diniego l’Amministrazione, dopo aver richiamato il D.M. 6.6.2024 recante, tra l’altro, la ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco, ha precisato che “ il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di US (AG) non presenta disponibilità di un posto vacante nel ruolo dei Vigili del Fuoco, rispetto alla dotazione organica prevista dal citato D.M .”
Il ricorrente ha dedotto i seguenti vizi: I. “ Illogicità ed erroneità nel merito del diniego di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001 ”; mancata indicazione di specifiche esigenze organizzative eccezionali; la stazione di appartenenza non sarebbe sotto organico, né quella richiesta sarebbe sovra-organico; il ricorrente non riveste una particolare qualifica per la quale non potrebbe essere sostituito; violazione e falsa applicazione dell'art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001; II “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001 – Orientamenti della giurisprudenza ”; la sussistenza del posto vacante presso la sede richiesta sarebbe necessaria solo nel caso in cui fosse richiesta l’assegnazione ad una Amministrazione diversa da quella di appartenenza; III “ Sul secondo requisito prescritto dalla norma per l'esercizio del diritto all'assegnazione temporanea di cui all'art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001 – Giurisprudenza ”; nel caso in esame sarebbero mancanti quelle esigenze non comuni e di evidente rilievo richiesta dalla giurisprudenza per poter negare la chiesta assegnazione ex art. 42 bis del D.Lgs n. 151/2001; le necessità organizzative dell’Amministrazione, infatti, dovrebbero risultare straordinarie e le mere esigenze di organico non integrerebbero il presupposto richiesto; IV “ Illegittimità del diniego di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D. Lgs. n . 151/2001 – Difetto di istruttoria e carenza di motivazione del provvedimento gravato ; le esigenze di organico (ritenuto in questo caso per la sede di destinazione) costituirebbero casi e necessità “ordinarie” dell’Amministrazione e non eccezionali, con conseguente difetto di motivazione del diniego gravato; V “ Orientamento assunto dalla giurisprudenza in casi analoghi a quello di specie ”; anche la giurisprudenza in materia confermerebbe l’illegittimità del provvedimento gravato; VI ” Sull’insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato ”; l’atto impugnato sarebbe, infine, illegittimo per eccesso di potere, nella forma dell’insufficienza della motivazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
I motivi di ricorso, che possono essere trattati unitamente essendo connessi sotto il profilo logico-giuridico, sono infondati e vanno respinti per le ragioni di seguito esposte.
L’art. 42 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 151 del 2002 dispone che “ Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda ”. L’assegnazione temporanea, dunque, costituisce un istituto a carattere prettamente temporaneo, che non incide in maniera definitiva sulla sede di assegnazione di chi ne usufruisce, atteso che il relativo beneficio cessa automaticamente con il superamento dell’età del figlio minore indicata dalla legge e il cui scopo evidente è quello di agevolare l’espletamento delle responsabilità genitoriali nell’arco temporale in cui il minore è appena nato e di fruire, al contempo, del relativo status ( Consiglio di Stato, sez. IV, 21 dicembre 2020, n. 8180 ).
Per quanto in questa sede rileva, la giurisprudenza ha evidenziato che l’art. 42 bis “non attribuisce all’interessato un diritto, ma implica sempre e comunque una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, che a tal fine deve comunque: A) accertare l'esistenza nella sede di destinazione di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva (trattasi di una condizione tassativa, nel senso che in caso contrario il beneficio non può essere concesso); B) verificare che vi sia l'assenso dell'Amministrazione di provenienza e di quella di destinazione (vale a dire che, pur quando ricorra il requisito della vacanza e disponibilità del posto, il beneficio può comunque essere negato in considerazione delle prevalenti esigenze di servizio della struttura di provenienza e di quella di destinazione” ( TGRA Trentino Alto Adige, 29 gennaio 2019, n. 27 , che richiama Consiglio di Stato, sez. VI, 2 novembre 2017, n. 5063 ); proprio in considerazione di tali principi, è stata negata “la possibilità di accordare il beneficio in questione laddove nella sede richiesta non si rinvengano posizioni organiche afferenti alla qualifica funzionalmente ricoperta dal militare richiedente, ben potendo l'Amministrazione escludere - nell'ambito della valutazione discrezionale di propria competenza - di adibire l'interessato a mansioni diverse rispetto a quelle affidategli nel ruolo di appartenenza ( TRGA n. 27/2019 cit.; TAR Friuli Venezia Giulia, 26 aprile 2018, n. 136 ); .
Ebbene, nel caso in esame, l’Amministrazione ha fondato il diniego all’assegnazione temporanea qui contestato proprio sul rilievo che il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di US, chiesto dal ricorrente quale destinazione dell’assegnazione temporanea, non presenta disponibilità di un posto vacante nel ruolo dei Vigili del Fuoco, giusta quanto stabilito dalla dotazione organica di cui al D.M. del Ministero dell’Interno del 6.6.2024.
Tale circostanza –inerente la mancanza di disponibilità di un posto vacante -, che come detto in precedenza costituisce un requisito essenziale e indispensabile per poter accordare l’assegnazione temporanea ex art. 42 bis, non risulta sostanzialmente contestata dal ricorrente, il quale indirizza prioritariamente le proprie censure nei confronti del diverso profilo della mancanza di ragioni eccezionali poste a base del diniego (valutazione da compiersi dopo l’accertamento della sussistenza del posto vacante) e trova, anzi, conferma nella stessa documentazione rilasciata al ricorrente in sede di acceso ai documenti e depositata agli atti di causa.
Sotto tale profilo non è condivisibile la doglianza, articolata nel secondo motivo di ricorso, con cui si sostiene che il requisito della sussistenza della disponibilità del posto vacante sarebbe richiesto solo nel caso in cui fosse richiesta l’assegnazione ad una Amministrazione diversa da quella di appartenenza. Di tale distinzione, invero, non vi è traccia nella previsione normativa di cui all’invocato art. 42 bis, il quale si limita a prevedere che l’assegnazione temporanea sia subordinata “ alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva “; peraltro, il passaggio da una determinata Amministrazione ad una diversa è regolato da differenti discipline, relative agli istituti del “comando” o del “distacco” e non risulta rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 42 bis di cui si discute.
Anche le censure attinenti al difetto di motivazione non possono trovare accoglimento.
Come sopra già chiarito, il provvedimento di diniego impugnato specifica in maniera chiara ed esaustiva le ragioni su cui è poggiato, ragioni individuate nella mancanza di un presupposto ritenuto irrinunciabile dalla stessa disposizione normativa (in tal senso la giurisprudenza richiamata) e consistente nella mancanza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva a quella ricoperta dal richiedente.
Come già in precedenza precisato, non assume rilievo l’esistenza (o meno) di esigenze eccezionali ostative al trasferimento temporaneo, atteso che tale profilo diventa eventualmente rilevante solo una volta accertata la sussistenza del requisito (essenziale) richiesto dall’art. 42 bis e consistente nella sussistenza del posto vacante, requisito che, come specificato nel provvedimento gravato, è risultato mancante nel caso in esame.
In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO