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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10636 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro
La Giudice AN CI, all'esito dell'udienza del 22 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta,
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G. n. 19707/2025:
parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Giulio Cimaglia Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21, contumace
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 29.05.2025 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo CP_1
l'accertamento del suo diritto all'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa CP_ del 04.01.2022 e la condanna dell' a corrisponderle i relativi ratei maturati e maturandi oltre gli accessori di legge e con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Deduceva che a seguito di ricorso ex art. 445 bis cpc, il Tribunale di Roma in funzione di GL aveva emesso in data 16.12.2024 decreto di omologa relativo all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti ex art. 1 l. n. 18/80 dalla domanda amministrativa;
che in data 21.01.2025 CP_ aveva notificato all' detto decreto unitamente al modello AP70 relativo ai dati socio CP_ economici richiesti;
che l' non aveva provveduto ad erogare la prestazione richiesta;
che erano trascorsi oltre 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa. Tutto ciò premesso chiedeva al GL l'accoglimento della domanda. CP_ Fissata l'udienza non si costituiva in giudizio l'
All'esito dell'udienza del 22 ottobre 2022, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc. CP_ OSSERVA LA GIUDICE che preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell' stante la ritualità della notifica del ricorso effettuata a mezzo pec l'11.06.2025.
Nel merito il ricorso è fondato.
Invero la sussistenza del prescritto requisito sanitario dalla domanda amministrativa è stata acclarata dal decreto di omologa emesso da questo Ufficio ex art. 445 bis co. V cpc. CP_ Considerato che la parte ricorrente ha documentato di aver notificato all' detto decreto unitamente al modello AP70, ricorrono tutte le condizioni richieste dalla legge e pertanto la domanda la domanda va accolta con decorrenza dal 1° febbraio 2022. CP_ L' va quindi condannato al pagamento della provvidenza richiesta con la decorrenza sopra indicata, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 16, 6° comma, della legge 412/91.
Per quanto sopra, l' va, altresì, condannato al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1 spese di lite, liquidate come in dispositivo, con applicazione delle riduzioni per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e dichiara il diritto di all'indennità di Parte_1 accompagnamento ex lege 18/80 a decorrere dal 1° febbraio 2022.
Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei CP_1 conseguenziali ratei maturati e maturandi, con gli interessi legali di legge dalla maturazione al saldo, come in motivazione.
Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.305,50, per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 22 ottobre 2025 La Giudice
AN CI
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TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro
La Giudice AN CI, all'esito dell'udienza del 22 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta,
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G. n. 19707/2025:
parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Giulio Cimaglia Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21, contumace
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 29.05.2025 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo CP_1
l'accertamento del suo diritto all'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa CP_ del 04.01.2022 e la condanna dell' a corrisponderle i relativi ratei maturati e maturandi oltre gli accessori di legge e con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Deduceva che a seguito di ricorso ex art. 445 bis cpc, il Tribunale di Roma in funzione di GL aveva emesso in data 16.12.2024 decreto di omologa relativo all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti ex art. 1 l. n. 18/80 dalla domanda amministrativa;
che in data 21.01.2025 CP_ aveva notificato all' detto decreto unitamente al modello AP70 relativo ai dati socio CP_ economici richiesti;
che l' non aveva provveduto ad erogare la prestazione richiesta;
che erano trascorsi oltre 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa. Tutto ciò premesso chiedeva al GL l'accoglimento della domanda. CP_ Fissata l'udienza non si costituiva in giudizio l'
All'esito dell'udienza del 22 ottobre 2022, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc. CP_ OSSERVA LA GIUDICE che preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell' stante la ritualità della notifica del ricorso effettuata a mezzo pec l'11.06.2025.
Nel merito il ricorso è fondato.
Invero la sussistenza del prescritto requisito sanitario dalla domanda amministrativa è stata acclarata dal decreto di omologa emesso da questo Ufficio ex art. 445 bis co. V cpc. CP_ Considerato che la parte ricorrente ha documentato di aver notificato all' detto decreto unitamente al modello AP70, ricorrono tutte le condizioni richieste dalla legge e pertanto la domanda la domanda va accolta con decorrenza dal 1° febbraio 2022. CP_ L' va quindi condannato al pagamento della provvidenza richiesta con la decorrenza sopra indicata, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 16, 6° comma, della legge 412/91.
Per quanto sopra, l' va, altresì, condannato al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1 spese di lite, liquidate come in dispositivo, con applicazione delle riduzioni per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e dichiara il diritto di all'indennità di Parte_1 accompagnamento ex lege 18/80 a decorrere dal 1° febbraio 2022.
Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei CP_1 conseguenziali ratei maturati e maturandi, con gli interessi legali di legge dalla maturazione al saldo, come in motivazione.
Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.305,50, per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 22 ottobre 2025 La Giudice
AN CI
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