CA
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/03/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SERAFINI dott.ssa Bianca Maria Consigliere SELMI dott. Vincenzo Consigliere
alla udienza pubblica del 6.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1968 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
elett.te dom.to in Roma, Via Caio Mario n. 8 Parte_1 presso lo studio legale dell'Avv. Marco Leoni che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso in appello
APPELLANTE E
CP_1
APPELLATO non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 29/2024 del Tribunale di Civitavecchia pubblicata il 22.01.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso in appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di avere diritto - in qualità di figlio inabile al Parte_1
10 n. 118 a percepire pensione di reversibilità del padre deceduto il 18.7.2019 e titolare di pensione di vecchiaia Persona_1
11402, in seguito al rigetto della domanda di pensione di reversibilità e del successivo ricorso amministrativo, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
1 condannare l' al pagamento in favore dell'istante della pensione di CP_1 reversibilità d 2019 (mese successivo al decesso del padre) o da quella data successiva che dovesse risultare in corso di causa per l'ammontare di legge oltre gli interessi legali sui ratei arretrati. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario con provvisoria esecuzione.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Civitavecchia ha respinto il ricorso CP_1
e compensato le spese ritenendo non dimostrati i requisiti ex art.22 L. n. 903/1965 nel caso di specie quello della c.d. “vivenza a carico”.
2. Contro detta sentenza ha proposto appello lamentando: Parte_1
i) erronea o falsa interpretazione di norme di diritto nella parte in cui si contesta l'assenza di prova in ordine ai requisiti dell'inabilità al lavoro e della vivenza a carico;
il Tribunale nonostante la produzione del modello Unico 2018 avrebbe erroneamente ritenuto di dover rigettare la domanda malgrado la dimostrazione di avere convissuto con il padre il quale, sino al decesso, aveva provveduto al proprio mantenimento attesa la non autosufficienza economica.
2.1. L' non si è costituito in giudizio. CP_1
3. La Corte, nonostante la rituale comunicazione del decreto di fissazione di udienza, ha rilevato la mancata comparizione dell'appellante all'udienza del 20.02.2025 e ha disposto il rinvio ai sensi dell'art. 181 c.p.c. all'odierna udienza.
3.1 Nonostante la rituale comunicazione di cancelleria, l'appellante non è comparso neppure all'odierna udienza, sicché la Corte non può che dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, poiché il processo di primo grado è stato pacificamente instaurato successivamente al 25 giugno 2008, talché ad esso si applica l'art. 181 c.p.c.- richiamato dall'art. 309 c.p.c. – nel testo introdotto dall'art. 50 d.l. 112/2008, convertito con l. 133/2008.
4. A detta pronuncia consegue, ex art. 310 u.c., c.p.c., che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma il 06.03.2025 LA PRESIDENTE est. dott.ssa Vittoria Di Sario
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SERAFINI dott.ssa Bianca Maria Consigliere SELMI dott. Vincenzo Consigliere
alla udienza pubblica del 6.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1968 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
elett.te dom.to in Roma, Via Caio Mario n. 8 Parte_1 presso lo studio legale dell'Avv. Marco Leoni che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso in appello
APPELLANTE E
CP_1
APPELLATO non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 29/2024 del Tribunale di Civitavecchia pubblicata il 22.01.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso in appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di avere diritto - in qualità di figlio inabile al Parte_1
10 n. 118 a percepire pensione di reversibilità del padre deceduto il 18.7.2019 e titolare di pensione di vecchiaia Persona_1
11402, in seguito al rigetto della domanda di pensione di reversibilità e del successivo ricorso amministrativo, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
1 condannare l' al pagamento in favore dell'istante della pensione di CP_1 reversibilità d 2019 (mese successivo al decesso del padre) o da quella data successiva che dovesse risultare in corso di causa per l'ammontare di legge oltre gli interessi legali sui ratei arretrati. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario con provvisoria esecuzione.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Civitavecchia ha respinto il ricorso CP_1
e compensato le spese ritenendo non dimostrati i requisiti ex art.22 L. n. 903/1965 nel caso di specie quello della c.d. “vivenza a carico”.
2. Contro detta sentenza ha proposto appello lamentando: Parte_1
i) erronea o falsa interpretazione di norme di diritto nella parte in cui si contesta l'assenza di prova in ordine ai requisiti dell'inabilità al lavoro e della vivenza a carico;
il Tribunale nonostante la produzione del modello Unico 2018 avrebbe erroneamente ritenuto di dover rigettare la domanda malgrado la dimostrazione di avere convissuto con il padre il quale, sino al decesso, aveva provveduto al proprio mantenimento attesa la non autosufficienza economica.
2.1. L' non si è costituito in giudizio. CP_1
3. La Corte, nonostante la rituale comunicazione del decreto di fissazione di udienza, ha rilevato la mancata comparizione dell'appellante all'udienza del 20.02.2025 e ha disposto il rinvio ai sensi dell'art. 181 c.p.c. all'odierna udienza.
3.1 Nonostante la rituale comunicazione di cancelleria, l'appellante non è comparso neppure all'odierna udienza, sicché la Corte non può che dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, poiché il processo di primo grado è stato pacificamente instaurato successivamente al 25 giugno 2008, talché ad esso si applica l'art. 181 c.p.c.- richiamato dall'art. 309 c.p.c. – nel testo introdotto dall'art. 50 d.l. 112/2008, convertito con l. 133/2008.
4. A detta pronuncia consegue, ex art. 310 u.c., c.p.c., che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma il 06.03.2025 LA PRESIDENTE est. dott.ssa Vittoria Di Sario
2