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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/11/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 253 /2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 253 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
All'udienza del 19/11/2025 ore 10:49, davanti al Giudice Cristina Mancini, sono presenti per la parte ricorrente, l'avv. Di Falco;
per la parte convenuta, gli avvocati Patrizio Rosi e Massimo Rosi, con il legale rappresentante della società;
L'avv. Di Falco, nel riportarsi agli atti, sottolinea la potenziale inattendibilità dei testimoni, dipendenti della società, richiedendo una maggiore attenzione nella loro valutazione.
L'avv. Patrizio Rosi, nel riportarsi alla memoria ed alle note, contesta l'influenza delle dichiarazioni della Tes_ testimone e si oppone alla richiesta di consulenza tecnica di controparte, in quanto esplorativa alla luce dell'assenza di dati da porre a fondamento della stessa. L'avv. Massimo Rosi, in punto di quantum del danno, deduce la contraddizione di controparte, laddove prima lo ritiene provato e, poi, ne richiede la valutazione equitativa.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 18:50
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini Depositata il 19.11.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 253 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Adriano Di Falco;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del rappresentante legale pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Patrizio Rosi e dell'avv. Massimo Rosi;
Parte resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: previi incombenti di legge e previo accertamento dei fatti di cui in premessa, voglia condannare la ditta
, al pagamento della somma di €.43.269,61, o di quella diversa somma, maggiore Controparte_1
o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto (26.12.22) al saldo effettivo. Con il favore delle spese di causa.
Resistente: respingere tutte le domande proposte da con il ricorso introduttivo, perché infondate e prive Parte_1 di qualsiasi supporto probatorio;
in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, rideterminare
Pag. 2 di 8 in misura inferiore il quantum debeatur, limitando la condanna della azienda convenuta alla minor somma che risulterà dovuta e provata in causa. Con vittoria di spese e compensi legali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. agisce al fine di ottenere la condanna dell'impresa Parte_1 Controparte_1 CP_1
, presso cui ha prestato attività lavorativa dal 4.3.2019 al 26.12.2022, al pagamento della
[...] somma di differenze retributive quantificate in €. 43.269,61.
A tal riguardo sostiene di aver prestato un orario difforme dalle 47 ore settimanali previste, iniziando la propria attività lavorativa non più tardi delle ore 4:30 e terminandola con il carico e scarico degli automezzi non prima delle ore 18:00, provvedendo al carico e scarico anche nell'ora di pausa dalla guida;
orario che assume essere stato mai riconosciuto o pagato se non sotto la voce trasferta. Sostiene, altresì, di aver lavorato anche nel corso del periodo pandemico, nonostante la formale collocazione in cassa integrazione, senza percepire un emolumento diverso da quanto liquidato per effetto dell'ammortizzatore sociale.
Adduce, inoltre, di essere stato posto unilateralmente in ferie dal 14.10.2022 fino alla data delle dimissioni, intervenute per giusta causa e non aver mai potuto beneficiare, oltre che del riposo, neppure di due settimane consecutive di ferie.
2. La società contrasta la domanda, adducendo come l'attività fosse caratterizzata da una certa elasticità di orari che, comunque, non comportava mai la dilatazione della giornata lavorativa nei termini indicati nel ricorso. Contesta l'effettuazione di attività durante il periodo di lockdown e di aver negato ferie o permessi. Sotto il profilo della quantificazione, contesta la congruità dei conteggi, adducendo la quantificazione di ore di straordinari anche nel periodo di malattia del maggio 2020.
3. La causa è stata istruita con i documenti e le prove orali richieste dalle parti. La causa è stata quindi rinviata per discussione all'odierna udienza e decisa con la presente sentenza all'esito della discussione orale e della conseguente camera di consiglio.
4. Il ricorso è infondato.
Ebbene, con particolare riferimento al tipo di attività svolta, viene in rilievo la disciplina di cui all'art. 3 D. Lgs. 234/2007 (che ha dato attuazione della direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti), ai sensi del quale la nozione di “orario di lavoro”, comprende ogni periodo tra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia: “1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e
Pag. 3 di 8 dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;
2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza
o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali”; restano invece esclusi “i periodi di interruzione dalla guida di cui, all'articolo 7, del regolamento (CE)
561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera
b)”.
La disposizione prosegue poi definendo, tra le altre, i tempi di disponibilità, vale a dire, per quanto qui interessa, “i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione”.
5. Risulta pacifico, in quanto allegato dallo stesso ricorrente, che l'orario settimanale era pari a 47 ore settimanali, dal lunedì al venerdì.
6. Ebbene, è principio noto quello per cui grava sul lavoratore provare rigorosamente la prestazione svolta oltre l'orario contrattuale e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (Cass., n. 16150 del 2018 e successive conformi, tra cui, Cass., n. 19320 del 2022; Cass., n.
5743 del 2024). Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an, ovverosia dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Tale principio costituisce, del resto, proiezione del criterio guida di cui all'art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Peraltro, che la relativa prova debba essere "piena e rigorosa" è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Si è inoltre affermato che, circa il diritto al compenso per lavoro straordinario, è ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa del giudice soltanto per determinare la somma spettante per le prestazioni lavorative straordinarie di cui, tuttavia,
Pag. 4 di 8 sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni.
Data la natura dell'attività, occorre anche considerare che, nell'ipotesi, come quella di cui si discute, di lavoro discontinuo, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario solo allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato, occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività; oppure quando l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso (cfr. ex multis, Cass., n. 7577 del 2004 e successive conformi, tra cui, da ultimo, Cass., n. 14438 del 2024). Difatti, è noto che il “personale addetto ai trasporti di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato dell'industria
e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità” risulta ex lege discontinuo (cfr. Tabella allegata al R.D. n.
2657 del 1923).
7. Nel caso di specie, le allegazioni e le prove acquisite agli atti non consentono di ritenere provata la sussistenza di differenze retributive a titolo di straordinario, ciò in quanto:
• la stessa allegazione del ricorrente è farraginosa, in quanto, da un lato individua una precisa ricostruzione della giornata tipica del ricorrente in termini orari, dall'altro indica, senza alcun elemento che consenta di apprezzare la consistenza e differenza qualitativa, che alcuni straordinari risultavano comunque corrisposti sotto la voce trasferta. A tale ultimo proposito, alcuna rilevanza ai fini della prova della spettanza di differenze retributive a titolo di straordinario è la denunciata erogazione degli importi a tale titolo quale indennità di trasferta, che rileva a fini, qui non invocati o richiesti, di eventuali danni a livello contributivo ma che, sotto il profilo retributivo, piuttosto contrastano con il diritto alle differenze retributive rivendicate, trattandosi comunque di importi riconosciuti difatti per tale titolo;
• non si conosce nemmeno l'automezzo o gli automezzi che avrebbe condotto il ricorrente;
• alcun documento risulta prodotto in punto di turni effettuati o di fogli presenza e, d'altro canto, il ricorrente non individua, rendendo anche sotto questo profilo assai critica la ricostruzione dell'effettivo orario di lavoro, le tratte, le località di arrivo e di consegna, né tantomeno, come sopra accennato, i veicoli che consentano di rendere specifico un ordine di esibizione dei dischi cronotachigrafi (neppure viene individuata la norma per cui tali dischi dovrebbero essere conservati dieci anni presso la Camera di Commercio, a fronte della normativa europea che impone quale termine minimo unicamente quello di 12 mesi dalla data di utilizzo);
Pag. 5 di 8 • il ricorrente assume di aver svolto operazioni di carico e scarico una volta giunto a destinazione, ma sul punto, nulla afferma circa le pause obbligatorie che, anche per comune esperienza, possono anche non coincidere con la permanenza in un punto di destinazione;
• a fronte dell'allegazione di una giornata lavorativa dagli orari sostanzialmente standardizzati
(uguale, pertanto, per tutto il periodo di causa), di converso dall'attività istruttoria svolta emerge una variabilità, intrinseca peraltro allo stesso espletamento dell'attività lavorativa, che avrebbe richiesto un dettaglio dei giorni e delle ore lavorate in eccedenza per la configurabilità dello straordinario;
• il teste sul punto non ha individuato un preciso orario di inizio, limitandosi Testimone_2
a dire che “può essere successo di trovare il ricorrente all'entrata da lavoro anche alle 4:30”, affermando di entrare ad un orario variabile dalle 5:30 (a volte prima a volte dopo), trovandosi spesso con il ricorrente a prendere un caffè. Ha affermato in maniera generica che lui di solito si occupava della tratta di MI e che doveva consegnare ad un cliente la merce alle 7:30 (senza tuttavia collocarlo nello spazio, a fronte dei possibili tempi diversi di consegna considerando l'interland milanese), non dando quindi un'effettività e concretezza alla circostanza. La variabilità intrinseca dell'attività si evince proprio dall'espressione che il teste ha utilizzato spontaneamente per l'orario di ritorno (“al ritorno poteva capitare di vederci come no, perché l'orario era variabile”), salvo poi dire che una volta arrivati era necessario provvedere al carico e scarico, per cui la giornata
“poteva” terminare alle 18-19. Pertanto, a fronte della genericità della collocazione oraria degli orari di entrata e di uscita di ogni singola giornata, comprensibilmente dovuta alla variazione dell'attività, non risulta suscettibile di confermare quanto allegato in ricorso;
• alcun elemento in tal senso si ricava dalle ulteriori testimonianze. Anche la testimone Tes_3 si è limitata a riferire di non aver visto rientrare (individuando il suo orario di
[...] Pt_1 uscita alle 17 dal lunedì al giovedì e alle 13 il venerdì), salvo specificare che non aveva modo di incontrarlo perché si trovava negli uffici al piano di sopra;
• nel corso dell'interrogatorio formale il ricorrente assume di aver avuto un incidente alle ore
20.00, ma di tale circostanza non viene allegata alcuna traccia documentale, né chiesta prova sul punto.
Ne consegue che la domanda sul punto risulta insuscettibile di accoglimento, perché, a fronte della tipologia di mansione discontinua deputabile alla figura professionale di autista, il ricorrente non ha specificatamente allegato e dimostrato di aver reso personalmente reso la propria prestazione in maniera continuativa e predeterminata oltre le 47 ore settimanali, essendo emerso, al più, che allo stesso era assegnata soprattutto una zona quale quella di MI (che, come noto, può avere tempi di percorrenza diversi a seconda dell'effettiva zona di destinazione) e che, quando era accompagnato (in
Pag. 6 di 8 un ordine di occasioni non meglio identificabile) dal teste , era deputato al carico e scarico Tes_2 durante le soste presso i destinatari (in alcun modo identificati in punto di collocazione geografica) e presso la sede nel pomeriggio se e quando avevano modo di trovarsi al rientro;
quest'ultima circostanza peraltro negata dagli ulteriori testimoni che, seppur dipendenti dell'impresa, tuttavia non per sé solo possono ritenersi ex se inattendibili, soprattutto a fronte della genericità degli elementi emersi di segno contrario alla loro esposizione.
Conclusivamente, a fronte di un'allegazione piuttosto generica, dall'istruttoria svolta non è comunque emerso, con il rigore richiesto, il superamento della durata prevista dalla contrattazione collettiva e, comunque, non è, riprendendo il primo argomento, dimostrato che l'eventuale superamento non sia stato compensato dal riconoscimento di un maggiore importo in termini di trasferta che, si ripete, risulta di avere nel caso criticità sotto il profilo contributivo, ma non retributivo.
8. Anche con riferimento alle ulteriori pretese, la domanda non risulta suscettibile di accoglimento.
9. Quanto alla prestazione dell'attività lavorativa nel periodo di cassa integrazione, non risulta articolata neppure una prova orale specifica sul punto dalla stessa difesa di parte ricorrente e la circostanza non risulta emersa in alcun modo dall'istruttoria orale espletata.
10. La circostanza di non aver fruito di due settimane consecutive di ferie nel mese di agosto non risulta in alcun modo supportata dall'istruttoria. Il teste si è limitato a dire che c'è chi andava Tes_2 chi prima chi dopo nel periodo estivo e di non aver percepito ulteriori assenze del ricorrente diverse dalla settimana di agosto, con ciò implicitamente confermandone il godimento. Anche il ricorrente, in sede di interrogatorio formale, ha affermato di aver comunque fruito per un anno delle due settimane, laddove nel primo anno sarebbe stato richiamato dopo la prima settimana (elemento quest'ultimo che non ha trovato alcun riscontro).
11. Pertanto, il ricorso deve essere nel suo complesso rigettato, risultando la c.t.u. richiesta del tutto inutile, attesa la mancata prova della fondatezza del credito.
12. Venendo alle spese, sussistono giusti motivi per la compensazione di un terzo delle spese tra le parti alla luce della condizione della parte ricorrente (si veda autocertificazione di cui al doc. 5); per il resto le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati in rapporto al valore ed alla natura della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta il ricorso;
Pag. 7 di 8 2) condanna parte ricorrente alla rifusione di due terzi delle spese di lite in favore della società convenuta che liquida per l'intero in euro 5.400,00 per onorari di avvocato (quota parte, pertanto, euro
3.600,00), oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA compensando l'ulteriore frazione residua tra le parti del giudizio.
Così deciso in Prato, il 19 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 253 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
All'udienza del 19/11/2025 ore 10:49, davanti al Giudice Cristina Mancini, sono presenti per la parte ricorrente, l'avv. Di Falco;
per la parte convenuta, gli avvocati Patrizio Rosi e Massimo Rosi, con il legale rappresentante della società;
L'avv. Di Falco, nel riportarsi agli atti, sottolinea la potenziale inattendibilità dei testimoni, dipendenti della società, richiedendo una maggiore attenzione nella loro valutazione.
L'avv. Patrizio Rosi, nel riportarsi alla memoria ed alle note, contesta l'influenza delle dichiarazioni della Tes_ testimone e si oppone alla richiesta di consulenza tecnica di controparte, in quanto esplorativa alla luce dell'assenza di dati da porre a fondamento della stessa. L'avv. Massimo Rosi, in punto di quantum del danno, deduce la contraddizione di controparte, laddove prima lo ritiene provato e, poi, ne richiede la valutazione equitativa.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 18:50
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini Depositata il 19.11.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 253 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Adriano Di Falco;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del rappresentante legale pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Patrizio Rosi e dell'avv. Massimo Rosi;
Parte resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: previi incombenti di legge e previo accertamento dei fatti di cui in premessa, voglia condannare la ditta
, al pagamento della somma di €.43.269,61, o di quella diversa somma, maggiore Controparte_1
o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto (26.12.22) al saldo effettivo. Con il favore delle spese di causa.
Resistente: respingere tutte le domande proposte da con il ricorso introduttivo, perché infondate e prive Parte_1 di qualsiasi supporto probatorio;
in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, rideterminare
Pag. 2 di 8 in misura inferiore il quantum debeatur, limitando la condanna della azienda convenuta alla minor somma che risulterà dovuta e provata in causa. Con vittoria di spese e compensi legali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. agisce al fine di ottenere la condanna dell'impresa Parte_1 Controparte_1 CP_1
, presso cui ha prestato attività lavorativa dal 4.3.2019 al 26.12.2022, al pagamento della
[...] somma di differenze retributive quantificate in €. 43.269,61.
A tal riguardo sostiene di aver prestato un orario difforme dalle 47 ore settimanali previste, iniziando la propria attività lavorativa non più tardi delle ore 4:30 e terminandola con il carico e scarico degli automezzi non prima delle ore 18:00, provvedendo al carico e scarico anche nell'ora di pausa dalla guida;
orario che assume essere stato mai riconosciuto o pagato se non sotto la voce trasferta. Sostiene, altresì, di aver lavorato anche nel corso del periodo pandemico, nonostante la formale collocazione in cassa integrazione, senza percepire un emolumento diverso da quanto liquidato per effetto dell'ammortizzatore sociale.
Adduce, inoltre, di essere stato posto unilateralmente in ferie dal 14.10.2022 fino alla data delle dimissioni, intervenute per giusta causa e non aver mai potuto beneficiare, oltre che del riposo, neppure di due settimane consecutive di ferie.
2. La società contrasta la domanda, adducendo come l'attività fosse caratterizzata da una certa elasticità di orari che, comunque, non comportava mai la dilatazione della giornata lavorativa nei termini indicati nel ricorso. Contesta l'effettuazione di attività durante il periodo di lockdown e di aver negato ferie o permessi. Sotto il profilo della quantificazione, contesta la congruità dei conteggi, adducendo la quantificazione di ore di straordinari anche nel periodo di malattia del maggio 2020.
3. La causa è stata istruita con i documenti e le prove orali richieste dalle parti. La causa è stata quindi rinviata per discussione all'odierna udienza e decisa con la presente sentenza all'esito della discussione orale e della conseguente camera di consiglio.
4. Il ricorso è infondato.
Ebbene, con particolare riferimento al tipo di attività svolta, viene in rilievo la disciplina di cui all'art. 3 D. Lgs. 234/2007 (che ha dato attuazione della direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti), ai sensi del quale la nozione di “orario di lavoro”, comprende ogni periodo tra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia: “1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e
Pag. 3 di 8 dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;
2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza
o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali”; restano invece esclusi “i periodi di interruzione dalla guida di cui, all'articolo 7, del regolamento (CE)
561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera
b)”.
La disposizione prosegue poi definendo, tra le altre, i tempi di disponibilità, vale a dire, per quanto qui interessa, “i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione”.
5. Risulta pacifico, in quanto allegato dallo stesso ricorrente, che l'orario settimanale era pari a 47 ore settimanali, dal lunedì al venerdì.
6. Ebbene, è principio noto quello per cui grava sul lavoratore provare rigorosamente la prestazione svolta oltre l'orario contrattuale e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (Cass., n. 16150 del 2018 e successive conformi, tra cui, Cass., n. 19320 del 2022; Cass., n.
5743 del 2024). Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an, ovverosia dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Tale principio costituisce, del resto, proiezione del criterio guida di cui all'art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Peraltro, che la relativa prova debba essere "piena e rigorosa" è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Si è inoltre affermato che, circa il diritto al compenso per lavoro straordinario, è ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa del giudice soltanto per determinare la somma spettante per le prestazioni lavorative straordinarie di cui, tuttavia,
Pag. 4 di 8 sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni.
Data la natura dell'attività, occorre anche considerare che, nell'ipotesi, come quella di cui si discute, di lavoro discontinuo, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario solo allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato, occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività; oppure quando l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso (cfr. ex multis, Cass., n. 7577 del 2004 e successive conformi, tra cui, da ultimo, Cass., n. 14438 del 2024). Difatti, è noto che il “personale addetto ai trasporti di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato dell'industria
e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità” risulta ex lege discontinuo (cfr. Tabella allegata al R.D. n.
2657 del 1923).
7. Nel caso di specie, le allegazioni e le prove acquisite agli atti non consentono di ritenere provata la sussistenza di differenze retributive a titolo di straordinario, ciò in quanto:
• la stessa allegazione del ricorrente è farraginosa, in quanto, da un lato individua una precisa ricostruzione della giornata tipica del ricorrente in termini orari, dall'altro indica, senza alcun elemento che consenta di apprezzare la consistenza e differenza qualitativa, che alcuni straordinari risultavano comunque corrisposti sotto la voce trasferta. A tale ultimo proposito, alcuna rilevanza ai fini della prova della spettanza di differenze retributive a titolo di straordinario è la denunciata erogazione degli importi a tale titolo quale indennità di trasferta, che rileva a fini, qui non invocati o richiesti, di eventuali danni a livello contributivo ma che, sotto il profilo retributivo, piuttosto contrastano con il diritto alle differenze retributive rivendicate, trattandosi comunque di importi riconosciuti difatti per tale titolo;
• non si conosce nemmeno l'automezzo o gli automezzi che avrebbe condotto il ricorrente;
• alcun documento risulta prodotto in punto di turni effettuati o di fogli presenza e, d'altro canto, il ricorrente non individua, rendendo anche sotto questo profilo assai critica la ricostruzione dell'effettivo orario di lavoro, le tratte, le località di arrivo e di consegna, né tantomeno, come sopra accennato, i veicoli che consentano di rendere specifico un ordine di esibizione dei dischi cronotachigrafi (neppure viene individuata la norma per cui tali dischi dovrebbero essere conservati dieci anni presso la Camera di Commercio, a fronte della normativa europea che impone quale termine minimo unicamente quello di 12 mesi dalla data di utilizzo);
Pag. 5 di 8 • il ricorrente assume di aver svolto operazioni di carico e scarico una volta giunto a destinazione, ma sul punto, nulla afferma circa le pause obbligatorie che, anche per comune esperienza, possono anche non coincidere con la permanenza in un punto di destinazione;
• a fronte dell'allegazione di una giornata lavorativa dagli orari sostanzialmente standardizzati
(uguale, pertanto, per tutto il periodo di causa), di converso dall'attività istruttoria svolta emerge una variabilità, intrinseca peraltro allo stesso espletamento dell'attività lavorativa, che avrebbe richiesto un dettaglio dei giorni e delle ore lavorate in eccedenza per la configurabilità dello straordinario;
• il teste sul punto non ha individuato un preciso orario di inizio, limitandosi Testimone_2
a dire che “può essere successo di trovare il ricorrente all'entrata da lavoro anche alle 4:30”, affermando di entrare ad un orario variabile dalle 5:30 (a volte prima a volte dopo), trovandosi spesso con il ricorrente a prendere un caffè. Ha affermato in maniera generica che lui di solito si occupava della tratta di MI e che doveva consegnare ad un cliente la merce alle 7:30 (senza tuttavia collocarlo nello spazio, a fronte dei possibili tempi diversi di consegna considerando l'interland milanese), non dando quindi un'effettività e concretezza alla circostanza. La variabilità intrinseca dell'attività si evince proprio dall'espressione che il teste ha utilizzato spontaneamente per l'orario di ritorno (“al ritorno poteva capitare di vederci come no, perché l'orario era variabile”), salvo poi dire che una volta arrivati era necessario provvedere al carico e scarico, per cui la giornata
“poteva” terminare alle 18-19. Pertanto, a fronte della genericità della collocazione oraria degli orari di entrata e di uscita di ogni singola giornata, comprensibilmente dovuta alla variazione dell'attività, non risulta suscettibile di confermare quanto allegato in ricorso;
• alcun elemento in tal senso si ricava dalle ulteriori testimonianze. Anche la testimone Tes_3 si è limitata a riferire di non aver visto rientrare (individuando il suo orario di
[...] Pt_1 uscita alle 17 dal lunedì al giovedì e alle 13 il venerdì), salvo specificare che non aveva modo di incontrarlo perché si trovava negli uffici al piano di sopra;
• nel corso dell'interrogatorio formale il ricorrente assume di aver avuto un incidente alle ore
20.00, ma di tale circostanza non viene allegata alcuna traccia documentale, né chiesta prova sul punto.
Ne consegue che la domanda sul punto risulta insuscettibile di accoglimento, perché, a fronte della tipologia di mansione discontinua deputabile alla figura professionale di autista, il ricorrente non ha specificatamente allegato e dimostrato di aver reso personalmente reso la propria prestazione in maniera continuativa e predeterminata oltre le 47 ore settimanali, essendo emerso, al più, che allo stesso era assegnata soprattutto una zona quale quella di MI (che, come noto, può avere tempi di percorrenza diversi a seconda dell'effettiva zona di destinazione) e che, quando era accompagnato (in
Pag. 6 di 8 un ordine di occasioni non meglio identificabile) dal teste , era deputato al carico e scarico Tes_2 durante le soste presso i destinatari (in alcun modo identificati in punto di collocazione geografica) e presso la sede nel pomeriggio se e quando avevano modo di trovarsi al rientro;
quest'ultima circostanza peraltro negata dagli ulteriori testimoni che, seppur dipendenti dell'impresa, tuttavia non per sé solo possono ritenersi ex se inattendibili, soprattutto a fronte della genericità degli elementi emersi di segno contrario alla loro esposizione.
Conclusivamente, a fronte di un'allegazione piuttosto generica, dall'istruttoria svolta non è comunque emerso, con il rigore richiesto, il superamento della durata prevista dalla contrattazione collettiva e, comunque, non è, riprendendo il primo argomento, dimostrato che l'eventuale superamento non sia stato compensato dal riconoscimento di un maggiore importo in termini di trasferta che, si ripete, risulta di avere nel caso criticità sotto il profilo contributivo, ma non retributivo.
8. Anche con riferimento alle ulteriori pretese, la domanda non risulta suscettibile di accoglimento.
9. Quanto alla prestazione dell'attività lavorativa nel periodo di cassa integrazione, non risulta articolata neppure una prova orale specifica sul punto dalla stessa difesa di parte ricorrente e la circostanza non risulta emersa in alcun modo dall'istruttoria orale espletata.
10. La circostanza di non aver fruito di due settimane consecutive di ferie nel mese di agosto non risulta in alcun modo supportata dall'istruttoria. Il teste si è limitato a dire che c'è chi andava Tes_2 chi prima chi dopo nel periodo estivo e di non aver percepito ulteriori assenze del ricorrente diverse dalla settimana di agosto, con ciò implicitamente confermandone il godimento. Anche il ricorrente, in sede di interrogatorio formale, ha affermato di aver comunque fruito per un anno delle due settimane, laddove nel primo anno sarebbe stato richiamato dopo la prima settimana (elemento quest'ultimo che non ha trovato alcun riscontro).
11. Pertanto, il ricorso deve essere nel suo complesso rigettato, risultando la c.t.u. richiesta del tutto inutile, attesa la mancata prova della fondatezza del credito.
12. Venendo alle spese, sussistono giusti motivi per la compensazione di un terzo delle spese tra le parti alla luce della condizione della parte ricorrente (si veda autocertificazione di cui al doc. 5); per il resto le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati in rapporto al valore ed alla natura della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta il ricorso;
Pag. 7 di 8 2) condanna parte ricorrente alla rifusione di due terzi delle spese di lite in favore della società convenuta che liquida per l'intero in euro 5.400,00 per onorari di avvocato (quota parte, pertanto, euro
3.600,00), oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA compensando l'ulteriore frazione residua tra le parti del giudizio.
Così deciso in Prato, il 19 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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