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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4669 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice RA CU, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 18/12/2025 e le memorie conclusive autorizzate, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10950/2024 R.G. proposta da
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Parte_1
Coppi, domiciliatario, giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1
IS EI e UI AL, quest'ultimo domiciliatario, giusta mandato in atti
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- ha agito dinanzi a questo Tribunale impugnando il precetto, Parte_1 notificato in data 01/10/2024, con il quale la parte creditrice, le ha Controparte_1 intimato il pagamento della complessiva somma di €504.120,00, oltre interessi e spese, in forza del rogito per Notaio del 22/06/2021 (rep. 476 racc. 376, Persona_1 registrato a Bari il 07/07/2021 al n. 31331 Serie IT, munito di formula esecutiva il
23/03/2022 ai sensi dell'art. 475 c.p.c.), nonchè del decreto ingiuntivo n. 1941/2022, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 24/11/2022, oggetto di autonoma e pendente opposizione ex art. 645 c.p.c..
1 TRIBUNALE DI BARI
A fondamento della presente opposizione, l'intimata ha eccepito l'“improcedibilità dell'azione esecutiva”, “perché il Giudice emittente il citato decreto ingiuntivo (Giudice del Tribunale di Cagliari, dott.ssa Nicoletta Leone, presso il quale pendeva il relativo giudizio di opposizione - RG n. 242/2023), con ordinanza del 24/09/2024, ha dichiarato la propria incompetenza” e “perché i titoli esecutivi azionati violano il principio del ne bis in idem, in quanto relativi al preteso credito già azionato dall'intimante nel giudizio di merito dalla stessa promosso, pendente tra le stesse parti (Trib. Cagliari, Sez.
Imprese, Giudice dott. Malagoli RG 8111/2021) e fondato sull'identico contratto posto
a base dell'atto di precetto qui opposto”.
L'opponente ha dunque concluso per l'illegittimità del precetto, nell'insussistenza del diritto della parte precettante di agire in executivis, con vittoria di spese e istanza ex art. 96 c.p.c. (atto di citazione notificato in data 17/10/2024).
I.2.- La creditrice opposta, costituendosi in giudizio, ha contestato ogni deduzione di parte avversa, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione (al cospetto di vizi attinenti alla formazione del decreto ingiuntivo, titolo esecutivo giudiziale, di cui dolersi esclusivamente nel giudizio ex art. 645 c.p.c., ed esulando dall'alveo delle questioni suscettibili di essere dedotte in questa sede anche le censure in ordine all'asserita litispendenza) e, nel merito, l'infondatezza delle doglianze.
Ha pertanto concluso per l'inammissibilità ovvero per il rigetto dell'opposizione, con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., vinte le spese (comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/12/2024).
I.3.- Con ord. 27/03/2025, emessa all'esito della prima udienza celebrata nella medesima data, è stata rigettata da questo giudice l'istanza cautelare con la seguente motivazione:
“vista l'istanza ex art. 615, co. 1, c.p.c. avanzata dall'opponente in relazione al precetto notificato il 01/10/2024, nel quale la parte precettante afferma di agire sulla scorta dei seguenti titoli esecutivi: “A) rogito 22 giugno 2021 Notaio Dr.ssa Persona_1 repertorio 476 raccolta 376, registrato a Bari il 7 luglio 2021 al n.31331 Serie IT, spedito in forma esecutiva il 23 marzo 2022 ai sensi dell'art. 475 cpc e che, in tal forma
è stato notificato unitamente ad atto di precetto 12 giugno 2024; B) decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo del Tribunale Ordinario di Cagliari n.
1941/2022, emesso il 24 novembre 2022 in accoglimento del ricorso iscritto al N. 7607
2 TRIBUNALE DI BARI
R.G. 2022 del Tribunale di Cagliari, spedito in forma esecutiva il 29 novembre 2022, ai sensi dell'art. 642 cpc, notificato unitamente ad atto di precetto 12 giugno 2024”; quest'ultimo, per quanto consta e dedotto da controparte, posto a fondamento del ricorso monitorio originante il primo dei due titoli benchè potenzialmente idoneo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.; ritenuto, nei limiti della sommarietà della cognizione di fase, che i motivi dell'opposizione, spiegata correttamente, per il tenore delle difese, ex art. 615 c.p.c., non siano idonei a fondare pronuncia sospensiva in assenza di contraddittorio, in quanto:
- in relazione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, come anche eccepito dalla parte opposta, risultano inammissibilmente formulati vizi (incompetenza; profili ex artt. 39 e 40 c.p.c. tra il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. e altro giudizio civile, entrambi pendenti dinanzi al Tribunale di Cagliari;
violazione del ne bis in idem) relativi al titolo esecutivo giudiziale;
in ogni caso, allo stato il decreto ingiuntivo è indubbiamente titolo esecutivo ai sensi degli artt. 642 e 474 c.p.c.. Va a riguardo rilevato che, per pacifica giurisprudenza, l'esecuzione intrapresa in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale non può essere contrastata con l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi costruita su pretesi vizi formali o sostanziali del titolo stesso, tranne che se ne deduca l'inesistenza giuridica o la sopravvenuta mancanza delle corrispondenti ragioni creditorie per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione;
circostanze che nella specie non paiono ricorrenti. La giurisprudenza di legittimità, infatti, pacificamente afferma, a riguardo, che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo esecutivo medesimo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso - inclusa la fase di impugnazione - (Cass. ord., n. 21954/2017; Cass., Sez. Un., n. 1238/2015; nonché Cass., nn. 3712/2016,
3850/2011 e 26089/2005), salvo trattasi di vizi di formazione del provvedimento che ne determinino l'inesistenza giuridica (Cass., ord. n. 3277/2015); di talchè, nel giudizio de quo è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio, integrando la violazione di tale regola da parte dell'opponente una causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione (ex multis, Cass., nn. 12251/2007 e 22402/2008), come tale rilevabile
3 TRIBUNALE DI BARI
d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello (id., anche Cass., nn. 12251/2007 e
24027/2009) e comunque oggetto di eccezione della parte opposta;
- circa l'atto notarile, la mera circostanza che lo stesso sia sub judice (in altra sede) non lo priva di efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 474 c.p.c. in assenza di espliciti pronunciamenti cautelari nel relativo giudizio;
ancora, come cennato, eventuali profili attinenti al bis in idem (per aver il creditore, secondo la prospettazione del precettato, azionato in sede monitoria un credito già portato dal mutuo, con prospettata duplicazione dei titoli esecutivi), per come formulati, non possono che essere sollevati nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sostanzialmente attenendo a vizi dello stesso. Invero, per quanto di rilievo per questo giudice dell'opposizione a precetto, non risulta che il creditore abbia azionato separatamente e cumulativamente il rogito e il titolo monitorio (la condotta del creditore appare priva di profili di abuso, peraltro affermandosi nel ricorso monitorio l'“interesse a far accertare giudizialmente il suo credito senza incertezze”), ma piuttosto in via alternativa e di reciproco conforto (in considerazione del tenore delle prospettazioni sollevate dinanzi al Tribunale di
Cagliari): in altri termini, non consta la richiesta di voci duplicate di credito”.
I.4.- Con la medesima ordinanza, la causa, in quanto “di natura documentale”, è stata ritenuta matura per la decisione;
sicchè in assenza di attività istruttoria, al netto della prova documentale, è pervenuta all'ud. 18/12/2025, in cui viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate (è stato accordato termine per memorie difensive finali, depositate da entrambe le parti).
II.- In via assorbente, l'opposizione (come detto correttamente qualificata dall'opponente ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per il tenore delle doglianze) è inammissibile per le ragioni già puntualmente esposte da questo magistrato nella citata ord.
27/03/2025 ai fini del vaglio, poi reiettivo, dell'istanza cautelare ex art. 615, co. 1,
c.p.c.; ragioni da intendersi confermate anche in quanto non superate da differenti e più convincenti deduzioni difensive rese nel contraddittorio tra le parti (per completezza, per quanto esposto è del tutto irrilevante ai presenti fini la pendenza del giudizio di impugnazione del titolo, pienamente efficace al momento del precetto;
corretta risulta quindi la considerazione della parte opposta a fronte delle deduzioni di rinvio sollevate dalla parte debitrice nelle difese finali).
4 TRIBUNALE DI BARI
III.- Stante la palese temerarietà dell'opposizione proposta, la parte opponente va condannata al pagamento, in favore della parte opposta, di una somma pari a un terzo delle spese legali riconosciute a titolo di compenso (cfr. Cass., n. 21570/2012).
A riguardo, è considerato, per giurisprudenza pacifica1, meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale, integrato dalla pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
E' evidente che, nel caso de quo, sussistano i requisiti per applicare la citata norma, attesa la manifesta inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., impiegata come impropria “impugnazione” del provvedimento giurisdizionale o come strumento di invalidazione extra ordinem di una decisione o di un titolo dotato di efficacia esecutiva.
In punto di quantificazione, ci si riporta a quanto statuito da Cass., n. 21570/2012: “In tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. … disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una
"somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo … Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza” (nella specie, in applicazione del principio, la Suprema Corte ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).
Ne deriva, perciò, la condanna in favore della opposta di una somma equitativamente determinata, pari a un terzo delle spese legali oggi liquidate in suo favore.
Altresì, sulla scorta dell'art. 96, co. 4, c.p.c., “nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa
5 TRIBUNALE DI BARI
delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”, nella specie nella misura di €1.500,00, da ritenersi congrua alla luce delle circostanze del caso concreto.
IV.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e della non rilevante difficoltà delle questioni trattate, del meccanismo decisorio adottato, nonché del comportamento processuale (parametri minimi).
V.- Questa sentenza è redatta a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
e si ha per letta in udienza mediante il deposito telematico eseguito dal Giudice. Il
Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 17/10/2024, da Parte_1 nei confronti di ogni contraria istanza disattesa, così Controparte_1 provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione;
2) NN la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta:
- della somma di €3.743,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c;
- delle spese processuali, che liquida in €11.229,00, oltre a rimborso forf. spese generali,
Iva e Cpa come per legge;
3) NN la parte opponente al pagamento della somma di €1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 18/12/2025
Il Giudice
RA CU
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Seguendo la tesi soggettiva: Cass., Sez. Un., n. 9912 del 20/04/2018: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice RA CU, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 18/12/2025 e le memorie conclusive autorizzate, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10950/2024 R.G. proposta da
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Parte_1
Coppi, domiciliatario, giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1
IS EI e UI AL, quest'ultimo domiciliatario, giusta mandato in atti
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- ha agito dinanzi a questo Tribunale impugnando il precetto, Parte_1 notificato in data 01/10/2024, con il quale la parte creditrice, le ha Controparte_1 intimato il pagamento della complessiva somma di €504.120,00, oltre interessi e spese, in forza del rogito per Notaio del 22/06/2021 (rep. 476 racc. 376, Persona_1 registrato a Bari il 07/07/2021 al n. 31331 Serie IT, munito di formula esecutiva il
23/03/2022 ai sensi dell'art. 475 c.p.c.), nonchè del decreto ingiuntivo n. 1941/2022, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 24/11/2022, oggetto di autonoma e pendente opposizione ex art. 645 c.p.c..
1 TRIBUNALE DI BARI
A fondamento della presente opposizione, l'intimata ha eccepito l'“improcedibilità dell'azione esecutiva”, “perché il Giudice emittente il citato decreto ingiuntivo (Giudice del Tribunale di Cagliari, dott.ssa Nicoletta Leone, presso il quale pendeva il relativo giudizio di opposizione - RG n. 242/2023), con ordinanza del 24/09/2024, ha dichiarato la propria incompetenza” e “perché i titoli esecutivi azionati violano il principio del ne bis in idem, in quanto relativi al preteso credito già azionato dall'intimante nel giudizio di merito dalla stessa promosso, pendente tra le stesse parti (Trib. Cagliari, Sez.
Imprese, Giudice dott. Malagoli RG 8111/2021) e fondato sull'identico contratto posto
a base dell'atto di precetto qui opposto”.
L'opponente ha dunque concluso per l'illegittimità del precetto, nell'insussistenza del diritto della parte precettante di agire in executivis, con vittoria di spese e istanza ex art. 96 c.p.c. (atto di citazione notificato in data 17/10/2024).
I.2.- La creditrice opposta, costituendosi in giudizio, ha contestato ogni deduzione di parte avversa, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione (al cospetto di vizi attinenti alla formazione del decreto ingiuntivo, titolo esecutivo giudiziale, di cui dolersi esclusivamente nel giudizio ex art. 645 c.p.c., ed esulando dall'alveo delle questioni suscettibili di essere dedotte in questa sede anche le censure in ordine all'asserita litispendenza) e, nel merito, l'infondatezza delle doglianze.
Ha pertanto concluso per l'inammissibilità ovvero per il rigetto dell'opposizione, con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., vinte le spese (comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/12/2024).
I.3.- Con ord. 27/03/2025, emessa all'esito della prima udienza celebrata nella medesima data, è stata rigettata da questo giudice l'istanza cautelare con la seguente motivazione:
“vista l'istanza ex art. 615, co. 1, c.p.c. avanzata dall'opponente in relazione al precetto notificato il 01/10/2024, nel quale la parte precettante afferma di agire sulla scorta dei seguenti titoli esecutivi: “A) rogito 22 giugno 2021 Notaio Dr.ssa Persona_1 repertorio 476 raccolta 376, registrato a Bari il 7 luglio 2021 al n.31331 Serie IT, spedito in forma esecutiva il 23 marzo 2022 ai sensi dell'art. 475 cpc e che, in tal forma
è stato notificato unitamente ad atto di precetto 12 giugno 2024; B) decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo del Tribunale Ordinario di Cagliari n.
1941/2022, emesso il 24 novembre 2022 in accoglimento del ricorso iscritto al N. 7607
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R.G. 2022 del Tribunale di Cagliari, spedito in forma esecutiva il 29 novembre 2022, ai sensi dell'art. 642 cpc, notificato unitamente ad atto di precetto 12 giugno 2024”; quest'ultimo, per quanto consta e dedotto da controparte, posto a fondamento del ricorso monitorio originante il primo dei due titoli benchè potenzialmente idoneo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.; ritenuto, nei limiti della sommarietà della cognizione di fase, che i motivi dell'opposizione, spiegata correttamente, per il tenore delle difese, ex art. 615 c.p.c., non siano idonei a fondare pronuncia sospensiva in assenza di contraddittorio, in quanto:
- in relazione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, come anche eccepito dalla parte opposta, risultano inammissibilmente formulati vizi (incompetenza; profili ex artt. 39 e 40 c.p.c. tra il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. e altro giudizio civile, entrambi pendenti dinanzi al Tribunale di Cagliari;
violazione del ne bis in idem) relativi al titolo esecutivo giudiziale;
in ogni caso, allo stato il decreto ingiuntivo è indubbiamente titolo esecutivo ai sensi degli artt. 642 e 474 c.p.c.. Va a riguardo rilevato che, per pacifica giurisprudenza, l'esecuzione intrapresa in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale non può essere contrastata con l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi costruita su pretesi vizi formali o sostanziali del titolo stesso, tranne che se ne deduca l'inesistenza giuridica o la sopravvenuta mancanza delle corrispondenti ragioni creditorie per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione;
circostanze che nella specie non paiono ricorrenti. La giurisprudenza di legittimità, infatti, pacificamente afferma, a riguardo, che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo esecutivo medesimo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso - inclusa la fase di impugnazione - (Cass. ord., n. 21954/2017; Cass., Sez. Un., n. 1238/2015; nonché Cass., nn. 3712/2016,
3850/2011 e 26089/2005), salvo trattasi di vizi di formazione del provvedimento che ne determinino l'inesistenza giuridica (Cass., ord. n. 3277/2015); di talchè, nel giudizio de quo è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio, integrando la violazione di tale regola da parte dell'opponente una causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione (ex multis, Cass., nn. 12251/2007 e 22402/2008), come tale rilevabile
3 TRIBUNALE DI BARI
d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello (id., anche Cass., nn. 12251/2007 e
24027/2009) e comunque oggetto di eccezione della parte opposta;
- circa l'atto notarile, la mera circostanza che lo stesso sia sub judice (in altra sede) non lo priva di efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 474 c.p.c. in assenza di espliciti pronunciamenti cautelari nel relativo giudizio;
ancora, come cennato, eventuali profili attinenti al bis in idem (per aver il creditore, secondo la prospettazione del precettato, azionato in sede monitoria un credito già portato dal mutuo, con prospettata duplicazione dei titoli esecutivi), per come formulati, non possono che essere sollevati nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sostanzialmente attenendo a vizi dello stesso. Invero, per quanto di rilievo per questo giudice dell'opposizione a precetto, non risulta che il creditore abbia azionato separatamente e cumulativamente il rogito e il titolo monitorio (la condotta del creditore appare priva di profili di abuso, peraltro affermandosi nel ricorso monitorio l'“interesse a far accertare giudizialmente il suo credito senza incertezze”), ma piuttosto in via alternativa e di reciproco conforto (in considerazione del tenore delle prospettazioni sollevate dinanzi al Tribunale di
Cagliari): in altri termini, non consta la richiesta di voci duplicate di credito”.
I.4.- Con la medesima ordinanza, la causa, in quanto “di natura documentale”, è stata ritenuta matura per la decisione;
sicchè in assenza di attività istruttoria, al netto della prova documentale, è pervenuta all'ud. 18/12/2025, in cui viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate (è stato accordato termine per memorie difensive finali, depositate da entrambe le parti).
II.- In via assorbente, l'opposizione (come detto correttamente qualificata dall'opponente ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per il tenore delle doglianze) è inammissibile per le ragioni già puntualmente esposte da questo magistrato nella citata ord.
27/03/2025 ai fini del vaglio, poi reiettivo, dell'istanza cautelare ex art. 615, co. 1,
c.p.c.; ragioni da intendersi confermate anche in quanto non superate da differenti e più convincenti deduzioni difensive rese nel contraddittorio tra le parti (per completezza, per quanto esposto è del tutto irrilevante ai presenti fini la pendenza del giudizio di impugnazione del titolo, pienamente efficace al momento del precetto;
corretta risulta quindi la considerazione della parte opposta a fronte delle deduzioni di rinvio sollevate dalla parte debitrice nelle difese finali).
4 TRIBUNALE DI BARI
III.- Stante la palese temerarietà dell'opposizione proposta, la parte opponente va condannata al pagamento, in favore della parte opposta, di una somma pari a un terzo delle spese legali riconosciute a titolo di compenso (cfr. Cass., n. 21570/2012).
A riguardo, è considerato, per giurisprudenza pacifica1, meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale, integrato dalla pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
E' evidente che, nel caso de quo, sussistano i requisiti per applicare la citata norma, attesa la manifesta inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., impiegata come impropria “impugnazione” del provvedimento giurisdizionale o come strumento di invalidazione extra ordinem di una decisione o di un titolo dotato di efficacia esecutiva.
In punto di quantificazione, ci si riporta a quanto statuito da Cass., n. 21570/2012: “In tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. … disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una
"somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo … Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza” (nella specie, in applicazione del principio, la Suprema Corte ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).
Ne deriva, perciò, la condanna in favore della opposta di una somma equitativamente determinata, pari a un terzo delle spese legali oggi liquidate in suo favore.
Altresì, sulla scorta dell'art. 96, co. 4, c.p.c., “nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa
5 TRIBUNALE DI BARI
delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”, nella specie nella misura di €1.500,00, da ritenersi congrua alla luce delle circostanze del caso concreto.
IV.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e della non rilevante difficoltà delle questioni trattate, del meccanismo decisorio adottato, nonché del comportamento processuale (parametri minimi).
V.- Questa sentenza è redatta a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
e si ha per letta in udienza mediante il deposito telematico eseguito dal Giudice. Il
Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 17/10/2024, da Parte_1 nei confronti di ogni contraria istanza disattesa, così Controparte_1 provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione;
2) NN la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta:
- della somma di €3.743,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c;
- delle spese processuali, che liquida in €11.229,00, oltre a rimborso forf. spese generali,
Iva e Cpa come per legge;
3) NN la parte opponente al pagamento della somma di €1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 18/12/2025
Il Giudice
RA CU
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Seguendo la tesi soggettiva: Cass., Sez. Un., n. 9912 del 20/04/2018: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.