Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1776/2021 R.g.a.c.
TRA
nato in [...] il [...], c.f: Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], c.f: , Persona_1 CodiceFiscale_2
coniugi nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Persona_2
, nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Sebastiano
[...]
Sallemi, per procura in atti
-appellanti-
CONTRO
La c.f: in persona del suo legale rappresentante COroparte_1 P.IVA_1
con sede in Modica in Modica nella C.daTorre Cannata, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Belluardo, per procura in atti
-appellata-
E NEI CONFRONTI già con sede in Milano nella via Della COroparte_2 COroparte_3
Chiusa n. 2, P.Iva: in persona del proprio rappresentante le-gale, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Signorello, per procura in atti
1
^^^^^
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 ottobre 2024, la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto notificato il 28.1.2019 e la moglie , Parte_1 Persona_1
nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore
[...]
, citavano davanti al Tribunale di Ragusa la società sportiva SSD Kudos Per_2
a r.l., rappresentando: che il proprio figlio minore il giorno 29.5.2017 Per_2
mentre si trovava all'interno della palestra della società convenuta (alla quale era iscritto dal 24.3.2017) ed era intento ad eseguire esercizi di ginnastica artistica alla sbarra perdeva la presa e cadendo nella sottostante fossa ( lo spazio di caduta sottostante la sbarra) andava ad impattare contro una grossa palla, presente all'interno della suddetta fossa, procurandosi la frattura al gomito sinistro come da diagnosi del P.S. dell'Ospedale Maggiore di Modica, dove il minore era stato trasportato Riferivano che il bambino per la correzione della riportata frattura era stato sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con fili di Kischner e con l'applicazione del gesso;
che i danni residuati avevano determinato un'invalidità permanente del 6%, oltre l' invalidità temporanea. Sulla base di detti fatti esposti gli attori domandavano he la convenuta venisse riconosciuta e dichiarata responsabile del sinistro, ai sensi degli artt. 2051, 2048 e 2049 del cc, per non avere garantito gli standard di sicurezza nella palestra dal momento che la palla di gomma il cui contatto con il gomito del minore era stata la causa dell'evento dannoso non sarebbe dovuta essere presente all'interno della fossa posta ai piedi della sbarra, nonché per l'omessa sorveglianza e vigilanza da parte degli istruttori che al momento del sinistro non vigilavano sul danneggiato che aveva eseguito gli esercizi senza il controllo degli istruttori.
Quantificavano il chiesto risarcimento in applicazione delle tabelle del Tribunale di
Milano, in complessivi €. 24.225,00 di cui €.17.742,00 per danno biologico accertato nella misura del 6%, comprensivo del danno morale;
€ 3.920,00 per
2 invalidità temporanea assoluta al 100% per gg.40, €. 1.470,00 per invalidità temporanea assoluta al 50% per gg.30; €.1.093,00 per spese mediche sostenute.
Si costituiva la società convenuta che in via preliminare deduceva di aver stipulato per i propri allievi, in qualità di affiliati E.N.D.A.S., polizza assicurativa contro gli infortuni presso la compagnia ”; che in base alle allegazioni COroparte_3
di parte attrice nessuna contestazione era stata mossa alla struttura o agli impianti;
che il danno era stato auto-procurato dal minore che aveva mollato la presa dalla sbarra ed era caduto all'interno della buca che era conforme alla normativa e regolarmente imbottita di gommapiuma e di altro materiale morbido;
che gli esercizi svolti dal minore per la loro natura potevano esporre al rischio di incidenti;
che la palla indicata dagli attori come causa del sinistro non era altro che una palla del tipo fitball (palla morbida ) la cui presenza nella fossa era prevista per favorire la risalita degli allievi dopo la caduta e raggiungere più agevolmente la sbarra senza difficoltà; che la suddetta palla non aveva avuto alcuna efficienza causale nella provocazione della frattura del gomito data la sua consistenza morbida ed elastica.
Aggiungeva che già in passato aveva svolto i medesimi esercizi Persona_2
che aveva portato a termine senza difficoltà e per questo nel giorno del sinistro l'allenatore gli aveva consentito di allenarsi in maniera autonoma senza la sua vigilanza;
che non vi erano i presupposti per l'invocata responsabilità ai sensi degli artt. 2051 e 2049 del cc in quanto l'infortunio non era imputabile né a difetti delle attrezzature, né all'omessa vigilanza da parte degli istruttori anche perché l'attività didattico-sportiva alla quale era iscritto il minore non prevedeva lezioni individuali, per cui gli istruttori assistevano contemporaneamente più allievi e comunque in base alla dinamica descritta la presenza dell'istruttore non avrebbe potuto scongiurare l'evento dannoso provocato dalla condotta del ragazzo che si era lasciato cadere all'interno della buca;
che non vi erano i presupposti per configurare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Domandava la fissazione di altra udienza per citare ex art 269 c.p.c in manleva la compagnia
[...]
, per il caso di accoglimento della domanda COroparte_4
attorea.
3 Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva la Compagnia Assicurativa che preliminarmente eccepiva per il caso in specie l''inoperatività della polizza stipulata con la convenuta;
contestava comunque l' an ed il quantum della domanda attorea.
Il Tribunale non accoglieva la richiesta di parte attrice di disporre consulenza medico-legale, rigettava altresì la richiesta di prova testimoniale avanzata dalla terza chiamata in garanzia e decideva il giudizio con la sentenza n. 561/2021 pubblicata il 7.5.2021 che ha rigettato la domanda per la motivazione che non vi erano gli estremi per invocare la responsabilità ai sensi dell'art 2051 cc in quanto“la prospettazione attorea appare affetta da un evidente difetto di allegazione. Infatti, né nell'atto di citazione, né nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., viene illustrato in che modo si sarebbe dispiegato il nesso di causalità tra la presenza di detta palla (di tipo fitball e quindi morbida, secondo quanto affermato dalla convenuta e non contestato) e le lesioni asseritamente subite da ” Persona_2 oltre perché “ Il Tribunale motivava il rigetto anche” perché non è stato dedotto alcuno specifico profilo di pericolosità intrinseca della cosa(ex multis C.
2345/2019); inoltre non vi erano neppure i presupposti per l'applicazione dell' art. 2049 c.c in quanto “fermo il già riscontrato deficit di allegazione in ordine al nesso di causalità tra le lesioni e la palla….,. La responsabilità omissiva degli istruttori presuppone, tuttavia, l'esistenza di una posizione di garanzia (art. 40, co. 2, c.p.), la quale è solo genericamente dedotta: in particolare, non viene individuato alcuno specifico dovere di vigilanza costante di un istruttore su ciascun singolo allievo”.
In conseguenza di dette statuizioni il Tribunale con la sentenza appellata ha dichiarato assorbita la domanda di garanzia ed ha condannato gli attori al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta e della compagnia assicurativa terza chiamata.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Persona_1
nella citata qualità, con atto di citazione notificato il 7.12.2021.
[...]
Si sono costituiti in giudizio la S.S.D. Kudos a r.l. e l' he hanno COroparte_2
resistito all'appello chiedendone il rigetto per infondatezza nel merito.
4 La Corte all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 novembre 2022, sulle conclusioni precisate come in atti, ha posto la causa in decisione.
La Corte con sentenza non definitiva n. 668/2023 pubblicata il 13.4.2023 ha accolto l'appello e, con l'ordinanza pronunciata in pari data, ha disposto la rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento della ctu medico legale al fine di determinare i danni all'integrità psico- fisica residuati a carico di oltre la Persona_2
congruità delle spese mediche chieste in rimborso, rinviando alla sentenza definitiva ogni decisione in ordine alla domanda di manleva formulata dalla
[...]
nei confronti della CP_1 COroparte_2
Il ctu nominato ha depositato il proprio elaborato peritale conclusivo, corredato delle risposte alle osservazioni critiche mosse dalle parti, in data 24.2.2024 e all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 ottobre 2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Motivi di appello
Gli appellanti hanno formulato quattro motivi di appello
Con il primo motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza che ha rigettato la loro domanda nonostante la società convenuta avesse contestato COroparte_1
soltanto, il quantum debeatur ma non anche la dinamica sinistro che la vedeva responsabile in quanto, era pacifico : a) che l'infortunio era stato provocato dalla palla collocata, volontariamente ed impropriamente, all'interno del fossato sottostante la sbarra ove eseguiva gli esercizi;
b) che gli istruttori Persona_2
avevano omesso di vigilare sul minore durante lo svolgimento degli esercizi ginnici.
In particolare l'appellante ha dedotto errata la statuizione di rigetto fondata sulla responsabilità extracontrattuale ex artt. 2048, 2049 e 2051 cc quando invece per i fatti esposti ed allegati la responsabilità della società convenuta avrebbe potuto/dovuto essere sussunta anche nell'ambito della responsabilità contrattuale ricorrendone i presupposti, ovvero: 1) era documentalmente provato che il minore al tempo del sinistro era iscritto presso la palestra gestita dalla SSD Kudos a.r.l per svolgere l' attività didattica-sportiva; il sinistro occorso in data 29.5.2017 si era
5 verificato all'interno della palestra mentre il minore era stato affidato alla struttura ed ai suoi preposti.
Gli appellanti hanno dedotto che il Tribunale aveva il potere/dovere di valutare altresì se la società poteva essere chiamata a rispondere a titolo CP_5 CP_6
di responsabilità contrattuale essendo irrilevante che gli attori avevano invocato la responsabilità extra-contrattuale dato che il potere della qualificazione giuridica spetta al giudicante laddove le allegazioni delle parti siano compatibili con il diverso inquadramento.
Secondo gli appellanti in base ai principi operanti in materia di responsabilità contrattuale, a differenza di quanto statuito dal Tribunale, avevano assolto al loro onere probatorio poiché era incontestato che il danno si era verificato nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale per cui sarebbe spettato alla propria diretta controparte dimostrare che l'evento dannoso era stato determinato da causa a se non imputabile, senza dovere essere il danneggiato a provare il nesso causale, ritenuto dal Tribunale indimostrato, tra il fatto generativo dell'evento dannoso e le conseguenze derivate.
In considerazione di ciò hanno concluso che ricorrono i presupposti per condannare la società che gestiva la palestra a titolo di responsabilità contrattuale scaturente da contatto sociale anche per l'inadempimento degli istruttori addetti che avrebbe dovuto vigilare sull'incolumità del figlio.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno censurato la statuizione che ha escluso la responsabilità della società convenuta ex artt. 2051 e 2049 cc in quanto non provato il nesso causale tra le lesioni subite dall'allievo e la presenza della palla ginnica sulla quale quest'ultimo aveva impattato, rilevando in senso contrario che la responsabilità ex art. 2051 cc è una responsabilità di carattere oggettivo che ricorre per il fatto stesso che sulla cosa, causa del danno, ricorre un rapporto di custodia;
mentre al danneggiato spetta soltanto provare il nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno ed il custode per liberarsi dalla responsabilità è tenuto a
6 fornire la prova liberatoria del caso fortuito connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale.
Gli appellanti hanno dedotto che poichè la società sportiva SSD Kudos a r.l. aveva un potere di controllo sulle attrezzature utilizzate all'interno degli spazi da essa gestiti aveva anche l'obbligo di garantirne l'utilizzo in condizioni tali da non arrecare danno a coloro che ne venivano in contatto.
Hanno infine censurato anche di contraddittoria la sentenza in quanto il Tribunale non poteva legittimamente rigettare la domanda per la motivazione che non era provato il nesso causale tra la palla ed il trauma dopo aver rigettato la propria richiesta di ctu medico legale chiesta anche al fine di accertare la compatibilità tra i danni riportatati dal minore e la dinamica pacifica del sinistro ed hanno censurato il richiamo fatto in sentenza alla mancata allegazione da parte loro “di uno specifico profilo di pericolosità intrinseca della cosa” perché non pertinente al caso in esame come ininfluenti erano state le difese della società inidonee ad COroparte_1
integrare l'esimente del “ caso fortuito”.
Con il terzo motivo di gravame la parte deduce erronea la decisione del Tribunale per non avere, in via subordinata, valutato la condotta del danneggiato come causa concorrente nella determinazione dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 1227 c.c. in quanto spettava comunque al giudice qualificare la condotta del minore e ravvisati gli estremi della colpa avrebbe potuto procedere alla riduzione del risarcimento del danno.
Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato il criterio di liquidazione delle spese processuali liquidate in misura eccesiva rispetto al valore effettivo della causa (scaglione da 5.2001,00 ad € 26.000,00) facendo anche applicazione errata dei parametri tabellari in relazione dell'effettiva attività difensiva ( assenza fase istruttoria e mancato deposito comparsa conclusionale) che invece avrebbe imposto l'applicazione dei minimi tabellari previsti dal D.M. n°
37/2018.
Sentenza non definitiva
7 La Corte con la sentenza non definitiva citata ha preliminarmente osservato che la responsabilità dell'infortunio all''esame per le circostanze fattuali esposte in causa poteva essere sussunta tanto nell'ambito contrattuale che in quello extracontrattuale e che motivazione addotta dal Tribunale per rigettare la domanda risarcitoria attrice fondata sulla responsabilità extracontrattuale ex artt. 2051 e 2049 cc, non era condivisibile in quanto contrariamente a quando statuito in sentenza gli attori avevano descritto la dinamica del sinistro che era rimasta anche incontestata così come era pacifico che la frattura del gomito sinistro del minore era avvenuta a seguito del contatto del gomito del bambino con la palla contro la quale era andato ad impattare quando è caduto nella fossa posta ai piedi dell'attrezzo ginnico.
Di conseguenza la perplessità mostrata dal Tribunale sulla capacità della palla descritta come morbida di procurare la suddetta lesione del gomito non poteva risolversi, a maggior ragione dopo aver respinto l'istanza di espletamento della ctu, con il rigetto della domanda perché non provata l'eziologia del sinistro, dato che il custode è esentato dalla propria responsabilità soltanto se fornisce la prova positiva del caso fortuito che nella specie non era stata data, ricadendo sul custode la responsabilità anche laddove rimane ignota o incerta l'individuazione della causa concreta del danno.
Nella sentenza non definitiva la Corte ha dichiarato fondata anche la censura che ha criticato la statuizione di rigetto della domanda per la supposta non pericolosità intrinseca della palla, causa della lesione al gomito, motivando che l'evento dannoso non poteva essere evitato esigendo dal minore inesperto di appena sette anni di evitare di cadere nella fossa durante lo svolgimento di un esercizio di ginnastica artistica poiché cadere all'interno della fossa non era l'effetto di un comportamento anomalo, disattento o incauto quanto piuttosto un' evenienza comune e ordinaria tanto che per tutti i frequentatori della palestra, anche per gli atleti esperti, la fossa sottostante rappresentava l'unica area di caduta;
né d'altronde la caduta all'interno della fossa poteva essere evitata, considerata la sua collocazione al di sotto della sbarra e l'assenza di una diversa e/o alternativa zona di atterraggio.
8 Indi, la Corte ha dichiarato errata la sentenza di rigetto poiché ricorrevano anche i presupposti per accogliere la domanda fondata sulla responsabilità extracontrattuale della convenuta. La Corte, entrando nel merito dei motivi di appello esaminati nell'ordine di esposizione ha: dichiarato fondato il primo motivo;
ha dichiarato assorbito i restanti motivi, e in applicazione del principio della ragione più liquida, ha accolto l'appello per la motivazione che non era emersa la prova che le conseguenze dannose derivate dalla caduta erano dovute a cause non imputabili alla società appellata rigettando l'eccezione avversaria ex art 345 COroparte_1
cpc di novità della domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità contrattuale .
Nella sentenza non definitiva la Corte ha così motivato il rigetto dell'eccezione di novità della domanda: “Si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuri-diche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca es-senza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio”(ex multis Cass n. 15730/2020).In ipotesi di diritti etero-determinati, come quello all'esame, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello quella con la quale vengono dedotti a sostegno fatti storici diversi e nuovi in sostituzione o ad integrazione di quelli allegati in primo grado.
La giurisprudenza della S.C. a cui questo Collegio intende dare continuità reputa ammissibile in materia di risarcimento del danno prospettare in appello, con specifico motivo di gravame, un diverso titolo di responsabilità e sussumere i medesimi fatti materiali nello schema dell'inadempimento contrattuale fermo i seguenti principi Il giudice in applicazione del principio “iura novit curia” di cui all'art. 113 c.p.c., può assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonchè all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo
9 a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erronea-mente richiamati dalle parti;
tale regola deve essere, peraltro, coordinata con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., che viene violato quando il Giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domanda-to: resta, in particolare, preclusa al giudice la decisione basata non già sulla di-versa qualifica-zione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa (cfr. Cass. n. 12943/2012; Cass.n.8645/2018). Pertanto
“Non costituisce, pertanto, domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la specificazione della domanda effettuata dalla parte con l'attribuzione, in appello, di un diverso "nomen iuris", basato sui medesimi fatti de-dotti in primo grado, essendo rimesso al giudice di merito, anche in appello se investito dal gravame, il potere-dovere di qualificazione delle domande delle parti con l'unico limite che resti invariato il bene della vita doman-dato” (Cass n. 19186/2020).
Nel merito è stato accolto il primo motivo di appello per la motivazione che
“Secondo i normali criteri di distribuzione dell'onere probatorio propri della responsabilità contrattuale, l'odierna parte appellante ha adempiuto al proprio onere probatorio che comportava l'affermazione della responsabilità della società convenuta, in quanto ha provato che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale;
che la caduta non era un evento imprevedibile né dettata da comportamento negligente o abnorme del danneggiato
; che i danni fisici conseguenti all'evento sono stati causati dalla palla presente nella fossa mentre non è stato provato dalla controparte che l'evento dannoso era stato determinato per una causa a sè non imputabile, dandone al contempo la positiva dimostrazione. Si aggiunga che ai sensi dell'art. 1218 cc quand'anche fosse mancata la prova dell'inadempimento (che l'attrice aveva solo l'onere di allegare ma non anche di provare) e quand'anche fosse rimasta ignota la ragione per la quale l'impatto con la palla durante la caduta aveva provocato la frattura del gomito del bambino il sistema probatorio che sovrintende alla responsabilità
10 contrattuale impone che le conseguenze patrimoniali negative del fatto siano subite da chi abbia oggettivamente assunto la posizione di inadempiente e non dal creditore della prestazione (Cass. n. 3612/2012; Cass. n. 2559/2011).Difatti, secondo la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Ed anche nell'ipotesi in cui sia dedotto, non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando, ancora una volta, sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempi-mento (S.U. 30.10.2001, n. 13533).Dando applicazione ai suddetti principi consegue che dal vincolo negoziale sorto a seguito dell' iscrizione al corso di ginnastica artistica presso la struttura gestita dalla SSD Kudos a.r.l. quest'ultima era obbligata verso il proprio iscritto a talune prestazioni di sicurezza e di protezione che i genitori nell'interesse del danneggiato hanno nel loro atto introduttivo dedotto come inadempiute (mancanza di sicurezza della fossa ed omessa vigilanza) e non è stato dimostrato che siano state correttamente assolte.Ed infatti a prescindere se il tipo di contratto stipulato tra e la pale- Persona_2
stra gestita dalla società prevedeva o meno lezioni individuali o se COroparte_1
gli esercizi dello dovessero svolgersi sotto la guida e la vigilanza costante Per_2
di un istruttore e, quindi, tenendo in disparte l'evenienza di detti specifici obblighi contrattuali, comunque dall'instaurazione del vincolo contrattuale conseguono a carico di chi offre la propria prestazione o mette a disposizione i propri servizi un obbligo di protezione ulteriore che si sostanzia nella preservazione degli interessi
11 della controparte il cui inadempimento al pari di quelli oggetto dell'obbligazione principale determina in sé un danno risarcibile (Cass. n. 22819/2010).Ed infatti si
è affermato che il “contatto sociale qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ex art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 1175 e 1375 c.c., opera anche nella materia contrattuale, in relazione a quegli aspetti che non attengono alla esecuzione della prestazione principale ma ad interessi ulteriori, quali nel caso di specie la incolumità personale dei fruitori del servizio, non direttamente oggetto dell'accordo contrattuale ma che accedono al rapporto obbligatorio e che si sostanziano nei "doveri di protezione" che ciascuna parte ha nei confronti dell'altra in virtù del reciproco affidamento riposto nella buona fede, correttezza e professionalità, e che insorgono, anche al di fuori di uno specifico vincolo contrattuale, tutte le volte in cui le parti instaurino una "relazione qualificata" e cioè agiscano di concerto in vista del conseguimento di uno scopo (elemento questo che distingue, per l'appunto, la responsabilità da "contatto sociale" dalla responsabilità derivante da illecito extracontrattuale caratterizzata dalla assenza di una relazione tra i soggetti anteriore alla commissione dell'illecito).La tutela degli interessi di protezione e di informazione, viene dunque a trovare fondamento nell'art. 2 Cost., cui è ancorato il principio di correttezza buona fede nei rapporti obbligatori ex art. 1175 c.c., e nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., quale espressione del dovere di solidarietà imposto "a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico di entrambe, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge", la cui violazione "..."costituisce di per sè inadempimento" e può comportare
l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato a titolo di responsabilità contrattuale” (cfr. Cass. n. 24071/2017; Cass. 21250/2008; 1618/2009; Cass n.
14188//2016).Nel caso in esame l'inosservanza dell'obbligo di protezione risiede nell'avere permesso che il minore eseguisse gli esercizi di Persona_2
12 ginnastica artistica alla sbarra mantenendo all'interno della fossa, nella quale era altamente probabile sarebbe caduto, la palla e trascurandone gli effetti nocivi che potevano insorgere in caso di contatto con un bambino a seguito della sua caduta su essa.Difatti l'allegazione sia pur incontestata nel grado precedente che la palla di tipo fit-ball, della quale non si conoscono le dimensioni e della quale non si ha alcun riscontro fotografico, era di tipo morbido e perciò- in teoria innocua- trova smentita nell'evidenza obiettiva ed incontestata -emersa nel grado precedente- che impattando contro il braccio del minore è stata capace di determinarne la frattura del gomito oltre all'altra considerazione -anch'essa logica ed obiettiva- che la consistenza della palla indicata ( morbida) non è compatibile con la dedotta funzione alla quale era preposta . Difatti contro la deduzione attorea che la palla responsabile del sinistro era irregolarmente presente all'interno della fossa la società convenuta ha replicato che essa serviva ad agevolare la risalita dalla fossa, ma per potere svolgere detto compito la palla doveva necessariamente possedere caratteristiche di durezza e di rigidità ( pertanto potenzialmente lesiva in caso di contatto) senza le quali non avrebbe potuto materialmente resistere al peso di una persona anche adulta e sorreggerla, fungendo da scalino, fino a aggiungere il piano di calpestio”.
Stabilito con la sentenza non definitiva che la società appellata CP_1
è responsabile del sinistro all'esame e pertanto tenuta a rispondere dei danni
[...]
consequenziali, in questa sede occorre procedere alla loro liquidazione.
Esito c.t.u. disposta nel grado
Il ctu nominato in appello ha innanzitutto riferito che” il trauma contusivo all'arto superiore sinistro con frattura sovraoondiloidea scomposta omero sinistro, riportato dal minore è compatibile la dinamica descritta e Persona_2 riferita”. Inoltre l'ausiliario è giunto alla conclusione, condivisa da questa Corte, dopo aver esaminato e puntualmente riscontrato le osservazioni critiche mosse dai ctp, che il grado di invalidità permanente residuato a carico del minore ammonta al 6%. Il ctu ha poi determinato in gg. tre, l'inabilità temporanea assoluta (riferita ai giorni di ricovero); in gg. trenta l'inabilità temporanea parziale al 75%; in gg.
13 quindici l'inabilità temporanea parziale al 50% .Per le spese mediche chieste in rimborso il ctu nella stesura definitiva della consulenza ( pag 8) all'importo di €
971,00, già documentato e dichiarato congruo e dovuto, ha aggiunto quello di €
122,00 per un totale complessivo di € 1.093,00, corrispondente a quello richiesto.
Dovendo in questa sede liquidare quantum del risarcimento del danno non patrimoniale per la sua determinazione, come da prassi seguita da questa Corte, in adesione all'oramai affermato orientamento di legittimità si utilizzano i criteri tabellari elaborati dal Tribunale di Milano (in atto quelli del 2024), in quanto assunti come valore “equo”, “ampiamente diffuso sul territorio nazionale che garantisce l' uniformità di trattamento. La S.C. ha chiarito che “ Il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226
c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere "provato nel suo preciso ammontare") ( Cass n. 19506/2024 ) .
La Corte di Cassazione ha anche precisato che “Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio” (Cassazione, n.2433/2024).
Ciò in quanto, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (.n. 32935/2022)
“il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove
14 dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. (cfr. Cass. n. 9006/2022)
Applicando i suddetti principi al caso in esame il risarcimento dovuto per l'invalidità permanente valutata dal ctu nella percentuale del 6% in base alle tabelle vigenti, considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro ( anni 7) ammonta ad €
11.450,00.
Va invece respinta la richiesta degli odierni appellanti formulata solo a seguito dell'espletamento della ctu di innalzare al 9% il grado di invalidità permanente per le ragioni condivisibili espresse dall'ausiliario in sede di replica alle osservazioni critiche proposte dalle parti. Si aggiunga che nel grado precedente e nell'atto di appello gli appellanti per i medesimi postumi permanenti valutati dal ctu hanno anche loro indicato nel 6% la percentuale d'invalidità permanente residuata a carico del minore e nel corso del presente giudizio non hanno allegato alcun aggravamento di danni pregressi o l'insorgenza di altri nuovi per giustificare la loro intempestiva richiesta di aumentare la percentuale di invalidità permanente per dei postumi invalidanti invero già stabilizzati nel grado precedente.
Infine, la domanda di indennizzo del danno morale non può essere accolta in difetto di compiuta e tempestiva allegazione di circostanze apprezzabili come danno interiore distinto dal danno dinamico-relazionale. Ed infatti il cosiddetto danno morale poiché distinto dal danno cosiddetto biologico richiede sempre specifica allegazione e a maggior ragione laddove il danno biologico riconosciuto è di lieve entità, come nella fattispecie, poiché, in tal caso, sotto il profilo probatorio l' allegazione del danno morale deve essere ancor più rigorosa dovendosi ritenere normalmente assorbito, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del cosiddetto danno morale (Cass. n. 6444/ 2023; Cass. n. 5547/2024).
Per la liquidazione dell'inabilità temporanea, considerato il punto base di €.115,00 pro die, per quella totale della durata di gg. 3spettano €.345,00; per quella temporanea al 75% per 30 giorni spettano €.2.587,00 ed al 50% per 15 giorni sono dovuti €.862,50 sicchè il totale del danno biologico temporaneo è di € 3.795,00.
15 Ne consegue che il danno biologico sia permanente che temporaneo, ammonta ad
€.14.945,00
Riguardo poi al chiesto rimborso per spese mediche sostenute, sono dovute nell'ammontare richiesto di € 1.093,00, trattandosi di spese documentate, ritenute congrue dal ctu e in ordine alle quali non si registrano contestazioni a cura delle altre parti.
Posto che il risarcimento del danno da fatto illecito è un debito di valore, deve tenersi conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione del danno e degli interessi compensativi al tasso legale ove “gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore (come nelle obbligazioni pecuniarie), ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato quale era all'epoca del prodursi del danno e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria”
(Cassazione civile sez. un. 05/04/2007, n.8521).
In ordine alla decorrenza degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria per l'invalidità permanente va fissata nel momento in cui cessa l'invalidità temporanea e si sono consolidati i postumi permanenti. (Cass. n.
27584/2011)
Di conseguenza, la data di riferimento per tale calcolo, con riguardo al danno biologico da invalidità permanente, non è quella dell'incidente, bensì quella in cui
è terminata l'invalidità temporanea, ovvero decorsi 48 giorni dal sinistro avvenuto il 29.5 2017.
Inoltre, poiché sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali tendono alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente il fatto illecito e considerato che l'evento lesivo è precedente alla redazione della tabella utilizzata per risarcire il danno, gli interessi compensativi vanno calcolati al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata anno per anno, secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e sino alla data di pubblicazione della sentenza, mentre sono dovuti gli interessi al tasso legale, dalla
16 data della pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo, sull'importo complessivamente dovuto.
Resta da esaminare la domanda di manleva formulata dalla società appellata S.S.D.
DO a r.l. nei confronti della compagnia assicurativa che ha CP_2
anche eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa per effetto della franchigia contrattuale.
Occorre innanzitutto precisare che gli odierni appellanti nel corso dell'intero giudizio non hanno formulato alcuna domanda di indennizzo diretto nei confronti della compagnia assicurativa , neppure dopo che quest'ultima CP_2
è stata chiamata in causa in manleva dalla società S.S.D. DO a r.l , salvo dedurre con l'atto di appello che la Compagnia Assicurativa era tenuta a manlevare la società S.S.D. DO a r.l. stante l'operatività della polizza n. IAH0011509 stipulata tra quest'ultima e l' COroparte_2
La società costituendosi in giudizio oltre a contestare la CP_2
fondatezza della domanda attorea ed il quantum del chiesto risarcimento, ritenuto eccessivo sul rilievo che in ogni caso l'indennizzo in base alla polizza infortuni andava parametrato esclusivamente ai valori monetari contrattualmente previsti, ha pure eccepito l'assenza dei presupposti per essere chiamata in causa dalla contraente in quanto in base alla polizza (all.n. 8) prodotta dalla medesima società
al momento della sua costituzione.: 1) quella stipulata era una COroparte_1
polizza infortuni e non polizza assicurativa per la responsabilità civile e perciò la
CO
. non aveva titolo per chiederle di essere indennizzata per eventuali CP_1
esborsi in caso di soccombenza;
2) la polizza infortuni non era operante nella fattispecie poiché era stata pattuita in caso di invalidità permanente, una franchigia assoluta del 7 %, e in detta percentuale rientrava l'infortunio oggetto di causa avendo gli attori domandato il risarcimento per l'infortunio occorso al loro figlio commisurato, all'invalidità permanente residuata che indicavano nella misura del
6%.
Sulle predette difese ed eccezioni della Compagnia Assicurativa, reiterate anche nel presente grado, nulla ha osservato in contrario la S.S.D. DO a r.l., che si è
17 limitata a dedurre di avere diritto ad essere manlevata dalla , in caso CP_2 di propria condanna, in ragione dell'intercorso rapporto assicurativo sulla cui validità e pattuizioni nessuna obiezione è stata sollevata in giudizio anche in ordine alla sopra citata clausola di contenimento del rischio.
Posto quanto sopra esposto e considerato che è anche pacifico, in difetto di contestazione, che le parti hanno convenuto per l'indennizzo dell' invalidità permanente una franchigia assoluta del 7% che supera il grado di invalidità accertato dal ctu (6%) a carico del minore , nella fattispecie all'esame, Per_2 senza entrare nel merito dell'eccezione d'inammissibilità /improponibilità della domanda di manleva, deve dichiararsi non operante la polizza assicurativa n.
IAH0011509 avendo le parti contrattualmente delimitato il rischio assicurato per infortuni più gravi da quello all'esame dai quali discende un' invalidità permanente di grado più elevato del 7%.
Difatti il contratto di assicurazione può validamente prevedere una franchigia, ovvero una soglia minima di invalidità permanente al di sotto della quale l'infortunio non è indennizzabile. Tale clausola, che delimita l'oggetto del contratto, non può essere considerata vessatoria, in quanto attiene alla “quantità di sicurezza” che l'assicurato acquista dall'assicuratore. Pertanto, il giudice di merito, una volta accertato che il grado di invalidità permanente residuato all'infortunio è inferiore alla franchigia contrattualmente prevista, può legittimamente rigettare la domanda di indennizzo dell'assicurato, senza che ciò comporti una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass n. 19997/ 2016).
Il quarto motivo di appello relativo alle spese processuali resta assorbito dall'accoglimento dell'appello che impone un nuovo regolamento delle spese processuali che nel rapporto tra gli appellanti e l'appellata S.S.D. DO a r.l. vanno poste a carico di quest'ultima risulta soccombente mentre nel rapporto tra l'appellata S.S.D. DO a r.l. e l' chiamata- vanno COroparte_7
interamente compensate, trovando fondamento la chiamata in causa nel pacifico rapporto assicurativo intercorrente tra le suddette parti e nell'obiettiva incertezza sull'effettivo grado d'invalidità permanente residuato all'assicurato, prevista come
18 condizione di operatività/ inoperatività del rischio assicurato, incertezza risolta soltanto nel corso del presente giudizio, a seguito dell' espletamento di c.t.u. medico legale.
In conclusione, la sentenza appellata va integralmente modificata.
Spese Processuali
Le spese di entrambi i gradi di giudizio si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa (scaglione da
€ 5.200.00 ad € 26.000,00) applicando i valori minimi tabellari, in ragione della bassa complessità delle questioni trattate
Deve darsi atti che il difensore degli appellanti ha chiesto la distrazione in proprio delle spese processuali dei due gradi di giudizio dichiaratosi anticipatario.
Infine, per effetto della caducazione della sentenza va accolta la domanda degli appellanti di condannare la .SS.D. DO a.r.l.el' alla restituzione CP_2 dell'importo di € 2.480,50 che gli appellanti hanno corrisposto a ciascuno di loro, in esecuzione della sentenza appellata, a titolo di pagamento delle spese processuali del grado precedente, risultando agli atti prova documentale di detti pagamenti effettuati a mezzo bonifici bancari ( all.4 e 4bis, atto di appello), importo che gli appellati devono restituire con la maggiorazione degli interessi legali, calcolati dai singoli versamenti al soddisfo ( Cass. n.34011/2021).
Vanno poste a carico dell'appellata le spese della c.t.u.. COroparte_1
disposta nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania-seconda sezione civile- definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1776/2021 R.G, in riforma della sentenza del
Tribunale di Ragusa n. 561/2021 pubblicata il 7.5.2021, così provvede: condanna la società in persona del proprio rappresentante CP_1 CP_1
legale, al pagamento in favore di e , nella Parte_1 Persona_1
qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Persona_2
della somma di €14.945,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi
[...]
calcolati come in parte motiva e con le decorrenze ivi previste;
19 rigetta, per le ragioni indicate nella parte motiva, la domanda di manleva proposta da nei confronti dell'appellata ; COroparte_8 CP_2
condanna la società .in persona del proprio rappresentante COroparte_1 legale, al pagamento delle spese processuali dell'intero giudizio in favore degli appellanti che liquida per il primo grado in complessivi € 2.540,00 ( € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, €
851,00 per la fase decisionale) e per il presente grado in complessivi € 2.906,00 ( €
567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale) oltre IVA, CPA, spese generali e spese vive di iscrizione a ruolo, disponendone la distrazione in favore del loro difensore
Avv. Sebastiano Sallemi, che si è dichiarato anticipatario;
compensa interamente le spese processuali dei due gradi di giudizio tra la società in persona del proprio rappresentante legale e l' COroparte_9 CP_2
, in persona del proprio rappresentante legale:
[...]
condanna la società la e l' alla restituzione in COroparte_9 CP_2
favore degli odierni appellanti delle spese processuali corrisposte per il giudizio di primo grado, che ammontano per ciascuno in € 2.480,50, con la maggiorazione degli interessi legali, decorrenti dal giorno dei singoli pagamenti.
Pone definitivamente a carico della le spese di c.t.u. disposta COroparte_9
nel grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
24.2.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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