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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3439/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefania DEIANA - Presidente
Dott. Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott. Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3439/22, avente per oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa
DA
(CF. ) rappresentato e difeso, in virtù di mandato in foglio Parte_1 C.F._1
separato allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Maria Giuseppa Doneddu (CF.
) nonché elettivamente domiciliato presso lo studio in Sassari alla via Cavour C.F._2
n. 71B,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pattada via Mameli, CP_1 C.F._3
8, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cocco (c.f. , e dall'Avv. Pina Angela C.F._4
Gaias ) che la rappresentano e difendono giusta procura in atti, C.F._5
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI :
Ricorrente: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare:
6. la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data11/01/2011 tra i sigg. e Parte_1 CP_1
annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pattada, Atto n. 5 parte 1, anno 2011;
pagina 1 di 11 confermare:
7. i tutti i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale dei coniugi da intendersi integralmente richiamati ovvero confermare i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi dal Presidente del Tribunale di Sassari Raccomandare:
8. ai genitori di sottoporsi a percorso per la genitorialità con interessamento dei Servizi Sociali del Comune di Pattada e/o qualsiasi Organismo atto ed idoneo a favorire i rapporti tra i genitori e la figlia minore ed in modo particolare per la ripresa del rapporto padre figlia, che dovrà essere favorivo ed agevolato dalla madre. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Resistente: “-respinta ogni diversa istanza;
-dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
-la minore figlia ai sensi della Legge 54/2006 verrà affidata ad entrambi i genitori, i Persona_1 quali ne cureranno la crescita, l educazione e ' l istruzione concordemente tra loro e sarà collocata presso l abitazione della ' ' madre in Pattada via Regina Margherita, 97, confermandosi, sul punto, quanto stabilito in sede di omologa della separazione. Restano salvi gli accordi specifici che di volta in volta potranno essere presi dalle parti. 3) disporsi a carico di ed a favore della Parte_1
ricorrente, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia un assegno mensile di € Persona_1
450,00, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive;
€ oltre, ancora l'intero importo dell'assegno unico e di ogni altra provvidenza percepita nell'interesse della stessa. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa in caso di opposizione”.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato il 16 novembre 2022 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le CP_1
parti in Pattada in data 11/01/2011, con rito concordatario, atto annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Pattada, Atto n. 5 parte 1, anno 2011.
Per_ Premesso che dall'unione coniugale era nata la figlia in data 9.11.2011 e che le parti si erano separate consensualmente giusto Decreto di omologa reso dal Tribunale di Sassari in data 31.10.2016, ha dedotto che i coniugi non si erano più riconciliati né erano riusciti a trovare un accordo circa il rapporto padre e figlia e sulle condizioni economiche nell'ambito del promuovendo divorzio.
Ha chiesto la conferma delle condizioni patrimoniali di cui alla separazione (“il Sig. verserà, a titolo di Per_1
contributo per il mantenimento della minore figlia, la somma di euro 250,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili ISTAT da ottobre 2017, oltre la metà delle spese straordinarie, necessarie per gli studi, la salute e le attività didattiche e sportive della bambina, da concordarsi preventivamente, salve le ragioni di urgenza;
(…) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nessuna reciproca pretesa economica”) non essendovi stato alcun mutamento delle condizioni economiche tale da giustificare una revisione del predetto contributo.
pagina 2 di 11 Quanto all'affidamento della figlia minore ed al relativo diritto di visita ha lamentato che soprattutto negli ultimi anni gli era stato impedito di conservare, tutelare, preservare e sviluppare il rapporto affettivo con la figlia minore, la quale da tempo si rifiutava di andare a casa del padre e di svolgere con lui qualsiasi tipo di attività mentre, per contro, nei primi anni successivi alla separazione la minore volentieri passava del tempo con il padre presso la sua abitazione e si recava altrettanto volentieri anche a trovare i nonni paterni con i quali aveva sempre avuto un ottimo rapporto, nonché adorava trascorrere del tempo con la zia paterna.
Ha riferito che nonostante le innumerevoli chiamate ed i messaggi, il risultato non era stato positivo, tanto che i rapporti tra padre e figlia si limitavano a sole brevi chiamate telefoniche e messaggi, evidenziando la mancanza di volontà della madre di cercare di favorire la ripresa dei rapporti tra padre e figlia.
Ha aggiunto di intrattenere una stabile relazione sentimentale, sfociata in convivenza, e che aveva cercato di
Per_ abituare gradualmente alla presenza della sua compagna e che tuttavia la bambina si rifiutava di recarsi da lui.
Ha concluso chiedendo: “dichiarare:
1. la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data11/01/2011 tra i sigg. e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Pattada, Atto n. 5 parte 1, anno 2011; confermare:
2. i tutti i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale dei coniugi da intendersi integralmente richiamati;
Imporre:
3. ai genitori l'obbligo si sottoporsi a percorso per la genitorialità con interessamento dei Servizi Sociali del Comune di Pattada e/o qualsiasi Organismo atto ed idoneo a favorire i rapporti tra i genitori e la figlia minore ed in modo particolare per la ripresa del rapporto padre figlia, che dovrà essere favorivo ed agevolato dalla madre. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Si è costituita la resistente la quale ha lamentato che il ricorrente non era puntuale nel versamento del mantenimento in favore della figlia, che non aveva corrisposto la metà delle Spese Straordinarie ed aveva trattenuto per sé il 50 % dell'Assegno Unico.
Ha dedotto di essere priva di redditi propri, che oltre a sostenere economicamente il mantenimento del secondo figlio, pur potendo contare sull'aiuto del proprio compagno, si trovava ad affrontare le maggiori esigenze economiche della primogenita di 11 anni ed ha chiesto un maggiore contributo da parte del ricorrente Persona_1
nella misura di almeno € 450,00, oltre la misura dell'intero assegno unico e di tutte le altre provvidenze di qualunque natura percepite nell'interesse esclusivo della figlia . Persona_1
Ha riferito che il ricorrente era un padre per niente interessato della propria figlia, della sua crescita, specie nella fase più critica dell'adolescenza, il quale pretendeva ora di recuperare con sporadici messaggi o chiamate al telefono, prima quasi inesistenti e fugaci, il rapporto con la figlia.
Ha rappresentato che il recupero del rapporto genitoriale tra padre e figlia non poteva prescindere da un percorso di supporto alla genitorialità da parte del , manifestando la più ampia disponibilità a facilitare tale percorso, nel Per_1
supremo interesse della figlia.
pagina 3 di 11 Ha concluso come in epigrafe.
Con decreto in data 14 febbraio 2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “Conferma le condizioni di cui alla separazione personale tra i coniugi omologata il 31.10.2016, salvo quanto indicato di
Per_ seguito: 1) Rilevato che è stata prospettata una difficoltà della figlia a rapportarsi con il padre, demanda ai
Servizi Sociali del Comune di Pattada l'incarico di monitorare attentamente la situazione con modalità idonee a valutare le difficoltà della minore concernenti la sua relazione con il padre e quello di offrire un sostegno alla genitorialità sia del padre che della madre con la finalità di supportare il recupero della relazione del padre con la figlia e di far assumere alla madre condotte che favoriscano tale recupero;
2) Conferma, quale contributo per il mantenimento della figlia a carico del padre non collocatario, l'assegno mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.); il genitore obbligato al mantenimento verserà altresì, in aggiunta, al genitore collocatario l'intero importo dell'Assegno Unico Universale e di tutte le altre provvidenze di qualunque natura percepiti nell'interesse esclusivo della figlia, in considerazione della permanenza praticamente esclusiva della minore presso la madre. Tutte le spese straordinarie concernenti la figlia saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori”.
Il Presidente ha quindi rimesso le parti nanti il G.I.
Radicatosi il contraddittorio dinanzi al Giudice relatore la causa è stata istruita con la produzione di referente documentale e con l'acquisizione delle relazioni di monitoraggio e aggiornamento da parte dei Servizi Sociali del
Comune di Pattada e, all'esito, all'udienza del 29 ottobre 2024 è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** * ***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970, come modificato dalla
L. 55/2015, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo ampiamente decorso, dalla data dell'udienza presidenziale il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, oltre che pacifica, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
In accoglimento della domanda principale, va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Per_ Deve quindi confermarsi l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, con la quale abita dalla data della separazione.
Quanto alla disciplina del diritto di visita da parte del padre si osserva quanto segue.
A seguito del decreto del Presidente del Tribunale, preso atto che era stata prospettata una difficoltà della figlia
Per_
a rapportarsi con il padre, è stato demandato ai Servizi Sociali del Comune di Pattada “l'incarico di monitorare attentamente la situazione con modalità idonee a valutare le difficoltà della minore concernenti la sua
pagina 4 di 11 relazione con il padre e quello di offrire un sostegno alla genitorialità sia del padre che della madre con la finalità di supportare il recupero della relazione del padre con la figlia e di far assumere alla madre condotte che favoriscano tale recupero”.
Con ordinanza riservata del G.I. in data 2 maggio 2023 i medesimi Servizi sono stati altresì incaricati di indicare
“anche quali sia le migliori modalità nell'interesse della minore dell'esercizio di visita da parte del padre, predisponendo se ritenuto opportuno un calendario di incontri anche in forma protetta da comunicare alla
Cancelleria di questo Tribunale”.
Con relazione depositata in data 13.07.23 i Servizi hanno dato atto della disponibilità di entrambi i genitori a collaborare fattivamente con i Servizi medesimi e, in particolare: 1) il ha ammesso che le comunicazioni Per_1
padre-figlia negli ultimi anni erano consistite in messaggi telefonici brevi e non molto frequenti, ha attribuito le modalità di tali contatti ai suoi impegni di lavoro, ha riconosciuto di aver lasciato trascorrere parecchio tempo tra un messaggio e l'altro ma si è dichiarato disponibile ad assicurare maggiore continuità e frequenza nei rapporti con la figlia;
2) la ha dichiarato di non voler ostacolare i rapporti padre-figlia ma ha espresso preoccupazione CP_1
rispetto alla reazione emotiva della minore la quale aveva sofferto anni prima a causa del comportamento
Per_ sfuggente del padre e ha riferito che si era adattata ad una comunicazione padre figlia intermittente e superficiale, “attraverso la quale la minore percepisce nei suoi confronti un interesse distratto ed episodico”.
I Servizi hanno anche relazionato di aver incontrato la minore la quale aveva riferito con chiarezza che il suo rapporto con il padre da tanto tempo era costituito solo da pochissimi messaggi “che lui inviava più che altro in relazione alle varie festività o ricorrenze, nei quali a volte prometteva qualcosa, un regalo, una telefonata, ma che
Per_ non manteneva mai”. ha quindi riferito alla psicologa incaricata che il solo fatto di dover incontrare di nuovo il padre “di punto in bianco” la mandava in agitazione e che non si sentiva pronta.
È stato quindi concordato con i genitori un percorso di riavvicinamento graduale tra padre e figlia attraverso telefonate regolari e frequenti effettuate dal padre, con il proposito di parlarsi, ascoltarsi e raccontarsi a poco a poco nella quotidianità e di proseguire nel monitoraggio con supporti periodici.
Con relazione depositata in data 7 novembre 2023 i Servizi, premesso di aver monitorato l'andamento della relazione padre-figlia e di aver svolto dei colloqui individuali di sostegno alla genitorialità, hanno relazionato quanto segue: “Da quanto riferito dalla minore risulta che le comunicazioni tra padre e figlia si sono espresse soprattutto attraverso messaggi telefonici, e qualche breve telefonata. Le aspettative della minore, in alcune occasioni, sembra siano state deluse. Come per esempio la consegna di un regalo dal finestrino dell'auto dal padre alla figlia, un'occasione che avrebbe potuto, se agita in maniera diversa, consentire un'interazione più diretta, ravvicinata e più prolungata. Altre occasioni di incontro ravvicinato potevano essere le visite assidue della minore presso l'abitazione dei nonni paterni durante la permanenza estiva della zia paterna alla quale la minore è molto legata. Ma sembra che il signor non sia mai apparso in coincidenza con la presenza della figlia”. Per_1
pagina 5 di 11 La psicologa dello Spazio Neutro ha anche riferito che il si sia lamentato della poca disponibilità della figlia Per_1
a concordare un orario per le telefonate, ma che, portato a riflettere sugli esempi già citati “cade dalle nuvole, e riconosce che non ha considerato quelle possibilità”.
Gli è stato quindi fatto osservare che le occasioni di incontro può crearle e proporle lui, ma non aspettarsi che una figlia preadolescente con la quale non si vede da anni prenda l'iniziativa.
I Servizi hanno concluso rappresentando che la situazione seguita “presenta soprattutto difficoltà nel riconoscere il
Per_ proprio ruolo in modo attivo e creativo, da parte del signor;
per quanto riguarda , bisogna Per_1
considerare che non è più una bambina, è una preadolescente che organizza, anche autonomamente, il suo tempo nel quale si inseriscono la scuola, le amicizie, i suoi interessi e passioni, e che con modalità adeguate può ricostruire una relazione con il proprio padre”.
Con ordinanza riservata in data 29.11.23 i Servizi sono stati incaricati di predisporre un calendario degli incontri di
Per_ riavvicinamento del padre con la figlia minore da svolgersi presso uno Spazio che i Servizi Parte_1
medesimi o il Comune mettano a disposizione, è stata invitata la resistente ad assumere condotte che favoriscano il predetto riavvicinamento ed entrambe le parti sono state invitate ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
Con relazione depositata in data 16.05.24 i Servizi hanno così relazionato: “Dal mese di novembre fino ad oggi il
Per_ servizio ha incontrato la minore tre volte per verificare e supportare l'andamento del rapporto con il padre. ha descritto ogni volta una situazione immutata, ossia prevalenza di contatti attraverso messaggi telefonici e poche telefonate da parte del padre, in sostanza il mantenimento di una relazione in essere ma con il minimo coinvolgimento. Il signor ha avuto spesso difficoltà a presentarsi quando è stato convocato dal servizio a Per_1
causa degli impegni lavorativi, ma rispetto all'interazione con la figlia ha rimandato a lei la scarsa volontà di mettersi in contatto con lui. In realtà il signor viene percepito dalla figlia discontinuo e intermittente nei Per_1 contatti”.
All'udienza del 21 maggio 2024 i procuratori delle parti hanno dato atto che i Servizi incaricati non avevano organizzato gli incontri di riavvicinamento padre figlia e chiesto al Giudice di adottare i necessari provvedimenti.
Il Giudice, pertanto, ha disposto che i Servizi sociali predisponessero un calendario degli incontri di
Per_ riavvicinamento del padre con la figlia minore da svolgersi presso uno Spazio che i Servizi Parte_1
medesimi o il Comune mettano a disposizione e ha ribadito i precedenti inviti alle parti.
Con relazione depositata in data 24.10.24 i Servizi incaricati hanno riferito di aver convocato separatamente le parti
Per_ e ed hanno rappresentato che la minore, informata dell'ennesima richiesta di adesione agli incontri con il padre ha reagito inizialmente con ansia e agitazione, “ritenendo sufficiente il rapporto che lo stesso signor Per_1 ha improntato e consistente in messaggi telefonici, rare telefonate e sporadici incontri per lo più casuali”.
pagina 6 di 11 Hanno quindi evidenziato che “la minore ha quindi recepito il nuovo provvedimento come coattivo e persecutorio, ritenendo ingiusto costringerla a fare qualcosa a cui in fondo non si sottrae se il padre fosse più costante nei contatti e più concreto e motivato nell'esercizio delle modalità”.
Hanno anche dato atto che la madre ha sempre mostrato piena disponibilità ad ogni richiesta del Servizio fin dall'inizio e che la sua collaborazione, anche attraverso colloqui con la figlia, ha consentito una migliore comunicazione con la minore.
I Servizi hanno infine riferito di aver organizzato un calendario iniziale di quattro incontri dal 5 al 24 giugno, che è stato trasmesso alle parti, ed hanno rappresentato:
- che il primo incontro di tipo conoscitivo è stato nel complesso positivo, che il ha espresso Per_1
Per_ soddisfazione mentre ha rivelato di essersi sentita molto tesa durante l'incontro;
Per_
- che il secondo incontro non si è tenuto in quanto la ha comunicato il rifiuto di a partecipare, CP_1
che non è riuscita a farla desistere, che la psicologa ha parlato a lungo con la minore che si è mostrata irremovibile “dichiarando di non voler essere obbligata e forzata in una situazione che le crea ansia, dal momento che il padre potrebbe vederla con modalità più libere”;
- che è stato informato il padre dell'impossibilità di proseguire gli incontri, che lo stesso inizialmente era contrariato e irritato ma che alla fine ha aderito ai suggerimenti proposti in merito alle modalità di comunicazione e frequentazione della figlia;
Per_
- che all'inizio del mese sono state contattate e la madre per avere aggiornamenti sull'andamento della situazione e sugli eventuali sviluppi della relazione padre figlia, che l'esito è stato negativo, in quanto il ha contattato la minore in modo discontinuo non mettendo in pratica i suggerimenti ricevuti e non Per_1
ottenendo alcuna evoluzione della situazione.
I Servizi, quindi, preso atto della situazione, hanno declinato qualsiasi tentativo di reiterare interventi per i quali per i quali non sussistono le condizioni opportune.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione e nella memoria conclusionale depositata il “di Per_1 fronte a siffatte e reiterate dichiarazioni, considerata anche l'età della minore” ha convenuto “con i professionisti che non si possa obbligare la minore e la speranza del è riposta nel fatto che le cose possano cambiare in Per_1 meglio con la crescita”.
Orbene, osserva il Collegio che pur preso atto della richiesta del ricorrente di non insistere nella domanda finalizzata alla frequentazione della figlia minore, trattandosi di diritti indisponibili, ed essendo il Collegio chiamato comunque a verificare se vi siano possibilità per la ripresa delle relazioni, nell'ottica del benessere della minore devono richiamarsi gli sviluppi della situazione come sopra rappresentati dai Servizi incaricati, non potendosi pagina 7 di 11 prescindere nel caso di specie, dall'accertamento di quanto accaduto, per verificare se la richiesta rinuncia formulata da parte del ricorrente sia conforme all'interesse della minore.
Ciò premesso dall'esame degli atti emerge il dato di realtà, incontestato peraltro tra le parti, rappresentato dal netto
Per_ e persistente rifiuto della minore negli anni a voler incontrare il padre, e che , nonostante gli sforzi profusi dagli specialisti incaricati, oppone un atteggiamento irremovibile alla ripresa di qualsiasi incontro con il padre esprimendo forti sentimenti di ansia legati a tale possibilità.
Dall'altro lato emerge una figura paterna che non ha saputo sfruttare i suggerimenti ed i consigli offerti dai Servizi, che ha relegato la relazione con la figlia all'effettuazione di qualche messaggio e di sporadiche telefonate, dimostrando di non cogliere il sentimento della minore di avere un padre maggiormente presente nella sua vita che le dimostri un sincero ed effettivo attaccamento, non percepito dalla minore.
Il Collegio, pertanto, ravvisata la necessità di tutelare la serenità della minore e di non esporla alla ripresa di una relazione che non dia garanzie di effettiva serietà e continuità, con il rischio che la mancata affidabilità del padre da cui potrebbe conseguire una nuova interruzione delle relazioni, possa notevolmente destabilizzarla, come già accaduto in passato, con grave frustrazione e possibile percezione di senso di rifiuto e abbandono da parte del padre, ritiene allo stato non opportuno una ripresa degli incontri padre figlia.
Non potrebbe, infatti, essere imposto ad una bambina di tredici anni di comprendere le difficoltà del padre, dovendo invece essere adottate tutte le necessarie cautele per tutelare la bambina da possibili fallimenti nella pur auspicata ripresa della relazione.
Si osserva difatti che tra le componenti della capacità genitoriale vi è anche la capacità di ascoltare le richieste dei figli, dovendo la frustrazione legata alla mancata relazione, cedere rispetto alla necessità di rispettare le volontà di un figlio che abbia manifestato specifiche fragilità. Solo la capacità di attesa, e il porsi in posizione di accoglienza dei bisogni del figlio (anche a prezzo dell'esclusione delle frequentazioni) può sostenere il minore, nella speranza che i percorsi individuali possono ricucire una relazione compromessa.
In merito deve segnalarsi come anche la Corte EDU ha affermato che non esiste un diritto assoluto del genitore alla frequentazione del figlio, ma che ogni scelta deve essere parametrata all'interesse del minore e alla valutazione delle capacità genitoriale del genitore stesso: “Giova inoltre rilevare come non sia stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, quando a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le esigenze del figlio assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi a sua volta in “ascolto”, ledendo in tal modo l'interesse del figlio (Caso P. c. Polonia, sentenza 25.1.2011; Caso AS c. Romania, sentenza
17.4.2012; Caso US c. sentenza del 10.1.2012).”(cfr. Tribunale di Roma, decreto del 15.9.2017; da Per_2
ultimo sent. Tribunale di Terni 3 marzo 2022).
pagina 8 di 11 Questi principi sono stati di recente ribaditi dalla Corte di Strasburgo come evidenziato nella guida all'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo che tutela la vita privata e familiare (“Article 8 of the European Convention on Human Rights Right to respect for private and family life”, approvata il 31 agosto
2021 reperibile nel sito istituzionale). Nella guida si legge (al punto 346), che un genitore non può avere il diritto, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, che vengano adottate misure che danneggerebbero la salute e lo sviluppo del bambino (Elsholz c. Germania [GC], § 50; T.P. e K.M. c. Regno Unito [GC] § 71; c. Parte_2
§ 94; Nuutinen c. Finlandia, § 128). Per_2
In particolare viene evidenziato come qualora una ragazza di 13 anni, abbia espresso il suo chiaro desiderio di non vedere suo padre, e lo abbia fatto per diversi anni, e qualora costringerla a vederlo “disturberebbe gravemente il suo equilibrio emotivo e psicologico, la decisione di rifiutare il contatto con il padre può essere considerata come presa nell'interesse del bambino” c. Germania [GC], §§ 64-65; . Italia, § 55). Tes_1 Tes_2
Parimenti, la Suprema Corte ha affermato la centralità dell'interesse del minore e la necessità di dare ascolto alle necessità del figlio, evitando interventi drastici che a fronte di un sicuro trauma per il minore, non diano certezze di procurare il di lui benessere.
In particolare la Corte di Cassazione ha affermato (Cass. ord, 7.6.2019 n. 2134): «La giurisprudenza convenzionale si è trovata ad affermare il carattere non assoluto dell'obbligo delle autorità nazionali di adottare misure idonee a riavvicinare il genitore ed il figlio non conviventi, nella valorizzazione della comprensione e collaborazione di tutte le persone coinvolte. L'impegno delle autorità nazionali a facilitare tale collaborazione non è destinato infatti a tradursi nell'obbligo in capo alle medesime di ricorrere alla coercizione che, in materia non può che essere limitato nella ribadita necessità della valutazione dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte e in particolare dell'interesse superiore del minore e dei diritti conferiti al medesimo dall'art. 8 della Convenzione CEDU…A fronte del netto rifiuto del minore di frequentare il genitore con lui non convivente , il giudice di merito…deve valutare anche il fattore tempo. La corte di appello ha ..correttamente valorizzato l'interesse della minore, all'epoca quindicenne, rispettando le sue esigenze personali e sociali e la manifestata in sede di ascolto sua capacità di autodeterminarsi nei rapporti con il padre, segnati da una interruzione protrattasi per lungo tempo”
(sulla impossibilità per il giudice di merito di adottare interventi potenzialmente traumatici per il minore come l'allontanamento dal genitore convivente solo al fine di ripristinare la bigenitorialità e la frequentazione con l'altro genitore cfr. da ultimo Cass. ord. 9691 del 24.3.2022).
Già con sentenza n. 364/96 la Suprema Corte aveva ribadito che “in tema di separazione personale dei coniugi, il diritto del genitore non affidatario a mantenere vivo il rapporto affettivo con i figli, interessandosi anche della loro educazione e istruzione, essendo sempre finalizzato e subordinato al perseguimento dell'interesse dei minori, può essere legittimamente disciplinato dal giudice della separazione in modo da non recare pregiudizio alla salute
pagina 9 di 11 psicofisica dei minori medesimi, anche prevedendo particolari cautele e restrizioni agli incontri, ovvero arrivando perfino a sospenderli del tutto se necessario” (cfr. in senso conforme Corte appello Milano sez. V, 09/04/2020). Per_ Per quanto esposto le frequentazioni tra la figlia ed il padre devono essere allo stato sospese, e ciò fino a quando il ricorrente, qualora intenzionato a intraprendere i percorsi indicati, potrà formulare apposita istanza al Tribunale competente, salva la possibilità di prevedere degli incontri padre figlia con la mediazione di operatori del Servizio sociale, qualora la minore manifesti tale volontà.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici, in merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. ( anche nella attuale sua formulazione ) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Devono quindi confermarsi i provvedimenti provvisori adottati dal Presidente del Tribunale nella parte in cui Per_ prevedono a carico del un contributo per il mantenimento della figlia minore pari ad € 250,00 mensili, Per_1
da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio della oltre rivalutazione annuale Istat, CP_1
oltre il 50 % delle Spese Straordinarie secondo il Protocollo CNF, tenuto conto dei redditi come documentati dall'obbligato (reddito imponibile per l'anno 2023 di € 10.733,00) che il padre non provvede al mantenimento diretto della minore, che non è dato conoscere la situazione reddituale della madre, e considerato che tale somma che si appalesa come importo minimo per garantire le basilari esigenze della figlia.
L'Assegno Unico erogato dall sarà percepito al 100 % dalla madre con cui la minore CP_2 CP_1
trascorre la totalità del suo tempo e che si fa carico quotidianamente delle esigenze della minore stessa (cfr. Corte
Cass. ordin.4672/25: “l'assegno unico può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”),
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
pagina 10 di 11 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data11/01/2011 tra
, nato a [...] il [...], CF. e , nata ad Parte_1 C.F._1 CP_1
Ozieri il 17/08/1985, cf , atto annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del C.F._3
Comune di Pattada, Atto n. 5 parte 1, anno 2011;
Per_
- affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
Per_
- sospende le frequentazioni tra il padre e la figlia secondo quanto indicato in motivazione;
Per_
- pone a carico di un assegno di mantenimento in favore della figlia minore di € 250,00 Parte_1
mensili, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio della oltre CP_1
rivalutazione annuale Istat e oltre il 50 % delle spese straordinarie secondo il Protocollo CNF;
- L'Assegno Unico erogato dall sarà percepito al 100 % dalla madre CP_2 CP_1
- Spese compensate.
Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del comune di Pattada affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari il 6 marzo 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice relatore
Dott.ssa E. Carta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefania DEIANA - Presidente
Dott. Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott. Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3439/22, avente per oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa
DA
(CF. ) rappresentato e difeso, in virtù di mandato in foglio Parte_1 C.F._1
separato allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Maria Giuseppa Doneddu (CF.
) nonché elettivamente domiciliato presso lo studio in Sassari alla via Cavour C.F._2
n. 71B,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pattada via Mameli, CP_1 C.F._3
8, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cocco (c.f. , e dall'Avv. Pina Angela C.F._4
Gaias ) che la rappresentano e difendono giusta procura in atti, C.F._5
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI :
Ricorrente: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare:
6. la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data11/01/2011 tra i sigg. e Parte_1 CP_1
annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pattada, Atto n. 5 parte 1, anno 2011;
pagina 1 di 11 confermare:
7. i tutti i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale dei coniugi da intendersi integralmente richiamati ovvero confermare i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi dal Presidente del Tribunale di Sassari Raccomandare:
8. ai genitori di sottoporsi a percorso per la genitorialità con interessamento dei Servizi Sociali del Comune di Pattada e/o qualsiasi Organismo atto ed idoneo a favorire i rapporti tra i genitori e la figlia minore ed in modo particolare per la ripresa del rapporto padre figlia, che dovrà essere favorivo ed agevolato dalla madre. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Resistente: “-respinta ogni diversa istanza;
-dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
-la minore figlia ai sensi della Legge 54/2006 verrà affidata ad entrambi i genitori, i Persona_1 quali ne cureranno la crescita, l educazione e ' l istruzione concordemente tra loro e sarà collocata presso l abitazione della ' ' madre in Pattada via Regina Margherita, 97, confermandosi, sul punto, quanto stabilito in sede di omologa della separazione. Restano salvi gli accordi specifici che di volta in volta potranno essere presi dalle parti. 3) disporsi a carico di ed a favore della Parte_1
ricorrente, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia un assegno mensile di € Persona_1
450,00, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive;
€ oltre, ancora l'intero importo dell'assegno unico e di ogni altra provvidenza percepita nell'interesse della stessa. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa in caso di opposizione”.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato il 16 novembre 2022 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le CP_1
parti in Pattada in data 11/01/2011, con rito concordatario, atto annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Pattada, Atto n. 5 parte 1, anno 2011.
Per_ Premesso che dall'unione coniugale era nata la figlia in data 9.11.2011 e che le parti si erano separate consensualmente giusto Decreto di omologa reso dal Tribunale di Sassari in data 31.10.2016, ha dedotto che i coniugi non si erano più riconciliati né erano riusciti a trovare un accordo circa il rapporto padre e figlia e sulle condizioni economiche nell'ambito del promuovendo divorzio.
Ha chiesto la conferma delle condizioni patrimoniali di cui alla separazione (“il Sig. verserà, a titolo di Per_1
contributo per il mantenimento della minore figlia, la somma di euro 250,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili ISTAT da ottobre 2017, oltre la metà delle spese straordinarie, necessarie per gli studi, la salute e le attività didattiche e sportive della bambina, da concordarsi preventivamente, salve le ragioni di urgenza;
(…) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nessuna reciproca pretesa economica”) non essendovi stato alcun mutamento delle condizioni economiche tale da giustificare una revisione del predetto contributo.
pagina 2 di 11 Quanto all'affidamento della figlia minore ed al relativo diritto di visita ha lamentato che soprattutto negli ultimi anni gli era stato impedito di conservare, tutelare, preservare e sviluppare il rapporto affettivo con la figlia minore, la quale da tempo si rifiutava di andare a casa del padre e di svolgere con lui qualsiasi tipo di attività mentre, per contro, nei primi anni successivi alla separazione la minore volentieri passava del tempo con il padre presso la sua abitazione e si recava altrettanto volentieri anche a trovare i nonni paterni con i quali aveva sempre avuto un ottimo rapporto, nonché adorava trascorrere del tempo con la zia paterna.
Ha riferito che nonostante le innumerevoli chiamate ed i messaggi, il risultato non era stato positivo, tanto che i rapporti tra padre e figlia si limitavano a sole brevi chiamate telefoniche e messaggi, evidenziando la mancanza di volontà della madre di cercare di favorire la ripresa dei rapporti tra padre e figlia.
Ha aggiunto di intrattenere una stabile relazione sentimentale, sfociata in convivenza, e che aveva cercato di
Per_ abituare gradualmente alla presenza della sua compagna e che tuttavia la bambina si rifiutava di recarsi da lui.
Ha concluso chiedendo: “dichiarare:
1. la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data11/01/2011 tra i sigg. e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Pattada, Atto n. 5 parte 1, anno 2011; confermare:
2. i tutti i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale dei coniugi da intendersi integralmente richiamati;
Imporre:
3. ai genitori l'obbligo si sottoporsi a percorso per la genitorialità con interessamento dei Servizi Sociali del Comune di Pattada e/o qualsiasi Organismo atto ed idoneo a favorire i rapporti tra i genitori e la figlia minore ed in modo particolare per la ripresa del rapporto padre figlia, che dovrà essere favorivo ed agevolato dalla madre. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Si è costituita la resistente la quale ha lamentato che il ricorrente non era puntuale nel versamento del mantenimento in favore della figlia, che non aveva corrisposto la metà delle Spese Straordinarie ed aveva trattenuto per sé il 50 % dell'Assegno Unico.
Ha dedotto di essere priva di redditi propri, che oltre a sostenere economicamente il mantenimento del secondo figlio, pur potendo contare sull'aiuto del proprio compagno, si trovava ad affrontare le maggiori esigenze economiche della primogenita di 11 anni ed ha chiesto un maggiore contributo da parte del ricorrente Persona_1
nella misura di almeno € 450,00, oltre la misura dell'intero assegno unico e di tutte le altre provvidenze di qualunque natura percepite nell'interesse esclusivo della figlia . Persona_1
Ha riferito che il ricorrente era un padre per niente interessato della propria figlia, della sua crescita, specie nella fase più critica dell'adolescenza, il quale pretendeva ora di recuperare con sporadici messaggi o chiamate al telefono, prima quasi inesistenti e fugaci, il rapporto con la figlia.
Ha rappresentato che il recupero del rapporto genitoriale tra padre e figlia non poteva prescindere da un percorso di supporto alla genitorialità da parte del , manifestando la più ampia disponibilità a facilitare tale percorso, nel Per_1
supremo interesse della figlia.
pagina 3 di 11 Ha concluso come in epigrafe.
Con decreto in data 14 febbraio 2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “Conferma le condizioni di cui alla separazione personale tra i coniugi omologata il 31.10.2016, salvo quanto indicato di
Per_ seguito: 1) Rilevato che è stata prospettata una difficoltà della figlia a rapportarsi con il padre, demanda ai
Servizi Sociali del Comune di Pattada l'incarico di monitorare attentamente la situazione con modalità idonee a valutare le difficoltà della minore concernenti la sua relazione con il padre e quello di offrire un sostegno alla genitorialità sia del padre che della madre con la finalità di supportare il recupero della relazione del padre con la figlia e di far assumere alla madre condotte che favoriscano tale recupero;
2) Conferma, quale contributo per il mantenimento della figlia a carico del padre non collocatario, l'assegno mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.); il genitore obbligato al mantenimento verserà altresì, in aggiunta, al genitore collocatario l'intero importo dell'Assegno Unico Universale e di tutte le altre provvidenze di qualunque natura percepiti nell'interesse esclusivo della figlia, in considerazione della permanenza praticamente esclusiva della minore presso la madre. Tutte le spese straordinarie concernenti la figlia saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori”.
Il Presidente ha quindi rimesso le parti nanti il G.I.
Radicatosi il contraddittorio dinanzi al Giudice relatore la causa è stata istruita con la produzione di referente documentale e con l'acquisizione delle relazioni di monitoraggio e aggiornamento da parte dei Servizi Sociali del
Comune di Pattada e, all'esito, all'udienza del 29 ottobre 2024 è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** * ***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970, come modificato dalla
L. 55/2015, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo ampiamente decorso, dalla data dell'udienza presidenziale il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, oltre che pacifica, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
In accoglimento della domanda principale, va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Per_ Deve quindi confermarsi l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, con la quale abita dalla data della separazione.
Quanto alla disciplina del diritto di visita da parte del padre si osserva quanto segue.
A seguito del decreto del Presidente del Tribunale, preso atto che era stata prospettata una difficoltà della figlia
Per_
a rapportarsi con il padre, è stato demandato ai Servizi Sociali del Comune di Pattada “l'incarico di monitorare attentamente la situazione con modalità idonee a valutare le difficoltà della minore concernenti la sua
pagina 4 di 11 relazione con il padre e quello di offrire un sostegno alla genitorialità sia del padre che della madre con la finalità di supportare il recupero della relazione del padre con la figlia e di far assumere alla madre condotte che favoriscano tale recupero”.
Con ordinanza riservata del G.I. in data 2 maggio 2023 i medesimi Servizi sono stati altresì incaricati di indicare
“anche quali sia le migliori modalità nell'interesse della minore dell'esercizio di visita da parte del padre, predisponendo se ritenuto opportuno un calendario di incontri anche in forma protetta da comunicare alla
Cancelleria di questo Tribunale”.
Con relazione depositata in data 13.07.23 i Servizi hanno dato atto della disponibilità di entrambi i genitori a collaborare fattivamente con i Servizi medesimi e, in particolare: 1) il ha ammesso che le comunicazioni Per_1
padre-figlia negli ultimi anni erano consistite in messaggi telefonici brevi e non molto frequenti, ha attribuito le modalità di tali contatti ai suoi impegni di lavoro, ha riconosciuto di aver lasciato trascorrere parecchio tempo tra un messaggio e l'altro ma si è dichiarato disponibile ad assicurare maggiore continuità e frequenza nei rapporti con la figlia;
2) la ha dichiarato di non voler ostacolare i rapporti padre-figlia ma ha espresso preoccupazione CP_1
rispetto alla reazione emotiva della minore la quale aveva sofferto anni prima a causa del comportamento
Per_ sfuggente del padre e ha riferito che si era adattata ad una comunicazione padre figlia intermittente e superficiale, “attraverso la quale la minore percepisce nei suoi confronti un interesse distratto ed episodico”.
I Servizi hanno anche relazionato di aver incontrato la minore la quale aveva riferito con chiarezza che il suo rapporto con il padre da tanto tempo era costituito solo da pochissimi messaggi “che lui inviava più che altro in relazione alle varie festività o ricorrenze, nei quali a volte prometteva qualcosa, un regalo, una telefonata, ma che
Per_ non manteneva mai”. ha quindi riferito alla psicologa incaricata che il solo fatto di dover incontrare di nuovo il padre “di punto in bianco” la mandava in agitazione e che non si sentiva pronta.
È stato quindi concordato con i genitori un percorso di riavvicinamento graduale tra padre e figlia attraverso telefonate regolari e frequenti effettuate dal padre, con il proposito di parlarsi, ascoltarsi e raccontarsi a poco a poco nella quotidianità e di proseguire nel monitoraggio con supporti periodici.
Con relazione depositata in data 7 novembre 2023 i Servizi, premesso di aver monitorato l'andamento della relazione padre-figlia e di aver svolto dei colloqui individuali di sostegno alla genitorialità, hanno relazionato quanto segue: “Da quanto riferito dalla minore risulta che le comunicazioni tra padre e figlia si sono espresse soprattutto attraverso messaggi telefonici, e qualche breve telefonata. Le aspettative della minore, in alcune occasioni, sembra siano state deluse. Come per esempio la consegna di un regalo dal finestrino dell'auto dal padre alla figlia, un'occasione che avrebbe potuto, se agita in maniera diversa, consentire un'interazione più diretta, ravvicinata e più prolungata. Altre occasioni di incontro ravvicinato potevano essere le visite assidue della minore presso l'abitazione dei nonni paterni durante la permanenza estiva della zia paterna alla quale la minore è molto legata. Ma sembra che il signor non sia mai apparso in coincidenza con la presenza della figlia”. Per_1
pagina 5 di 11 La psicologa dello Spazio Neutro ha anche riferito che il si sia lamentato della poca disponibilità della figlia Per_1
a concordare un orario per le telefonate, ma che, portato a riflettere sugli esempi già citati “cade dalle nuvole, e riconosce che non ha considerato quelle possibilità”.
Gli è stato quindi fatto osservare che le occasioni di incontro può crearle e proporle lui, ma non aspettarsi che una figlia preadolescente con la quale non si vede da anni prenda l'iniziativa.
I Servizi hanno concluso rappresentando che la situazione seguita “presenta soprattutto difficoltà nel riconoscere il
Per_ proprio ruolo in modo attivo e creativo, da parte del signor;
per quanto riguarda , bisogna Per_1
considerare che non è più una bambina, è una preadolescente che organizza, anche autonomamente, il suo tempo nel quale si inseriscono la scuola, le amicizie, i suoi interessi e passioni, e che con modalità adeguate può ricostruire una relazione con il proprio padre”.
Con ordinanza riservata in data 29.11.23 i Servizi sono stati incaricati di predisporre un calendario degli incontri di
Per_ riavvicinamento del padre con la figlia minore da svolgersi presso uno Spazio che i Servizi Parte_1
medesimi o il Comune mettano a disposizione, è stata invitata la resistente ad assumere condotte che favoriscano il predetto riavvicinamento ed entrambe le parti sono state invitate ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
Con relazione depositata in data 16.05.24 i Servizi hanno così relazionato: “Dal mese di novembre fino ad oggi il
Per_ servizio ha incontrato la minore tre volte per verificare e supportare l'andamento del rapporto con il padre. ha descritto ogni volta una situazione immutata, ossia prevalenza di contatti attraverso messaggi telefonici e poche telefonate da parte del padre, in sostanza il mantenimento di una relazione in essere ma con il minimo coinvolgimento. Il signor ha avuto spesso difficoltà a presentarsi quando è stato convocato dal servizio a Per_1
causa degli impegni lavorativi, ma rispetto all'interazione con la figlia ha rimandato a lei la scarsa volontà di mettersi in contatto con lui. In realtà il signor viene percepito dalla figlia discontinuo e intermittente nei Per_1 contatti”.
All'udienza del 21 maggio 2024 i procuratori delle parti hanno dato atto che i Servizi incaricati non avevano organizzato gli incontri di riavvicinamento padre figlia e chiesto al Giudice di adottare i necessari provvedimenti.
Il Giudice, pertanto, ha disposto che i Servizi sociali predisponessero un calendario degli incontri di
Per_ riavvicinamento del padre con la figlia minore da svolgersi presso uno Spazio che i Servizi Parte_1
medesimi o il Comune mettano a disposizione e ha ribadito i precedenti inviti alle parti.
Con relazione depositata in data 24.10.24 i Servizi incaricati hanno riferito di aver convocato separatamente le parti
Per_ e ed hanno rappresentato che la minore, informata dell'ennesima richiesta di adesione agli incontri con il padre ha reagito inizialmente con ansia e agitazione, “ritenendo sufficiente il rapporto che lo stesso signor Per_1 ha improntato e consistente in messaggi telefonici, rare telefonate e sporadici incontri per lo più casuali”.
pagina 6 di 11 Hanno quindi evidenziato che “la minore ha quindi recepito il nuovo provvedimento come coattivo e persecutorio, ritenendo ingiusto costringerla a fare qualcosa a cui in fondo non si sottrae se il padre fosse più costante nei contatti e più concreto e motivato nell'esercizio delle modalità”.
Hanno anche dato atto che la madre ha sempre mostrato piena disponibilità ad ogni richiesta del Servizio fin dall'inizio e che la sua collaborazione, anche attraverso colloqui con la figlia, ha consentito una migliore comunicazione con la minore.
I Servizi hanno infine riferito di aver organizzato un calendario iniziale di quattro incontri dal 5 al 24 giugno, che è stato trasmesso alle parti, ed hanno rappresentato:
- che il primo incontro di tipo conoscitivo è stato nel complesso positivo, che il ha espresso Per_1
Per_ soddisfazione mentre ha rivelato di essersi sentita molto tesa durante l'incontro;
Per_
- che il secondo incontro non si è tenuto in quanto la ha comunicato il rifiuto di a partecipare, CP_1
che non è riuscita a farla desistere, che la psicologa ha parlato a lungo con la minore che si è mostrata irremovibile “dichiarando di non voler essere obbligata e forzata in una situazione che le crea ansia, dal momento che il padre potrebbe vederla con modalità più libere”;
- che è stato informato il padre dell'impossibilità di proseguire gli incontri, che lo stesso inizialmente era contrariato e irritato ma che alla fine ha aderito ai suggerimenti proposti in merito alle modalità di comunicazione e frequentazione della figlia;
Per_
- che all'inizio del mese sono state contattate e la madre per avere aggiornamenti sull'andamento della situazione e sugli eventuali sviluppi della relazione padre figlia, che l'esito è stato negativo, in quanto il ha contattato la minore in modo discontinuo non mettendo in pratica i suggerimenti ricevuti e non Per_1
ottenendo alcuna evoluzione della situazione.
I Servizi, quindi, preso atto della situazione, hanno declinato qualsiasi tentativo di reiterare interventi per i quali per i quali non sussistono le condizioni opportune.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione e nella memoria conclusionale depositata il “di Per_1 fronte a siffatte e reiterate dichiarazioni, considerata anche l'età della minore” ha convenuto “con i professionisti che non si possa obbligare la minore e la speranza del è riposta nel fatto che le cose possano cambiare in Per_1 meglio con la crescita”.
Orbene, osserva il Collegio che pur preso atto della richiesta del ricorrente di non insistere nella domanda finalizzata alla frequentazione della figlia minore, trattandosi di diritti indisponibili, ed essendo il Collegio chiamato comunque a verificare se vi siano possibilità per la ripresa delle relazioni, nell'ottica del benessere della minore devono richiamarsi gli sviluppi della situazione come sopra rappresentati dai Servizi incaricati, non potendosi pagina 7 di 11 prescindere nel caso di specie, dall'accertamento di quanto accaduto, per verificare se la richiesta rinuncia formulata da parte del ricorrente sia conforme all'interesse della minore.
Ciò premesso dall'esame degli atti emerge il dato di realtà, incontestato peraltro tra le parti, rappresentato dal netto
Per_ e persistente rifiuto della minore negli anni a voler incontrare il padre, e che , nonostante gli sforzi profusi dagli specialisti incaricati, oppone un atteggiamento irremovibile alla ripresa di qualsiasi incontro con il padre esprimendo forti sentimenti di ansia legati a tale possibilità.
Dall'altro lato emerge una figura paterna che non ha saputo sfruttare i suggerimenti ed i consigli offerti dai Servizi, che ha relegato la relazione con la figlia all'effettuazione di qualche messaggio e di sporadiche telefonate, dimostrando di non cogliere il sentimento della minore di avere un padre maggiormente presente nella sua vita che le dimostri un sincero ed effettivo attaccamento, non percepito dalla minore.
Il Collegio, pertanto, ravvisata la necessità di tutelare la serenità della minore e di non esporla alla ripresa di una relazione che non dia garanzie di effettiva serietà e continuità, con il rischio che la mancata affidabilità del padre da cui potrebbe conseguire una nuova interruzione delle relazioni, possa notevolmente destabilizzarla, come già accaduto in passato, con grave frustrazione e possibile percezione di senso di rifiuto e abbandono da parte del padre, ritiene allo stato non opportuno una ripresa degli incontri padre figlia.
Non potrebbe, infatti, essere imposto ad una bambina di tredici anni di comprendere le difficoltà del padre, dovendo invece essere adottate tutte le necessarie cautele per tutelare la bambina da possibili fallimenti nella pur auspicata ripresa della relazione.
Si osserva difatti che tra le componenti della capacità genitoriale vi è anche la capacità di ascoltare le richieste dei figli, dovendo la frustrazione legata alla mancata relazione, cedere rispetto alla necessità di rispettare le volontà di un figlio che abbia manifestato specifiche fragilità. Solo la capacità di attesa, e il porsi in posizione di accoglienza dei bisogni del figlio (anche a prezzo dell'esclusione delle frequentazioni) può sostenere il minore, nella speranza che i percorsi individuali possono ricucire una relazione compromessa.
In merito deve segnalarsi come anche la Corte EDU ha affermato che non esiste un diritto assoluto del genitore alla frequentazione del figlio, ma che ogni scelta deve essere parametrata all'interesse del minore e alla valutazione delle capacità genitoriale del genitore stesso: “Giova inoltre rilevare come non sia stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, quando a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le esigenze del figlio assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi a sua volta in “ascolto”, ledendo in tal modo l'interesse del figlio (Caso P. c. Polonia, sentenza 25.1.2011; Caso AS c. Romania, sentenza
17.4.2012; Caso US c. sentenza del 10.1.2012).”(cfr. Tribunale di Roma, decreto del 15.9.2017; da Per_2
ultimo sent. Tribunale di Terni 3 marzo 2022).
pagina 8 di 11 Questi principi sono stati di recente ribaditi dalla Corte di Strasburgo come evidenziato nella guida all'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo che tutela la vita privata e familiare (“Article 8 of the European Convention on Human Rights Right to respect for private and family life”, approvata il 31 agosto
2021 reperibile nel sito istituzionale). Nella guida si legge (al punto 346), che un genitore non può avere il diritto, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, che vengano adottate misure che danneggerebbero la salute e lo sviluppo del bambino (Elsholz c. Germania [GC], § 50; T.P. e K.M. c. Regno Unito [GC] § 71; c. Parte_2
§ 94; Nuutinen c. Finlandia, § 128). Per_2
In particolare viene evidenziato come qualora una ragazza di 13 anni, abbia espresso il suo chiaro desiderio di non vedere suo padre, e lo abbia fatto per diversi anni, e qualora costringerla a vederlo “disturberebbe gravemente il suo equilibrio emotivo e psicologico, la decisione di rifiutare il contatto con il padre può essere considerata come presa nell'interesse del bambino” c. Germania [GC], §§ 64-65; . Italia, § 55). Tes_1 Tes_2
Parimenti, la Suprema Corte ha affermato la centralità dell'interesse del minore e la necessità di dare ascolto alle necessità del figlio, evitando interventi drastici che a fronte di un sicuro trauma per il minore, non diano certezze di procurare il di lui benessere.
In particolare la Corte di Cassazione ha affermato (Cass. ord, 7.6.2019 n. 2134): «La giurisprudenza convenzionale si è trovata ad affermare il carattere non assoluto dell'obbligo delle autorità nazionali di adottare misure idonee a riavvicinare il genitore ed il figlio non conviventi, nella valorizzazione della comprensione e collaborazione di tutte le persone coinvolte. L'impegno delle autorità nazionali a facilitare tale collaborazione non è destinato infatti a tradursi nell'obbligo in capo alle medesime di ricorrere alla coercizione che, in materia non può che essere limitato nella ribadita necessità della valutazione dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte e in particolare dell'interesse superiore del minore e dei diritti conferiti al medesimo dall'art. 8 della Convenzione CEDU…A fronte del netto rifiuto del minore di frequentare il genitore con lui non convivente , il giudice di merito…deve valutare anche il fattore tempo. La corte di appello ha ..correttamente valorizzato l'interesse della minore, all'epoca quindicenne, rispettando le sue esigenze personali e sociali e la manifestata in sede di ascolto sua capacità di autodeterminarsi nei rapporti con il padre, segnati da una interruzione protrattasi per lungo tempo”
(sulla impossibilità per il giudice di merito di adottare interventi potenzialmente traumatici per il minore come l'allontanamento dal genitore convivente solo al fine di ripristinare la bigenitorialità e la frequentazione con l'altro genitore cfr. da ultimo Cass. ord. 9691 del 24.3.2022).
Già con sentenza n. 364/96 la Suprema Corte aveva ribadito che “in tema di separazione personale dei coniugi, il diritto del genitore non affidatario a mantenere vivo il rapporto affettivo con i figli, interessandosi anche della loro educazione e istruzione, essendo sempre finalizzato e subordinato al perseguimento dell'interesse dei minori, può essere legittimamente disciplinato dal giudice della separazione in modo da non recare pregiudizio alla salute
pagina 9 di 11 psicofisica dei minori medesimi, anche prevedendo particolari cautele e restrizioni agli incontri, ovvero arrivando perfino a sospenderli del tutto se necessario” (cfr. in senso conforme Corte appello Milano sez. V, 09/04/2020). Per_ Per quanto esposto le frequentazioni tra la figlia ed il padre devono essere allo stato sospese, e ciò fino a quando il ricorrente, qualora intenzionato a intraprendere i percorsi indicati, potrà formulare apposita istanza al Tribunale competente, salva la possibilità di prevedere degli incontri padre figlia con la mediazione di operatori del Servizio sociale, qualora la minore manifesti tale volontà.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici, in merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. ( anche nella attuale sua formulazione ) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Devono quindi confermarsi i provvedimenti provvisori adottati dal Presidente del Tribunale nella parte in cui Per_ prevedono a carico del un contributo per il mantenimento della figlia minore pari ad € 250,00 mensili, Per_1
da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio della oltre rivalutazione annuale Istat, CP_1
oltre il 50 % delle Spese Straordinarie secondo il Protocollo CNF, tenuto conto dei redditi come documentati dall'obbligato (reddito imponibile per l'anno 2023 di € 10.733,00) che il padre non provvede al mantenimento diretto della minore, che non è dato conoscere la situazione reddituale della madre, e considerato che tale somma che si appalesa come importo minimo per garantire le basilari esigenze della figlia.
L'Assegno Unico erogato dall sarà percepito al 100 % dalla madre con cui la minore CP_2 CP_1
trascorre la totalità del suo tempo e che si fa carico quotidianamente delle esigenze della minore stessa (cfr. Corte
Cass. ordin.4672/25: “l'assegno unico può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”),
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
pagina 10 di 11 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data11/01/2011 tra
, nato a [...] il [...], CF. e , nata ad Parte_1 C.F._1 CP_1
Ozieri il 17/08/1985, cf , atto annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del C.F._3
Comune di Pattada, Atto n. 5 parte 1, anno 2011;
Per_
- affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
Per_
- sospende le frequentazioni tra il padre e la figlia secondo quanto indicato in motivazione;
Per_
- pone a carico di un assegno di mantenimento in favore della figlia minore di € 250,00 Parte_1
mensili, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio della oltre CP_1
rivalutazione annuale Istat e oltre il 50 % delle spese straordinarie secondo il Protocollo CNF;
- L'Assegno Unico erogato dall sarà percepito al 100 % dalla madre CP_2 CP_1
- Spese compensate.
Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del comune di Pattada affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari il 6 marzo 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice relatore
Dott.ssa E. Carta
pagina 11 di 11