Decreto cautelare 30 giugno 2022
Decreto cautelare 15 luglio 2022
Ordinanza collegiale 3 agosto 2022
Ordinanza collegiale 18 novembre 2022
Ordinanza collegiale 26 gennaio 2023
Sentenza 11 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 11/07/2023, n. 11618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11618 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/07/2023
N. 11618/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07450/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7450 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del verbale del 24/05/2022 della Commissione per gli ulteriori Accertamenti Sanitari – presso la Sede della Commissione Medica Interforze di 2^ istanza di Roma, con cui è stato espresso nei confronti del signor -OMISSIS-, il giudizio di inidoneità alla prosecuzione delle prove concorsuali così come previste dal bando per il Concorso, per Esami, per l'ammissione di 146 Allievi al primo anno del 204° Corso dell’Accademia militare dell'Esercito per l’anno accademico 2022-2023 (G.U.R.I. – 4^ serie speciale n.03 del 11 gennaio 2022), con la seguente motivazione: “-OMISSIS-”
quanto ai motivi aggiunti:
- della graduatoria finale di merito del concorso, per esami, per l'ammissione di 146 Allievi al primo anno del 204° corso dell'Accademia Militare per l'anno accademico 2022-2023, indetto, tra gli altri, con il Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0543679 del 17 dicembre 2021, relativamente ai 121 posti per le Armi e i Corpi dell'Esercito, di cui alla Sezione 1 dell'Appendice Esercito del bando di concorso, pubblicata in data 6 ottobre 2022 con determina M_D AB05933 REG2022 0584990 06-10-2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 28 giugno 2022 il sig. -OMISSIS- - in qualità di partecipante al concorso per esami per l’ammissione di n. 146 allievi al primo anno del 204^ Corso dell’Accademia Militare dell’Esercito, per l’anno accademico 2022-2023 - ha impugnato l’atto della Commissione per gli ulteriori Accertamenti Sanitari – presso la Sede della Commissione Medica Interforze di 2^ istanza di Roma che, confermando quanto già statuito dalla Commissione medica di concorso, lo ha escluso dal concorso dichiarandolo inidoneo con la seguente diagnosi: “ -OMISSIS- ”.
Il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, il vizio di eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione dei fatti, difetto ed insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento. eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e incongruità, illegittimità derivata, richiamando - a supporto di quanto dedotto - diversi accertamenti ed esami medici dallo stesso effettuati presso strutture pubbliche e medici specialisti.
Con decreto cautelare monocratiche n. -OMISSIS- del -OMISSIS- è stata disposta l’ammissione del ricorrente con riserva e in soprannumero alle successive fasi concorsuali della procedura.
Con atto depositato in data -OMISSIS- si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa, resistendo al ricorso.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- è stata disposta una verificazione di carattere medico sulla patologia diagnosticata al ricorrente e ne è stata incaricata la Commissione Medica Interforze di II Istanza – Comando Sanitaria e Veterinaria, ROMA, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all’Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II –in relazione agli specifici accertamenti sanitari da eseguire.
Il 20 ottobre 2022 l’Organo verificatore ha depositato relazione, confermando quanto già espresso con verbale del 24 maggio 2022 dalla Commissione per gli Ulteriori Accertamenti sanitari, riguardo all’inidoneità alla prosecuzione delle prove concorsuali.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Con ordinanza n. -OMISSIS-del -OMISSIS- è stata disposta un’integrazione della verificazione, con affidamento del relativo incarico allo stesso Organo verificatore.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 30 novembre 2022 e depositato il successivo 4 dicembre, il ricorrente ha esteso l’impugnazione alla graduatoria finale di merito del concorso.
In data 14 dicembre 2022 è stata depositata la relazione integrativa, con cui l’Organo verificatore ha riconosciuto che il ricorrente è affetto da: “ o-OMISSIS- ”. In funzione di ciò, ha: “ ...ricondotto il giudizio clinico sia al codice -OMISSIS- della Direttiva Tecnica allegato al D.M. 4/6/2014 permettendo di poter applicare al ricorrente nel suo profilo sanitario, e precisamente per la caratteristica -OMISSIS- -OMISSIS- ”.
Con successiva ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della Difesa.
In data 6 febbraio 2023 parte ricorrente ha depositato i documenti a comprova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio.
Le parti hanno prodotto ulteriori memorie.
Alla pubblica udienza del 7 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione;
Il ricorso è fondato e deve essere accolto
In linea con quanto affermato dalla giurisprudenza anche della Sezione (cfr., tra le altre, sent. n. 5735 del 2019), le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici – per quanto costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa - non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità.
Nel caso di specie, la verificazione disposta dalla Sezione ha fatto emergere, come sopra riportato, una condizione del candidato del tutto compatibile con il prosieguo dell’iter concorsuale, assolutamente idonea a fare ipotizzare – come rilevato anche dal Consiglio di Stato in relazione ad ipotesi similari (cfr., tra le altre, ord. n. 3569 del 2020) – “ un evidente errore nell’esercizio della discrezionalità ”, sindacabile in sede di giurisdizione, tenuto anche conto della mancata produzione da parte del Ministero della Difesa di elementi validi a spiegare l’esito opposto o, comunque, diverso degli esami medici.
Considerati in particolare i principali passaggi della relazione integrativa di verificazione, ove si legge che: “ In data 14/12/2022 si riapre il fascicolo per acquisizione della visita specialistica
ortopedica eseguita presso il Reparto Traumatologia — Dipartimento Patologia Osteo — Articolare del Policlinico Militare di Roma in cui si legge "... -OMISSIS- ...", formulando la diagnosi "... -OMISSIS- ...". (all.A)
In virtù di quanto attualmente riscontrato, relativamente agli -OMISSIS- attualmente la visita specialistica non ha comunque rilevato limitazioni funzionali in atto. Pertanto questa Commissione ritiene di applicare per lo specifico caso il codice -OMISSIS- dell'elenco generale allegato al D.M. 9/6/2014 essendo certificata una assenza di limitazione funzionale.
Pertanto questa Commissione Medica Interforze di Seconda Istanza, sulla base delle risultanze della citata consulenza, in esito alla nuova verificazione effettuata, riconosce il ricorrente affetto da:
"o-OMISSIS- ”.
Ritenuto che quanto sopra trascritto sia sufficiente per l’accoglimento dell’impugnativa di cui si discute, con assorbimento degli ulteriori motivi di diritto formulati.
Ritenuto, peraltro, che le spese di giudizio seguano la soccombenza e debbano essere liquidate a favore del ricorrente in euro 2.075,00 (duemilasettantacinque/00) oltre agli accessori di legge.
Ritenuto che debbano porsi a carico di parte resistente anche le spese della verificazione che, in conformità a quanto richiesto dalla Commissione Medica Interforze di II Istanza – Comando Sanitaria e Veterinaria, ROMA, sono liquidate in Euro 500,00 (cinquecento/00) e debbono essere accreditate, come richiesto dallo stesso Verificatore, a Difesa Servizi S.p.a. secondo le modalità indicate con la nota in atti del 10 ottobre 2022 .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il giudizio di inidoneità impugnato nonché la graduatoria finale nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.075,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA se dovuti e altri accessori di legge.
Pone a carico del medesimo Ministero le spese di verificazione nei termini indicati in motivazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.